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L14-MERCATORUM · Scienze Giuridiche — Mercatorum

Diritto commerciale avanzato 0142506IUS04II Mercatorum

Diritto commerciale avanzato è l'insegnamento di diritto della contabilità del corso di laurea L14 Scienze Giuridiche di Mercatorum: vale 6 CFU (settore IUS/04, GIUR-02/A), si studia al 3° anno per lo Statutario e per il profilo P.A. e Sicurezza, ha il codice 0142506IUS04II nel piano A.A. 2026/2027 e conta 30 unità didattiche. Nonostante il nome non prosegue la parte sulle società del Diritto Commerciale: il programma ufficiale è dedicato alle scritture contabili dell'impresa e al bilancio d'esercizio delle società di capitali, cioè agli strumenti giuridici con cui si legge e si verifica un bilancio.

È un corso con un lessico tecnico (attivo e passivo, ammortamento, riserve, ratei e risconti), ma lo si affronta da giurista: dietro ogni voce di bilancio c'è una norma del codice civile che dice che cosa si può iscrivere, con quale valore e con quali conseguenze per soci e creditori. Chi ha già studiato Economia Aziendale ritrova la partita doppia e gli schemi contabili, qui letti attraverso le regole giuridiche che li impongono.

Scheda materia
6
CFU
3°
Anno
IUS/04
SSD
0142506IUS04II
Codice
Indirizzo
Profilo P.a. E Sicurezza Statutario

Community L14 Scienze Giuridiche — Mercatorum

Nel gruppo trovi riassunti, schemi di studio e materiali condivisi dagli studenti.

Obiettivi formativi

Il corso intende fornire i principali strumenti di analisi giuridica delle scritture contabili e, in particolare, del bilancio d'esercizio delle società di capitali. Specifica attenzione è data alla redazione del bilancio civilistico, inteso come elemento di valutazione e di verifica dell'assetto organizzativo dell'impresa, a disposizione dei soci e del mercato. Attraverso l'analisi di casi di studio lo studente impara a valutare le scelte possibili nella redazione delle scritture contabili, nelle diverse fasi in cui l'impresa si trova, e acquisisce il linguaggio tecnico e la terminologia specialistica della materia.

Cosa trovi in questa guida

Le 30 unità del programma spiegate nell'ordine didattico (non nell'ordine ufficiale delle unità), con un confronto interattivo tra i documenti del bilancio, un calcolo guidato di ratei e risconti e la sequenza del procedimento di approvazione. Il metodo di studio è in fondo, alla sezione Come lo studiano.

Argomenti del programma da approfondire

Il programma ufficiale va dalla tenuta delle scritture contabili alla redazione e all'approvazione del bilancio, fino al bilancio consolidato e ai principi contabili internazionali. Qui è riorganizzato in quattro parti: prima le scritture, poi il bilancio d'esercizio voce per voce, poi la sua vita giuridica (utili, approvazione, invalidità, liquidazione), infine i gruppi di imprese e gli standard internazionali.

Mappa del programma — 15 sotto-argomenti in quattro parti

Parte A — Le scritture contabili

1. Il diritto della contabilità e la partita doppia

2. Libro giornale e libro degli inventari

3. Tenuta ed efficacia probatoria delle scritture

Parte B — Il bilancio d'esercizio

4. Fonti e struttura del bilancio

5. Clausole generali e criteri di valutazione

6. Gli schemi di bilancio e lo stato patrimoniale

7. L'attivo: immobilizzazioni, attivo circolante, ratei e risconti

8. Il passivo: patrimonio netto, riserve e perdite

9. Il conto economico e il rendiconto finanziario

10. La nota integrativa

Parte C — La vita giuridica del bilancio

11. Distribuzione degli utili e formazione del bilancio

12. L'invalidità della delibera di approvazione

13. Il bilancio finale di liquidazione

Parte D — Gruppi e standard internazionali

14. Il bilancio consolidato

15. I principi contabili internazionali IAS/IFRS

1. Il diritto della contabilità e la partita doppia

La contabilità è il sistema con cui l'impresa rileva i fatti della gestione (acquisti, vendite, pagamenti, debiti, ammortamenti) per conoscere il proprio patrimonio e il risultato economico. Il diritto della contabilità studia le regole giuridiche che obbligano a tenerla e ne fissano forma ed effetti. La ragione è che le informazioni contabili non servono solo all'imprenditore: servono ai soci, che le usano per controllare gli amministratori e decidere sugli utili; ai creditori, che valutano la solvibilità dell'impresa; ai terzi e al mercato. Per questo la legge impone di tenere le scritture (art. 2214 cc), detta regole sul loro valore come prova e, per le società di capitali, disciplina il bilancio in modo dettagliato. Le irregolarità hanno conseguenze anche sul piano penale (la bancarotta documentale) e fiscale.

Il metodo su cui poggia la contabilità d'impresa è la partita doppia: ogni fatto di gestione viene registrato due volte, in due conti diversi, una in dare e una in avere, per lo stesso importo, così che la somma dei dare coincida sempre con quella degli avere. Nasce nella pratica dei mercanti italiani del Medioevo e fu descritta da Luca Pacioli nel 1494. Il codice civile non la nomina, ma libro giornale e bilancio sono costruiti su di essa.

Schema — Due registrazioni in partita doppia (importi al netto dell'IVA)

Fatto di gestione Dare Avere
Acquisto di merce per 1.000 € pagata con bonifico Acquisti di merci 1.000 € (costo) Banca c/c 1.000 € (le disponibilità diminuiscono)
Vendita di merce per 1.500 € da incassare dopo 30 giorni Crediti verso clienti 1.500 € (nasce un credito) Ricavi di vendita 1.500 € (ricavo)

Collegamento: le registrazioni vanno annotate in ordine cronologico e riassunte periodicamente. Il codice civile individua due libri a cui dà una disciplina precisa: il libro giornale e il libro degli inventari.

2. Libro giornale e libro degli inventari

L'art. 2214 cc impone all'imprenditore che esercita un'attività commerciale di tenere il libro giornale e il libro degli inventari, oltre alle altre scritture richieste dalla natura e dalle dimensioni dell'impresa, e di conservare ordinatamente per ciascun affare gli originali delle lettere e delle fatture ricevute e le copie di quelle spedite. L'obbligo non riguarda i piccoli imprenditori. Il libro giornale (art. 2216) indica giorno per giorno le operazioni relative all'esercizio dell'impresa: è la registrazione cronologica da cui partono tutte le altre. Il libro degli inventari (art. 2217) si redige all'inizio dell'attività e poi ogni anno e contiene l'indicazione e la valutazione delle attività e passività dell'impresa; si chiude con il bilancio e con il conto dei profitti e delle perdite. Diversi dai libri contabili sono i libri sociali, che documentano la vita della società (soci, assemblee, organo amministrativo e di controllo).

Collegamento: avere i libri non basta. La legge dice come devono essere tenuti, per quanto tempo conservati e quale valore hanno come prova.

3. Tenuta ed efficacia probatoria delle scritture

Per la tenuta, l'art. 2219 cc richiede un'ordinata contabilità, senza spazi in bianco, senza interlinee e senza trasporti in margine; non si possono fare abrasioni e le eventuali cancellazioni devono lasciare leggibili le parole cancellate. Le scritture vanno conservate per dieci anni dalla data dell'ultima registrazione (art. 2220), e lo stesso vale per le lettere e le fatture; le norme fiscali possono richiedere periodi più lunghi. L'art. 2215-bis consente di formare e tenere libri e scritture con strumenti informatici, nel rispetto delle garanzie previste, come la firma digitale e la marcatura temporale.

L'efficacia probatoria è disciplinata dagli artt. 2709 e 2710. I libri di commercio fanno prova contro l'imprenditore, ma chi vuole avvalersene non può scinderne il contenuto: non può accettare le registrazioni che gli giovano e scartare quelle che lo sfavoriscono (art. 2709). Possono invece fare prova tra imprenditori, per i rapporti inerenti all'esercizio dell'impresa, se sono bollati e vidimati nelle forme di legge e regolarmente tenuti (art. 2710). Nei confronti di chi non è imprenditore non fanno prova a favore dell'imprenditore. Quanto all'esibizione, il giudice può ordinare quella integrale dei libri solo in certe controversie (come quelle in materia di successioni, comunione e società); negli altri casi può ordinare di estrarne soltanto le registrazioni che riguardano la causa (art. 2711).

Schema — Efficacia probatoria dei libri di commercio

Rapporto Efficacia Condizioni
Contro l'imprenditore Fanno prova Chi se ne avvale non può scinderne il contenuto (art. 2709)
Tra imprenditori Possono far prova Libri bollati e vidimati, regolarmente tenuti, per rapporti inerenti all'impresa (art. 2710)
Verso un non imprenditore Non fanno prova a favore dell'imprenditore Restano a disposizione del giudice come ogni altro documento

Collegamento: le scritture sono la materia prima del documento che l'impresa deve redigere a fine anno. Per le società di capitali quel documento ha regole proprie, che vengono da più fonti.

4. Fonti e struttura del bilancio

La disciplina del bilancio d'esercizio delle società di capitali è nel codice civile (artt. 2423 ss.), riscritta dal d.lgs. 139/2015 che ha recepito la direttiva europea 2013/34/UE. Accanto alla legge operano i principi contabili nazionali dell'Organismo Italiano di Contabilità (OIC), che interpretano e integrano le norme voce per voce (per esempio l'OIC 12 sugli schemi di bilancio, l'OIC 10 sul rendiconto finanziario, l'OIC 16 sulle immobilizzazioni materiali), e, per chi è obbligato o sceglie di applicarli, i principi contabili internazionali IAS/IFRS, che si vedono alla fine del programma. Per il bilancio consolidato vale il d.lgs. 127/1991. Gli amministratori redigono il bilancio, che per l'art. 2423 è costituito da stato patrimoniale, conto economico, rendiconto finanziario e nota integrativa; le imprese più piccole possono usare forme semplificate, il bilancio in forma abbreviata (art. 2435-bis) e quello delle micro-imprese (art. 2435-ter).

I quattro documenti rispondono a domande diverse. Scegli una dimensione per vedere come si distinguono.

Confronta i 4 documenti del bilancio

Dimensione Stato patrimoniale Conto economico Rendiconto finanziario Nota integrativa
Che cosa mostra Attività, passività e patrimonio netto a una certa data Ricavi, costi e risultato dell'esercizio Da dove arrivano e dove vanno le disponibilità liquide I criteri, i dettagli e le informazioni che spiegano gli altri documenti
Riferimento di legge Artt. 2424 e 2424-bis cc Artt. 2425 e 2425-bis cc Art. 2425-ter cc Artt. 2427 e 2427-bis cc
Natura del dato Riferito a una data (la chiusura dell'esercizio) Riferito a tutto l'esercizio, in termini economici Riferito all'esercizio, in termini di flussi di liquidità Descrittivo e numerico, a supporto degli altri documenti
Come è organizzato Sezioni contrapposte: attivo e passivo Forma scalare: dalla differenza tra valore e costi della produzione al risultato Flussi dell'attività operativa, di investimento e di finanziamento Elenco di contenuti previsto dall'art. 2427

Patrimonio, risultato, liquidità e spiegazioni: i quattro documenti guardano la stessa impresa da quattro lati e vanno letti insieme.

Collegamento: sapere quali documenti compongono il bilancio non basta: serve sapere con quali criteri generali si riempiono. Sono le clausole generali di redazione e i criteri di valutazione.

5. Clausole generali e criteri di valutazione

La clausola generale dell'art. 2423 cc impone che il bilancio sia redatto con chiarezza e rappresenti in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell'esercizio. Se le informazioni richieste dalla legge non bastano a questo scopo, vanno aggiunte quelle complementari necessarie. In casi eccezionali si può derogare a una norma di valutazione incompatibile con la rappresentazione veritiera e corretta: la nota integrativa deve motivare la deroga e indicarne l'influenza, e l'eventuale utile che ne deriva va iscritto in una riserva non distribuibile, se non nella misura in cui è stato recuperato.

L'art. 2423-bis elenca i principi di redazione: la valutazione secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività, la rilevazione secondo la sostanza dell'operazione o del contratto, l'iscrizione dei soli utili realizzati alla chiusura dell'esercizio, il principio di competenza (proventi e oneri si imputano all'esercizio a cui si riferiscono, a prescindere da incasso e pagamento), l'imputazione di rischi e perdite anche se noti dopo la chiusura, la valutazione separata degli elementi eterogenei e la costanza dei criteri da un esercizio all'altro. Se viene meno la continuità dell'attività, i criteri di funzionamento non sono più adeguati e si passa a criteri di liquidazione. I criteri di valutazione delle singole voci sono fissati dall'art. 2426.

Schema — Criteri di valutazione delle principali voci (art. 2426 cc)

Voce Criterio
Immobilizzazioni Costo di acquisto o di produzione; se l'utilizzazione è limitata nel tempo, ammortamento sistematico secondo la residua possibilità di utilizzazione; svalutazione in caso di perdita durevole di valore, con ripristino se i motivi vengono meno
Avviamento Iscritto se acquisito a titolo oneroso; ammortizzato secondo la vita utile e, se questa non è stimabile in modo attendibile, entro dieci anni
Partecipazioni in controllate e collegate Costo, oppure per un importo pari alla corrispondente frazione del patrimonio netto (metodo del patrimonio netto)
Rimanenze Costo di acquisto o di produzione, oppure valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato, se minore
Crediti e debiti Costo ammortizzato, tenendo conto per i crediti del valore di presumibile realizzo

Collegamento: i criteri dicono come si valutano le voci; resta da vedere dove si collocano. Lo schema legale dello stato patrimoniale li ordina.

6. Gli schemi di bilancio e lo stato patrimoniale

Gli schemi di bilancio sono fissati dalla legge: l'art. 2424 per lo stato patrimoniale e l'art. 2425 per il conto economico, con le voci, la loro numerazione e il loro ordine; l'art. 2423-ter ne vieta la modifica e ammette soltanto la suddivisione delle voci, l'aggiunta di voci non riconducibili a quelle di legge e il raggruppamento di voci quando è irrilevante o favorisce la chiarezza. Lo stato patrimoniale rappresenta la situazione patrimoniale e finanziaria alla data di chiusura dell'esercizio e ha la forma di due sezioni contrapposte, che per definizione si equivalgono: il totale dell'attivo è uguale al totale del passivo, patrimonio netto compreso. Il patrimonio netto è dunque la differenza tra attività e passività.

Schema — Lo stato patrimoniale (art. 2424 cc)

Attivo Passivo
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti A) Patrimonio netto
B) Immobilizzazioni (immateriali, materiali, finanziarie) B) Fondi per rischi e oneri
C) Attivo circolante (rimanenze, crediti, attività finanziarie non immobilizzate, disponibilità liquide) C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
D) Ratei e risconti D) Debiti
E) Ratei e risconti

Collegamento: l'attivo si legge per destinazione, cioè per il tempo in cui i beni restano nell'impresa: prima ciò che serve a lungo, le immobilizzazioni, poi ciò che si trasforma presto in denaro.

7. L'attivo: immobilizzazioni, attivo circolante, ratei e risconti

Le immobilizzazioni (voce B) sono i beni destinati a restare durevolmente nell'impresa. Si dividono in tre gruppi. Quelle materiali (terreni, fabbricati, impianti, macchinari, attrezzature) sono iscritte al costo di acquisto o di produzione e, se la loro utilizzazione è limitata nel tempo, sono ammortizzate: il costo si ripartisce in quote annuali lungo la vita utile (un macchinario da 12.000 € con vita utile di cinque anni, in quote costanti, ha una quota annua di 2.400 €). Quelle immateriali comprendono costi di impianto e di ampliamento, costi di sviluppo, diritti di brevetto, concessioni, licenze e marchi, avviamento: l'iscrizione di alcuni di questi costi richiede, ove esista, il consenso dell'organo di controllo. Quelle finanziarie sono partecipazioni in altre imprese (controllate, collegate, altre) e crediti e titoli destinati a restare nell'impresa. In tutti i gruppi, se alla chiusura il valore risulta durevolmente inferiore a quello contabile, l'immobilizzazione si svaluta, e la svalutazione si ripristina se vengono meno i motivi.

L'attivo circolante (voce C) comprende ciò che si trasforma in breve tempo in denaro: le rimanenze (materie prime, semilavorati, prodotti finiti, merci), i crediti, le attività finanziarie non immobilizzate e le disponibilità liquide. I crediti si espongono al valore di presumibile realizzo, riducendo con un fondo svalutazione quelli che non si prevede di incassare per intero.

Chiude l'attivo la voce D, ratei e risconti, che applicano il principio di competenza. Un rateo è un costo o un ricavo di competenza dell'esercizio che si manifesterà in denaro nell'esercizio successivo; un risconto è un costo o un ricavo che si è già manifestato in denaro, ma è di competenza, in tutto o in parte, dell'esercizio successivo. Nello stato patrimoniale i ratei e i risconti compaiono nell'attivo (voce D) e nel passivo (voce E), e si calcolano ripartendo l'importo in proporzione al tempo (art. 2424-bis cc). Il calcolo seguente usa tre casi d'esempio, con importi illustrativi.

Calcola un rateo o un risconto

Importo annuo 1.200 € × Mesi da imputare 9 ÷ 12 = Rateo o risconto 900 €

Un premio assicurativo annuo di 1.200 € è pagato il 1° ottobre per i dodici mesi seguenti: tre mesi (ottobre-dicembre) sono costo dell'esercizio, nove sono costo dell'esercizio successivo. I 900 € sono un risconto attivo (voce D dell'attivo): un costo già sostenuto che si imputerà al conto economico dell'anno dopo.

Collegamento: dal lato dell'attivo si vede che cosa l'impresa possiede o deve incassare. Il passivo mostra da dove sono venute le risorse: dai soci, con il patrimonio netto, o da terzi, con i debiti.

8. Il passivo: patrimonio netto, riserve e perdite

Il patrimonio netto (voce A del passivo) è la parte di risorse messa a disposizione dai soci o formata con gli utili non distribuiti. La prima voce è il capitale sociale, la cifra dei conferimenti indicata nello statuto: ha un minimo per legge, di 50.000 € per la s.p.a. (art. 2327) e di 10.000 € per la s.r.l. ordinaria (art. 2463), e funziona da vincolo, perché non può essere distribuito ai soci se non con le regole sulla riduzione. Seguono le riserve, che si dividono per origine. Le riserve di utili si formano con gli utili non distribuiti: la riserva legale, a cui va destinato almeno un ventesimo degli utili netti annuali fino a che raggiunga un quinto del capitale (art. 2430), le riserve statutarie e gli utili portati a nuovo. Le riserve di capitale nascono da apporti dei soci o da rivalutazioni, come la riserva da sovrapprezzo delle azioni (art. 2431), che non si distribuisce finché la riserva legale non ha raggiunto il limite. Il patrimonio netto si chiude con l'utile o la perdita dell'esercizio.

Le perdite si coprono anzitutto con gli utili portati a nuovo e con le riserve disponibili. Se non bastano, intervengono le regole sulla riduzione del capitale. Quando le perdite riducono il capitale di oltre un terzo, gli amministratori (o, in loro mancanza, l'organo di controllo) devono convocare senza indugio l'assemblea; se entro l'esercizio successivo la perdita non è scesa sotto un terzo, l'assemblea che approva il bilancio deve ridurre il capitale in proporzione alle perdite accertate (art. 2446). Se la perdita fa scendere il capitale sotto il minimo legale, l'assemblea deve deliberare senza indugio la riduzione e il contemporaneo aumento del capitale ad almeno il minimo, oppure la trasformazione della società; altrimenti la società si scioglie (artt. 2447 e 2484). Per la s.r.l. valgono regole simili (artt. 2482-bis e 2482-ter).

Schema — Perdite e capitale in una s.p.a. con capitale di 200.000 € (senza riserve né utili portati a nuovo)

Perdita Situazione Norma
Fino a 66.666 € Perdita entro un terzo del capitale (200.000 € ÷ 3 = 66.666,67 €): nessun obbligo particolare —
Oltre 66.666 € e fino a 150.000 € Perdita oltre un terzo, ma capitale residuo non inferiore a 50.000 €: assemblea per gli opportuni provvedimenti e, se non rientra entro l'esercizio successivo, riduzione del capitale Art. 2446
Oltre 150.000 € Capitale residuo sotto il minimo legale di 50.000 € (200.000 € − 150.000 €): riduzione e aumento a non meno del minimo, trasformazione o scioglimento Artt. 2447 e 2484

Collegamento: lo stato patrimoniale fotografa la situazione a fine anno. Per capire come si è arrivati al patrimonio netto, e se l'impresa ha guadagnato, serve il documento che racconta l'esercizio: il conto economico.

9. Il conto economico e il rendiconto finanziario

Il conto economico (art. 2425 cc) ha forma scalare: parte dal valore della produzione, sottrae i costi della produzione e arriva per gradi al risultato. Ricavi e costi seguono il criterio di competenza. Le voci sono raggruppate in aree: la gestione caratteristica (valore e costi della produzione, la cui differenza è il risultato dell'attività ordinaria), la gestione finanziaria (interessi e altri proventi e oneri finanziari), le rettifiche di valore di attività e passività finanziarie, le imposte sul reddito e infine l'utile o la perdita dell'esercizio. Dal 2016 (d.lgs. 139/2015) il conto economico non ha più l'area dei proventi e oneri straordinari.

Il conto economico misura il risultato, ma un'impresa può chiudere in utile ed essere a corto di liquidità (perché i clienti non hanno ancora pagato) o in perdita ed avere cassa (perché ha incassato anticipi). Lo scopo del rendiconto finanziario (art. 2425-ter) è mostrare questo: l'ammontare e la composizione delle disponibilità liquide all'inizio e alla fine dell'esercizio e i flussi che le hanno fatte variare, classificati per attività operativa, di investimento e di finanziamento. È una delle novità del d.lgs. 139/2015, ed è escluso nel bilancio in forma abbreviata e in quello delle micro-imprese.

Collegamento: i numeri dei tre documenti hanno bisogno di spiegazioni e di dettagli: criteri, composizione delle voci, impegni. Li raccoglie la nota integrativa.

10. La nota integrativa

La nota integrativa (art. 2427 cc) fa parte del bilancio a tutti gli effetti: spiega e integra gli altri documenti e contiene le informazioni che gli schemi non riescono a dare. È anche il luogo in cui si motiva ogni deroga ai criteri di legge. Il suo contenuto è elencato in modo analitico dalla norma: tra le informazioni richieste ci sono i criteri applicati nella valutazione delle voci, i movimenti delle immobilizzazioni, la composizione di ratei, risconti e altre voci, le variazioni del patrimonio netto, la distinzione dei debiti per scadenza e garanzie, gli impegni, le garanzie e le passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale, i compensi di amministratori e sindaci, le operazioni con parti correlate, i fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio e la proposta di destinazione degli utili. L'art. 2427-bis aggiunge le informazioni sul valore equo (fair value) degli strumenti finanziari derivati.

Collegamento: con la nota integrativa il documento è completo. Ora il programma passa dalla sua redazione alla sua vita giuridica: che cosa succede agli utili, chi approva il bilancio e che cosa accade se la delibera è invalida.

11. Distribuzione degli utili e formazione del bilancio

Il bilancio nasce da un procedimento in cui intervengono più organi. Gli amministratori redigono il progetto di bilancio; l'organo di controllo e, dove è previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti lo esaminano e riferiscono con le proprie relazioni; l'assemblea ordinaria lo approva; infine viene depositato nel registro delle imprese. Le tappe sono quelle della sequenza seguente.

Il progetto di bilancio

Gli amministratori redigono il progetto di bilancio — stato patrimoniale, conto economico, rendiconto finanziario e nota integrativa — secondo gli artt. 2423 ss., con la relazione sulla gestione quando è dovuta.

Controlli e relazioni

L'organo di controllo e, dove previsto, il revisore legale esaminano il progetto e riferiscono con le loro relazioni. I documenti sono messi a disposizione dei soci prima dell'assemblea.

L'approvazione dell'assemblea

L'assemblea ordinaria approva il bilancio e decide sulla destinazione degli utili entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio, o entro centottanta giorni se lo statuto lo consente e lo richiedono particolari esigenze (art. 2364 per la s.p.a., art. 2478-bis per la s.r.l.).

Il deposito nel registro delle imprese

Entro trenta giorni dall'approvazione gli amministratori depositano presso il registro delle imprese una copia del bilancio approvato, con le relazioni e il verbale di approvazione (art. 2435).

La distribuzione degli utili

Solo in base a un bilancio regolarmente approvato, e dopo l'accantonamento alla riserva legale, gli utili possono essere distribuiti ai soci (artt. 2430 e 2433).

La distribuzione degli utili è regolata dall'art. 2433: può essere fatta solo in base a un bilancio regolarmente approvato; se il capitale sociale ha subìto una perdita, non si distribuiscono utili finché il capitale non è reintegrato o ridotto in misura corrispondente. Gli utili distribuiti in violazione di queste regole non possono essere ripetuti dai soci se li hanno riscossi in buona fede sulla base di un bilancio regolarmente approvato da cui risultavano utili netti corrispondenti. Prima della distribuzione, dagli utili netti annuali si accantona alla riserva legale la quota prevista dall'art. 2430, ricordata nella sezione sul passivo.

Norme cambiate di recente. Il decreto legislativo n. 47 del 27 marzo 2026, in vigore dal 29 aprile 2026, ha riordinato le regole del codice civile sull'amministrazione e sul controllo delle s.p.a. (gli articoli sugli amministratori e quelli sull'organo di controllo, con alcune rinumerazioni). Per questo in questa guida i riferimenti agli organi di controllo restano generali: per il numero esatto degli articoli verifica sempre un codice civile aggiornato.

Collegamento: l'approvazione è una delibera dell'assemblea, e come ogni delibera può essere viziata. Il programma dedica un'unità alle conseguenze dell'invalidità della delibera di approvazione del bilancio.

12. L'invalidità della delibera di approvazione

La delibera con cui l'assemblea approva il bilancio è una delibera assembleare come le altre, e vi si applicano le regole sull'invalidità: l'annullabilità (art. 2377) per le delibere non prese in conformità alla legge o allo statuto, e la nullità (art. 2379) per i vizi più gravi, come la mancata convocazione dell'assemblea, la mancanza del verbale o l'impossibilità o illiceità dell'oggetto. Nel caso del bilancio, la causa tipica di impugnazione è la violazione delle regole di redazione, per esempio quando i dati non rappresentano in modo veritiero e corretto la situazione della società (art. 2423).

Schema — Le due strade per impugnare la delibera di approvazione del bilancio

Dimensione Annullabilità (art. 2377) Nullità (art. 2379)
Vizi tipici Delibera non conforme alla legge o allo statuto Mancata convocazione, mancanza del verbale, oggetto impossibile o illecito
Termine Novanta giorni, dal deposito presso il registro delle imprese Tre anni dal deposito, salvo casi particolari
Limite specifico del bilancio Le due azioni non possono essere proposte dopo che è stato approvato il bilancio dell'esercizio successivo (art. 2434-bis)

L'art. 2434-bis riflette una scelta di certezza: il bilancio dell'esercizio successivo parte dai dati di chiusura del precedente, e lasciare impugnabile all'infinito una delibera che li ha approvati bloccherebbe tutta la sequenza dei bilanci. Se invece la delibera viene dichiarata invalida, delle conseguenze si tiene conto nella redazione del bilancio dell'esercizio in corso. La regola vale anche per la s.r.l.

Collegamento: tutto questo riguarda un'impresa in vita. Il programma considera poi il bilancio nella fase in cui l'impresa cessa: il bilancio finale di liquidazione.

13. Il bilancio finale di liquidazione

Una società di capitali si scioglie al verificarsi di una causa prevista dalla legge (art. 2484): per esempio il decorso del termine, il conseguimento dell'oggetto sociale o la sopravvenuta impossibilità di conseguirlo, la riduzione del capitale al di sotto del minimo legale o una deliberazione dell'assemblea. Aperta la liquidazione, gli amministratori consegnano ai liquidatori una situazione dei conti alla data di effetto dello scioglimento (art. 2487-bis), e i liquidatori redigono i bilanci di liquidazione. Cambiano i criteri: finita la prospettiva di continuità, le voci non si valutano più in funzione dell'attività futura ma in base al realizzo; il principio contabile di riferimento è l'OIC 5.

Terminato il realizzo dell'attivo e il pagamento dei debiti, i liquidatori redigono il bilancio finale di liquidazione (art. 2492), che indica la parte spettante a ciascuna azione o quota nella divisione dell'attivo (il piano di riparto). Il bilancio è depositato nel registro delle imprese: se entro novanta giorni dall'iscrizione nessun socio propone reclamo al tribunale, si intende approvato (art. 2493) e i liquidatori procedono alla ripartizione; infine chiedono la cancellazione della società dal registro delle imprese (art. 2495).

Collegamento: finora il bilancio è stato quello di una singola società. Quando più società fanno capo a una stessa controllante, la rappresentazione di una singola società non basta, e serve il bilancio dell'intero gruppo.

14. Il bilancio consolidato

Il bilancio consolidato rappresenta la situazione patrimoniale, finanziaria ed economica di un gruppo di imprese come se fosse un'unica impresa. È regolato dal d.lgs. 127/1991: devono redigerlo, in via generale, le società di capitali che controllano altre imprese, salvo esoneri per i gruppi che non superano limiti dimensionali. Il controllo è quello dell'art. 2359 cc: la disponibilità della maggioranza dei voti nell'assemblea ordinaria, di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante, o l'influenza dominante in virtù di particolari vincoli contrattuali.

L'area di consolidamento è l'insieme delle imprese incluse: la capogruppo e le imprese controllate, anche con sede all'estero, con l'eccezione delle imprese la cui inclusione sia irrilevante per dare una rappresentazione veritiera e corretta. Il metodo di base è il consolidamento integrale: si sommano voce per voce le attività, le passività, i ricavi e i costi delle imprese incluse; si elimina il valore di carico delle partecipazioni contro la corrispondente quota di patrimonio netto della controllata; si evidenzia separatamente la quota di patrimonio netto e di utile spettante ai soci di minoranza; si eliminano le operazioni interne al gruppo, come crediti e debiti, ricavi e costi, utili non realizzati. Le imprese collegate si valutano di norma con il metodo del patrimonio netto.

Il bilancio consolidato è uno strumento di informazione: non sostituisce i bilanci delle singole società e non serve per distribuire gli utili, che si ripartiscono sulla base del bilancio d'esercizio di ciascuna società.

Collegamento: quando un gruppo ha società in paesi diversi o è quotato, regole nazionali diverse renderebbero i bilanci poco confrontabili. Per questo esistono i principi contabili internazionali.

15. I principi contabili internazionali IAS/IFRS

Gli IAS/IFRS sono i principi emanati dall'International Accounting Standards Board e adottati nell'Unione europea con il regolamento (CE) n. 1606/2002, che li impone alle società quotate per il bilancio consolidato. In Italia il d.lgs. 38/2005 esercita le opzioni lasciate agli Stati: in via generale sono obbligatori per le società quotate e per alcune categorie vigilate, come banche e intermediari finanziari, e possono essere adottati da molte altre società che non redigono il bilancio in forma abbreviata. A differenza del codice civile, non partono da uno schema legale, ma da principi di rappresentazione per gli investitori.

Lo schema di bilancio è definito dallo IAS 1: prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria, prospetto di conto economico complessivo, prospetto delle variazioni di patrimonio netto, rendiconto finanziario (IAS 7) e note. Lo IAS 1 non impone un formato, ma un contenuto minimo di voci.

Schema — Codice civile e OIC a confronto con gli IAS/IFRS

Dimensione Codice civile e OIC IAS/IFRS
Schema Schemi fissati dalla legge (artt. 2424 e 2425) Contenuto minimo definito dallo IAS 1, senza formato obbligatorio
Classificazione di attività e passività Per destinazione: immobilizzazioni e attivo circolante; debiti per natura In correnti e non correnti, in base al realizzo o all'estinzione entro dodici mesi o nel ciclo operativo
Valutazione Prevale il costo; il valore equo si usa per specifici strumenti, come i derivati Il valore equo (fair value) ha un ruolo più ampio
Sostanza e forma Tra i principi di redazione figura anche la rilevazione secondo la sostanza dell'operazione (art. 2423-bis) La prevalenza della sostanza sulla forma è un principio cardine

Collegamento: con gli IAS/IFRS si chiude il programma: dalla singola registrazione in partita doppia al bilancio di un gruppo quotato, è sempre lo stesso problema, cioè rappresentare in modo affidabile la situazione di un'impresa a chi non la gestisce.

Codice e piani di studio

Per Diritto commerciale avanzato il piano A.A. 2026/2027 prevede un solo codice, 0142506IUS04II, da 6 CFU e 30 unità:

Profilo Anno Codice materia CFU Unità
Statutario, P.A. e Sicurezza 3° 0142506IUS04II 6 30

Non confonderlo con Diritto commerciale. Il settore scientifico è lo stesso (IUS/04) e il nome è simile, ma sono insegnamenti diversi, con codici e programmi diversi. Diritto Commerciale (2° anno, 9 o 12 CFU) riguarda l'impresa e le società; Diritto commerciale avanzato (3° anno, 6 CFU) riguarda le scritture contabili e il bilancio. Esiste inoltre, per il profilo Enti Locali, un insegnamento a parte, Diritto commerciale per gli enti locali.

Se nel tuo piano compare il codice 0142306IUS04II (A.A. 2024/2025), il programma ufficiale è più lungo, di 36 unità: oltre ai temi di questa guida comprende la contabilità nella storia del diritto, i libri «innominati» e le altre scritture contabili, i principi di redazione del conto economico, la relazione sulla gestione, i bilanci straordinari e le tecniche di redazione del bilancio consolidato. Verifica nel tuo piano quale codice è attivo.

Come lo studiano

  • Videolezioni, dispense e questionari. Il programma ufficiale descrive videolezioni di circa 30 minuti con dispensa e questionario di autovalutazione, e indica come testi di riferimento facoltativi Elementi di diritto contabile (Giuffrè) e Diritto della contabilità delle imprese, vol. 2, Bilancio di esercizio (Utet – Wolters Kluwer), nell'ultima edizione.
  • Studia con il codice civile aperto. Il programma è, in sostanza, un percorso dentro gli artt. 2214-2220 e 2423-2435 e le norme collegate. Associare ogni voce di bilancio all'articolo che la regola rende il lessico più stabile.
  • Impara gli schemi come mappe. Le lettere e le voci dello stato patrimoniale (A-E) e del conto economico (A-D) sono il quadro dentro cui si collocano tutti i criteri di valutazione. Una volta in mente lo schema, ogni argomento ha un posto preciso.
  • Esercitati sulle registrazioni. Anche se è un corso giuridico, la partita doppia e i calcoli di ratei, risconti e ammortamenti si capiscono davvero solo scrivendoli. Il calcolo interattivo di questa guida è un punto di partenza.
  • Distingui costruire e usare il bilancio. Le unità sulle scritture e sulle voci descrivono come il bilancio si costruisce; quelle sulla distribuzione degli utili, sull'approvazione e sull'invalidità descrivono cosa se ne fa. Sono due piani di studio diversi, il secondo più giuridico.

Domande dalla community

Diritto commerciale avanzato è lo stesso esame di Diritto commerciale?
No: sono due insegnamenti con codici e programmi diversi, e capita spesso di confonderli perché il nome è simile. Chi ha già seguito Diritto commerciale avanzato riporta che il corso ruota attorno al bilancio e alle sue voci; il Diritto commerciale del 2° anno riguarda invece l'impresa e le società.
Se il codice del mio piano è diverso da quello di un collega, il programma cambia?
Può cambiare. Per questo insegnamento il codice del piano A.A. 2024/2025 era 0142306IUS04II, con 36 unità, mentre quello del piano A.A. 2026/2027 è 0142506IUS04II, con 30. Confronta sempre il programma ufficiale del tuo codice.

Come funziona l'esame

Le modalità d'esame cambiano nel tempo: numero di domande, forma scritta o orale, punti premialità. Trovi tutto spiegato nella guida completa, sempre aggiornata:

Come funzionano gli esami Pegaso, Mercatorum e San Raffaele →

Quanto tempo serve

Con 30 unità da circa 30 minuti ciascuna, il carico di visione è di circa 15 ore. A 6 CFU corrispondono di norma 150 ore di impegno complessivo (25 ore per credito), di cui le videolezioni sono solo una parte: il resto è studio delle dispense, lettura del codice civile e prove di calcolo. Con cinque unità a settimana il programma si copre in sei settimane; per una preparazione intensa ma realistica, in parallelo ad altri insegnamenti, si può mettere in conto 4-6 settimane di studio attivo. Le prime unità sulla partita doppia e sui libri sono rapide; le più lunghe da assimilare sono quelle sulle voci di bilancio, dove le regole di valutazione sono molte e vanno collegate agli articoli.

Questa materia ti prepara a…

  • Diritto Commerciale — il bilancio è lo strumento con cui si controllano capitale, riserve e utili delle società studiate in quel corso
  • Diritto Tributario — la determinazione del reddito d'impresa parte dal risultato del conto economico, su cui si applicano le variazioni fiscali
  • Economia Aziendale — la lettura del bilancio per indici e la partita doppia studiate in economia aziendale trovano qui il loro inquadramento giuridico
  • Qualsiasi attività di consulenza o controllo sulle imprese — la lettura giuridica del bilancio è uno strumento di lavoro per chi si occupa di impresa, di crisi e di enti

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Domande frequenti

6 CFU, settore IUS/04 (GIUR-02/A), codice 0142506IUS04II, 30 unità didattiche. Nel piano A.A. 2026/2027 è al 3° anno per lo Statutario e per il profilo P.A. e Sicurezza.

Nel programma ufficiale è diritto della contabilità: le scritture contabili (partita doppia, libro giornale, libro degli inventari, tenuta ed efficacia probatoria), il bilancio d'esercizio delle società di capitali (fonti, clausole generali, criteri di valutazione, stato patrimoniale, conto economico, rendiconto finanziario, nota integrativa), la distribuzione degli utili, l'approvazione e l'invalidità della delibera, il bilancio finale di liquidazione, il bilancio consolidato e i principi contabili IAS/IFRS.

No. Sono due insegnamenti distinti, con codici e programmi diversi. Diritto commerciale (2° anno, 9 o 12 CFU) riguarda l'impresa, l'azienda e le società di persone e di capitali; Diritto commerciale avanzato (3° anno, 6 CFU) riguarda le scritture contabili e il bilancio d'esercizio.

L'art. 2214 cc impone il libro giornale e il libro degli inventari, oltre alle altre scritture richieste dalla natura e dalle dimensioni dell'impresa, e la conservazione ordinata degli originali delle lettere e delle fatture ricevute e delle copie di quelle spedite. L'obbligo non riguarda i piccoli imprenditori. Le scritture si conservano per dieci anni dall'ultima registrazione (art. 2220).

Secondo l'art. 2423 cc è costituito da stato patrimoniale, conto economico, rendiconto finanziario e nota integrativa. Il bilancio in forma abbreviata e quello delle micro-imprese seguono regole semplificate, tra cui l'esonero dal rendiconto finanziario.

Un rateo è un costo o un ricavo di competenza dell'esercizio che si manifesterà in denaro nell'esercizio successivo; un risconto è un costo o un ricavo già manifestato in denaro ma di competenza, in tutto o in parte, dell'esercizio successivo. Nello stato patrimoniale compaiono nella voce D dell'attivo e nella voce E del passivo.

Il programma indica due testi di riferimento facoltativi: Elementi di diritto contabile (Giuffrè) e Diritto della contabilità delle imprese, vol. 2, Bilancio di esercizio (Utet – Wolters Kluwer), nell'ultima edizione. Videolezioni, dispense, slide e questionari di autovalutazione sono in piattaforma.

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Nota di trasparenza

I marchi e i nomi di ateneo citati in questa guida (Pegaso, Mercatorum, San Raffaele) sono utilizzati esclusivamente a fini descrittivi e informativi. La guida è realizzata in modo indipendente, senza alcun rapporto di affiliazione o collaborazione con gli atenei citati. Lo studente resta responsabile del rispetto del regolamento didattico e degli obblighi contrattuali del proprio ateneo.

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