Contrattualistica è l'esame da 6 CFU (settore IUS/04) del profilo Scienze giuridiche per la criminologia, l'investigazione e la sicurezza di Scienze Giuridiche L14 Mercatorum: studia i contratti, dalla formazione alla validità, dall'esecuzione allo scioglimento, insieme alle obbligazioni e alla responsabilità civile che ne fanno da cornice. Nel piano di studi A.A. 2026/2027 è al 3° anno.
È un esame che riprende e allarga Diritto Privato: contratto, obbligazione e responsabilità civile sono gli stessi concetti, studiati con più dettaglio sulle regole di validità e sui rimedi. Il settore è lo stesso di Diritto Commerciale.
Stai preparando Contrattualistica? Nel gruppo trovi riassunti, schemi di studio e materiali condivisi dagli studenti.
Obiettivi formativi ufficiali
- Acquisire una solida conoscenza delle norme giuridiche che regolano i contratti, con particolare attenzione al codice civile
- Comprendere le regole e le dinamiche della conclusione, dell'esecuzione e della risoluzione dei contratti
- Identificare le peculiarità delle diverse tipologie contrattuali
- Acquisire un'adeguata padronanza della terminologia specialistica
Cosa trovi in questa guida
Prima i due codici e le differenze tra i programmi, poi gli argomenti in dieci blocchi, dal contratto in generale alla responsabilità civile, con un classificatore tra nullità e annullabilità, il confronto dei quattro rimedi e un calcolo sulla caparra confirmatoria. Il metodo di studio è in Come lo studiano, le regole dell'esame in Come funziona l'esame.
Codici e programmi: 30 e 36 lezioni
Il codice non si sceglie: lo assegna Mercatorum in base al piano di studi. Per questo insegnamento i programmi ufficiali sono due, entrambi da 6 CFU e dello stesso settore (IUS/04), e valgono solo per il profilo Scienze giuridiche per la criminologia, l'investigazione e la sicurezza:
| Codice | Piano di studi | CFU | Lezioni |
|---|---|---|---|
| 0142506IUS04I | A.A. 2026/2027, 3° anno | 6 | 30 |
| 0142006IUS04I | A.A. 2024/2025, 3° anno | 6 | 36 |
Stessa materia, due programmi diversi. Il programma da 30 lezioni parte dai contratti (compravendita, altri contratti di scambio, leasing, appalto), passa a invalidità e responsabilità extracontrattuale, e poi torna alle basi: obbligazione, contratto in generale, contratto del consumatore, formazione, rappresentanza, forma, elementi accidentali, fonti dell'obbligazione, danno non patrimoniale e responsabilità patrimoniale del debitore. Il programma da 36 lezioni è una teoria generale del contratto: fatti, atti e negozi giuridici, autonomia negoziale, libertà contrattuale, clausole vessatorie, nullità e conservazione del contratto, contratti atipici, con due esercitazioni. Hanno in comune le lezioni su adempimento, inadempimento e mora, causa, conclusione del contratto, estinzione diversa dall'adempimento, nullità, annullabilità, risoluzione e rescissione, vizi della volontà e rapporto obbligatorio. In questa guida gli argomenti dei due elenchi sono tutti spiegati e quelli propri di ciascuno sono segnalati: se hai il codice 0142006IUS04I non troverai qui la compravendita, l'appalto e il leasing; se hai il codice 0142506IUS04I non troverai le lezioni sulla teoria del negozio e sulla libertà contrattuale.
Per sapere quale elenco ti riguarda basta contare le lezioni del PDF che vedi in piattaforma: 30 o 36.
Argomenti del programma da approfondire
Il contratto è lo strumento con cui i privati organizzano i propri interessi economici: acquistare, vendere, far costruire, finanziare, offrire servizi. Il diritto dei contratti risponde a tre domande: quando un accordo vincola (formazione e validità), che cosa succede se una parte non rispetta gli impegni (esecuzione, inadempimento e rimedi) e chi risponde dei danni (responsabilità). Questa guida divide il programma in dieci blocchi, in un ordine didattico diverso da quello degli elenchi ufficiali; i numeri delle lezioni si riferiscono al programma da 30 lezioni, salvo diversa indicazione.
Mappa del programma — 10 blocchi, 30 lezioni
1. Il contratto in generale e l'autonomia privata
Il corso parte dalle situazioni giuridiche soggettive (lezione 18): le posizioni che il diritto attribuisce ai soggetti, come il diritto soggettivo, il potere, l'obbligo, la soggezione, l'onere e l'aspettativa. Da qui si arriva al contratto in generale (lezione 21), che l'art. 1321 del codice civile definisce come l'accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale. Il programma da 36 lezioni arriva allo stesso punto con un percorso teorico: i fatti giuridici (eventi a cui la legge collega effetti), gli atti (fatti voluti dall'uomo) e i negozi giuridici, cioè gli atti con cui i privati regolano i propri interessi esercitando l'autonomia negoziale. Il contratto è il negozio più importante, perché è bilaterale o plurilaterale e ha contenuto patrimoniale. La nozione di negozio giuridico nasce nella dottrina tedesca dell'Ottocento e in Italia è stata discussa e criticata: il programma dà spazio al dibattito e alla lettura dell'autonomia negoziale di Rescigno, e alla disciplina applicabile ai fatti e ai negozi, completata da due esercitazioni.
L'autonomia contrattuale è sancita dall'art. 1322: le parti possono determinare liberamente il contenuto del contratto nei limiti imposti dalla legge (primo comma) e possono concludere anche contratti che non appartengono ai tipi regolati dal codice, purché diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l'ordinamento (secondo comma). Il programma da 36 lezioni la scompone in due lezioni: la libertà di determinare il contenuto, con i contratti normativi (che fissano regole per futuri contratti), i contratti aperti all'adesione di altri contraenti e i contratti per adesione, e la libertà di concludere contratti atipici, con la causa e il tipo nella teoria del negozio. La libertà di concludere o non concludere un contratto ha un limite quando la legge impone di contrarre: il contratto imposto dalla legge si ha, per esempio, nei confronti di chi esercita un'impresa in regime di monopolio legale (art. 2597) e nell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile dei veicoli.
Le classificazioni servono a collocare ogni contratto. I contratti consensuali si perfezionano con l'accordo, quelli reali richiedono anche la consegna della cosa, come il mutuo o il comodato; i contratti a effetti reali trasferiscono la proprietà per effetto del solo consenso (art. 1376), quelli a effetti obbligatori creano soltanto obbligazioni; i contratti a prestazioni corrispettive collegano le prestazioni delle parti in uno scambio. Più contratti possono essere legati tra loro da un collegamento negoziale, funzionale o strutturale, quando perseguono insieme un unico scopo economico e la sorte di uno influisce sull'altro.
Collegamento: definito che cosa è un contratto, si può seguire la sua vita: come nasce, che forma ha, quali impegni si assumono prima di concluderlo.
2. Formazione, forma ed elementi accidentali
La conclusione del contratto (lezione 13) avviene, di regola, nel momento in cui chi ha fatto la proposta ha conoscenza dell'accettazione dell'altra parte (art. 1326). Ci sono eccezioni: se la proposta o la natura dell'affare lo richiedono, il contratto si conclude con l'inizio dell'esecuzione senza preventiva risposta (art. 1327), e la proposta o l'accettazione possono essere revocate finché il contratto non è concluso (art. 1328). Prima della conclusione le parti devono comportarsi secondo buona fede nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto (art. 1337): è la base della responsabilità precontrattuale (lezione 23), che obbliga a risarcire la parte che ha confidato nella conclusione del contratto se l'altra interrompe le trattative senza giusta causa o non le comunica una causa di invalidità che conosceva (art. 1338). Il tema dei vincoli nella formazione comprende anche gli strumenti con cui le parti si legano prima del contratto definitivo, come l'opzione (art. 1331) e il contratto preliminare.
Il contratto preliminare è il contratto con cui le parti si obbligano a concluderne un altro, il definitivo: deve avere la stessa forma prescritta per il definitivo (art. 1351). Se una parte non adempie l'obbligo di concludere il definitivo, l'altra può chiedere al giudice una sentenza che produca gli effetti del contratto non concluso, purché sia possibile e non sia escluso dal titolo (esecuzione in forma specifica, art. 2932). Il programma da 36 lezioni dedica a questo tema più lezioni, compreso il preliminare di contratto reale e la soluzione di casi pratici, e lo collega al mandato con e senza rappresentanza. La forma del contratto (lezione 25) è libera, salvo che la legge richieda una forma particolare: l'art. 1350 elenca gli atti che devono farsi per iscritto a pena di nullità, tra cui quelli che trasferiscono la proprietà di beni immobili. La forma è ad substantiam quando la sua mancanza rende nullo il contratto e ad probationem quando serve solo a provarlo; le parti possono anche convenire una forma scritta per i loro futuri atti (art. 1352).
Gli elementi accidentali (lezione 26) sono previsioni che le parti possono aggiungere e che modificano l'efficacia del contratto: la condizione (un evento futuro e incerto da cui dipende l'efficacia o la risoluzione del contratto, art. 1353), il termine (un evento futuro e certo) e il modo. La condizione è sospensiva se l'efficacia comincia solo quando l'evento si verifica, risolutiva se cessa. Mentre la condizione è pendente la parte che si è obbligata deve comportarsi in modo da conservare le ragioni dell'altra (art. 1358), e la condizione che si avvera ha effetto retroattivo, salvo diversa volontà delle parti (art. 1360).
Collegamento: perché l'accordo diventi un contratto valido servono alcuni requisiti essenziali, e a volte l'accordo è concluso da un altro per conto di chi ne subisce gli effetti.
3. Requisiti, causa, rappresentanza e capacità
L'art. 1325 elenca i requisiti del contratto: l'accordo delle parti, la causa, l'oggetto e la forma, quando risulta che è prescritta dalla legge sotto pena di nullità. La causa (lezione 12 e, nel programma da 36 lezioni, una lezione sulla causa nel contratto) è la ragione giustificatrice del contratto. La teoria tradizionale la identifica con la funzione economico-sociale, uguale per tutti i contratti dello stesso tipo, mentre la giurisprudenza recente guarda sempre più spesso alla causa in concreto, cioè alla funzione economico-individuale che il contratto svolge per quelle parti. È illecita se contraria a norme imperative, all'ordine pubblico o al buon costume (art. 1343). L'oggetto deve essere possibile, lecito, determinato o determinabile (art. 1346).
Schema — I requisiti del contratto (art. 1325)
| Requisito | Che cosa richiede | Se manca o è viziato |
|---|---|---|
| Accordo | Incontro di proposta e accettazione, senza vizi del consenso | Nullità se manca; annullabilità se viziato |
| Causa | Funzione giustificatrice, lecita | Nullità |
| Oggetto | Possibile, lecito, determinato o determinabile | Nullità |
| Forma | Quella prescritta dalla legge a pena di nullità | Nullità |
La lezione 24 riunisce rappresentanza e causa. Con la rappresentanza una persona (il rappresentante) conclude un contratto in nome e nell'interesse di un'altra (il rappresentato), nei limiti dei poteri conferiti con la procura: gli effetti si producono direttamente nella sfera del rappresentato (artt. 1387 ss.). Se il rappresentante agisce senza averne il potere, il contratto è inefficace verso il rappresentato, a meno che questi lo ratifichi (art. 1399), e il falso rappresentante risponde del danno che il terzo ha subito confidando senza colpa nella validità del contratto (art. 1398); se ha un conflitto di interessi con il rappresentato, il contratto è annullabile quando il conflitto era conosciuto o riconoscibile dal terzo (art. 1394). Il mandato (art. 1703) è invece il contratto con cui una parte si obbliga a compiere uno o più atti giuridici per conto dell'altra: può essere con rappresentanza, quando il mandatario agisce in nome del mandante, o senza rappresentanza, quando agisce in nome proprio, e in questo caso acquista i diritti e assume gli obblighi derivanti dagli atti compiuti con i terzi (art. 1705).
Il programma da 36 lezioni aggiunge una lezione sulla capacità. Si distingue la capacità giuridica, l'attitudine a essere titolare di diritti e doveri, dalla capacità di agire, l'attitudine a compiere atti giuridici validi, che si acquista con la maggiore età. Le incapacità speciali, le inabilitazioni e le incompatibilità riguardano divieti riferiti a determinate persone, come quello che impedisce a certi amministratori e pubblici ufficiali di acquistare i beni di cui si occupano (art. 1471).
Collegamento: molti contratti non sono negoziati clausola per clausola ma conclusi su moduli già predisposti. Le regole sulle clausole e sul consumatore proteggono la parte più debole.
4. Clausole, contratti per adesione e contratto del consumatore
Quando uno dei contraenti predispone le condizioni generali di contratto e l'altro può solo aderirvi, il codice civile (artt. 1341 e 1342) detta regole specifiche. Le condizioni generali sono efficaci verso l'altro contraente se questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l'ordinaria diligenza; le clausole vessatorie, cioè quelle particolarmente onerose, come le limitazioni di responsabilità, le facoltà di recedere o sospendere l'esecuzione, le decadenze, le restrizioni alla libertà contrattuale con i terzi, la tacita proroga o rinnovazione, le clausole compromissorie e le deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria, non hanno effetto se non sono specificamente approvate per iscritto. In caso di dubbio, le clausole predisposte da uno dei contraenti si interpretano a favore dell'altro (art. 1370). Il programma da 36 lezioni affianca a questa disciplina le clausole vessatorie del codice civile e quelle del codice del consumo, i capitolati d'oneri (documenti che fissano condizioni e specifiche di un appalto o di una fornitura, che diventano parte del contratto per richiamo; si discute sulla loro natura giuridica) e l'inserzione automatica di clausole (art. 1339), per cui le clausole imposte dalla legge sostituiscono di diritto quelle difformi pattuite dalle parti.
Il contratto del consumatore (lezione 22) è regolato dal codice del consumo (decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206). Il consumatore è la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta, il professionista è chi agisce nell'esercizio di tale attività. Le clausole che, malgrado la buona fede, determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi sono considerate vessatorie e sono nulle, salvo che siano state oggetto di trattativa individuale; la nullità opera soltanto a vantaggio del consumatore e può essere rilevata d'ufficio dal giudice. Il codice del consumo disciplina anche i contratti a distanza e fuori dai locali commerciali, con il diritto di recesso entro quattordici giorni, e la garanzia legale di conformità dei beni di consumo: il venditore risponde dei difetti che si manifestano entro due anni dalla consegna e, per quelli che compaiono entro il primo anno, si presume che esistessero già alla consegna.
Collegamento: se un contratto viola queste regole o manca di un requisito, la conseguenza è l'invalidità. La più grave è la nullità.
5. La nullità
La lezione 6 distingue due concetti vicini ma diversi. L'invalidità è un vizio del contratto presente fin dalla conclusione e comprende la nullità e l'annullabilità. L'inefficacia riguarda un contratto che può essere valido ma non produce, o non produce più, i suoi effetti: per esempio perché la condizione sospensiva non si è avverata, perché è stato concluso da un falso rappresentante o perché è stato sciolto. La lezione 15 e, nel programma da 36 lezioni, quattro lezioni dedicate trattano la nullità, il vizio più grave. L'art. 1418 elenca le cause: il contratto è nullo quando è contrario a norme imperative, salvo che la legge disponga diversamente (nullità virtuale); quando manca uno dei requisiti dell'art. 1325, quando la causa o il motivo comune sono illeciti o quando l'oggetto non ha i requisiti dell'art. 1346; e negli altri casi stabiliti dalla legge (nullità testuale). Il motivo illecito rende nullo il contratto solo se è comune a entrambe le parti ed è l'unico che le ha determinate a concludere (art. 1345); la frode alla legge si ha quando il contratto è lo strumento per eludere una norma imperativa (art. 1344). L'ordine pubblico e il buon costume, che rendono illecita la causa, sono clausole generali: il primo richiama i principi fondamentali dell'ordinamento, anche costituzionali, il secondo le regole morali condivise in un dato momento storico. La giurisprudenza distingue inoltre le regole di validità, la cui violazione rende nullo il contratto, dalle regole di comportamento, come gli obblighi di buona fede e di informazione, la cui violazione genera in generale responsabilità e non nullità, salvo diversa previsione di legge.
Il regime della nullità è severo, perché tutela interessi generali: può essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse e può essere rilevata d'ufficio dal giudice (art. 1421); l'azione è imprescrittibile, fatti salvi gli effetti dell'usucapione e della prescrizione delle azioni di ripetizione (art. 1422); il contratto nullo non può essere convalidato, salvo diversa disposizione di legge (art. 1423). Altri istituti puntano però a conservare ciò che si può salvare, tema delle lezioni su conservazione del contratto: la nullità parziale (art. 1419), per cui la nullità di una clausola non travolge il contratto se non risulta che le parti non l'avrebbero concluso senza quella parte, e l'inserzione automatica che sostituisce la clausola nulla con quella di legge; la conversione (art. 1424), per cui il contratto nullo che ha i requisiti di forma e di sostanza di un contratto di tipo diverso produce gli effetti di questo, se le parti lo avrebbero voluto sapendo della nullità. Il programma da 36 lezioni aggiunge la nullità successiva, cioè la causa di nullità che si verifica dopo la conclusione, la nullità relativa e di protezione, che può essere fatta valere solo dalla parte che la legge vuole proteggere, come accade nel codice del consumo, e la meritevolezza di tutela dei contratti atipici (art. 1322, secondo comma). Quanto al contratto privo di un elemento essenziale, è nullo ai sensi dell'art. 1418, secondo comma; la dottrina discute se serva anche la categoria dell'inesistenza.
Collegamento: accanto alla nullità c'è un vizio meno grave, che riguarda la formazione della volontà: l'annullabilità.
6. Annullabilità e vizi della volontà
L'annullabilità (lezioni 10 e 17) colpisce il contratto concluso da chi non aveva piena capacità o la cui volontà è stata viziata. Le cause sono l'incapacità legale (il minore e l'interdetto, art. 1425), l'incapacità naturale, cioè l'incapacità di intendere o di volere al momento dell'atto, anche transitoria (art. 428), e i vizi del consenso (art. 1427): errore, violenza e dolo. L'errore deve essere essenziale e riconoscibile dall'altro contraente: essenziale quando cade, per esempio, sulla natura o sull'oggetto del contratto o sull'identità o sulle qualità dell'oggetto della prestazione (art. 1429), riconoscibile quando una persona di normale diligenza avrebbe potuto accorgersene (art. 1431). La violenza è la minaccia di un male ingiusto e notevole, tale da far impressione su una persona sensata (art. 1435); il dolo sono i raggiri usati da uno dei contraenti tali che, senza di essi, l'altro non avrebbe contrattato (art. 1439); se i raggiri non sono determinanti, il contratto resta valido ma il contraente in malafede risarcisce il danno (dolo incidente, art. 1440).
Il regime è meno rigido di quello della nullità, perché protegge un interesse individuale: l'annullamento può essere domandato solo dalla parte nel cui interesse è stabilito dalla legge (art. 1441), l'azione si prescrive in cinque anni (art. 1442) e il contratto può essere convalidato da chi potrebbe chiederne l'annullamento, con una dichiarazione espressa o dando volontariamente esecuzione al contratto (art. 1444). L'annullamento ha effetto retroattivo ma non pregiudica i diritti acquistati a titolo oneroso dai terzi di buona fede (art. 1445). Per fissare le differenze con la nullità, classifica alcuni casi tipici:
Nullità o annullabilità?
Nullità
—
Annullabilità
—
Collegamento: nullità e annullabilità riguardano difetti che il contratto ha fin dall'origine. Quando il problema nasce dopo, o quando c'è uno squilibrio da correggere, intervengono altri rimedi.
7. Risoluzione, rescissione ed estinzione
La risoluzione per inadempimento (lezione 16, art. 1453) è il rimedio dei contratti a prestazioni corrispettive: se una parte non adempie, l'altra può scegliere tra chiedere l'adempimento e chiedere la risoluzione, salvo in ogni caso il risarcimento del danno. L'inadempimento deve avere importanza non scarsa rispetto all'interesse dell'altra parte (art. 1455). Le parti hanno strumenti per rendere la risoluzione più rapida: la diffida ad adempiere, con cui il creditore intima per iscritto di adempiere entro un termine congruo non inferiore a quindici giorni, salvo diversa pattuizione o usi, trascorso il quale il contratto è risolto di diritto (art. 1454); la clausola risolutiva espressa, che indica le obbligazioni il cui inadempimento determina la risoluzione (art. 1456); il termine essenziale (art. 1457). Chi subisce l'inadempimento può inoltre rifiutarsi di adempiere a sua volta con l'eccezione di inadempimento (art. 1460). La risoluzione può derivare anche da fatti non imputabili: l'impossibilità sopravvenuta (art. 1463) o l'eccessiva onerosità sopravvenuta, per eventi straordinari e imprevedibili nei contratti a esecuzione continuata, periodica o differita (art. 1467), caso in cui l'altra parte può evitare la risoluzione offrendo di modificare equamente le condizioni. Gli effetti retroattivi della risoluzione non operano per i contratti a esecuzione continuata o periodica rispetto alle prestazioni già eseguite (art. 1458).
La rescissione riguarda invece uno squilibrio presente fin dalla conclusione: nel contratto concluso in stato di pericolo, con obbligazioni a condizioni inique (art. 1447), e nel contratto concluso in stato di bisogno con approfittamento dell'altra parte e una sproporzione tale che la prestazione della parte danneggiata supera di oltre la metà il valore di quella ricevuta o promessa (art. 1448). L'azione si prescrive in un anno dalla conclusione del contratto (art. 1449) e la parte contro cui è domandata può evitarla offrendo una modifica sufficiente a ricondurre il contratto a equità (art. 1450). I modi di estinzione diversi dall'adempimento (lezione 14) riguardano l'obbligazione: la compensazione tra debiti e crediti reciproci (art. 1241), la novazione (art. 1230), la remissione del debito (art. 1236), la confusione tra debitore e creditore (art. 1253), l'impossibilità sopravvenuta della prestazione per causa non imputabile (art. 1256) e la prescrizione. Fra gli strumenti di scioglimento rientra anche il recesso, che può essere previsto dal contratto (art. 1373). Per mettere a confronto i quattro rimedi:
Confronta i quattro rimedi
| Aspetto | Nullità | Annullabilità | Rescissione | Risoluzione |
|---|---|---|---|---|
| Quando | Difetto grave: norme imperative violate, requisito essenziale mancante, causa illecita | Incapacità o vizio del consenso (errore, violenza, dolo) | Stato di pericolo, oppure stato di bisogno con approfittamento e lesione oltre la metà | Inadempimento di non scarsa importanza, impossibilità o eccessiva onerosità sopravvenute |
| Chi può agire | Chiunque vi abbia interesse; rilevabile d'ufficio (art. 1421) | La parte nel cui interesse è stabilita (art. 1441) | La parte danneggiata | La parte che non è inadempiente |
| Termine | Azione imprescrittibile (art. 1422) | Cinque anni (art. 1442) | Un anno dalla conclusione (art. 1449) | Prescrizione ordinaria |
| Effetti | Il contratto non produce effetti; non si convalida (art. 1423) | Effetti retroattivi, salvi i terzi di buona fede che hanno acquistato a titolo oneroso; convalida possibile | Il contratto è sciolto; la controparte può evitarla offrendo una modifica equa | Retroattiva tra le parti, ma non per le prestazioni già eseguite nei contratti a esecuzione continuata o periodica |
Nullità e annullabilità guardano a un difetto strutturale del contratto, la rescissione a uno squilibrio originario, la risoluzione a ciò che accade dopo la conclusione.
Un esempio numerico riguarda la caparra confirmatoria (art. 1385), la somma che una parte dà all'altra alla conclusione del contratto come garanzia dell'adempimento. Se il contratto è adempiuto, la caparra è restituita o imputata alla prestazione dovuta. Se è inadempiente chi l'ha data, l'altra parte può recedere trattenendo la caparra; se è inadempiente chi l'ha ricevuta, l'altra parte può recedere ed esigere il doppio della caparra. In alternativa, la parte non inadempiente può chiedere l'esecuzione o la risoluzione del contratto e il risarcimento secondo le regole generali. Prova a calcolare quanto spetta a chi ha versato la caparra quando l'inadempiente è chi l'ha ricevuta:
Prova a calcolare il doppio della caparra (valori d'esempio)
Con una caparra di 5.000 euro, se è inadempiente chi l'ha ricevuta l'altra parte può recedere ed esigere il doppio: 10.000 euro (art. 1385). Se invece fosse inadempiente chi l'ha versata, l'altra parte tratterrebbe i 5.000 euro.
Collegamento: inadempimento, mora, adempimento ed estinzione sono concetti dell'obbligazione, che è il rapporto da cui il contratto trae i suoi effetti.
8. Obbligazione, adempimento e responsabilità patrimoniale
L'obbligazione (lezione 19; nel programma da 36 lezioni, il rapporto obbligatorio) è il rapporto in cui un soggetto, il debitore, è tenuto a una prestazione a favore di un altro, il creditore. Le fonti sono indicate dall'art. 1173: il contratto, il fatto illecito e ogni altro atto o fatto idoneo a produrre obbligazioni in conformità all'ordinamento. La lezione 27 sulle altre fonti dell'obbligazione riguarda proprio questo terzo gruppo: la gestione di affari altrui (art. 2028), il pagamento dell'indebito (art. 2033), l'arricchimento senza causa (art. 2041) e le promesse unilaterali, efficaci solo nei casi previsti dalla legge (art. 1987). La prestazione deve corrispondere a un interesse del creditore, anche non patrimoniale (art. 1174). La lezione 20 riguarda le modificazioni del lato attivo e del lato passivo: il creditore può trasferire il proprio credito con la cessione, anche senza il consenso del debitore, salvo che sia strettamente personale o vietato (art. 1260); il mutamento del debitore, che attraverso delegazione, espromissione o accollo può essere sostituito o affiancato da un altro, richiede in generale l'intervento del creditore, perché per lui conta la solvibilità di chi deve pagare.
L'adempimento (lezione 9) è l'esatta esecuzione della prestazione dovuta, e nell'adempiere il debitore deve usare la diligenza del buon padre di famiglia, che per le attività professionali si valuta in base alla natura dell'attività esercitata (art. 1176). Se la prestazione non è eseguita esattamente, c'è inadempimento (lezione 11): il debitore è tenuto al risarcimento del danno, a meno che provi che l'inadempimento o il ritardo è dipeso da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile (art. 1218). Il danno risarcibile comprende la perdita subita e il mancato guadagno (art. 1223) e, nell'inadempimento non doloso, è limitato al danno prevedibile al tempo in cui l'obbligazione è sorta (art. 1225). La mora del debitore si ha di regola quando il ritardo è imputabile al debitore ed è stato intimato per iscritto (art. 1219): da quel momento decorrono gli interessi moratori e il rischio dell'impossibilità sopravvenuta passa al debitore; la mora del creditore si ha quando il creditore rifiuta senza motivo legittimo la prestazione offerta (art. 1206).
La lezione 30 chiude il percorso sulla responsabilità patrimoniale del debitore: secondo l'art. 2740 il debitore risponde dell'adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri, e le limitazioni di responsabilità sono ammesse solo nei casi previsti dalla legge. I creditori sono in principio sullo stesso piano (par condicio creditorum), salvo le cause legittime di prelazione, cioè i privilegi, il pegno e l'ipoteca (art. 2741). Per evitare che il debitore disperda il patrimonio il creditore ha strumenti di conservazione della garanzia patrimoniale: l'azione surrogatoria, con cui esercita al posto del debitore diritti che questi trascura (art. 2900); l'azione revocatoria, con cui chiede di dichiarare inefficaci gli atti con cui il debitore ha pregiudicato le sue ragioni (art. 2901); il sequestro conservativo (art. 2905).
Collegamento: la teoria generale prende vita nei contratti tipici: quelli più importanti del programma sono la compravendita, gli altri contratti di scambio, il leasing e l'appalto.
9. Compravendita, contratti di scambio, leasing e appalto
Il programma da 30 lezioni apre con i contratti. La compravendita (lezione 1, art. 1470) ha per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa o di un altro diritto verso il corrispettivo di un prezzo. È un contratto a effetti reali: la proprietà si trasferisce per effetto del consenso (art. 1376), mentre per gli immobili servono la forma scritta (art. 1350) e la trascrizione per renderlo opponibile ai terzi. Il venditore deve consegnare la cosa, farne acquistare la proprietà al compratore e garantirlo dall'evizione e dai vizi (art. 1476); il compratore deve pagare il prezzo (art. 1498). Per i vizi il compratore deve denunciarli entro otto giorni dalla scoperta e l'azione si prescrive in un anno dalla consegna (art. 1495), mentre al consumatore si applica la garanzia legale di conformità del codice del consumo.
Gli altri contratti di scambio sono suddivisi secondo la classica formula latina. Nei contratti do ut des si scambia una cosa o un diritto con un'altra cosa o con un prezzo, come nella permuta (art. 1552) e nel contratto estimatorio (art. 1556); nei contratti do ut facias una parte dà qualcosa, di solito denaro, per ottenere un fare dall'altra, come nel mandato (art. 1703) o nel contratto d'opera (art. 2222). Il leasing (lezione 4) finanziario è definito dalla legge n. 124 del 2017: una banca o un intermediario finanziario si obbliga ad acquistare o a far costruire un bene su scelta dell'utilizzatore, che ne assume i rischi, e lo mette a sua disposizione per un dato tempo verso un corrispettivo; alla scadenza l'utilizzatore ha diritto di acquistare il bene a un prezzo prestabilito o, in mancanza, di restituirlo. Si distingue dal leasing operativo, in cui la funzione di finanziamento è meno marcata e la società concedente offre in godimento beni di cui conserva i rischi.
L'appalto (lezione 5, art. 1655) è il contratto con cui una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un'opera o di un servizio verso un corrispettivo in denaro. L'organizzazione di mezzi e la gestione a rischio lo distinguono dal contratto d'opera, svolto con lavoro prevalentemente proprio. Il committente può chiedere variazioni dell'opera, e può recedere dal contratto purché tenga indenne l'appaltatore delle spese, dei lavori eseguiti e del mancato guadagno (art. 1671). L'appaltatore risponde delle difformità e dei vizi dell'opera: il committente deve denunciarli entro sessanta giorni dalla scoperta e l'azione si prescrive in due anni dalla consegna (art. 1667); per gli edifici e le altre cose immobili destinate a lunga durata, se nel corso di dieci anni dal compimento l'opera rovina o presenta gravi difetti, l'appaltatore ne risponde nei confronti del committente e degli aventi causa, con denuncia entro un anno dalla scoperta (art. 1669).
Schema — I contratti tipici del programma
| Contratto | Che cosa si scambia | Norma di riferimento |
|---|---|---|
| Compravendita | Proprietà di una cosa o di un diritto contro un prezzo | Art. 1470 c.c. |
| Permuta | Proprietà di una cosa contro la proprietà di un'altra | Art. 1552 c.c. |
| Mandato | Compimento di atti giuridici per conto altrui contro un compenso (se oneroso) | Art. 1703 c.c. |
| Leasing finanziario | Godimento di un bene acquistato dalla società di leasing, con opzione di acquisto | Legge 124/2017 |
| Appalto | Opera o servizio, con organizzazione di mezzi e rischio dell'appaltatore, contro un corrispettivo | Art. 1655 c.c. |
Collegamento: quando il danno non nasce da un contratto ma dal comportamento illecito di qualcuno, entra in gioco l'altra grande fonte di obbligazioni: la responsabilità extracontrattuale.
10. Responsabilità extracontrattuale e danno
La responsabilità extracontrattuale (lezioni 7 e 28, detta anche aquiliana) è la responsabilità per i danni che una persona causa a un'altra senza che tra loro vi sia un'obbligazione preesistente. La regola generale è l'art. 2043: qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto obbliga chi lo ha commesso a risarcire il danno. Gli elementi sono il fatto, doloso o colposo, il danno ingiusto, cioè la lesione di un interesse giuridicamente rilevante, il nesso causale tra fatto e danno e l'imputabilità di chi ha agito, che richiede la capacità di intendere e di volere (art. 2046). Il codice prevede poi ipotesi speciali, in cui la responsabilità è più rigorosa: il danno cagionato da persone incapaci (art. 2047), la responsabilità dei genitori, dei tutori, dei precettori e dei maestri d'arte (art. 2048), dei padroni e committenti (art. 2049), l'esercizio di attività pericolose (art. 2050), i danni da cose in custodia (art. 2051), da animali (art. 2052), da rovina di edificio (art. 2053) e da circolazione di veicoli (art. 2054). Se il fatto è imputabile a più persone, esse sono obbligate in solido (art. 2055), e se il danneggiato ha concorso a causarlo il risarcimento è diminuito (art. 1227).
La lezione 8 su danno e prescrizione aggiunge la dimensione temporale: il diritto al risarcimento del danno da fatto illecito si prescrive in cinque anni dal giorno in cui il fatto si è verificato; per il danno prodotto dalla circolazione dei veicoli il termine è di due anni, e se il fatto è considerato dalla legge come reato si applica la prescrizione più lunga prevista per il reato (art. 2947). Il confronto con la responsabilità contrattuale (art. 1218) riguarda soprattutto la prova, la prescrizione e la prevedibilità del danno, che nella responsabilità contrattuale è limitato al danno prevedibile se l'inadempimento non è doloso, mentre nell'extracontrattuale non c'è questo limite.
Il risarcimento ripara il danno patrimoniale, cioè la perdita subita e il mancato guadagno (art. 1223), e il danno non patrimoniale (lezione 29), che l'art. 2059 limita ai casi determinati dalla legge. Le sezioni unite della Corte di cassazione (sentenze del 2008) hanno interpretato la norma in modo costituzionalmente orientato: il danno non patrimoniale è risarcibile quando è violato un diritto inviolabile della persona tutelato dalla Costituzione, come la salute (art. 32, danno biologico), ed è una categoria unitaria che comprende le sofferenze, il danno morale e gli altri pregiudizi di natura non economica, che il giudice valuta nel loro complesso.
Come lo studiano
- Parti dagli articoli. Il programma si regge sugli articoli del codice civile: per ogni lezione trova gli articoli che la governano (per esempio 1325 per i requisiti, 1418 per la nullità, 1453 per la risoluzione) e leggili accanto alle dispense.
- Studia i rimedi per confronto. Nullità, annullabilità, rescissione e risoluzione si ricordano bene se per ciascuno scrivi gli stessi quattro punti: quando, chi può agire, termine, effetti. Il confronto interattivo in questa pagina segue lo stesso schema.
- Ricorda i numeri. Ricorrono pochi termini: otto giorni per denunciare i vizi della vendita, sessanta giorni per quelli dell'appalto, cinque anni per l'annullabilità e per il risarcimento del danno extracontrattuale, un anno per la rescissione, quindici giorni per la diffida ad adempiere. Un foglio unico con questi numeri si ripassa in pochi minuti.
- Distingui contratto e illecito. La responsabilità contrattuale e quella extracontrattuale hanno regole diverse su prova, prescrizione e prevedibilità del danno: scrivile in due colonne.
- Esercitati con i casi. Il programma da 36 lezioni ha due esercitazioni e lezioni con casi pratici: applicare un articolo a una situazione concreta è il modo migliore per capirlo.
- Con il codice 0142006IUS04I, concentrati sulla teoria generale. Il tuo elenco insiste su negozio giuridico, libertà contrattuale, clausole e nullità; i contratti tipici della compravendita, dell'appalto e del leasing non fanno parte del tuo programma.
- Con il codice 0142506IUS04I, non trascurare i contratti tipici. Compravendita, leasing e appalto aprono il programma e sono le lezioni sui singoli contratti e servono come esempi per le regole generali.
- Il testo di riferimento è facoltativo. Il PDF del programma da 30 lezioni lo indica come suggerito dal docente e facoltativo; il materiale della piattaforma comprende videolezioni, dispense, slide e questionari di autovalutazione.
Domande dalla community
Il gruppo di questo esame è piccolo e i dubbi che ricorrono riguardano soprattutto la lunghezza del programma e il materiale di studio.
- Quante lezioni ha Contrattualistica?
- Dipende dal codice: 30 lezioni per 0142506IUS04I, 36 per 0142006IUS04I. Conta le lezioni del PDF che hai in piattaforma per sapere quale programma ti riguarda; i due elenchi sono confrontati in questa guida.
- Come si studia: dispense, riassunti o altro?
- Il materiale ufficiale è fatto di videolezioni, dispense, slide e questionari di autovalutazione. Alcuni colleghi chiedono un riassunto: è utile come schema di sintesi da affiancare, non come sostituto, perché in una materia fatta di articoli, termini e distinzioni i dettagli stanno nelle dispense.
- C'è un gruppo per ogni codice?
- No: c'è un solo gruppo WhatsApp per l'insegnamento, aperto a chi ha l'uno o l'altro codice. Per questo conviene indicare il proprio codice quando si chiede qualcosa sul programma.
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Come funziona l'esame
Le modalità d'esame cambiano nel tempo: numero di domande, forma scritta o orale, punti premialità. Trovi tutto spiegato nella guida completa, sempre aggiornata:
Come funzionano gli esami Pegaso, Mercatorum e San Raffaele →Quanto tempo serve
A 6 CFU corrispondono di norma 150 ore di impegno complessivo (25 ore per credito), di cui le videolezioni sono solo una parte: il resto è studio delle dispense, schede e questionari. Con cinque lezioni a settimana il programma da 30 lezioni si chiude in sei settimane e quello da 36 in otto, prima del ripasso finale.
Il programma da 30 lezioni ha quattro parti: le lezioni 1-5 sui contratti tipici, le lezioni 6-8 su invalidità e responsabilità extracontrattuale, le lezioni 9-17 su esecuzione, estinzione e rimedi, le lezioni 18-30 su obbligazione, contratto in generale, responsabilità e garanzia del credito. Il programma da 36 lezioni comincia dalla teoria del negozio e dalla libertà contrattuale, passa alla nullità e ai suoi derivati e si chiude con le lezioni sull'obbligazione e sui rimedi. Chi ha già studiato Diritto Privato parte più veloce sui concetti di contratto e obbligazione.
Questa materia ti prepara a…
- Diritto Commerciale — lo stesso settore (IUS/04): le regole generali sul contratto sono la base per leggere i contratti dell'impresa
- Diritto Processuale Civile — nullità, risoluzione, risarcimento e azioni di conservazione della garanzia si fanno valere davanti al giudice
- Diritto della privacy — il rapporto tra titolare e responsabile del trattamento è regolato da un contratto, e il consenso è una manifestazione di volontà
- Le professioni in cui leggere, redigere e gestire contratti è un'attività quotidiana, dalla consulenza legale alla gestione d'impresa
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Domande frequenti
6 CFU, settore IUS/04, al 3° anno del piano di studi del profilo Scienze giuridiche per la criminologia, l'investigazione e la sicurezza. I codici sono due: 0142506IUS04I (30 lezioni, piano A.A. 2026/2027) e 0142006IUS04I (36 lezioni, piano A.A. 2024/2025). I due programmi sono diversi, con alcune lezioni in comune.
È lo studio dei contratti: come si formano, che cosa contengono, quando sono validi, come si eseguono e come si sciolgono, e quali responsabilità nascono se qualcosa va storto. Nell'impresa riguarda la gestione dei rapporti con clienti e fornitori. L'esame L14 Mercatorum segue il diritto dei contratti e delle obbligazioni, con particolare attenzione al codice civile.
Secondo l'art. 1321 del codice civile il contratto è l'accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale. Le parti sono libere di determinarne il contenuto nei limiti imposti dalla legge e possono concludere anche contratti atipici, purché diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l'ordinamento (art. 1322).
L'art. 1325 del codice civile indica quattro requisiti: l'accordo delle parti, la causa, l'oggetto e la forma, quando risulta che è prescritta dalla legge sotto pena di nullità. L'oggetto deve essere possibile, lecito, determinato o determinabile (art. 1346).
La nullità colpisce i vizi più gravi, come la contrarietà a norme imperative o la mancanza di un requisito essenziale: può essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse, è rilevabile d'ufficio e l'azione è imprescrittibile (art. 1421 e seguenti). L'annullabilità riguarda l'incapacità e i vizi del consenso: può essere chiesta solo dalla parte protetta, l'azione si prescrive in cinque anni (art. 1442) e il contratto può essere convalidato.
La risoluzione scioglie il contratto a prestazioni corrispettive per un fatto che sopravviene dopo la conclusione, come l'inadempimento (art. 1453), l'impossibilità sopravvenuta o l'eccessiva onerosità. La rescissione riguarda invece uno squilibrio presente fin dall'origine, causato dallo stato di pericolo o dall'approfittamento dello stato di bisogno con lesione oltre la metà (artt. 1447 e 1448), e l'azione si prescrive in un anno dalla conclusione.
A 6 CFU corrispondono di norma 150 ore di impegno complessivo (25 ore per credito), tra videolezioni, studio delle dispense e questionari. Con cinque lezioni a settimana il programma da 30 lezioni si chiude in sei settimane e quello da 36 in otto, prima del ripasso.
Le regole seguono il formato degli esami Mercatorum, uguale per tutte le materie, e cambiano spesso. Per i dettagli aggiornati leggi la guida agli esami Pegaso, Mercatorum e San Raffaele.