Diritto Commerciale è l'esame del 2° anno di Scienze Giuridiche L14 Mercatorum (settore IUS/04) che studia l'impresa e le società: vale 9 CFU per la maggior parte dei profili e 12 CFU per il profilo Consulenza del lavoro. Parte dall'imprenditore e dall'azienda, passa alle società di persone e arriva alla s.p.a., alla s.r.l., alle cooperative e ai gruppi di società.
Il programma esiste in tre versioni, una per ciascun codice: 0142509IUS04I (45 lezioni), 0142309IUS04I (54 lezioni) e 0142512IUS04I (60 lezioni). Questa guida segue il programma da 45 lezioni e indica, argomento per argomento, che cosa aggiungono gli altri due. Chi ha già studiato Diritto Privato trova in contratti, obbligazioni e responsabilità patrimoniale le basi di quasi tutto quello che si incontra qui; il bilancio e le scritture contabili si ricollegano a Economia Aziendale.
Stai preparando Diritto Commerciale? Nel gruppo trovi riassunti, schemi di studio e materiali condivisi dagli studenti.
Obiettivi formativi ufficiali
- Acquisire le conoscenze di base sulla disciplina dell'imprenditore, delle società di persone e delle società di capitali, e sui principali istituti del diritto dell'impresa e del diritto societario
- Dedicare attenzione specifica alla governance e ai sistemi di controllo delle società di persone e di capitali, alle nuove forme di s.r.l., alle società cooperative, ai gruppi di società e ai principi che regolano il funzionamento del mercato mobiliare
- Saper analizzare il funzionamento dei principali istituti e selezionare gli atti rilevanti per le decisioni dell'impresa
- Padroneggiare il linguaggio tecnico e la terminologia specialistica della materia
Cosa trovi in questa guida
Prima i tre codici e le differenze tra i programmi, poi gli argomenti in undici blocchi, dall'imprenditore alle cooperative, con uno schema dopo ogni blocco, un calcolo sulle perdite di capitale, una linea del tempo dello scioglimento e un confronto finale tra le forme societarie. Il metodo di studio è in Come lo studiano, le regole dell'esame in Come funziona l'esame.
Codici e programmi: 9 e 12 CFU
Il codice non si sceglie: lo assegna Mercatorum in base al profilo del piano di studi. Per Diritto Commerciale i programmi ufficiali del 2° anno sono tre, con lo stesso nome e lo stesso settore (IUS/04) ma un numero diverso di lezioni:
| Codice | Profili | CFU | Lezioni |
|---|---|---|---|
| 0142509IUS04I | Statutario, P.A. e Sicurezza, Giurista d'impresa | 9 | 45 |
| 0142309IUS04I | Scienze giuridiche per la criminologia, l'investigazione e la sicurezza | 9 | 54 |
| 0142512IUS04I | Consulenza del lavoro | 12 | 60 |
I programmi da 54 e da 60 lezioni non sono "lo stesso programma più lungo". Rispetto al programma da 45 lezioni (0142509IUS04I) quello da 54 e quello da 60 aggiungono nove lezioni: concorrenza sleale; enti non profit e altre categorie di imprenditori; concorrenza e antitrust; responsabilità esclusive e concorrenti dei sindaci; struttura del bilancio di esercizio; trasferimento della quota nella s.r.l.; recesso ed esclusione del socio nella s.r.l.; titoli di debito e finanziamenti dei soci; nuove forme di s.r.l. Il programma da 60 lezioni ne aggiunge altre sei: attività di direzione e coordinamento, trasformazione, fusione, scissione, mercato mobiliare e appello al pubblico risparmio, società quotate. In questa guida le trovi segnalate con la dicitura programmi da 54 e 60 lezioni o solo programma da 60 lezioni.
Il profilo Enti locali non ha questo insegnamento: nel suo piano c'è Diritto commerciale per gli enti locali (codice 0142609IUS04II, 9 CFU), con un elenco di lezioni proprio che comprende anche le società a partecipazione pubblica. Non è trattato in questa guida. Se nella piattaforma hai un codice diverso da questi, il riferimento è la sezione del piano di studi: apri il PDF del tuo codice e confronta i titoli delle lezioni con l'elenco di questa pagina.
Argomenti del programma da approfondire
Il diritto commerciale del programma si può riassumere in due domande: chi fa impresa e in quali forme si fa impresa insieme. Le prime lezioni rispondono alla prima (imprenditore, azienda, segni distintivi, scritture contabili), tutte le altre alla seconda (le società). Qui gli argomenti sono raggruppati in undici blocchi nell'ordine in cui conviene studiarli; il numero delle lezioni si riferisce al programma da 45 lezioni, salvo diversa indicazione.
Mappa del programma — 11 blocchi
1. Il diritto commerciale e l'imprenditore
Il diritto commerciale è la parte del diritto privato che disciplina l'attività d'impresa e le forme in cui si esercita. Le sue regole stanno soprattutto nel libro quinto del codice civile, quello «Del lavoro», che si occupa dell'impresa e delle società, e in una serie di leggi speciali. Il codice civile del 1942 ha unificato la disciplina civile e quella commerciale, abrogando il vecchio codice di commercio del 1882; il nome «commerciale» è rimasto per indicare le regole di chi opera sul mercato. Lo studio parte quindi dal diritto privato (contratto, obbligazioni, responsabilità patrimoniale) e lo specializza: la prima lezione serve a fissare questa cornice.
La figura attorno a cui ruota tutto è l'imprenditore. Secondo l'art. 2082 c.c. è imprenditore «chi esercita professionalmente un'attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi». Ogni parola della definizione è un requisito: l'attività è una serie coordinata di atti, non un affare isolato; è economica quando è in grado di coprire i costi con i ricavi (non serve lo scopo di lucro); è organizzata quando combina lavoro e capitale; è professionale quando è esercitata in modo stabile e abituale, non occasionale. Si diventa imprenditori esercitando di fatto l'attività, non iscrivendosi in un registro: l'iscrizione, come si vedrà, ha altre funzioni.
Dentro la nozione generale il programma distingue le figure, perché da esse dipende lo «statuto» applicabile, cioè l'insieme di obblighi e di regole:
- L'imprenditore commerciale (lezione 3) esercita una delle attività elencate dall'art. 2195 c.c.: produzione di beni o servizi, intermediazione nella circolazione dei beni, trasporto, attività bancaria o assicurativa e attività ausiliarie a queste. Il suo statuto comprende l'iscrizione nel registro delle imprese, la tenuta delle scritture contabili, la rappresentanza commerciale (institore, procuratori e commessi, artt. 2203 ss.) e l'assoggettamento alle procedure concorsuali, oggi disciplinate dal Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14), che ha sostituito il fallimento con la liquidazione giudiziale.
- L'imprenditore agricolo (lezione 4) è definito dall'art. 2135 c.c.: chi esercita coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e le attività connesse, cioè quelle che manipolano, trasformano o commercializzano prodotti ottenuti prevalentemente dalla propria attività agricola o che forniscono beni e servizi con le risorse dell'azienda agricola, come l'agriturismo. Il codice civile non gli impone le scritture contabili previste per il commerciale.
- Il piccolo imprenditore (art. 2083 c.c.) comprende coltivatori diretti, artigiani, piccoli commercianti e chi esercita un'attività organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei familiari. È esonerato dalle scritture contabili dell'art. 2214 e riceve un trattamento specifico dalla disciplina della crisi.
Schema — Le figure di imprenditore a confronto
| Figura | Norma | Che cosa la distingue | Conseguenza principale |
|---|---|---|---|
| Commerciale | art. 2195 c.c. | Attività industriale, di intermediazione, di trasporto, bancaria o assicurativa, ausiliaria | Registro delle imprese, scritture contabili, rappresentanza commerciale, procedure concorsuali |
| Agricolo | art. 2135 c.c. | Coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento e attività connesse | Nessun obbligo di scritture contabili civili; statuto meno gravoso del commerciale |
| Piccolo imprenditore | art. 2083 c.c. | Lavoro prevalentemente proprio e dei familiari | Esonero dalle scritture contabili dell'art. 2214 |
Nel programma da 54 e 60 lezioni la lezione «Gli enti non profit e le altre categorie di imprenditori» allarga il quadro: anche un ente che non distribuisce utili può svolgere un'attività d'impresa, e allora la qualifica di imprenditore si applica con le sue regole. L'esempio tipico è l'impresa sociale, disciplinata da una legge speciale del Terzo settore.
Collegamento: chi fa impresa ha bisogno di strumenti per farla funzionare. Il primo è il complesso dei beni con cui lavora, l'azienda, e i segni con cui si presenta al mercato.
2. L'azienda, i segni distintivi e la concorrenza
Il codice civile tiene separati tre concetti che nel linguaggio comune si confondono: l'impresa è l'attività, l'imprenditore è il soggetto che la esercita, l'azienda è, secondo l'art. 2555 c.c., «il complesso dei beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa». Nell'azienda rientrano beni materiali (macchinari, merci, locali), beni immateriali (marchi, brevetti, insegna), crediti e contratti, e il valore che la loro organizzazione produce, chiamato avviamento. Il suo trasferimento è un tema classico (artt. 2556-2562 c.c.), perché si cede un insieme e non singoli beni:
- il contratto che trasferisce la proprietà o il godimento dell'azienda deve essere provato per iscritto (art. 2556) e l'atto va iscritto nel registro delle imprese;
- chi cede l'azienda non può, per cinque anni, avviare una nuova impresa che per oggetto, ubicazione o altre circostanze sia idonea a sviare la clientela (divieto di concorrenza, art. 2557);
- l'acquirente subentra nei contratti non di carattere personale stipulati per l'esercizio dell'azienda, salvo patto contrario (art. 2558);
- quanto ai debiti anteriori, l'alienante non è liberato se i creditori non vi hanno consentito, e nell'azienda commerciale risponde anche l'acquirente se i debiti risultano dai libri contabili obbligatori (art. 2560).
Per farsi riconoscere dai clienti l'imprenditore usa i segni distintivi (lezione 6): la ditta, l'insegna e il marchio. Si distinguono per ciò che identificano e per la disciplina:
Schema — I segni distintivi
| Segno | Che cosa identifica | Regola chiave |
|---|---|---|
| Ditta | L'imprenditore, cioè il nome con cui esercita l'impresa | Uso esclusivo; deve contenere almeno il cognome o la sigla dell'imprenditore (art. 2563) e distinguersi da quella di altri imprenditori in modo da non creare confusione (art. 2564) |
| Insegna | Il luogo in cui si esercita l'impresa (il locale, il negozio) | Nome o emblema del locale; vale per l'insegna la disciplina della ditta sulla confondibilità (art. 2568) |
| Marchio | I prodotti o i servizi dell'imprenditore | Si tutela con la registrazione (Codice della proprietà industriale, d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30); richiede novità, originalità e liceità |
Il segno distintivo vale se identifica e non confonde. Per questo il codice protegge chi lo usa per primo e, a monte, punisce chi cerca di approfittare dei segni altrui. Nel programma da 54 e 60 lezioni il tema ha una lezione a sé, sulla concorrenza sleale (art. 2598 c.c.). Sono atti di concorrenza sleale, tra imprenditori concorrenti: usare nomi o segni distintivi idonei a creare confusione con quelli di altri, imitare servilmente i prodotti di un concorrente o compiere altri atti confusori; diffondere notizie e apprezzamenti sui prodotti o sull'attività di un concorrente idonei a determinarne il discredito, oppure appropriarsi dei suoi pregi; valersi di ogni altro mezzo non conforme alla correttezza professionale e idoneo a danneggiare l'altrui azienda. La tutela civile consiste nell'inibitoria (ordine di cessare l'atto), nella rimozione degli effetti e nel risarcimento del danno (artt. 2599 e 2600).
Nello stesso programma la lezione su concorrenza e antitrust sposta lo sguardo dal singolo concorrente al mercato. La disciplina antitrust, contenuta nella legge 10 ottobre 1990, n. 287 e negli artt. 101 e 102 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, vieta le intese restrittive della concorrenza (come i cartelli sui prezzi) e l'abuso di posizione dominante, e prevede un controllo sulle concentrazioni tra imprese. Avere una posizione dominante non è vietato; lo è abusarne. A far rispettare queste regole in Italia è l'Autorità garante della concorrenza e del mercato. La differenza con la concorrenza sleale sta in ciò che si tutela: la concorrenza sleale protegge l'imprenditore danneggiato da un concorrente, l'antitrust l'interesse generale al buon funzionamento del mercato.
Collegamento: azienda e segni distintivi sono i beni dell'impresa, ma per governarla bisogna anche registrarne l'andamento. Lo fanno le scritture contabili, obbligo tipico dell'imprenditore commerciale.
3. Le scritture contabili e il bilancio
L'imprenditore commerciale deve tenere, secondo l'art. 2214 c.c., il libro giornale e il libro degli inventari, oltre alle altre scritture richieste dalla natura e dalle dimensioni dell'impresa, e deve conservare ordinatamente, per ciascun affare, le lettere, i telegrammi e le fatture ricevute e le copie di quelle spedite. Il libro giornale indica giorno per giorno le operazioni relative all'impresa; l'inventario, redatto all'inizio dell'attività e poi ogni anno, elenca e valuta attività e passività e si chiude con il bilancio e il conto dei profitti e delle perdite. La contabilità deve essere ordinata, senza spazi in bianco, interlinee o abrasioni (art. 2219), e le scritture vanno conservate per dieci anni dall'ultima registrazione (art. 2220). I piccoli imprenditori sono esonerati.
Le scritture contabili contano anche in giudizio: i libri di commercio fanno prova contro l'imprenditore (art. 2709), e se regolarmente tenuti, con bollatura e vidimazione, possono fare prova a suo favore nei rapporti con altri imprenditori inerenti all'esercizio dell'impresa (art. 2710). Le società devono tenere inoltre i libri sociali (per la s.p.a., ad esempio, il libro dei soci e i libri delle adunanze e delle deliberazioni dei vari organi, art. 2421).
Schema — Scritture e libri dell'impresa
| Libro o scrittura | Che cosa contiene | Chi lo tiene |
|---|---|---|
| Libro giornale | Le operazioni dell'impresa, giorno per giorno | Imprenditore commerciale (art. 2214) |
| Libro degli inventari | Inventario annuale, bilancio e conto dei profitti e delle perdite | Imprenditore commerciale (art. 2214) |
| Altre scritture | Quelle richieste dalla natura e dalle dimensioni dell'impresa; corrispondenza e fatture | Imprenditore commerciale (art. 2214) |
| Libri sociali | Soci, adunanze e deliberazioni dell'assemblea, degli amministratori e degli organi di controllo | Società di capitali (per la s.p.a. art. 2421) |
Il documento in cui le scritture si riassumono ogni anno è il bilancio d'esercizio. Nel programma da 54 e 60 lezioni una lezione ne descrive la struttura (artt. 2423 ss. c.c.): lo stato patrimoniale, il conto economico, il rendiconto finanziario e la nota integrativa, redatti con chiarezza e in modo da rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico. L'assemblea lo approva e la società lo deposita nel registro delle imprese; dal risultato dipende la possibilità di distribuire utili, che si possono dividere soltanto se realmente conseguiti e risultanti dal bilancio regolarmente approvato (art. 2433). Gli schemi e i criteri di valutazione si approfondiscono in Economia Aziendale; qui interessa il ruolo giuridico del bilancio, che ricorre nelle società quando si parla di utili, di perdite e di capitale.
Collegamento: fin qui l'impresa è stata vista come attività di un imprenditore. Quando a farla sono più persone insieme servono regole sul loro rapporto e sul patrimonio comune: sono le società.
4. Le società: principi generali e società di persone
Il contratto di società è definito dall'art. 2247 c.c.: due o più persone conferiscono beni o servizi per l'esercizio in comune di un'attività economica allo scopo di dividerne gli utili. Tre elementi lo caratterizzano: i conferimenti dei soci, l'attività economica comune e lo scopo di dividere gli utili. Le società di capitali possono nascere anche da un solo socio (società unipersonale), ma il modello è quello plurisoggettivo. Chi vuole esercitare un'attività commerciale deve adottare uno dei tipi previsti dalla legge: società in nome collettivo, in accomandita semplice, per azioni, a responsabilità limitata, in accomandita per azioni; la società semplice è riservata alle attività non commerciali. Il programma dedica una lezione a distinguere la società da figure affini che le somigliano ma mancano di uno dei tre elementi: la comunione costituita al solo scopo di godimento (art. 2248), l'associazione in partecipazione, in cui un soggetto attribuisce a un altro una quota degli utili dell'impresa in cambio di un apporto (art. 2549), il consorzio tra imprenditori (art. 2602).
Il criterio che divide i tipi è la responsabilità dei soci. Per regola generale (art. 2740 c.c.) chi è debitore risponde con tutti i suoi beni presenti e futuri. Nelle società di persone la società ha un proprio patrimonio e i creditori sociali si rivolgono prima a quello, ma i soci rispondono anche con i beni personali: si parla di autonomia patrimoniale imperfetta. Nelle società di capitali, per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio (autonomia patrimoniale perfetta): è la «responsabilità limitata», di cui si dirà alla s.p.a. e alla s.r.l.
La società semplice (lezione 10, artt. 2251 ss.) è il tipo più elementare ed è il modello a cui rinviano le altre società di persone. Non richiede forme particolari, salvo quelle imposte dalla natura dei beni conferiti; i soci possono conferire denaro, beni, crediti o prestazioni d'opera. Salvo patto contrario l'amministrazione spetta a ciascun socio, disgiuntamente dagli altri (art. 2257), ma gli altri possono opporsi a un'operazione prima che sia compiuta. Utili e perdite si dividono in proporzione ai conferimenti (art. 2263), ed è nullo il patto «leonino» che esclude un socio da ogni partecipazione agli utili o alle perdite (art. 2265). Per i debiti sociali rispondono il patrimonio sociale e, personalmente e solidalmente, i soci che hanno agito per la società e, salvo patto contrario portato a conoscenza dei terzi, anche gli altri (art. 2267). Il rapporto con un singolo socio può sciogliersi per morte, recesso o esclusione, senza che la società si estingua (artt. 2284 ss.).
La società in nome collettivo (lezioni 11 e 12, artt. 2291 ss.) è il tipo commerciale delle società di persone. Tutti i soci rispondono solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni sociali, e un patto contrario non ha effetto nei confronti dei terzi (art. 2291). La responsabilità è però sussidiaria: i creditori sociali possono chiedere il pagamento ai singoli soci solo dopo avere escusso il patrimonio sociale (art. 2304). Sul piano patrimoniale non c'è un capitale minimo: contano i conferimenti dei soci, e nessuna somma può essere distribuita se non per utili realmente conseguiti (art. 2303). I creditori personali di un socio non possono aggredire i beni della società: possono rivalersi sugli utili spettanti al debitore e, se gli altri beni del socio non bastano, chiedere la liquidazione della sua quota (art. 2305). Per l'amministrazione valgono le regole della società semplice, ma con una differenza importante verso i terzi: gli amministratori hanno la rappresentanza generale della società e le limitazioni ai loro poteri non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel registro delle imprese o se non si prova che i terzi le conoscevano (art. 2298). Chi entra in una società già costituita risponde anche delle obbligazioni anteriori (art. 2269); chi esce resta responsabile di quelle sorte fino al giorno in cui il rapporto si scioglie (art. 2290).
La società in accomandita semplice (lezione 13, artt. 2313 ss.) divide i soci in due categorie: gli accomandatari, che rispondono solidalmente e illimitatamente come nella s.n.c. e hanno l'amministrazione, e gli accomandanti, che rispondono solo fino alla quota conferita. In cambio di questa responsabilità limitata gli accomandanti non possono amministrare né trattare affari in nome della società se non con procura speciale per singoli affari: chi lo fa risponde illimitatamente (art. 2320). Hanno diritto di controllo sul rendiconto e possono consultare i documenti sociali. Il tipo serve a chi cerca un finanziatore che non voglia gestire.
Schema — Le tre società di persone
| Aspetto | Società semplice | Società in nome collettivo | Società in accomandita semplice |
|---|---|---|---|
| Attività | Non commerciale | Commerciale o no | Commerciale o no |
| Responsabilità dei soci | Illimitata; il patto che la limita per alcuni soci vale solo se portato a conoscenza dei terzi (art. 2267) | Illimitata e solidale per tutti, patto contrario inefficace verso i terzi (art. 2291); sussidiaria (art. 2304) | Accomandatari: illimitata e solidale. Accomandanti: limitata alla quota (art. 2313) |
| Amministrazione | Disgiuntiva salvo patto diverso (art. 2257) | Come la semplice; rappresentanza generale (art. 2298) | Solo accomandatari; divieto di ingerenza degli accomandanti (art. 2320) |
| Nome | Libero | Ragione sociale con il nome di uno o più soci (art. 2292) | Ragione sociale con il nome di almeno un accomandatario (art. 2314) |
Collegamento: nelle società di persone chi mette in gioco il proprio patrimonio personale partecipa alla gestione. Per raccogliere capitali da molti investitori senza esporli a questo rischio servono le società di capitali, la prima delle quali, per importanza, è la società per azioni.
5. La s.p.a.: costituzione, capitale e azioni
La società per azioni è la società di capitali pensata per le imprese di maggiori dimensioni (lezione 14). Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio (art. 2325 c.c.): i soci rischiano ciò che hanno conferito, non i beni personali. Il capitale è diviso in azioni, ha un minimo di legge di 50.000 euro (art. 2327) e la denominazione sociale deve contenere l'indicazione «società per azioni» (art. 2326). Il codice distingue le società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, cioè quotate o con azioni molto diffuse tra il pubblico, che sottostanno a regole più severe (art. 2325-bis), dalle altre. La società ha personalità giuridica: è titolare in proprio di diritti e di obblighi.
La costituzione (lezione 15)
L'atto costitutivo deve avere la forma dell'atto pubblico (art. 2328). Contiene i dati dei soci, la denominazione, la sede, l'oggetto sociale, l'ammontare del capitale sottoscritto e versato, il numero e il valore delle azioni, i conferimenti, le regole sull'amministrazione e sul controllo e la nomina dei primi organi; le norme sul funzionamento della società formano lo statuto. Per costituire la società bisogna sottoscrivere l'intero capitale e versare i conferimenti in denaro nella misura di legge (art. 2329): almeno il venticinque per cento, e l'intero importo se il socio è uno solo (art. 2342). Il notaio verifica la legalità dell'atto e lo deposita per l'iscrizione nel registro delle imprese (art. 2330); solo con l'iscrizione la società acquista la personalità giuridica, e per le operazioni compiute prima rispondono personalmente e solidalmente coloro che hanno agito (art. 2331). Dopo l'iscrizione la nullità della società può essere dichiarata soltanto in tre casi tassativi: mancata stipulazione per atto pubblico, illiceità dell'oggetto sociale, mancanza di ogni indicazione su denominazione, conferimenti, capitale o oggetto (art. 2332). Accanto alla costituzione simultanea con atto unico il codice prevede quella per pubblica sottoscrizione, in cui i promotori depositano un programma e raccolgono le adesioni (artt. 2333 ss.).
Capitale, conferimenti e patrimonio (lezione 16)
Tre parole si usano spesso insieme e vanno tenute distinte. Il capitale sociale è una cifra fissa scritta nello statuto, pari al valore dei conferimenti sottoscritti; funziona da garanzia per i creditori perché non si può modificare se non con le regole della modifica dello statuto. Il patrimonio netto è la differenza tra attività e passività della società e cambia ogni anno con gli utili e le perdite. Le riserve sono gli utili accantonati anziché distribuiti: dagli utili netti annuali si deve dedurre almeno un ventesimo per formare la riserva legale, finché non raggiunge un quinto del capitale (art. 2430).
I conferimenti possono essere in denaro, in beni in natura o in crediti (art. 2342); non possono essere conferite prestazioni d'opera o di servizi, a differenza della società semplice e della s.r.l. Per i beni in natura e i crediti il valore va attestato da una relazione giurata di un esperto designato dal tribunale (art. 2343), così che il capitale non sia «annacquato». I soci non possono essere liberati dall'obbligo di conferire, e gli utili si distribuiscono solo se realmente conseguiti.
Schema — Capitale sociale, patrimonio netto, riserve
| Voce | Che cos'è | Come cambia |
|---|---|---|
| Capitale sociale | Cifra indicata nello statuto, uguale ai conferimenti sottoscritti; minimo di legge 50.000 euro | Solo con modifica dello statuto: aumento o riduzione |
| Patrimonio netto | Attività meno passività: capitale, riserve e risultato d'esercizio | Ogni anno, con utili e perdite |
| Riserve | Utili non distribuiti; la riserva legale arriva a un quinto del capitale | Crescono con gli accantonamenti, si usano per coprire le perdite |
Le azioni e le loro categorie (lezioni 17 e 18)
L'azione è la quota di partecipazione al capitale e, insieme, l'insieme dei diritti che ne derivano. Le azioni sono di regola di valore uguale e conferiscono uguali diritti (art. 2346), possono non avere valore nominale e sono indivisibili (art. 2347). I diritti dell'azionista sono di due tipi: amministrativi (intervenire e votare in assemblea, impugnare le delibere invalide, ricevere informazioni) e patrimoniali (dividendo, quota del patrimonio residuo in liquidazione, diritto di opzione negli aumenti di capitale). Le azioni circolano liberamente, ma lo statuto può subordinare il trasferimento a condizioni come la prelazione o il gradimento e può vietarlo per un periodo non superiore a cinque anni (art. 2355-bis). Nelle società quotate sono dematerializzate, cioè esistono solo come scritture contabili.
La lezione 18 tratta le categorie di azioni (art. 2348): lo statuto può creare gruppi di azioni con diritti diversi. Le più note sono le azioni privilegiate, che hanno una preferenza nella distribuzione degli utili o nel rimborso del capitale (art. 2350); le azioni correlate, il cui dividendo dipende dai risultati di un settore dell'attività (art. 2350); le azioni senza voto o a voto limitato, che nelle società non quotate non possono superare la metà del capitale (art. 2351); le azioni a voto plurimo, ammesse entro i limiti di legge. Accanto alle azioni la società può emettere strumenti finanziari partecipativi, con diritti patrimoniali e anche amministrativi ma senza il voto nell'assemblea generale, a fronte di apporti diversi dalle prestazioni d'opera o di servizi (art. 2346): sono una via di mezzo tra capitale di rischio e di debito.
Schema — Azioni e strumenti finanziari
| Strumento | Che cosa cambia rispetto all'azione ordinaria |
|---|---|
| Azione ordinaria | Voto in assemblea e dividendo secondo la quota di capitale |
| Azione privilegiata | Preferenza negli utili o nel rimborso del capitale in liquidazione |
| Azione correlata | Dividendo collegato ai risultati di un determinato settore dell'attività |
| Azione senza voto o a voto limitato | Voto escluso o limitato ad alcuni argomenti, di solito in cambio di vantaggi patrimoniali |
| Strumento finanziario partecipativo | Diritti patrimoniali e amministrativi stabiliti dallo statuto, senza voto nell'assemblea generale |
Collegamento: definiti capitale e azioni, restano gli organi che fanno funzionare la società. Il primo è l'assemblea, in cui i soci decidono sulle materie che la legge e lo statuto riservano a loro.
6. L'assemblea e l'invalidità delle delibere
L'assemblea (lezione 19) è l'organo in cui i soci esprimono la volontà della società sulle materie di loro competenza. Può essere ordinaria o straordinaria. L'ordinaria (art. 2364) approva il bilancio e destina gli utili, nomina e revoca gli amministratori e i componenti dell'organo di controllo, ne stabilisce il compenso e delibera sulle altre materie attribuite dalla legge. La straordinaria (art. 2365) delibera sulle modificazioni dello statuto, sulla nomina e sui poteri dei liquidatori e sulle materie che la legge le riserva. La differenza conta perché cambia il quorum, cioè il numero di soci necessario per riunirsi (quorum costitutivo) e per approvare (quorum deliberativo): le maggioranze sono più alte per le decisioni straordinarie, e in seconda convocazione si abbassano (artt. 2368-2369).
L'assemblea è convocata dagli amministratori con un avviso che indica giorno, ora, luogo e ordine del giorno, nelle forme previste dalla legge e dallo statuto (art. 2366); i soci con una quota di capitale prevista dalla legge possono chiederne la convocazione. È valida anche senza convocazione l'assemblea totalitaria, cioè quella in cui è rappresentato l'intero capitale e partecipano la maggioranza degli amministratori e dei componenti dell'organo di controllo, se nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti.
Lo svolgimento (lezione 20) è regolato dal presidente, che accerta la legittimazione di chi interviene e la regolarità della costituzione; delle deliberazioni si redige un verbale, che per le assemblee straordinarie è redatto da un notaio (art. 2375). Possono intervenire gli azionisti con diritto di voto (art. 2370); lo statuto può ammettere la partecipazione con mezzi di telecomunicazione e il voto per corrispondenza. Il socio può farsi rappresentare con una delega scritta (art. 2372): la delega è revocabile e non può essere conferita ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dipendenti della società né alle società da essa controllate. Se un socio ha un interesse in conflitto con quello della società, la delibera approvata con il suo voto determinante è impugnabile quando può recare danno alla società (art. 2373).
Una delibera può essere viziata in modo più o meno grave, e la legge distingue due rimedi (lezione 21). La delibera annullabile (art. 2377) è quella non presa in conformità della legge o dello statuto: possono impugnarla i soci assenti, dissenzienti o astenuti, nei limiti di quote minime di capitale, e gli amministratori e l'organo di controllo, entro novanta giorni dalla deliberazione o dalla sua iscrizione o deposito nel registro delle imprese. Il giudice può sospenderne l'esecuzione (art. 2378); l'annullamento non pregiudica i diritti acquistati in buona fede dai terzi in base agli atti compiuti in esecuzione della delibera, e non può essere pronunciato se la delibera è stata sostituita con un'altra conforme alla legge. La delibera nulla (art. 2379) è invece colpita da vizi tassativi e più gravi: mancata convocazione dell'assemblea, mancanza del verbale, oggetto impossibile o illecito.
Schema — Delibere assembleari: annullabilità e nullità
| Dimensione | Annullabilità (art. 2377) | Nullità (art. 2379) |
|---|---|---|
| Vizio | Delibera non conforme alla legge o allo statuto | Mancata convocazione, mancanza del verbale, oggetto impossibile o illecito |
| Chi può impugnare | Soci assenti, dissenzienti o astenuti (con quote minime), amministratori, organo di controllo | Chiunque vi abbia interesse |
| Termine | Novanta giorni dalla delibera o dalla sua iscrizione o deposito | Tre anni dall'iscrizione o dal deposito nel registro delle imprese, senza limiti se l'oggetto sociale diventa illecito o impossibile |
| Terzi e rimedi | Salvi i diritti acquistati in buona fede in base agli atti di esecuzione; la delibera può essere sostituita con una conforme | Alcuni vizi possono essere sanati (art. 2379-bis) |
Collegamento: l'assemblea decide, ma non gestisce: l'impresa è guidata dagli amministratori, che l'assemblea nomina e di cui controlla l'operato attraverso i controlli interni ed esterni.
7. Amministratori, controlli e responsabilità
Norme cambiate di recente. La parte del codice civile su amministrazione e controllo delle s.p.a. è stata riordinata dal decreto legislativo n. 47 del 27 marzo 2026, in vigore da fine aprile: i tre sistemi di amministrazione e controllo sono ora su un piano di parità, con regole proprie per ciascuno, e alcuni articoli sono stati rinumerati o divisi. Per questo qui trovi soprattutto i concetti, con il numero dell'articolo solo dove la disciplina è rimasta la stessa; per il testo vigente guarda sempre un codice civile aggiornato.
Gli amministratori (lezioni 22 e 23)
La gestione dell'impresa spetta agli amministratori, che compiono le operazioni necessarie per attuare l'oggetto sociale e devono istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche per rilevare tempestivamente la crisi (art. 2086, secondo comma). L'amministrazione può essere affidata a un amministratore unico o a un consiglio di amministrazione. Gli amministratori sono nominati dall'assemblea (i primi nell'atto costitutivo) per un periodo non superiore a tre esercizi, sono rieleggibili e sono revocabili in ogni tempo, con diritto al risarcimento del danno se la revoca avviene senza giusta causa (art. 2383). La legge prevede cause di ineleggibilità e di decadenza, per esempio per l'interdetto e l'inabilitato o per chi è stato condannato a pene che comportano l'interdizione dagli uffici direttivi (art. 2382). Gli amministratori hanno anche doveri di lealtà: devono comunicare gli interessi propri o di terzi che hanno in una determinata operazione (art. 2391), non possono sfruttare a proprio vantaggio le informazioni e le opportunità della società né, senza autorizzazione dell'assemblea, svolgere attività concorrente. La riforma ha rafforzato questi divieti.
Il consiglio di amministrazione è un organo collegiale: le deliberazioni sono valide se è presente la maggioranza degli amministratori in carica e votano a favore la maggioranza dei presenti, salvo una maggioranza più alta prevista dallo statuto (art. 2388). Il presidente convoca il consiglio, ne fissa l'ordine del giorno e coordina i lavori. Il consiglio può delegare parte dei suoi poteri a un comitato esecutivo o a uno o più amministratori delegati, ma alcune decisioni restano sue: tra queste il progetto di bilancio e, dopo la riforma, le decisioni strategiche e la scelta degli strumenti di regolazione della crisi. Gli organi delegati curano l'assetto organizzativo e riferiscono al consiglio e all'organo di controllo con la periodicità fissata dallo statuto e in ogni caso almeno ogni sei mesi; gli amministratori non esecutivi valutano l'andamento della gestione sulla base delle informazioni ricevute e possono chiederne altre.
Il potere di rappresentanza (lezione 24) riguarda i rapporti con i terzi. Quello attribuito agli amministratori dallo statuto o dalla delibera di nomina è generale: le limitazioni ai loro poteri, anche se pubblicate, non sono opponibili ai terzi, salvo che si provi che questi abbiano agito intenzionalmente a danno della società (art. 2384). Per questo si distinguono i poteri di gestione, che riguardano i rapporti interni e dipendono dallo statuto, dal potere di rappresentanza, che stabilisce quali atti vincolano la società verso i terzi. Le nomine e i poteri di rappresentanza si pubblicano nel registro delle imprese.
La responsabilità degli amministratori (lezioni 25 e 26)
Gli amministratori devono adempiere i doveri imposti dalla legge e dallo statuto con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle loro specifiche competenze, e rispondono in solido verso la società dei danni derivanti dall'inosservanza (art. 2392). Non risponde chi, essendo immune da colpa, ha fatto annotare senza ritardo il proprio dissenso. Le azioni di responsabilità sono tre, a seconda di chi ha subito il danno:
Schema — Le azioni di responsabilità contro gli amministratori
| Azione | Chi agisce | Quale danno | A chi va il risarcimento |
|---|---|---|---|
| Sociale (art. 2393) | La società, su delibera dell'assemblea; anche una minoranza qualificata di soci (art. 2393-bis) | Danno al patrimonio della società | Alla società |
| Dei creditori sociali (art. 2394) | I creditori della società | Violazione degli obblighi di conservazione dell'integrità del patrimonio, se questo non basta a soddisfarli | Ai creditori |
| Individuale (art. 2395) | Il socio o il terzo danneggiato | Danno subito direttamente, per atti dolosi o colposi degli amministratori | Al danneggiato |
La differenza essenziale sta nel tipo di pregiudizio: nell'azione sociale il danno colpisce la società e i soci lo subiscono solo di riflesso; nell'azione individuale il socio o il terzo sono danneggiati personalmente, per esempio da una informazione falsa che li ha indotti a investire.
I sistemi di amministrazione e controllo (lezione 27)
Lo statuto sceglie uno tra tre sistemi. Nel sistema tradizionale ci sono l'assemblea, gli amministratori e il collegio sindacale, che controlla. Nel sistema dualistico l'assemblea nomina un consiglio di sorveglianza, che a sua volta nomina il consiglio di gestione ed esercita il controllo. Nel sistema monistico c'è un solo consiglio di amministrazione, al cui interno è costituito un comitato per il controllo sulla gestione formato da amministratori non esecutivi e indipendenti. Fino alla riforma il tradizionale era il modello di partenza e gli altri due si descrivevano per rinvio alle sue regole; oggi non c'è più un modello di partenza.
Schema — I tre sistemi di amministrazione e controllo
| Sistema | Chi gestisce | Chi controlla |
|---|---|---|
| Tradizionale | Consiglio di amministrazione o amministratore unico, nominati dall'assemblea | Collegio sindacale, nominato dall'assemblea |
| Dualistico | Consiglio di gestione, nominato dal consiglio di sorveglianza | Consiglio di sorveglianza, nominato dall'assemblea |
| Monistico | Consiglio di amministrazione nominato dall'assemblea | Comitato per il controllo sulla gestione, interno al consiglio |
Il collegio sindacale e i controlli (lezioni 28 e 29)
Nel sistema tradizionale il controllo è affidato al collegio sindacale, nominato dall'assemblea e composto da tre o cinque membri effettivi, più i supplenti. Vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile; con la riforma la vigilanza si estende all'adeguatezza e al funzionamento del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi. I sindaci partecipano alle riunioni del consiglio e dell'assemblea, possono compiere ispezioni e controlli e convocare l'assemblea nei casi previsti dalla legge. Devono essere indipendenti: la legge prevede cause di ineleggibilità e decadenza, per esempio rapporti familiari con gli amministratori o rapporti continuativi di lavoro o di consulenza con la società. Nei programmi da 54 e 60 lezioni una lezione è dedicata alle responsabilità esclusive e concorrenti dei sindaci: i sindaci sono responsabili della verità delle loro attestazioni (responsabilità esclusiva) e rispondono in solido con gli amministratori dei fatti o delle omissioni di questi quando il danno non si sarebbe prodotto se avessero vigilato conformemente ai doveri della carica (art. 2407, responsabilità concorrente). Le regole sulla misura del risarcimento a carico dei sindaci delle società non quotate sono state modificate di recente: segui il testo aggiornato.
Il controllo contabile è distinto dal controllo di legittimità e di gestione. Nelle s.p.a. la revisione legale dei conti è affidata a un revisore legale o a una società di revisione iscritti nell'apposito registro; le società non tenute al bilancio consolidato possono, se lo statuto lo prevede, affidarla al collegio sindacale. I controlli esterni si aggiungono a quelli interni: per le società quotate o vigilate (banche, assicurazioni, intermediari) intervengono autorità come la Consob e la Banca d'Italia, e i soci possono denunciare le gravi irregolarità di gestione all'organo di controllo e, in ultima istanza, al tribunale. I rimedi che prima si trovavano negli artt. 2408 e 2409 sono oggi regolati, dopo la riforma, da norme comuni ai tre sistemi.
Collegamento: gli organi sono descritti; ora si vede che cosa succede alla società nel tempo, quando lo statuto cambia, il capitale aumenta o diminuisce, si emettono titoli di debito e infine la società si scioglie.
8. Statuto, capitale, obbligazioni e fine della società
Le modifiche dello statuto e il recesso del socio (lezione 30)
Le modifiche dello statuto sono di competenza dell'assemblea straordinaria (art. 2365). La delibera è verbalizzata da un notaio, che ne controlla la legalità, e diventa efficace con l'iscrizione nel registro delle imprese (art. 2436). Chi non è d'accordo con alcune modifiche può uscire dalla società: è il diritto di recesso (art. 2437), che spetta ai soci che non hanno concorso alla deliberazione quando questa riguarda, tra l'altro, un cambiamento significativo dell'oggetto sociale, la trasformazione della società, il trasferimento della sede all'estero, la revoca dello stato di liquidazione e le modifiche dello statuto sui diritti di voto o di partecipazione. Lo statuto può prevedere altre cause. Il socio recedente ottiene il rimborso delle azioni a un valore di liquidazione, determinato dagli amministratori sentiti l'organo di controllo e il soggetto incaricato della revisione legale, tenendo conto della consistenza patrimoniale della società, delle sue prospettive reddituali e dell'eventuale valore di mercato (art. 2437-ter). Il recesso protegge la minoranza dalle decisioni che cambiano in modo sostanziale l'investimento originario.
L'aumento di capitale (lezione 31)
L'aumento di capitale è una modifica dello statuto che innalza la cifra del capitale. Può essere a pagamento, quando soci o terzi sottoscrivono azioni nuove con nuovi conferimenti (artt. 2438 ss.; non può essere eseguito finché le azioni già emesse non sono interamente liberate), oppure gratuito, quando riserve e fondi disponibili vengono trasformati in capitale (art. 2442), assegnando ai soci azioni nuove o aumentando il valore nominale di quelle esistenti, senza nuovi apporti. La decisione spetta all'assemblea straordinaria, che può delegare agli amministratori la facoltà di aumentare il capitale fino a un certo ammontare e per un periodo massimo di cinque anni (art. 2443). Negli aumenti a pagamento i soci hanno il diritto di opzione (art. 2441): le azioni nuove e le obbligazioni convertibili devono essere offerte prima a loro, in proporzione alle azioni possedute, con un termine di almeno trenta giorni per decidere. Serve a non diluire chi è già socio; la legge consente di escluderlo o limitarlo solo nei casi previsti, per esempio quando le azioni sono liberate con conferimenti in natura o quando lo richiede l'interesse della società, con una maggioranza qualificata.
Schema — Aumento di capitale a pagamento e gratuito
| Dimensione | A pagamento (artt. 2438 ss.) | Gratuito (art. 2442) |
|---|---|---|
| Da dove arrivano le risorse | Nuovi conferimenti di soci o terzi | Riserve e fondi disponibili già in società |
| Effetto sul patrimonio netto | Aumenta | Resta uguale: cambia solo la composizione tra capitale e riserve |
| Posizione dei soci | Diritto di opzione sulle azioni nuove (art. 2441) | Azioni nuove assegnate in proporzione, oppure aumento del valore nominale |
La riduzione del capitale sociale (lezione 32)
La riduzione del capitale può essere volontaria (reale) oppure obbligatoria per perdite. Nella riduzione reale il capitale è eccessivo rispetto all'attività e la società restituisce somme ai soci o li libera dai conferimenti ancora dovuti. Poiché così si indebolisce la garanzia dei creditori, la delibera dell'assemblea straordinaria può essere eseguita solo dopo novanta giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese, se nessun creditore anteriore si oppone (art. 2445).
La riduzione per perdite è invece un obbligo, graduato in due livelli. Se il capitale risulta diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, gli amministratori (o, se non lo fanno, l'organo di controllo) devono convocare senza indugio l'assemblea per gli opportuni provvedimenti; se entro l'esercizio successivo la perdita non scende sotto un terzo, il capitale va ridotto in proporzione alle perdite accertate (art. 2446). Se la perdita fa scendere il capitale sotto il minimo legale, di 50.000 euro, l'assemblea deve deliberare la riduzione e il contemporaneo aumento del capitale ad almeno il minimo, oppure la trasformazione della società (art. 2447); in mancanza si verifica una causa di scioglimento. Per la s.r.l. valgono regole analoghe (artt. 2482-bis e 2482-ter) con il minimo di 10.000 euro. Il calcolo qui sotto usa valori d'esempio, non i dati di una società reale: cambia lo scenario per vedere quando scatta ciascun articolo.
Prova a calcolare: quando scattano gli artt. 2446 e 2447
Perdita di 30.000 euro su 120.000: il 25% del capitale, meno di un terzo (la soglia è 40.000 euro). Non scatta l'obbligo dell'art. 2446, e il capitale residuo di 90.000 euro è sopra il minimo legale di 50.000.
Le obbligazioni (lezione 33)
Chi sottoscrive un'obbligazione non diventa socio ma creditore della società: ha diritto agli interessi e al rimborso alla scadenza, mentre l'azionista partecipa agli utili e alle perdite. L'emissione è deliberata dagli amministratori, salvo diversa disposizione di legge o di statuto (art. 2410), e la somma complessiva non può eccedere il doppio del capitale sociale, della riserva legale e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato (art. 2412), limite che la legge esclude in alcuni casi, per esempio per le obbligazioni quotate o destinate a investitori professionali. Le obbligazioni possono essere convertibili in azioni (art. 2420-bis). Gli obbligazionisti si organizzano in assemblea e hanno un rappresentante comune (artt. 2415 ss.).
Schema — Azioni e obbligazioni
| Dimensione | Azione | Obbligazione |
|---|---|---|
| Posizione del titolare | Socio: partecipa alla società | Creditore della società |
| Remunerazione | Dividendo, se ci sono utili da distribuire | Interessi stabiliti all'emissione |
| Rischio | Perde il conferimento se la società va male | Rischio di insolvenza, ma pagato prima dei soci |
| Poteri | Voto in assemblea | Nessun voto nell'assemblea della società; assemblea degli obbligazionisti e rappresentante comune |
Lo scioglimento, la liquidazione e l'estinzione (lezioni 34 e 35)
La società si scioglie per le cause previste dall'art. 2484 c.c.: decorso del termine, conseguimento dell'oggetto sociale o sopravvenuta impossibilità di conseguirlo, impossibilità di funzionamento o continuata inattività dell'assemblea, riduzione del capitale sotto il minimo legale, deliberazione dell'assemblea, altre cause previste dalla legge o dallo statuto. Lo scioglimento non estingue la società: apre la fase di liquidazione, in cui si realizza l'attivo, si pagano i debiti e si distribuisce il residuo ai soci. La società continua a esistere finché non viene cancellata dal registro delle imprese.
Si verifica una causa di scioglimento
Scade il termine di durata, l'oggetto sociale è raggiunto o diventa impossibile da raggiungere, l'assemblea non può funzionare, il capitale scende sotto il minimo legale senza essere ricostituito, oppure i soci deliberano lo scioglimento (art. 2484).
Gli amministratori accertano la causa
Gli amministratori devono accertare senza indugio il verificarsi della causa e iscrivere la dichiarazione nel registro delle imprese, così che i terzi ne siano informati (art. 2485).
Nascono i liquidatori e comincia la liquidazione
L'assemblea nomina i liquidatori (art. 2487), che sostituiscono gli amministratori. Il loro compito è conservare l'integrità e il valore del patrimonio, realizzare l'attivo e pagare i creditori.
Il bilancio finale e il piano di riparto
Terminate le operazioni, i liquidatori redigono il bilancio finale di liquidazione, con il piano di riparto: ciò che resta dopo il pagamento dei debiti viene distribuito ai soci (art. 2492).
La cancellazione estingue la società
Approvato il bilancio finale, i liquidatori chiedono la cancellazione dal registro delle imprese e la società si estingue (art. 2495). I creditori rimasti insoddisfatti possono agire ancora contro i soci, fino alle somme da questi riscosse in base al bilancio finale, e contro i liquidatori, se il mancato pagamento dipende da loro colpa.
Collegamento: la s.p.a. è il modello di riferimento delle società di capitali. Su quel modello si innestano le altre: la società in accomandita per azioni, che ne è una variante, e la s.r.l., che ne semplifica molte regole.
9. La s.a.p.a. e la s.r.l.
La società in accomandita per azioni (lezione 36)
La s.a.p.a. combina le due strutture: il capitale è diviso in azioni, come nella s.p.a., ma i soci si dividono in due categorie, come nella s.a.s. Gli accomandatari rispondono solidalmente e illimitatamente delle obbligazioni sociali e sono gli amministratori; gli accomandanti sono azionisti responsabili solo nei limiti del capitale sottoscritto (art. 2452). Per quanto non previsto valgono le regole della s.p.a., in quanto compatibili. È un tipo poco diffuso, adatto a chi vuole raccogliere capitale tra molti azionisti mantenendo la gestione in mano a pochi soci che rispondono personalmente.
La s.r.l.: profili generali (lezione 37)
La società a responsabilità limitata è la società di capitali pensata per le imprese di dimensioni medie e piccole, spesso a base personale. Anche qui per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio (art. 2462) e la personalità giuridica si acquista con l'iscrizione nel registro delle imprese. Rispetto alla s.p.a. c'è molta più libertà: l'atto costitutivo, che è un atto pubblico, può costruire un'organizzazione su misura sia per i poteri dei soci sia per l'amministrazione. Il capitale minimo è di 10.000 euro (art. 2463), ma la legge consente di costituirla con un capitale inferiore, fino a un euro, se i conferimenti sono in denaro e versati per intero; la s.r.l. semplificata (art. 2463-bis) si costituisce con un modello standard di atto costitutivo e un capitale compreso tra uno e 9.999 euro. Anche la s.r.l. può essere unipersonale.
I conferimenti dei soci (lezione 38)
I soci possono conferire tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica: denaro, beni in natura, crediti e anche prestazioni d'opera o servizi, purché garantiti da una polizza di assicurazione o da una fideiussione bancaria per l'intero valore (art. 2464). Il valore dei conferimenti non può essere inferiore al capitale; alla sottoscrizione dell'atto costitutivo si versa almeno il venticinque per cento dei conferimenti in denaro, per intero se il socio è unico. Per i conferimenti in natura serve la stima di un esperto con relazione giurata (art. 2465). Se un socio non esegue il conferimento, gli amministratori lo diffidano ad adempiere entro trenta giorni; decorso il termine possono vendere la sua quota agli altri soci o escluderlo dalla società (art. 2466).
Schema — I conferimenti nella s.p.a. e nella s.r.l.
| Dimensione | S.p.a. | S.r.l. |
|---|---|---|
| Prestazioni d'opera o servizi | Non possono essere conferite (art. 2342) | Ammesse con polizza o fideiussione bancaria (art. 2464) |
| Versamento iniziale in denaro | Almeno il 25%, tutto se il socio è unico | Almeno il 25%, tutto se il socio è unico |
| Beni in natura e crediti | Relazione giurata di un esperto designato dal tribunale (art. 2343) | Relazione giurata di un esperto (art. 2465) |
La partecipazione del socio: la quota (lezione 39)
La partecipazione del socio è una quota, non un'azione: non può essere rappresentata da azioni né essere oggetto di offerta al pubblico di prodotti finanziari (art. 2468). L'atto costitutivo può attribuire a singoli soci diritti particolari riguardanti l'amministrazione o la distribuzione degli utili, cosa che nella s.p.a. richiederebbe una categoria di azioni. Le partecipazioni sono liberamente trasferibili per atto tra vivi e per successione, salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo (art. 2469), che può prevedere clausole di prelazione o di gradimento; il trasferimento richiede un atto scritto e l'iscrizione nel registro delle imprese (art. 2470). Il codice regola anche l'espropriazione della quota (art. 2471) e il pegno, l'usufrutto e il sequestro (art. 2471-bis). Nei programmi da 54 e 60 lezioni il trasferimento della quota ha una lezione a sé.
L'amministrazione (lezione 40)
L'amministrazione è affidata a uno o più amministratori, soci o non soci secondo l'atto costitutivo; se sono più di uno possono agire congiuntamente o disgiuntamente, oppure formare un consiglio di amministrazione (art. 2475). Vale anche per la s.r.l. il dovere di istituire assetti organizzativi adeguati (art. 2086). La rappresentanza è generale e le limitazioni ai poteri non sono opponibili ai terzi, salvo prova che abbiano agito intenzionalmente a danno della società (art. 2475-bis). Sulla responsabilità (art. 2476): gli amministratori rispondono verso la società dei danni da inosservanza dei loro doveri e l'azione può essere promossa da ciascun socio, che in caso di gravi irregolarità può chiedere anche la revoca cautelare degli amministratori. È una differenza forte con la s.p.a., dove l'azione sociale passa da una delibera dell'assemblea o da una minoranza qualificata. Restano l'azione individuale del socio o del terzo danneggiati direttamente e la responsabilità solidale dei soci che hanno intenzionalmente deciso o autorizzato atti dannosi.
Le decisioni dei soci e i sistemi di controllo (lezione 41)
I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dall'atto costitutivo e su quelle che gli amministratori o soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sottopongono loro. Spettano comunque ai soci l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili, la nomina degli amministratori e, nei casi previsti, dell'organo di controllo o del revisore, le modificazioni dell'atto costitutivo e le operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o dei diritti dei soci (art. 2479). L'atto costitutivo può sostituire l'assemblea con la consultazione scritta o con il consenso espresso per iscritto. Il controllo è meno rigido che nella s.p.a.: l'organo di controllo (un sindaco o un collegio) o il revisore è obbligatorio solo in certi casi, per esempio quando la società redige il bilancio consolidato, controlla una società obbligata alla revisione o supera per due esercizi consecutivi limiti dimensionali di attivo, ricavi e dipendenti (art. 2477); le soglie sono state modificate più volte, quindi vanno verificate sul testo aggiornato. In ogni caso il socio che non amministra ha diritto di avere notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare i libri sociali e i documenti sull'amministrazione, anche tramite professionisti di fiducia (art. 2476).
Le modificazioni dell'atto costitutivo (lezione 42)
L'atto costitutivo si modifica con decisione dei soci, verbalizzata da un notaio (art. 2480). Il capitale può aumentare con decisione dei soci, che possono anche delegare gli amministratori (artt. 2481 ss.), e può ridursi (art. 2482); per le perdite valgono regole simili a quelle della s.p.a. (artt. 2482-bis e 2482-ter), con il minimo di 10.000 euro. Il socio che non condivide alcune modifiche può recedere (art. 2473): cambiamento dell'oggetto o del tipo di società, fusione o scissione, revoca della liquidazione, trasferimento della sede all'estero, eliminazione di cause di recesso, operazioni che modificano in modo sostanziale l'oggetto o i diritti dei soci.
Solo nei programmi da 54 e 60 lezioni: recesso, esclusione, titoli di debito e nuove forme
Questi programmi approfondiscono quattro temi della s.r.l. (i numeri sono quelli delle loro lezioni). Il recesso e l'esclusione del socio (lezione 48): se la società è a tempo indeterminato il socio può recedere con un preavviso di almeno centottanta giorni; la partecipazione è rimborsata in proporzione al patrimonio sociale e, se non c'è accordo, il valore è determinato da un esperto nominato dal tribunale (art. 2473). L'atto costitutivo può prevedere l'esclusione del socio per giusta causa (art. 2473-bis); l'esclusione per mancato conferimento è quella dell'art. 2466 vista sopra. I titoli di debito (art. 2483): se l'atto costitutivo lo prevede, la s.r.l. può emettere titoli di debito, sottoscrivibili solo da investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale. I finanziamenti dei soci (art. 2467): il rimborso dei finanziamenti dei soci è postergato rispetto agli altri creditori, e se è avvenuto nell'anno prima della dichiarazione di insolvenza va restituito, quando i finanziamenti sono stati concessi in un momento di eccessivo squilibrio dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto o in cui sarebbe stato ragionevole un conferimento. Le nuove forme di s.r.l. (lezione 51): la s.r.l. semplificata, la s.r.l. con capitale inferiore a 10.000 euro e le s.r.l. start-up innovative (decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179). Il filo comune è la riduzione dei costi di accesso: capitale minimo basso, modelli standard, meno adempimenti.
Collegamento: s.p.a., s.a.p.a. e s.r.l. hanno tutte uno scopo di lucro. Resta una forma societaria che persegue uno scopo diverso, la cooperativa, e il caso in cui più società si legano tra loro formando un gruppo.
10. Le cooperative e i gruppi di società
Le società cooperative (lezioni 43 e 45)
La società cooperativa è una società a capitale variabile con scopo mutualistico (art. 2511 c.c.): invece di massimizzare il profitto da distribuire, offre ai soci un vantaggio negli scambi con la società, in forma di lavoro, di beni o di servizi a condizioni migliori di quelle del mercato. Si distinguono le cooperative a mutualità prevalente (art. 2512), che svolgono la loro attività prevalentemente in favore dei soci consumatori o utenti, oppure si avvalgono prevalentemente delle prestazioni lavorative dei soci o degli apporti di beni e servizi dei soci. Per queste lo statuto deve prevedere limiti stabiliti dalla legge: tetti alla remunerazione del capitale, divieto di distribuire le riserve ai soci, devoluzione del patrimonio residuo, in caso di scioglimento, ai fondi mutualistici per la promozione della cooperazione (art. 2514).
Quanto alla struttura finanziaria, il capitale è variabile (art. 2524): non è fissato in un ammontare e cresce o diminuisce con l'ingresso e il recesso dei soci, senza modificare lo statuto; per questo la cooperativa è «a porta aperta» (art. 2528). Accanto ai soci cooperatori possono esserci soci finanziatori, che apportano capitale ma hanno un ruolo limitato nella governance (art. 2526). I vantaggi dei soci possono prendere la forma di ristorni, proporzionali agli scambi mutualistici (art. 2545-sexies). Per l'amministrazione e i controlli ogni socio ha un voto, qualunque sia il valore della quota o il numero delle azioni (art. 2538), diversamente dalla s.p.a. dove il voto segue il capitale; la maggioranza degli amministratori è scelta tra i soci cooperatori (art. 2542). Ai controlli del codice civile, che si applicano secondo le regole delle società di capitali, si aggiunge la vigilanza sugli enti cooperativi, esercitata dal ministero competente e dalle associazioni nazionali di rappresentanza (d.lgs. 2 agosto 2002, n. 220).
Schema — Cooperativa e società di capitali a confronto
| Dimensione | Cooperativa | S.p.a. o s.r.l. |
|---|---|---|
| Scopo | Mutualistico: vantaggio negli scambi con i soci | Lucrativo: dividere gli utili |
| Capitale | Variabile (art. 2524) | Fisso, si cambia modificando lo statuto |
| Ammissione dei soci | Porta aperta (art. 2528) | Con il trasferimento di azioni o quote o con l'aumento di capitale |
| Voto in assemblea | Uno per socio (art. 2538) | In proporzione alla partecipazione al capitale |
I rapporti di partecipazione e i gruppi di società (lezione 44)
Una società può detenere partecipazioni in altre società, e il codice regola i rapporti che ne nascono. L'art. 2359 distingue le società controllate, in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria, o di voti sufficienti per un'influenza dominante, o è titolare di vincoli contrattuali che le danno un'influenza dominante, dalle società collegate, su cui si esercita un'influenza notevole, che si presume quando nell'assemblea ordinaria si dispone di almeno un quinto dei voti (un decimo per le società quotate). Le partecipazioni reciproche sono limitate, perché possono gonfiare il capitale: è vietata la costituzione di società mediante sottoscrizione reciproca di azioni (art. 2360), e l'acquisto di azioni della società controllante da parte della controllata è ammesso solo entro limiti (art. 2359-bis).
Quando più società giuridicamente autonome sono sottoposte a una direzione unitaria si ha un gruppo. La società che esercita attività di direzione e coordinamento deve rispettare i principi di corretta gestione societaria e imprenditoriale e risponde verso i soci e i creditori delle società dirette per il pregiudizio che arreca alla redditività e al valore delle partecipazioni e all'integrità del patrimonio, a meno che il danno risulti compensato dal risultato complessivo dell'attività di direzione e coordinamento (artt. 2497 ss.). Nel programma da 60 lezioni la direzione e il coordinamento hanno una lezione dedicata.
Collegamento: le società e i gruppi non restano uguali nel tempo: possono cambiare tipo, unirsi o dividersi. Lo studiano le ultime lezioni del programma da 60 lezioni, insieme alla finanza di mercato.
11. Trasformazione, fusione, scissione e mercato mobiliare
Questo blocco è solo del programma da 60 lezioni (0142512IUS04I, profilo Consulenza del lavoro); chi ha gli altri codici può leggerlo come approfondimento. Dopo le società come sono, il programma passa alle vicende straordinarie, cioè alle operazioni che cambiano la struttura della società senza estinguere l'impresa.
La trasformazione (artt. 2498 ss.) cambia il tipo sociale: la società continua a esistere, con tutti i suoi rapporti giuridici, in una forma diversa (art. 2498). È omogenea quando si passa da un tipo di società a un altro, eterogenea quando si passa tra una società e un ente diverso, come un consorzio o una fondazione. Per tutelare i creditori, chi era socio con responsabilità illimitata resta responsabile per le obbligazioni anteriori alla trasformazione, salvo il consenso dei creditori (art. 2500-quinquies).
La fusione (artt. 2501 ss.) unisce due o più società: o ne nasce una nuova (fusione in senso stretto) o una incorpora le altre (fusione per incorporazione). Il procedimento ha fasi precise, pensate per informare soci e creditori: il progetto di fusione (art. 2501-ter), la situazione patrimoniale e le relazioni degli amministratori e degli esperti, la decisione di fusione, l'iscrizione nel registro delle imprese e l'opposizione dei creditori, che hanno sessanta giorni di tempo (art. 2503); poi l'atto di fusione. Gli effetti sono continuativi: la società che risulta dalla fusione assume i diritti e gli obblighi delle società partecipanti, proseguendo in tutti i loro rapporti, anche processuali (art. 2504-bis).
La scissione (artt. 2506 ss.) è l'operazione contraria: il patrimonio di una società è ripartito tra più società, nuove o già esistenti. È totale quando la società scissa si estingue e trasferisce tutto il patrimonio, parziale quando ne trasferisce solo una parte e continua a esistere. Le società beneficiarie rispondono in solido dei debiti della scissa non soddisfatti dalla società a cui fanno carico, ma nei limiti del valore effettivo del patrimonio netto assegnato o rimasto (art. 2506-quater).
Schema — Trasformazione, fusione e scissione
| Operazione | Che cosa fa | Che cosa accade alle società | Tutela dei creditori |
|---|---|---|---|
| Trasformazione | Cambia il tipo sociale | La società è la stessa, in una forma diversa | Responsabilità illimitata dei soci per le obbligazioni anteriori, salvo consenso |
| Fusione | Unisce due o più società | Una nuova società o una incorporante; le altre si estinguono, senza liquidazione | Opposizione entro sessanta giorni (art. 2503) |
| Scissione | Ripartisce il patrimonio tra più società | Totale: la scissa si estingue. Parziale: continua con il patrimonio rimasto | Responsabilità solidale delle beneficiarie, entro il patrimonio netto assegnato o rimasto (art. 2506-quater) |
Le ultime due lezioni passano dal codice civile alla finanza. Il mercato mobiliare è il luogo, fisico o telematico, in cui si raccolgono capitali emettendo e scambiando strumenti finanziari come azioni e obbligazioni. Si parla di appello al pubblico risparmio quando gli strumenti sono offerti a un pubblico indistinto di investitori; per proteggerli la disciplina (Testo unico della finanza, d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, e regolamenti europei) impone di pubblicare un prospetto informativo e affida il controllo sulla trasparenza e sulla correttezza dei comportamenti alla Consob, mentre alla Banca d'Italia spetta la stabilità degli intermediari. Le società quotate sono quelle le cui azioni sono ammesse alla negoziazione su un mercato regolamentato. Per loro valgono regole proprie, che si sovrappongono a quelle del codice civile: informazione continua al pubblico, governance rafforzata (amministratori indipendenti, rappresentanza delle minoranze negli organi, equilibrio tra i generi), disciplina dell'assemblea e delle offerte pubbliche di acquisto e di scambio, con cui si propone ai soci di vendere o scambiare le loro azioni. Anche il Testo unico è stato aggiornato di recente insieme alla riforma della governance: per i dettagli segui le dispense e i testi vigenti.
Sintesi: le forme societarie a confronto
Il programma ha ormai coperto, una per una, tutte le forme societarie: società semplice, in nome collettivo e in accomandita semplice tra le società di persone, s.p.a. e s.r.l. tra quelle di capitali. Prima di passare al metodo di studio conviene rimetterle una accanto all'altra sulle stesse caratteristiche, invece di tenerle separate negli schemi visti sopra. Scegli la caratteristica che vuoi confrontare:
Confronta le forme societarie
| Caratteristica | Società semplice | S.n.c. | S.a.s. | S.p.a. | S.r.l. |
|---|---|---|---|---|---|
| Responsabilità dei soci | Illimitata; il patto che la limita vale solo se noto ai terzi | Illimitata e solidale, ma sussidiaria | Accomandatari: illimitata e solidale. Accomandanti: fino alla quota | Risponde solo la società | Risponde solo la società |
| Capitale minimo | Nessuno | Nessuno | Nessuno | 50.000 euro | 10.000 euro (da 1 euro per la s.r.l. semplificata o a capitale ridotto) |
| Personalità giuridica | No: autonomia patrimoniale imperfetta | No: autonomia patrimoniale imperfetta | No: autonomia patrimoniale imperfetta | Sì, dall'iscrizione | Sì, dall'iscrizione |
| Partecipazione | Quota di partecipazione, di regola non cedibile senza consenso | Quota di partecipazione, di regola non cedibile senza consenso | Quota di partecipazione, di regola non cedibile senza consenso | Azioni, liberamente trasferibili salvo limiti dello statuto | Quote, trasferibili salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo |
| Organi | Soci amministratori, nessun organo di controllo | Soci amministratori, nessun organo di controllo | Solo gli accomandatari amministrano | Assemblea, amministratori, organo di controllo e revisione | Decisioni dei soci e amministratori; controllo solo nei casi previsti |
La responsabilità dei soci è lo spartiacque: nelle società di persone chi gestisce risponde anche con i beni personali (gli accomandanti della s.a.s. rispondono solo fino alla quota, ma non possono amministrare); nella s.p.a. e nella s.r.l. i soci rischiano soltanto quanto hanno conferito.
Come lo studiano
- Costruisci la tabella dei tipi di società e completala a ogni lezione. Responsabilità dei soci, capitale, organi, controlli, scioglimento: il programma è fatto di istituti simili con regole diverse, e una tabella tua è il modo più rapido per non scambiarli.
- Tieni il codice civile aperto. Ogni lezione corrisponde a un gruppo di articoli del libro quinto. Per le parti sulla governance delle s.p.a. usa un'edizione aggiornata dopo la riforma: gli articoli sono stati rinumerati e un testo più vecchio può non coincidere con quello vigente.
- Distingui sempre tre piani. La società e la sua organizzazione, i soci e i loro diritti, i creditori e i terzi e le loro tutele. Molte coppie del programma si capiscono così: azione sociale e azione dei creditori, riduzione reale e riduzione per perdite, annullabilità e nullità delle delibere.
- Fai ripassi a coppie. Aumento a pagamento e gratuito, fusione e scissione, s.p.a. e s.r.l., cooperativa e società di capitali: mettere a confronto due istituti obbliga a ricordare i criteri che li separano.
- Usa i questionari di autovalutazione. Ogni lezione ha il suo: servono a capire subito se hai colto il concetto, prima di passare alla lezione successiva.
- Il testo di riferimento è facoltativo. Il programma indica i manuali di Campobasso come riferimento, da usare escludendo le parti fuori programma; le videolezioni e le dispense bastano per seguire il corso.
- Se hai il programma da 54 o da 60 lezioni, tratta le lezioni in più come blocchi a parte. Concorrenza, bilancio e s.r.l. per il primo; in più trasformazione, fusione, scissione e società quotate per il secondo. Non si intrecciano con la logica del programma da 45 lezioni e hanno bisogno di tempo proprio.
Domande dalla community
I dubbi che ricorrono tra chi si prepara a questo esame riguardano soprattutto il materiale di studio e la differenza tra i programmi.
- Basta un riassunto o servono le dispense?
- È il dubbio più frequente. Il materiale ufficiale è fatto di videolezioni, dispense e slide; un riassunto è utile come schema di sintesi da affiancare a questo materiale, non come sostituto. In una materia piena di distinzioni tra tipi di società i dettagli stanno nelle dispense, e il riassunto serve a riordinarli.
- Il corso è molto lungo: da dove si comincia?
- Conviene seguire l'ordine del programma: imprenditore e azienda, poi i principi sulle società e le società di persone, poi la s.p.a., che da sola vale 22 lezioni su 45, e solo dopo le altre società di capitali, che si capiscono per differenza dalla s.p.a. Questa guida segue la stessa logica.
- Ho seguito le videolezioni di un programma diverso: devo rivederle?
- I programmi da 45, 54 e 60 lezioni condividono gran parte dei contenuti, ma non sono identici. Se in piattaforma ti è stato assegnato un codice diverso da quello che stavi seguendo, confronta l'elenco delle lezioni del tuo PDF con quello di questa pagina e studia le lezioni che mancano.
Studia con chi sta preparando questo esame ora. Confrontati su società, organi e schemi di studio: unisciti al gruppo.
Come funziona l'esame
Le modalità d'esame cambiano nel tempo: numero di domande, forma scritta o orale, punti premialità. Trovi tutto spiegato nella guida completa, sempre aggiornata:
Come funzionano gli esami Pegaso, Mercatorum e San Raffaele →Quanto tempo serve
Le videolezioni durano circa 30 minuti ciascuna: il carico di visione è di circa 22 ore e mezza per il programma da 45 lezioni, di 27 ore per quello da 54 e di 30 ore per quello da 60. A 9 CFU corrispondono di norma 225 ore di impegno complessivo e a 12 CFU 300 (25 ore per credito), di cui le videolezioni sono solo una parte: il resto è studio delle dispense, ripasso sul codice civile e questionari. Con cinque lezioni a settimana il programma da 45 lezioni si chiude in nove settimane, quello da 54 in undici e quello da 60 in dodici, prima del ripasso finale.
Il peso non è distribuito in modo uniforme. Nel programma da 45 lezioni imprenditore, azienda e scritture contabili occupano 7 lezioni, le società di persone 6, la s.p.a. 22, la s.r.l. e la s.a.p.a. 7, le cooperative e i gruppi 3. Chi ha già affrontato Diritto Privato va più spedito sui primi blocchi; la s.p.a. richiede più tempo di sedimentazione, perché è lì che si accumulano gli istituti che poi si ritrovano, semplificati, nella s.r.l.
Questa materia ti prepara a…
- Diritto Penale — la responsabilità da reato degli enti (d.lgs. 231/2001) e i reati societari presuppongono le nozioni di società, organi e controlli viste qui
- Economia Aziendale — il bilancio d'esercizio e le scritture contabili sono i punti in cui l'esame giuridico incontra quello contabile
- Diritto del Lavoro — il rapporto di lavoro subordinato si svolge nell'impresa: trasferimento d'azienda, appalti e responsabilità solidali riprendono le nozioni di azienda e di società viste qui
- Diritto Amministrativo — le società a partecipazione pubblica e i contratti pubblici sono il punto d'incontro tra pubblica amministrazione e impresa
- Diritto Commerciale Avanzato (3° anno), che si concentra su scritture contabili e bilancio d'esercizio, e, secondo il profilo, Diritto della contabilità di impresa e Contrattualistica: partono dagli istituti dell'impresa e delle società visti qui
- Le professioni dell'impresa — giurista d'impresa, consulente del lavoro, ruoli legali e amministrativi nelle società: tutte presuppongono di sapere con quale tipo di società si ha a che fare e chi risponde di cosa
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Domande frequenti
Dipende dal profilo, perché per il 2° anno esistono tre codici: 9 CFU con il codice 0142509IUS04I (Statutario, P.A. e Sicurezza, Giurista d'impresa), 9 CFU con il codice 0142309IUS04I (profilo Scienze giuridiche per la criminologia, l'investigazione e la sicurezza) e 12 CFU con il codice 0142512IUS04I (profilo Consulenza del lavoro). Le lezioni sono rispettivamente 45, 54 e 60.
È la parte del diritto privato che regola l'impresa e il modo in cui si organizza: chi è imprenditore e quali regole deve seguire, che cos'è l'azienda, come viene tutelata la concorrenza e come funzionano le società, dalla società semplice alla s.p.a. e alla s.r.l., fino alle cooperative. Le norme principali stanno nel libro quinto del codice civile e sono completate da leggi speciali.
Nel programma L14 Mercatorum: l'imprenditore commerciale e agricolo, l'azienda e i segni distintivi, le scritture contabili, i principi generali sulle società, le società di persone (semplice, in nome collettivo, in accomandita semplice), la s.p.a. (costituzione, capitale, azioni, assemblea, amministratori, controlli, modifiche dello statuto, obbligazioni, scioglimento e liquidazione), la s.a.p.a., la s.r.l., le cooperative e i gruppi di società. I programmi da 54 e 60 lezioni aggiungono tra l'altro concorrenza sleale, antitrust e bilancio d'esercizio; quello da 60 anche trasformazione, fusione, scissione e società quotate.
Non è una materia di calcoli ma di istituti e di distinzioni: la fatica sta nel tenere insieme molti tipi di società con regole diverse su responsabilità dei soci, capitale, organi e controlli. Chi ha già studiato Diritto Privato parte avvantaggiato, perché contratti, obbligazioni e responsabilità patrimoniale ricorrono in continuazione. Conviene costruire una tabella dei tipi di società e completarla man mano che si procede.
Dipende dal codice e dal punto di partenza. Le videolezioni durano circa 30 minuti: 45 lezioni sono circa 22 ore e mezza di visione, 54 circa 27 ore, 60 circa 30 ore. Con cinque lezioni a settimana il programma da 45 lezioni si chiude in nove settimane, quello da 54 in undici e quello da 60 in dodici, a cui va aggiunto il tempo del ripasso.
Nelle società di persone (semplice, in nome collettivo, in accomandita semplice) i soci rispondono con il proprio patrimonio dei debiti sociali, in tutto o in parte, e di regola gestiscono direttamente la società. Nelle società di capitali (s.p.a. e s.r.l.) per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio, che è separato da quello dei soci; la società ha personalità giuridica, un capitale minimo e organi disciplinati dalla legge. La società in accomandita per azioni è una via di mezzo: ha soci illimitatamente responsabili (gli accomandatari) e soci con responsabilità limitata.
Il programma indica come testo di riferimento facoltativo il Diritto commerciale (volumi 1 e 2) di Campobasso, UTET Giuridica, da usare con esclusione delle parti non comprese nel programma; il programma da 45 lezioni indica anche il Manuale di diritto commerciale di Mario Campobasso. Il materiale del corso è costituito dalle videolezioni e dalle dispense del docente.
Le regole seguono il formato degli esami Mercatorum, uguale per tutte le materie, e cambiano spesso. Per i dettagli aggiornati leggi la guida agli esami Pegaso, Mercatorum e San Raffaele.