Home › Scienze Giuridiche — Mercatorum › Diritto processuale civile
L14-MERCATORUM · Scienze Giuridiche — Mercatorum

Diritto processuale civile L14 Mercatorum

Diritto processuale civile è la materia che studia come si fa valere un diritto davanti al giudice civile: chi può agire, davanti a quale giudice, con quali atti e quali prove, come si impugna la sentenza e come si ottiene davvero ciò che la sentenza riconosce. Nel piano di studi L14 Scienze giuridiche di Mercatorum (settore IUS/15) vale 12 CFU per Statutario, Giurista di impresa, Enti locali e Consulenza del lavoro, 9 CFU per il profilo P.A. e Sicurezza, e si studia al 3° anno (al 2° anno per Consulenza del lavoro).

Il programma esiste in due versioni, una per codice: 0142512IUS15 (60 lezioni) e 0142509IUS15 (45 lezioni). Questa guida segue il programma da 60 lezioni e indica dove quello da 45 si discosta. Chi ha già studiato Diritto Privato conosce le obbligazioni e la responsabilità patrimoniale che l'esecuzione forzata mette in pratica, mentre gli artt. 24 e 111 della Costituzione, studiati in Diritto Costituzionale, sono il fondamento di tutto il processo.

Scheda materia
9 o 12
CFU
3°
Anno
IUS/15
SSD
0142512IUS15
Codice (60 lezioni)
Indirizzo
Profilo Consulenza Del Lavoro Profilo Enti Locali Profilo Giurista Di Impresa Profilo P.a. E Sicurezza Statutario

Stai preparando Diritto processuale civile? Nel gruppo trovi riassunti, schemi di studio e materiali condivisi dagli studenti.

Obiettivi formativi ufficiali

  • Conoscere i principi su cui poggia la giurisdizione civile, nelle sue articolazioni e nelle sue modalità di esercizio
  • Capire il processo ordinario di cognizione, che serve alla tutela contenziosa dei diritti soggettivi, e i processi speciali, compreso il rito sommario di cognizione
  • Conoscere i metodi alternativi di risoluzione delle controversie e le regole che governano i rapporti del giudice civile con le giurisdizioni costituzionale e comunitaria
  • Orientarsi nel codice di procedura civile, comprendere tutte le fasi del processo e saper analizzare gli atti processuali e gli articoli più importanti

Cosa trovi in questa guida

Prima i due codici e le differenze tra i programmi, poi gli argomenti in quattordici blocchi, dalla giurisdizione all'arbitrato, con uno schema dopo ogni blocco, due linee del tempo (il processo di primo grado e l'espropriazione), un confronto tra i mezzi di impugnazione e una sintesi finale della riforma Cartabia. Il metodo di studio è in Come lo studiano, le regole dell'esame in Come funziona l'esame.

Codici e programmi: 9 e 12 CFU

Il codice non si sceglie: lo assegna Mercatorum in base al profilo del piano di studi. Per Diritto processuale civile i programmi ufficiali dell'A.A. 2026/2027 sono due, con lo stesso nome e lo stesso settore (IUS/15) ma un numero diverso di lezioni:

Codice Profili CFU Lezioni Anno
0142512IUS15 Statutario, Giurista di impresa, Enti locali, Consulenza del lavoro 12 60 3° (Consulenza del lavoro: 2°)
0142509IUS15 P.A. e Sicurezza 9 45 3°

Il programma da 9 CFU non è "quello da 12 CFU più corto". I due programmi hanno in comune 43 lezioni con gli stessi argomenti. Il programma da 9 CFU (0142509IUS15) ha però due lezioni che quello da 12 non ha: Presupposti processuali e nullità nel processo esecutivo e I singoli titoli esecutivi. Il programma da 12 CFU (0142512IUS15) ne ha invece 17 in più: le vicende anomale del processo, la revocazione e la correzione dei provvedimenti della Cassazione, le opposizioni esecutive con le controversie distributive e la sospensione del riparto, l'espropriazione immobiliare, l'art. 2929-bis c.c., nove lezioni sui provvedimenti cautelari, il procedimento monitorio e per convalida e due lezioni sull'arbitrato. In questa guida le trovi segnalate con la dicitura programma da 12 CFU o solo programma da 9 CFU.

Il gruppo WhatsApp della materia è unico per tutti i codici. Se nella piattaforma hai un codice diverso da questi due, il riferimento è la sezione del piano di studi: apri il PDF del tuo codice e confronta i titoli delle lezioni con l'elenco di questa pagina.

Argomenti del programma da approfondire

Il processo civile è una sequenza: qualcuno chiede tutela, il giudice competente la esamina, le parti allegano e provano, il giudice decide, la sentenza può essere impugnata e, se il debitore non adempie, si passa all'esecuzione. Le lezioni seguono questa sequenza e poi aggiungono le forme speciali di tutela (cautelare, monitoria, arbitrale). Gli argomenti sono qui raccolti in quattordici blocchi, più una sintesi sulla riforma Cartabia, nell'ordine in cui conviene studiarli; i numeri tra parentesi sono le lezioni del programma da 60, salvo diversa indicazione.

Mappa del programma — 14 blocchi

1. Giurisdizione e principi del processo
2. Competenza, litispendenza, continenza e connessione
3. Azione, parti e terzi
4. Termini, spese, provvedimenti e nullità
5. Il processo ordinario di cognizione in primo grado
6. Il procedimento semplificato e la fase decisoria
7. Le prove
8. Sentenze e vicende anomale del processo
9. Le impugnazioni
10. Il processo esecutivo: titolo, precetto e pignoramento
11. Le forme di espropriazione e le opposizioni
12. I provvedimenti cautelari
13. Il procedimento monitorio e per convalida
14. L'arbitrato

1. Giurisdizione e principi del processo

La giurisdizione (lezione 1) è la funzione con cui lo Stato, attraverso i giudici, attua il diritto nei casi concreti. La giurisdizione civile tutela i diritti soggettivi: quando qualcuno ne contesta uno o non lo rispetta, chi lo vanta può chiedere al giudice di accertarlo, di condannare l'inadempiente o di modificare una situazione giuridica. Il programma ne illustra le forme e i caratteri. Si distingue la giurisdizione contenziosa, che decide un conflitto tra parti (con la cognizione, l'esecuzione e la tutela cautelare), da quella volontaria, in cui il giudice interviene a tutela di interessi senza una lite. Si distingue anche il giudice ordinario dai giudici speciali (amministrativo, contabile, tributario), con il divieto, posto dalla Costituzione, di istituire nuovi giudici straordinari o speciali (art. 102). Il giudice civile non è però isolato: se ritiene che una norma da applicare contrasti con la Costituzione deve rivolgersi alla Corte costituzionale, e se una questione di diritto dell'Unione è dubbia può o deve chiedere l'interpretazione alla Corte di giustizia con il rinvio pregiudiziale (art. 267 TFUE). Sono i rapporti con le giurisdizioni costituzionale e comunitaria che gli obiettivi ufficiali nominano; il rinvio pregiudiziale è spiegato in Diritto dell'Unione Europea.

I principi del processo (lezione 4) sono le regole di fondo da cui discendono le norme di dettaglio. La Costituzione garantisce il diritto di agire e difendersi in giudizio (art. 24) e il giusto processo (art. 111): contraddittorio tra le parti in condizioni di parità davanti a un giudice terzo e imparziale, e ragionevole durata. Se il processo è troppo lungo lo Stato deve un'equa riparazione (l. 89/2001, la legge Pinto). Il codice di procedura civile traduce questi valori in principi operativi: il processo nasce solo su domanda della parte (art. 99), il giudice deve pronunciare su tutta la domanda e non oltre i limiti di essa (corrispondenza tra chiesto e pronunciato, art. 112) e le parti, non il giudice, decidono quali fatti allegare e quali prove offrire (disponibilità delle prove, art. 115). Quel che una parte non contesta in modo specifico il giudice può considerarlo provato (principio di non contestazione, art. 115), mentre il giudice valuta le prove secondo il suo prudente apprezzamento (art. 116). Chi perde paga le spese (soccombenza, art. 91) e gli atti devono essere chiari e sintetici (art. 121).

Schema — I principi di fondo del processo civile

Principio Norma Che cosa significa
Domanda Art. 99 c.p.c. Senza domanda di parte il giudice non procede
Corrispondenza tra chiesto e pronunciato Art. 112 c.p.c. Il giudice decide su tutta la domanda e non oltre
Contraddittorio Art. 101 c.p.c.; art. 111 Cost. Nessuna decisione contro una parte che non è stata messa in grado di difendersi
Disponibilità delle prove e non contestazione Art. 115 c.p.c. Le prove sono offerte dalle parti; i fatti non contestati sono posti a base della decisione
Libero convincimento Art. 116 c.p.c. Il giudice valuta le prove con prudente apprezzamento
Ragionevole durata Art. 111 Cost.; l. 89/2001 Il processo deve concludersi in tempi ragionevoli, altrimenti spetta un'equa riparazione

Il giudizio secondo equità (lezione 5) è l'eccezione al principio che il giudice applica la legge. Il giudice di pace decide secondo equità le cause di valore molto contenuto, sotto una soglia fissata dalla legge, purché non nascano da contratti conclusi con moduli o formulari (art. 113, secondo comma); anche le parti, su accordo e per diritti disponibili, possono chiedere una decisione secondo equità (art. 114). L'equità non è arbitrio: il giudice deve rispettare i principi informatori della materia, ed è per questo che l'appello contro queste sentenze è ammesso solo per violazione delle norme sul procedimento, di norme costituzionali o europee e dei principi regolatori della materia (art. 339).

Collegamento: stabilito che il potere di decidere esiste e con quali regole, bisogna sapere quale ufficio, tra i tanti, deve decidere la singola causa. È il tema della competenza.

2. Competenza, litispendenza, continenza e connessione

La competenza (lezione 2) distribuisce le cause tra gli uffici giudiziari secondo tre criteri: la materia, il valore e il territorio. Il giudice di pace e il tribunale si dividono le cause secondo materia e valore (artt. 7 e 9), mentre il territorio decide quale sede, tra tutte quelle dello stesso tipo, è competente. Il foro generale è quello della residenza o del domicilio del convenuto (art. 18), a cui il codice affianca fori alternativi, come quello del luogo in cui è sorta o deve essere eseguita l'obbligazione (art. 20). Le regole di competenza territoriale sono quasi sempre derogabili dalle parti, tranne i casi dell'art. 28.

Il regime dell'incompetenza dice chi può farla valere e fino a quando: quella per materia, per valore e per territorio inderogabile può essere rilevata anche d'ufficio, ma entro la prima udienza di trattazione, mentre quella per territorio derogabile deve essere eccepita dal convenuto nella comparsa di risposta (art. 38). Il regolamento di competenza è il rimedio con cui si contesta davanti alla Corte di cassazione la decisione sulla competenza: è necessario quando il giudice si è pronunciato sulla sola competenza, e facoltativo quando la decisione sulla competenza è unita ad altre questioni; esiste poi un regolamento d'ufficio, con cui il giudice che si ritiene incompetente nega la competenza a sua volta e solleva il conflitto (artt. 42-47).

Quando una stessa lite può finire davanti a giudici diversi, il codice interviene con tre istituti collegati. La litispendenza (art. 39) si ha quando la stessa causa, cioè con le stesse parti, lo stesso oggetto e lo stesso titolo, è proposta davanti a due giudici: il secondo giudice dichiara la litispendenza e cancella la causa dal ruolo. La continenza riguarda cause che hanno le stesse parti e lo stesso titolo, ma una ha un oggetto più ampio dell'altra: la causa minore si trasferisce davanti al giudice della più ampia. La connessione (artt. 31-36 e 40) lega cause diverse che hanno in comune l'oggetto o il titolo, o di cui una dipende dall'altra, e consente di trattarle insieme per evitare sentenze contraddittorie.

Schema — Litispendenza, continenza e connessione

Istituto Le due cause hanno… Che cosa accade
Litispendenza Stesse parti, stesso oggetto, stesso titolo Il giudice adito dopo dichiara la litispendenza e cancella la causa dal ruolo
Continenza Stesse parti e stesso titolo, oggetto più ampio in una delle due La causa contenuta passa davanti al giudice della causa che la contiene
Connessione Oggetto o titolo in comune, oppure un rapporto di dipendenza Le cause possono essere riunite e decise insieme

Collegamento: individuato il giudice, restano da identificare i soggetti del processo: chi può chiedere tutela, chi può stare in giudizio e quanti possono partecipare alla stessa causa.

3. Azione, parti e terzi

L'azione (lezione 6) è il diritto di ottenere dal giudice una decisione sul merito della propria domanda. Per esercitarla servono due condizioni: la legittimazione ad agire, cioè l'affermarsi titolare del diritto fatto valere, e l'interesse ad agire (art. 100): non si fa causa per puro principio, ma perché senza la decisione si subirebbe un pregiudizio. Le azioni di cognizione si distinguono per l'effetto che il giudice produce: con l'azione di accertamento elimina un'incertezza (si accerta che un contratto è nullo, che un diritto esiste); con l'azione di condanna accerta il diritto e ordina all'altra parte di adempiere; con l'azione costitutiva modifica o estingue un rapporto giuridico (si annulla un contratto, si risolve un contratto per inadempimento, si scioglie una comunione). Ogni domanda si identifica con tre elementi, i soggetti, l'oggetto (il petitum, cioè ciò che si chiede) e il titolo (la causa petendi, cioè i fatti che giustificano la richiesta), e questi stessi tre elementi decidono se due cause sono identiche per la litispendenza e il giudicato.

Le parti (lezione 7) sono i soggetti della domanda. Si distingue la capacità di essere parte, che spetta a chi è titolare di diritti e doveri, dalla capacità processuale (art. 75), che spetta a chi ha il libero esercizio dei diritti che fa valere in giudizio: i minori e gli incapaci stanno in giudizio tramite il rappresentante o con l'assistenza e le autorizzazioni previste dalla legge, e le persone giuridiche tramite chi le rappresenta. Se la capacità manca, il giudice assegna un termine per regolarizzare (art. 182). In giudizio le parti sono assistite da un avvocato (art. 82), a cui conferiscono la procura alle liti (art. 83), con limitate eccezioni per le cause minori davanti al giudice di pace.

La successione nel processo (lezione 8) si ha quando cambia il titolare del diritto durante la causa. Nella successione a titolo universale, per esempio per la morte di una parte, il processo prosegue con gli eredi (art. 110). Nella successione a titolo particolare nel diritto controverso, come quando il bene oggetto della lite è venduto a un terzo, il processo prosegue tra le parti originarie; il successore può intervenire e la sentenza ha effetto anche nei suoi confronti (art. 111). Con il consenso delle altre parti, l'alienante può uscire dal giudizio: è l'estromissione.

Infine litisconsorzio e interventi (lezione 9) riguardano i processi con più di due parti. Il litisconsorzio facoltativo (art. 103) permette di cumulare in una causa più domande legate da affinità; il litisconsorzio necessario (art. 102) si ha quando la decisione non può essere presa se non nei confronti di più soggetti insieme, per esempio nella divisione tra più comproprietari, e se manca una parte il giudice ordina l'integrazione del contraddittorio. Un terzo può entrare nel processo di sua iniziativa con l'intervento volontario (art. 105), per far valere un diritto proprio o per sostenere le ragioni di una parte, oppure può esservi chiamato dalle parti o dal giudice (intervento coatto, artt. 106 e 107), per esempio per la chiamata in garanzia.

Schema — Come un terzo partecipa al processo

Figura Norma In che cosa consiste
Litisconsorzio facoltativo Art. 103 Più parti nello stesso processo per comodità, anche se potrebbero agire separatamente
Litisconsorzio necessario Art. 102 Il giudice non può decidere senza tutte le parti: se ne manca una, ordina l'integrazione del contraddittorio
Intervento volontario Art. 105 Il terzo entra nel processo di sua iniziativa, per un diritto proprio o in appoggio a una parte
Intervento coatto Artt. 106-107 Il terzo è chiamato in causa da una parte o dal giudice

Collegamento: il processo è fatto di atti che si compiono in un tempo preciso e che possono essere validi o invalidi. Prima di seguirne lo svolgimento, il programma spiega le regole su termini, spese, provvedimenti e nullità.

4. Termini, spese, provvedimenti e nullità

I termini (lezione 10) sono i limiti di tempo per compiere gli atti. Sono ordinatori se possono essere prorogati o abbreviati dal giudice, perentori se la loro scadenza fa decadere dal potere di compiere l'atto e, come regola, non sono prorogabili nemmeno con l'accordo delle parti (artt. 152 e 153). Chi è decaduto per una causa che non gli è imputabile può chiedere di essere rimesso in termini (art. 153, secondo comma). Il regime delle spese segue la soccombenza: la parte che perde è condannata a pagare le spese dell'altra (art. 91), ma il giudice può compensarle in tutto o in parte, per gravi ed eccezionali ragioni (art. 92); chi agisce o resiste in giudizio con mala fede o colpa grave risponde inoltre dei danni, secondo l'art. 96 sulla responsabilità aggravata.

I provvedimenti del giudice (lezione 11) hanno tre forme (art. 131). La sentenza decide la causa o una questione che ne definisce il giudizio, deve essere motivata con una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, ed è l'atto che si impugna con l'appello e con il ricorso per cassazione. L'ordinanza è il provvedimento con cui il giudice decide le questioni istruttorie e ordinatorie, ed è modificabile o revocabile fino alla decisione. Il decreto è il provvedimento più semplice, adottato di solito senza contraddittorio, per esigenze di impulso o di urgenza. La nullità degli atti processuali è disciplinata dagli artt. 156 e seguenti: un atto è nullo solo se la legge lo prevede o se manca un requisito indispensabile al suo scopo, e la nullità non può essere pronunciata se l'atto ha comunque raggiunto lo scopo. La nullità si sana se non è eccepita nella prima difesa successiva e non può essere fatta valere da chi vi ha dato causa; non si estende agli atti precedenti né a quelli successivi indipendenti (art. 159).

Schema — Provvedimenti del giudice e termini a confronto

Elemento Che cos'è Caratteristica
Sentenza Decide la causa o una questione che definisce il giudizio Motivata; si impugna con appello o ricorso per cassazione
Ordinanza Decide questioni istruttorie e ordinatorie Modificabile o revocabile dal giudice che l'ha pronunciata
Decreto Provvedimento di impulso o di urgenza Spesso adottato senza contraddittorio
Termine ordinatorio Limite di tempo che il giudice può abbreviare o prorogare Il suo superamento non fa decadere automaticamente
Termine perentorio Limite di tempo la cui scadenza fa decadere dal potere di agire Non prorogabile nemmeno per accordo; rimessione in termini solo se non imputabile

Collegamento: con i soggetti, i tempi e gli atti definiti, si può seguire il processo ordinario di cognizione, che il programma descrive nell'ordine cronologico, dall'atto con cui comincia alla sentenza che lo conclude.

5. Il processo ordinario di cognizione in primo grado

Il processo ordinario di cognizione davanti al tribunale è il modello da cui derivano tutti gli altri riti. Le lezioni 12-15 ne seguono la fase introduttiva e la trattazione nella forma che hanno assunto con la riforma Cartabia (d.lgs. 149/2022), applicabile ai procedimenti instaurati dal 28 febbraio 2023 e ritoccata dal d.lgs. 164/2024: le attività preparatorie si svolgono prima della prima udienza, che arriva quando le parti hanno già definito domande, eccezioni e richieste di prova.

L'atto di citazione (lezione 12)

La causa comincia con la citazione, un atto notificato al convenuto con cui l'attore propone la domanda e lo invita a comparire a una data udienza. Il contenuto è fissato dall'art. 163: l'indicazione del tribunale, delle parti, l'oggetto della domanda (la cosiddetta editio actionis), l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto che costituiscono le ragioni della domanda, le conclusioni, l'indicazione specifica dei mezzi di prova e dei documenti, il nome dell'avvocato e la data dell'udienza, insieme agli avvertimenti sulle decadenze. Tra la notificazione e l'udienza devono passare termini liberi non minori di 120 giorni (art. 163-bis), elevati a 150 se la notificazione avviene all'estero. L'attore si costituisce entro dieci giorni dalla notificazione (art. 165) iscrivendo la causa a ruolo.

La nullità della citazione e gli effetti sostanziali (lezione 13)

La citazione è nulla se manca o è assolutamente incerta l'indicazione dell'oggetto o dei fatti (vizi dell'editio actionis) oppure se manca la vocatio in ius, cioè l'invito a comparire in udienza. Il giudice non chiude la causa: assegna all'attore un termine perentorio per rinnovare l'atto o integrarlo (art. 164). La costituzione del convenuto sana la nullità della vocatio, ma per i vizi dell'oggetto serve comunque l'integrazione, che non pregiudica i diritti acquisiti dai terzi nel frattempo. Alla citazione si collegano gli effetti sostanziali della domanda: la notificazione interrompe la prescrizione (art. 2943 c.c.), mette in mora il debitore e, per le domande su diritti immobiliari, la trascrizione nei registri ne rende opponibili gli effetti ai terzi (artt. 2652 ss. c.c.).

La costituzione del convenuto e le verifiche preliminari (lezione 14)

Il convenuto si costituisce depositando la comparsa di risposta almeno settanta giorni prima dell'udienza indicata in citazione (art. 166). Nell'atto prende posizione sui fatti, perché ciò che non contesta può essere considerato provato; propone le eccezioni (di rito, che riguardano il processo, e di merito, che riguardano il diritto fatto valere, distinguendo quelle che solo la parte può sollevare da quelle rilevabili d'ufficio) e le eventuali domande riconvenzionali, cioè proprie contro l'attore; può anche chiamare in causa un terzo (art. 167). Il convenuto che non si costituisce è contumace. Scaduto il termine per la costituzione, entro quindici giorni il giudice effettua le verifiche preliminari d'ufficio (art. 171-bis): controlla la regolarità del contraddittorio, la competenza e le questioni di giurisdizione, e può adottare i provvedimenti necessari, come ordinare la rinnovazione della notifica o l'integrazione del contraddittorio.

Le memorie integrative e l'udienza di prima comparizione (lezione 15)

Prima dell'udienza le parti depositano tre memorie integrative (art. 171-ter), a pena di decadenza, con termini calcolati a ritroso dall'udienza. La prima, entro quaranta giorni prima, serve a precisare o modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni; la seconda, entro venti giorni prima, a rispondere alle nuove posizioni dell'avversario e a indicare i mezzi di prova; la terza, entro dieci giorni prima, ad articolare la prova contraria. In questo modo, all'udienza di prima comparizione e trattazione (art. 183) il giudice può già esaminare tutti gli elementi: tenta la conciliazione, può formulare una proposta conciliativa (art. 185-bis), decide sulle richieste di prova e fissa le udienze successive per l'istruttoria.

L'attore notifica la citazione

La citazione indica l'oggetto della domanda, i fatti, le prove e la data dell'udienza. Tra la notificazione e l'udienza devono passare almeno 120 giorni liberi (150 se la notifica è all'estero), art. 163-bis.

Le parti si costituiscono

L'attore si costituisce entro dieci giorni dalla notificazione. Il convenuto deposita la comparsa di risposta almeno settanta giorni prima dell'udienza, con eccezioni, eventuali domande riconvenzionali e chiamata di terzi (artt. 165-167).

Il giudice verifica la regolarità del processo

Entro quindici giorni dalla scadenza del termine per la costituzione del convenuto, il giudice controlla d'ufficio contraddittorio, giurisdizione, competenza e litisconsorzio, e adotta i provvedimenti necessari (art. 171-bis).

Le tre memorie integrative

A pena di decadenza, le parti depositano la prima memoria entro quaranta giorni, la seconda entro venti, la terza entro dieci giorni prima dell'udienza (art. 171-ter): domande ed eccezioni precisate, prove richieste, prova contraria.

L'udienza di prima comparizione e trattazione

Il giudice interroga le parti, tenta la conciliazione, valuta le richieste di prova e decide quali ammettere (art. 183). Se la causa è matura può passare alla decisione; altrimenti fissa l'istruttoria.

L'istruttoria e la decisione

Si assumono le prove ammesse (documenti, testimoni, giuramento, consulenza), poi le parti precisano le conclusioni e scambiano le comparse conclusionali e le repliche; il giudice decide con sentenza.

Collegamento: il rito ordinario è pensato per le cause complesse. Per le altre il legislatore ha previsto un percorso più breve, il procedimento semplificato, e un modo per chiudere in anticipo le cause la cui sorte è già evidente.

6. Il procedimento semplificato e la fase decisoria

Il procedimento semplificato di cognizione (lezione 16, artt. 281-decies e seguenti) è il rito pensato per le cause che non richiedono un'istruttoria complessa, per esempio quando i fatti non sono controversi o la domanda si basa su prove documentali. Ha preso il posto del rito sommario di cognizione. Si propone con ricorso invece che con citazione, con termini molto più brevi del rito ordinario e senza la sequenza di memorie integrative; la causa si chiude con una sentenza. Se il giudice ritiene la causa non adatta, dispone il passaggio al rito ordinario (art. 281-duodecies).

La fase decisoria presso il tribunale (lezione 17) comincia quando l'istruttoria è esaurita: le parti precisano le conclusioni (art. 189), depositano le comparse conclusionali e le repliche, e il giudice decide con sentenza (art. 281-quinquies); in alcuni casi la causa può essere decisa a seguito di discussione orale (art. 281-sexies). La riforma Cartabia ha introdotto anche le ordinanze di definizione anticipata (artt. 183-ter e 183-quater): provvedimenti con cui il giudice definisce il processo, accogliendo o rigettando la domanda, già in una fase in cui questa risulta manifestamente fondata o infondata, per abbreviare i tempi.

Schema — Rito ordinario e procedimento semplificato

Dimensione Rito ordinario Procedimento semplificato
Atto introduttivo Citazione (art. 163) Ricorso (art. 281-undecies)
Quando si usa Regola generale per le cause di cognizione Cause di fatti non controversi, documentali o di istruttoria semplice (art. 281-decies)
Fase preparatoria Verifiche preliminari e tre memorie integrative prima dell'udienza Termini ridotti e scambio di atti più essenziale
Conclusione Sentenza, dopo precisazione delle conclusioni Sentenza; possibile passaggio al rito ordinario (art. 281-duodecies)

Collegamento: nessuna decisione si regge senza prove. Le lezioni 18 e 19 spiegano quali mezzi esistono, come si assumono e quanto valgono.

7. Le prove

Nel processo civile chi afferma un fatto deve provarlo. La regola dell'onere della prova è nel codice civile (art. 2697): chi vuole far valere un diritto deve provare i fatti che ne sono il fondamento, e chi eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si basa. L'istruzione probatoria (lezione 18) è la fase in cui il giudice ammette i mezzi di prova richiesti, se sono rilevanti e ammissibili, e li assume. Il programma ne studia tre, a cominciare dalla confessione: la dichiarazione con cui una parte ammette la verità di fatti a sé sfavorevoli e favorevoli all'altra (art. 2730 c.c.). Se è resa in giudizio fa piena prova contro chi l'ha resa, salvo che riguardi diritti indisponibili. Il giuramento può essere decisorio, quando una parte lo deferisce all'altra facendo dipendere dall'esito la decisione della causa, oppure suppletorio, quando è il giudice a deferirlo per completare una prova insufficiente (artt. 2736 c.c. e 233 c.p.c.). La prova testimoniale (artt. 244 ss.) consiste nella deposizione di chi ha conosciuto i fatti: si chiede indicando con precisione i fatti da provare e le persone che dovrebbero deporre; non possono essere sentite come testimoni le persone che hanno nella causa un interesse tale da legittimarle a parteciparvi (art. 246). Il codice ammette anche la testimonianza scritta (art. 257-bis).

La prova documentale (lezione 19) è la più usata. L'atto pubblico, formato da un pubblico ufficiale, fa piena prova fino a querela di falso della provenienza e dei fatti che il pubblico ufficiale attesta (art. 2700 c.c.); la scrittura privata fa piena prova della provenienza delle dichiarazioni se è riconosciuta o non è disconosciuta (art. 2702 c.c.). Se una parte disconosce la propria firma, chi vuole servirsi del documento deve chiedere la verificazione; per contestare la genuinità di un atto pubblico o di una scrittura riconosciuta serve invece la querela di falso (art. 221). Le presunzioni sono conseguenze che la legge (presunzioni legali) o il giudice (presunzioni semplici) ricava da un fatto noto per risalire a uno ignoto; quelle semplici devono essere gravi, precise e concordanti (art. 2729 c.c.). Le prove atipiche non sono previste dal codice, come i documenti formati in altri processi o le dichiarazioni scritte di terzi: il giudice le valuta come argomenti di prova (art. 116, secondo comma). Le prove illecite sono quelle ottenute violando un divieto o un diritto altrui; il tema è controverso, perché il diritto di difendersi in giudizio (art. 24 Cost.) va bilanciato con la tutela di riservatezza e di altri diritti, e per questo conviene seguirlo sulle dispense.

Schema — I mezzi di prova

Mezzo In che cosa consiste Efficacia
Confessione Ammissione di fatti sfavorevoli da parte di chi la rende Piena prova contro chi la rende (confessione giudiziale)
Giuramento Dichiarazione solenne deferita da una parte (decisorio) o dal giudice (suppletorio) Il decisorio chiude la questione; il suppletorio completa una prova insufficiente
Testimonianza Deposizione di un terzo su fatti specifici Valutata liberamente dal giudice
Documento Atto pubblico o scrittura privata prodotti in giudizio Piena prova nei limiti degli artt. 2700 e 2702 c.c.
Presunzione semplice Inferenza da un fatto noto a un fatto ignoto Ammessa se grave, precisa e concordante (art. 2729 c.c.)

Collegamento: provati i fatti, il giudice decide. Ma non tutte le sentenze chiudono il processo, e il processo può anche fermarsi o finire senza sentenza: lo spiegano le lezioni successive.

8. Sentenze e vicende anomale del processo

La sentenza definitiva (lezione 20) decide tutta la causa. La sentenza non definitiva decide soltanto alcune questioni o domande, per esempio una questione preliminare di merito, e il giudice dispone la prosecuzione del giudizio per il resto (art. 279). La differenza conta per le impugnazioni: la parte soccombente può appellare subito la sentenza non definitiva oppure riservarsi l'impugnazione, che proporrà insieme a quella contro la sentenza definitiva (art. 340). Quando nessun mezzo di impugnazione è più possibile la sentenza passa in giudicato (art. 324 c.p.c.) e il suo accertamento diventa intangibile per le parti (art. 2909 c.c.).

Le vicende anomale del processo (lezione 21, solo programma da 12 CFU) sono gli eventi che ne sospendono il corso o lo fanno finire senza una decisione sul merito. La sospensione ferma il processo quando la decisione dipende dalla definizione di un'altra causa (art. 295, pregiudizialità) o su istanza concorde delle parti (art. 296). L'interruzione si verifica quando una parte costituita, o il suo avvocato, muore, perde la capacità o è radiato dall'albo (artt. 299 ss.): il processo riprende solo con la riassunzione, che deve avvenire entro tre mesi. L'estinzione chiude il processo senza sentenza sul merito, per rinuncia agli atti accettata dalle controparti (art. 306) o per inattività delle parti quando la causa non è riassunta entro i termini di legge (art. 307); l'estinzione del processo non estingue il diritto, che può essere fatto valere con una nuova causa.

Schema — Sospensione, interruzione ed estinzione

Vicenda Quando si verifica Effetto
Sospensione Un'altra causa è pregiudiziale, oppure le parti la chiedono d'accordo Il processo si ferma finché la questione non è definita; poi si riprende
Interruzione Morte, perdita di capacità o radiazione di una parte costituita o del suo avvocato Il processo si ferma e riprende con la riassunzione, entro tre mesi
Estinzione Rinuncia agli atti accettata, oppure mancata riassunzione nei termini Il processo si chiude senza decisione di merito; il diritto non si estingue

Collegamento: la sentenza, anche definitiva, può essere sbagliata. Il sistema offre quindi mezzi per metterla in discussione, ciascuno con i suoi presupposti: sono le impugnazioni.

9. Le impugnazioni

I mezzi per impugnare le sentenze sono cinque: regolamento di competenza, appello, ricorso per cassazione, revocazione e opposizione di terzo (art. 323). Si dividono in ordinari, che si propongono entro termini precisi e impediscono il giudicato, e straordinari, proponibili anche dopo il giudicato per ragioni particolari. I termini ordinari sono di trenta giorni dalla notificazione della sentenza per l'appello e di sessanta per la cassazione (art. 325), oppure di sei mesi dalla pubblicazione se la sentenza non è stata notificata (art. 327).

L'appello (lezioni 22 e 23)

L'appello porta la causa davanti al giudice di secondo grado: la corte d'appello se la sentenza è del tribunale, il tribunale se è del giudice di pace. Non è un nuovo processo: ha un effetto devolutivo limitato ai capi della sentenza e ai motivi specifici indicati dall'appellante (art. 342), e le domande e le eccezioni non accolte e non riproposte si considerano rinunciate (art. 346). In appello non si possono proporre domande nuove né, di regola, nuove prove, a meno che la parte dimostri di non averle potute proporre prima per una causa a lei non imputabile (art. 345). L'oggetto del giudizio è quindi il riesame delle questioni di fatto e di diritto decise in primo grado, nei limiti dei motivi. La riforma Cartabia ha introdotto un filtro: l'appello è dichiarato inammissibile quando non ha una ragionevole probabilità di essere accolto (art. 348-bis).

Il ricorso per cassazione e il giudizio di rinvio (lezioni 24, 25 e 26)

Il ricorso per cassazione contro le sentenze d'appello o pronunciate in unico grado non riesamina il fatto: la Corte di cassazione controlla solo la legittimità, e il ricorso è ammesso soltanto per i motivi elencati dall'art. 360, cioè difetto di giurisdizione, violazione delle norme sulla competenza, violazione o falsa applicazione di norme di diritto, nullità della sentenza o del procedimento, omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti. Se accoglie il ricorso la Corte può cassare senza rinvio, decidendo la causa, o con rinvio a un altro giudice: nel giudizio di rinvio (lezione 26) la causa va riassunta entro tre mesi (art. 392) davanti a un giudice di pari grado di quello che ha deciso, che deve attenersi al principio di diritto enunciato dalla Cassazione (art. 384). La riforma Cartabia ha introdotto il rinvio pregiudiziale in Cassazione (art. 363-bis), con cui il giudice di merito può chiedere alla Corte di risolvere una questione di puro diritto nuova e ricorrente. Solo nel programma da 12 CFU la lezione 25 si occupa della revocazione e della correzione dei provvedimenti della Corte di cassazione, cioè dell'errore di fatto della Corte e degli errori materiali (art. 391-bis).

La revocazione e l'opposizione di terzo (lezioni 27 e 28)

La revocazione permette di far revocare una sentenza pronunciata in appello o in unico grado per i soli motivi elencati dall'art. 395: dolo di una parte, prove dichiarate false, ritrovamento di documenti decisivi, errore di fatto risultante dagli atti, contrasto con un precedente giudicato, dolo del giudice. A questi la riforma Cartabia ha aggiunto il contrasto con una decisione della Corte europea dei diritti dell'uomo (art. 391-quater). L'opposizione di terzo (art. 404) è il rimedio di chi non ha partecipato al processo e subisce pregiudizio dalla sentenza: può essere ordinaria, se il terzo è titolare di un diritto incompatibile con la sentenza, o revocatoria, se la sentenza è frutto di dolo o collusione a danno dei creditori o degli aventi causa di una parte. Entrambi i rimedi si propongono davanti al giudice che ha pronunciato la sentenza.

Confronta i mezzi di impugnazione

Dimensione Appello Ricorso per cassazione Revocazione Opposizione di terzo
Contro che cosa Sentenze di primo grado Sentenze d'appello o pronunciate in unico grado Sentenze pronunciate in appello o in unico grado Sentenze pronunciate tra altre persone
Motivi Errori di fatto e di diritto, nei limiti dei motivi specifici Solo vizi di legittimità elencati dall'art. 360 Casi tassativi dell'art. 395: dolo, prove false, documenti decisivi, errore di fatto, contrasto con altro giudicato Pregiudizio a un diritto del terzo (ordinaria) o dolo e collusione a danno dei creditori (revocatoria)
Termine 30 giorni dalla notifica; sei mesi dalla pubblicazione se non notificata 60 giorni dalla notifica; sei mesi dalla pubblicazione se non notificata 30 giorni (dalla notifica per la revocazione ordinaria, dalla scoperta del fatto per la straordinaria) Ordinaria: nessun termine breve. Revocatoria: 30 giorni dalla scoperta della frode
Chi decide Corte d'appello (sentenze del tribunale) o tribunale (sentenze del giudice di pace) Corte di cassazione Lo stesso giudice che ha pronunciato la sentenza Lo stesso giudice che ha pronunciato la sentenza

L'appello è contro le sentenze di primo grado, il ricorso per cassazione contro quelle d'appello o di unico grado, la revocazione contro sentenze d'appello o di unico grado, l'opposizione di terzo da chi non ha partecipato al processo.

Collegamento: quando la sentenza è definitiva e il debitore non adempie, la decisione da sola non basta. La seconda metà del programma si occupa di come si ottiene concretamente ciò che il giudice ha riconosciuto: l'esecuzione forzata.

10. Il processo esecutivo: titolo, precetto e pignoramento

L'esecuzione forzata è il processo con cui il creditore ottiene coattivamente ciò che gli spetta quando il debitore non adempie spontaneamente. Il programma da 9 CFU la apre con la lezione 27 sui presupposti processuali e sulla nullità nel processo esecutivo, quello da 12 CFU parte dalla distinzione tra esecuzione diretta e indiretta (lezione 29). L'esecuzione diretta attua il diritto sostituendosi al debitore: l'espropriazione dei suoi beni per soddisfare un credito in denaro, la consegna o il rilascio di un bene, l'esecuzione di un obbligo di fare. L'esecuzione indiretta non si sostituisce al debitore ma lo spinge ad adempiere minacciando conseguenze economiche, come la somma che il giudice può fissare per ogni violazione o ritardo (art. 614-bis).

Per procedere servono un titolo esecutivo e un diritto certo, liquido ed esigibile (lezione 30, art. 474). Il diritto è certo quando la sua esistenza risulta dal titolo, liquido quando l'importo è determinato o determinabile con un semplice calcolo, esigibile quando non è soggetto a un termine o a una condizione ancora pendenti. Sono titoli esecutivi le sentenze e gli altri provvedimenti a cui la legge attribuisce efficacia esecutiva, le cambiali e gli altri titoli di credito, le scritture private autenticate relative a somme di denaro e gli atti ricevuti da un notaio o da altro pubblico ufficiale. Il titolo vale nei confronti del debitore e dei suoi successori (art. 477), e può colpire anche beni di un terzo quando la legge lo consente. Il programma da 9 CFU dedica una lezione ai singoli titoli esecutivi (lezione 29 di quel programma).

L'esecuzione comincia con la domanda esecutiva e il precetto (lezione 31): il precetto è l'atto con cui il creditore intima al debitore di adempiere entro un termine non minore di dieci giorni, avvertendolo che altrimenti procederà all'esecuzione (art. 480); si notifica insieme al titolo (art. 479) e perde efficacia se entro novanta giorni non si inizia l'esecuzione (art. 481). Il pignoramento (lezione 32) è l'atto che individua i beni da sottoporre a esecuzione e li vincola: ordina al debitore di astenersi da atti che sottraggano i beni alla garanzia del creditore (art. 492). Gli effetti sono soprattutto sostanziali: gli atti di disposizione dei beni pignorati sono inefficaci nei confronti del creditore pignorante e dei creditori intervenuti (art. 2913 c.c.). Il debitore può chiedere di sostituire i beni con una somma di denaro (conversione, art. 495) o di ridurre il pignoramento se eccessivo (art. 496). Alcuni beni sono impignorabili, e lo stipendio può essere pignorato solo entro limiti, di regola un quinto (art. 545).

Una volta eseguito il pignoramento, il processo prosegue con l'intervento dei creditori (lezione 33): altri creditori possono partecipare all'espropriazione, in particolare quelli muniti di titolo esecutivo e quelli che vantano un sequestro, un pegno o un altro diritto di prelazione (art. 499). Segue la vendita forzata dei beni, oggi spesso affidata a professionisti e svolta con modalità telematiche, oppure l'assegnazione, con cui il bene è attribuito al creditore (lezione 34). Il ricavato è infine ripartito nella distribuzione (lezione 35), che rispetta l'ordine delle cause legittime di prelazione (privilegi, pegno, ipoteca) e, tra i creditori dello stesso rango, la parità di trattamento. La lezione 36 è intitolata La sostituzione esecutiva. La lezione 37 tratta l'esecuzione in forma specifica e l'esecuzione indiretta: la consegna e il rilascio di beni mobili e immobili (artt. 605 ss.), l'esecuzione degli obblighi di fare e di non fare (artt. 612 ss.) e le misure coercitive dell'art. 614-bis.

Titolo esecutivo e precetto

Il creditore, forte di un titolo per un diritto certo, liquido ed esigibile, notifica il titolo e il precetto, con cui intima di adempiere in non meno di dieci giorni. Se l'esecuzione non inizia entro novanta giorni, il precetto perde efficacia.

Il pignoramento

Individua i beni e vincola il debitore a non disporne: gli atti di disposizione sono inefficaci verso i creditori (art. 2913 c.c.). Il debitore può chiedere la riduzione o la conversione del pignoramento.

Intervengono gli altri creditori

I creditori con titolo esecutivo o con una causa di prelazione possono partecipare alla stessa procedura (art. 499), così che tutti siano soddisfatti sul ricavato.

Vendita o assegnazione

I beni pignorati sono venduti, di solito con modalità telematiche e spesso tramite un professionista delegato, oppure assegnati al creditore che ne fa richiesta.

La distribuzione del ricavato

Il ricavato è ripartito tra i creditori in base alle cause di prelazione e, tra i pari grado, in proporzione ai crediti. Le contestazioni sul piano di riparto si risolvono nelle controversie distributive.

Collegamento: il processo esecutivo incide sul patrimonio del debitore e di terzi, quindi prevede strumenti di difesa. Le lezioni 38-44 spiegano come si contestano il diritto del creditore, i singoli atti e la distribuzione, e come finisce o si ferma l'esecuzione.

11. Le opposizioni e le forme di espropriazione

Le opposizioni esecutive (lezioni 38-43)

Le opposizioni esecutive sono i rimedi con cui si contesta l'esecuzione. L'opposizione all'esecuzione (art. 615) è la contestazione del diritto del creditore di procedere: il debitore sostiene che il credito non esiste o si è estinto (per esempio perché ha già pagato), che il titolo è privo di efficacia o che i beni sono impignorabili. I motivi (lezione 38) sono quindi di merito, e l'opposizione si propone prima dell'inizio dell'esecuzione, contro il precetto, oppure dopo, nel processo già avviato. La sentenza sull'opposizione (lezione 39) è quella con cui il giudice decide nel merito; è impugnabile con l'appello. L'opposizione agli atti esecutivi (lezione 40, art. 617) riguarda invece i vizi formali del titolo, del precetto o dei singoli atti del processo esecutivo e va proposta in un termine breve, di venti giorni. L'opposizione di terzo all'esecuzione (lezione 41, art. 619) spetta a chi non è il debitore ma sostiene di essere proprietario, o titolare di altro diritto reale, dei beni pignorati.

Le controversie distributive (lezione 42, art. 512) nascono nella fase finale, quando un creditore o il debitore contesta il piano di distribuzione, per esempio il diritto di un altro creditore a essere pagato con priorità. Il programma da 12 CFU dedica una lezione ulteriore (43) all'insieme delle opposizioni, delle controversie distributive e della sospensione del riparto, cioè alla possibilità di fermare la distribuzione della somma contestata. Infine la sospensione e l'estinzione del processo esecutivo (lezione 44; 43 nel programma da 9 CFU): l'esecuzione può essere sospesa, per esempio se l'opposizione è accolta in via cautelare per gravi motivi (art. 624) o su istanza dei creditori (art. 624-bis), e si estingue per rinuncia dei creditori (art. 629) o per inattività, quando manca il compimento di atti che la legge richiede (art. 630).

Schema — Le opposizioni nel processo esecutivo

Opposizione Chi la propone Che cosa contesta
All'esecuzione (art. 615) Il debitore Il diritto del creditore di procedere: credito inesistente o estinto, titolo inefficace, beni impignorabili
Agli atti esecutivi (art. 617) Il debitore o altro interessato La regolarità formale del titolo, del precetto e dei singoli atti; termine di venti giorni
Di terzo all'esecuzione (art. 619) Un terzo estraneo al debito Il pignoramento di beni di cui il terzo dice di essere proprietario o titolare di altro diritto reale
Controversia distributiva (art. 512) Creditori e debitore Il piano di distribuzione del ricavato

L'espropriazione mobiliare, presso terzi e immobiliare (lezioni 45-48)

L'espropriazione si svolge in forme diverse a seconda di che cosa viene colpito. L'espropriazione mobiliare presso il debitore (lezione 45; 44 nel programma da 9 CFU) colpisce i beni mobili che il debitore tiene presso di sé: l'ufficiale giudiziario si reca nei luoghi in cui si trovano, individua i beni da pignorare e li sottopone a vendita; per individuare i beni, il creditore può oggi chiedere una ricerca con modalità telematiche (art. 492-bis). L'espropriazione presso terzi (lezione 46; 45 nel programma da 9 CFU) colpisce invece i crediti che il debitore vanta verso altri, come lo stipendio che deve ricevere dal datore di lavoro o il saldo di un conto corrente: l'atto di pignoramento è notificato al terzo, che deve rendere una dichiarazione sui crediti e sulle somme che deve al debitore, e il giudice emette l'ordinanza di assegnazione (artt. 543 ss.).

Solo nel programma da 12 CFU la lezione 47 tratta l'espropriazione immobiliare (artt. 555 ss.), con regole più complesse perché l'immobile ha un valore elevato e una pubblicità dedicata: il pignoramento è trascritto nei registri immobiliari, il bene viene stimato e poi venduto con le forme previste, spesso con delega a un professionista (art. 591-bis), e il trasferimento avviene con decreto del giudice. La lezione 48 è dedicata all'art. 2929-bis del codice civile: il creditore pregiudicato da un atto dispositivo a titolo gratuito, come una donazione o un fondo patrimoniale, può procedere a esecuzione sul bene trasferito senza dover prima ottenere la revoca dell'atto, se inizia l'esecuzione entro un anno dalla trascrizione dell'atto.

Schema — Le tre forme di espropriazione

Forma Che cosa colpisce Atto caratteristico Programma
Mobiliare Beni mobili del debitore Pignoramento da parte dell'ufficiale giudiziario e vendita 9 e 12 CFU
Presso terzi Crediti del debitore verso altri (stipendio, conto corrente) Notifica al terzo, dichiarazione del terzo, assegnazione 9 e 12 CFU
Immobiliare Beni immobili Trascrizione del pignoramento, stima, vendita, decreto di trasferimento Solo 12 CFU

Collegamento: la sentenza di merito e l'esecuzione richiedono tempo, e il diritto rischia di essere compromesso nel frattempo. Per questo il sistema ha una tutela rapida e provvisoria, la tutela cautelare, che il programma da 12 CFU tratta nelle nove lezioni successive.

12. I provvedimenti cautelari

Le lezioni 49-57 (solo programma da 12 CFU) riguardano la tutela cautelare. Il processo di cognizione e quello di esecuzione richiedono tempo, e nel frattempo il diritto può essere compromesso: il debitore può svuotare il patrimonio, un bene può essere danneggiato, un'attività può essere interrotta. I provvedimenti cautelari (lezione 49) sono misure rapide e provvisorie che il giudice concede, anche prima dell'inizio della causa di merito, per evitare questo danno. Hanno una struttura comune: si concedono se il diritto appare verosimile (fumus boni iuris) e se c'è un pericolo concreto che la durata del processo lo comprometta (periculum in mora); sono strumentali rispetto al giudizio di merito, che deve seguire, e provvisorie, perché non decidono definitivamente la lite. Si distinguono le misure conservative, che mantengono lo stato delle cose in attesa della decisione, dalle misure anticipatorie, che anticipano in tutto o in parte gli effetti della sentenza (lezione 50).

Le misure tipiche sono il sequestro giudiziario (lezione 51, art. 670), che sottrae alla disponibilità delle parti e affida a un custode un bene o un documento di cui è controversa la proprietà o il possesso; il sequestro conservativo (lezione 52, art. 671), con cui il creditore blocca i beni del debitore se ha fondato timore di perdere la garanzia del suo credito; e i provvedimenti d'urgenza (lezione 53, art. 700), una misura residuale e atipica che il giudice può dare ogni volta che il diritto è minacciato da un pregiudizio imminente e irreparabile e nessun'altra misura lo tutela. Il procedimento cautelare (lezione 54, artt. 669-bis ss.) è comune a tutte: si propone con ricorso al giudice, che valuta rapidamente e decide con ordinanza. Se la misura è chiesta prima della causa, il giudizio di merito deve iniziare entro il termine perentorio di sessanta giorni, altrimenti il provvedimento perde efficacia (art. 669-octies); per le misure anticipatorie, però, il provvedimento conserva i suoi effetti anche se il giudizio di merito non si inizia.

L'inefficacia e la revoca (lezione 55) sono le vicende che mettono fine alla misura: l'inefficacia automatica, per esempio se il giudizio di merito non comincia nel termine o si estingue (art. 669-novies), e la revoca o modifica per mutamento delle circostanze (art. 669-decies). Contro l'ordinanza cautelare si può proporre reclamo al collegio entro quindici giorni (lezione 56, art. 669-terdecies), mentre l'attuazione delle misure segue regole proprie: è diretta dal giudice che le ha disposte e, se riguarda somme di denaro, segue le forme dell'esecuzione forzata (art. 669-duodecies). Le misure inibitorie (lezione 57) sono provvedimenti con cui il giudice vieta di compiere o di continuare un comportamento che lede un diritto, come l'uso di un marchio altrui o una pratica commerciale scorretta.

Schema — Le principali misure cautelari

Misura Norma Quando si usa Natura
Sequestro giudiziario Art. 670 Bene o documento di cui è controversa la proprietà o il possesso Conservativa
Sequestro conservativo Art. 671 Fondato timore di perdere la garanzia di un credito Conservativa
Provvedimenti d'urgenza Art. 700 Pregiudizio imminente e irreparabile a un diritto, quando non c'è altra misura tipica Spesso anticipatoria

Collegamento: la tutela cautelare è un'alternativa temporanea. Esistono anche procedimenti che portano rapidamente a un titolo esecutivo definitivo quando il credito è documentato: il procedimento monitorio e quello per convalida.

13. Il procedimento monitorio e per convalida

Il procedimento monitorio (lezione 58, solo programma da 12 CFU) è la via rapida per ottenere un titolo esecutivo quando il credito è provato da un documento scritto. Il creditore chiede con ricorso un decreto ingiuntivo per una somma di denaro, per una quantità di cose fungibili o per la consegna di una cosa mobile determinata (art. 633). Il giudice, se la prova scritta è sufficiente, emette il decreto senza ascoltare il debitore e gli ingiunge di pagare entro quaranta giorni. Il ricorrente deve notificarlo entro sessanta giorni, altrimenti perde efficacia (art. 644). Il debitore ha due strade: non fare nulla, e allora il giudice dichiara il decreto esecutivo (art. 647), oppure fare opposizione entro quaranta giorni dalla notifica (art. 641), che apre un giudizio ordinario di cognizione in cui il creditore resta, sul piano sostanziale, quello che deve provare il credito. Se il credito è fondato su titoli di particolare valore, come cambiali o atti pubblici, o se c'è pericolo di grave pregiudizio nel ritardo, il decreto può essere dichiarato provvisoriamente esecutivo (art. 642).

Il procedimento per convalida riguarda lo sfratto, cioè il rilascio di un immobile locato per finita locazione o per morosità, e la licenza per finita locazione (artt. 657 ss.). Il locatore intima lo sfratto con citazione e il giudice fissa l'udienza di convalida: se l'intimato non compare o non si oppone, il giudice convalida e ordina il rilascio con un provvedimento che costituisce titolo esecutivo; se si oppone, il procedimento prosegue con le forme ordinarie, e il giudice può comunque ordinare il rilascio con riserva delle eccezioni quando l'opposizione non è fondata su prova scritta (art. 665).

Schema — Ingiunzione e convalida di sfratto

Dimensione Decreto ingiuntivo Convalida di sfratto
Scopo Pagamento di somme, consegna di cose mobili Rilascio di un immobile locato
Presupposto Prova scritta del credito Finita locazione o morosità
Atto introduttivo Ricorso, decreto senza contraddittorio Citazione per la convalida
Se il convenuto non reagisce Il decreto diventa esecutivo Convalida dello sfratto con titolo per il rilascio

Collegamento: tutti i procedimenti visti finora si svolgono davanti al giudice dello Stato. L'ultimo blocco del programma esamina la via alternativa in cui le parti scelgono privati come arbitri.

14. L'arbitrato

L'arbitrato (lezioni 59 e 60, solo programma da 12 CFU) è il principale metodo alternativo di risoluzione delle controversie trattato dal programma: le parti affidano la decisione a uno o più arbitri invece che al giudice statale. Nasce da una convenzione di arbitrato, che può essere un compromesso, stipulato dopo che la lite è sorta, o una clausola compromissoria, inserita in un contratto per le liti future (artt. 807-808); deve essere scritta e riguarda soltanto i diritti disponibili (art. 806). Il procedimento arbitrale (lezione 59) si svolge con regole stabilite dalle parti o dagli arbitri, nel rispetto del contraddittorio, e termina con il lodo, una decisione che nell'arbitrato rituale ha, dalla data dell'ultima sottoscrizione, gli stessi effetti di una sentenza (art. 824-bis) e diventa titolo esecutivo con il decreto di esecutività del tribunale (art. 825). Il lodo è impugnabile per nullità davanti alla corte d'appello, per i motivi tassativi dell'art. 829. Esiste anche un arbitrato irrituale, la cui decisione ha natura di accordo contrattuale tra le parti (art. 808-ter).

La lezione 60 riguarda i limiti dell'arbitrato e i rapporti tra giurisdizione statale e arbitri. Non si possono sottoporre ad arbitri le controversie su diritti indisponibili o riservate dalla legge al giudice, come quelle sullo stato e sulla capacità delle persone. Se una parte ha stipulato una convenzione di arbitrato ma agisce davanti al giudice, l'altra deve eccepire l'esistenza della convenzione nella prima difesa; se l'eccezione è fondata, il giudice si dichiara incompetente. Gli arbitri decidono anche sulla validità della convenzione (art. 817). Quanto ai provvedimenti urgenti, la riforma Cartabia ha stabilito che gli arbitri possono concedere misure cautelari se le parti hanno espressamente attribuito loro il potere (art. 818). Accanto all'arbitrato, il legislatore ha introdotto la mediazione (d.lgs. 28/2010) e la negoziazione assistita (d.l. 132/2014), che in alcune materie sono condizione per poter agire in giudizio.

Schema — Giudice statale e arbitrato a confronto

Dimensione Giudice statale Arbitrato rituale
Chi decide Giudice dello Stato, secondo la competenza Arbitri scelti dalle parti
Fondamento La legge La convenzione di arbitrato (compromesso o clausola)
Diritti trattabili Tutti Solo i diritti disponibili
Provvedimento finale Sentenza Lodo, con efficacia di sentenza; esecutivo con il decreto del tribunale
Impugnazione Appello, cassazione Impugnazione per nullità davanti alla corte d'appello

Collegamento: molte delle regole viste in questi blocchi sono state riscritte dalla riforma Cartabia. Chiudiamo con una mappa che le collega alle lezioni del programma.

Sintesi: la riforma Cartabia nel programma

La riforma Cartabia (legge delega 206/2021; d.lgs. 149/2022) ha cambiato in profondità il processo civile ed è entrata in applicazione per i procedimenti instaurati dal 28 febbraio 2023, con un decreto correttivo successivo (d.lgs. 164/2024, in vigore dal 26 novembre 2024). Alcuni dei suoi interventi compaiono già nei titoli delle lezioni, altri nei contenuti. La tabella li raccoglie e li collega ai blocchi di questa guida.

Schema — Le novità principali della riforma Cartabia

Novità Norma Blocco
Chiarezza e sinteticità degli atti Art. 121 c.p.c. 1. Giurisdizione e principi
Termine a comparire di 120 giorni e costituzione del convenuto a 70 giorni Artt. 163-bis e 166 5. Processo ordinario
Verifiche preliminari e tre memorie integrative Artt. 171-bis e 171-ter 5. Processo ordinario
Procedimento semplificato di cognizione, al posto del rito sommario Artt. 281-decies ss. 6. Procedimento semplificato
Ordinanze di definizione anticipata Artt. 183-ter e 183-quater 6. Fase decisoria
Filtro di inammissibilità dell'appello Art. 348-bis 9. Impugnazioni
Rinvio pregiudiziale in Cassazione Art. 363-bis 9. Impugnazioni
Revocazione per contrasto con una decisione della Corte EDU Art. 391-quater 9. Impugnazioni
Misure cautelari concesse dagli arbitri Art. 818 14. Arbitrato

Poiché le norme del processo cambiano di frequente, i numeri degli articoli e dei termini citati in questa guida vanno sempre confrontati con la versione del codice di procedura civile aggiornata e con le dispense.

Come lo studiano

  • Le dispense del corso, studiate nella loro interezza, sono la base. Il materiale ufficiale comprende le videolezioni da circa 30 minuti, le dispense del docente, le slide e un questionario di autovalutazione per ogni lezione; il testo di riferimento indicato dal programma è facoltativo.
  • Tieni accanto il codice di procedura civile aggiornato. Le lezioni rimandano continuamente agli articoli e il processo civile è stato riscritto nel 2023 e ritoccato nel 2024: con un'edizione del codice precedente non trovi, per esempio, gli artt. 171-bis, 171-ter o 281-decies. Leggere l'articolo mentre si ascolta la lezione rende i passaggi molto più riconoscibili.
  • Studia per fasi, con uno schema che tenga insieme il processo. Giurisdizione e competenza, atti introduttivi, trattazione e prova, decisione, impugnazioni, esecuzione, tutele speciali: ogni lezione sta in un punto di questa sequenza, e chi sa dove si trova distingue meglio istituti simili, come sospensione, interruzione ed estinzione, o opposizione all'esecuzione e opposizione agli atti esecutivi.
  • Costruisci una tabella dei termini. Termini a comparire, di costituzione, di impugnazione, di opposizione, di reclamo: sono numerosi e si confondono. Compilarla da sé, e verificarla sul codice aggiornato, aiuta molto più che rileggerla.
  • Chi ha il codice da 9 CFU non deve fidarsi di appunti scritti sul programma da 12 CFU. Ha due lezioni (presupposti processuali e nullità nel processo esecutivo, singoli titoli esecutivi) che l'altro programma non contiene. Chi ha il codice da 12 CFU, invece, tratta cautelare, monitorio e arbitrato come un blocco a sé.
  • I riassunti degli studenti sono uno schema, non un sostituto. Possono servire per ripassare i passaggi del processo, da affiancare alle dispense fornite.

Domande dalla community

Come si fa a capire il diritto processuale civile se si parte da zero?
È un dubbio frequente tra chi arriva alla materia senza basi sul processo. Il metodo che aiuta di più è ricostruire la sequenza: prima i principi e la competenza, poi la cognizione dalla citazione alla sentenza, poi le impugnazioni, poi l'esecuzione. Dopo ogni gruppo di lezioni conviene scrivere uno schema di una pagina dei passaggi e dei termini, e rileggere gli articoli del codice che le lezioni citano.
Le lezioni citano molti articoli: serve il codice di procedura civile?
Sì, conviene averlo, in un'edizione aggiornata dopo la riforma Cartabia. Anche il testo in forma digitale va bene, purché sia la versione in vigore: le norme sul processo di cognizione, sulle impugnazioni e sull'arbitrato sono cambiate negli ultimi anni.
Ho il codice 0142509IUS15 o 0142512IUS15: quale programma devo seguire?
Quello del tuo codice: il piano di studi assegna il 9 CFU al profilo P.A. e Sicurezza e il 12 CFU agli altri profili. I due programmi hanno in comune 43 lezioni, ma non sono uno la versione ridotta dell'altro (vedi la sezione sui codici). Per entrambi il gruppo WhatsApp della materia è lo stesso.

Studia con chi sta preparando Diritto processuale civile ora

Nel gruppo ti confronti con i colleghi del 3° anno su cognizione, impugnazioni ed esecuzione.

Come funziona l'esame

Le modalità d'esame cambiano nel tempo: numero di domande, forma scritta o orale, punti premialità. Trovi tutto spiegato nella guida completa, sempre aggiornata:

Come funzionano gli esami Pegaso, Mercatorum e San Raffaele →

Quanto tempo serve

Le videolezioni durano circa 30 minuti ciascuna. Il programma da 9 CFU ha 45 lezioni, cioè circa 22 ore e mezza di visione; quello da 12 CFU ne ha 60, cioè circa 30 ore. Con cinque lezioni a settimana la sola visione richiede nove settimane nel primo caso e dodici nel secondo, e a questo tempo si aggiunge quello della lettura degli articoli del codice e del ripasso. Per chi lavora o ha altri insegnamenti da preparare in parallelo, conviene mettere in conto qualche settimana in più, soprattutto per le impugnazioni e per il processo esecutivo, i blocchi più ricchi di termini e di distinzioni.

Questa materia ti prepara a…

  • Diritto Tributario — il processo tributario ha regole proprie ma rinvia in più punti al codice di procedura civile
  • Diritto Amministrativo — la giurisdizione, i giudici speciali e i rapporti con la pubblica amministrazione riprendono i concetti di giurisdizione e di tutela dei diritti visti qui
  • Diritto dell'Unione Europea — il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia e il primato del diritto europeo riguardano anche il giudice civile
  • Diritto Commerciale — arbitrato societario, tutela cautelare e recupero dei crediti sono strumenti di tutti i giorni nella vita delle imprese
  • I percorsi che portano alle professioni forensi e alla pratica di studio, dove il processo civile è materia quotidiana

Domande frequenti

Dipende dal profilo. Per Statutario, Giurista di impresa, Enti locali e Consulenza del lavoro vale 12 CFU con il codice 0142512IUS15 (60 lezioni); per il profilo P.A. e Sicurezza vale 9 CFU con il codice 0142509IUS15 (45 lezioni). Il settore è IUS/15 e l'esame si studia al 3° anno, tranne che per Consulenza del lavoro, dove è previsto al 2° anno.

Come si fa valere un diritto davanti al giudice civile. Il programma L14 Mercatorum parte dalla giurisdizione, dalla competenza e dai principi del processo, segue il processo ordinario di cognizione dalla citazione alla sentenza, la prova, le impugnazioni (appello, cassazione, revocazione, opposizione di terzo) e poi l'esecuzione forzata con le sue opposizioni. Il programma da 12 CFU aggiunge i provvedimenti cautelari, il procedimento monitorio e di convalida e l'arbitrato.

Quelli di fondo sono il principio della domanda (art. 99 c.p.c.), la corrispondenza tra chiesto e pronunciato (art. 112), il contraddittorio (art. 101 c.p.c. e art. 111 Cost.), il diritto di difesa (art. 24 Cost.), la disponibilità delle prove (art. 115) e il libero convincimento del giudice (art. 116). A questi si aggiungono il giusto processo e la ragionevole durata (art. 111 Cost.) e, dopo la riforma Cartabia, il dovere di chiarezza e sinteticità degli atti (art. 121).

È una materia di regole e di sequenze più che di concetti astratti: la difficoltà sta nella quantità di istituti (competenza, litisconsorzio, termini, impugnazioni, esecuzione) e nel fatto che ogni fase si collega alle altre. Aiuta tenere accanto il codice di procedura civile e costruire uno schema delle fasi del processo. Chi ha già studiato Diritto Privato e Diritto Costituzionale parte avvantaggiato, perché diritti soggettivi, responsabilità patrimoniale e artt. 24 e 111 Cost. ritornano di continuo.

Le videolezioni durano circa 30 minuti: le 45 lezioni del programma da 9 CFU sono circa 22 ore e mezza di visione, le 60 del programma da 12 CFU circa 30 ore. Con cinque lezioni a settimana servono nove settimane nel primo caso e dodici nel secondo, a cui va aggiunto il tempo del ripasso e della lettura degli articoli del codice di procedura civile.

L'elenco ufficiale delle lezioni segue il processo civile riformato: parla di procedimento semplificato di cognizione, di memorie integrative e di ordinanze di definizione anticipata, che sono novità del d.lgs. 149/2022, in vigore per i procedimenti instaurati dal 28 febbraio 2023 e modificato dal d.lgs. 164/2024.

No. I due programmi hanno in comune 43 lezioni con gli stessi argomenti, ma quello da 9 CFU ha due lezioni che il programma da 12 CFU non ha (presupposti processuali e nullità nel processo esecutivo; i singoli titoli esecutivi), mentre quello da 12 CFU ne ha 17 in più, tra cui le vicende anomale del processo, l'espropriazione immobiliare, i provvedimenti cautelari, il procedimento monitorio e l'arbitrato.

Le regole seguono il formato degli esami Mercatorum, uguale per tutte le materie, e cambiano spesso. Per i dettagli aggiornati leggi la guida agli esami Pegaso, Mercatorum e San Raffaele.

Prepari Diritto processuale civile in questo periodo? Trova il gruppo della tua materia.

Altre materie L14-MERCATORUM

Tutte le guide Scienze Giuridiche — Mercatorum →

Gruppi L14 Mercatorum (60)

Nota di trasparenza

I marchi e i nomi di ateneo citati in questa guida (Pegaso, Mercatorum, San Raffaele) sono utilizzati esclusivamente a fini descrittivi e informativi. La guida è realizzata in modo indipendente, senza alcun rapporto di affiliazione o collaborazione con gli atenei citati. Lo studente resta responsabile del rispetto del regolamento didattico e degli obblighi contrattuali del proprio ateneo.

Studia con
altri studenti