Diritto dell'Unione Europea è la materia che studia l'ordinamento giuridico dell'Unione: come è nata, quali competenze ha, come sono fatte le sue istituzioni, come produce le norme e come queste prevalgono su quelle nazionali. Nel piano di studi L14 Scienze giuridiche di Mercatorum (settore IUS/14) vale 6 CFU, si studia al 3° anno e ha due programmi ufficiali da 30 lezioni ciascuno: il codice 0142506IUS14 per il profilo P.A. e Sicurezza e il codice 0142606IUS14 per il profilo Giurista di impresa.
I due elenchi di lezioni non coincidono, e per questo questa guida segue gli argomenti e segnala di volta in volta a quale codice appartengono. Chi ha studiato Diritto Costituzionale trova qui il seguito del sistema delle fonti (primato del diritto europeo, art. 117 Cost.), e il rinvio pregiudiziale ha un riscontro nel giudizio civile di Diritto Processuale Civile.
Stai preparando Diritto dell'Unione Europea? Nel gruppo trovi riassunti, schemi di studio e materiali condivisi dagli studenti.
Obiettivi formativi ufficiali
- Acquisire una preparazione approfondita sui principi e sulle istituzioni che caratterizzano l'ordinamento europeo
- Capire il funzionamento dell'Unione attraverso lo studio delle competenze che le sono attribuite, delle fonti primarie e secondarie e dei procedimenti interistituzionali
- Conoscere le procedure giurisdizionali di controllo, con particolare attenzione alla giurisprudenza della Corte di giustizia
- Comprendere il rapporto tra ordinamento italiano ed ordinamento europeo e saper leggere in modo critico fonti normative e sentenze
Cosa trovi in questa guida
Prima i due codici e la tabella che confronta i loro elenchi di lezioni, poi gli argomenti in dieci blocchi, dalle origini all'unione economica e monetaria, con uno schema dopo ogni blocco, una linea del tempo della procedura legislativa ordinaria, un confronto tra gli atti dell'Unione e una linea del tempo della procedura d'infrazione. Il metodo di studio è in Come lo studiano, le regole dell'esame in Come funziona l'esame.
Codici e programmi: due elenchi a confronto
Il codice non si sceglie: lo assegna Mercatorum in base al profilo del piano di studi. Per Diritto dell'Unione Europea i programmi ufficiali dell'A.A. 2026/2027 sono due, con lo stesso nome, gli stessi obiettivi formativi, lo stesso settore (IUS/14) e lo stesso numero di lezioni, ma con elenchi che non si sovrappongono del tutto:
| Codice | Profilo | CFU | Lezioni |
|---|---|---|---|
| 0142606IUS14 | Giurista di impresa | 6 | 30 |
| 0142506IUS14 | P.A. e Sicurezza | 6 | 30 |
Due programmi da 30 lezioni non sono lo stesso programma. Il codice 0142506IUS14 (P.A. e Sicurezza) dedica più lezioni alla storia dei Trattati, alla procedura di revisione e a Brexit, alle competenze dell'Unione, alla cittadinanza e all'azione esterna, ma non ha lezioni sul contenzioso davanti alla Corte di giustizia, sul rinvio pregiudiziale, sulla responsabilità, sulla Carta dei diritti fondamentali come tema autonomo e sull'unione economica e monetaria. Il codice 0142606IUS14 (Giurista di impresa) ha invece queste lezioni, più una lezione su natura giuridica, effetto diretto e primato e una sulle procedure legislative speciali e sul bilancio, e tratta in meno lezioni la storia e le competenze. Studia sempre sull'elenco del tuo codice.
Schema — Che cosa contiene ciascun elenco di lezioni
| Tema | 0142506IUS14 (P.A. e Sicurezza) | 0142606IUS14 (Giurista di impresa) |
|---|---|---|
| Storia dei Trattati | 6 lezioni: origini, CECA/CEE/CEEA e CED, Atto unico, Maastricht e Amsterdam, Nizza e Costituzione europea, Lisbona | 4 lezioni: origini e valori, Atto unico, Maastricht-Amsterdam-Nizza, Lisbona |
| Adesione, recesso, revisione | Adesione, recesso e Brexit, procedure di revisione dei Trattati | Adesione e recesso in una lezione |
| Natura giuridica | Non c'è una lezione dedicata | Teorie dell'integrazione, effetto diretto, primato |
| Valori e diritti | Valori fondanti; tutela dei diritti umani | Valori nella prima lezione; Carta dei diritti fondamentali e sua tutela |
| Competenze e principi | Ambiti di intervento, categorie di competenze, esercizio delle competenze | Principi di attribuzione e sussidiarietà |
| Cittadinanza | Libertà di circolazione e altri diritti; petizione, Mediatore, tutela diplomatica e consolare | Acquisto, perdita e diritti; cittadinanza e libertà |
| Istituzioni | Apparato istituzionale, Parlamento, Consiglio europeo, Consiglio, Commissione, Corte di giustizia, BCE e Corte dei conti, organi consultivi e BEI, Alto rappresentante e azione esterna | Le stesse istituzioni, con la relazione con il Consiglio d'Europa |
| Atti e procedure | Procedure legislative, atti, regolamenti, direttive, decisioni | Procedura ordinaria, procedure speciali e bilancio, atti vincolanti e non, regolamenti, direttive con effetto diretto, decisioni |
| Tutela giurisdizionale | Solo la lezione sulla Corte di giustizia | Contenzioso, procedura d'infrazione, rinvio pregiudiziale, responsabilità |
| Unione economica e monetaria | Non c'è una lezione dedicata | Una lezione |
Esiste un solo gruppo WhatsApp della materia, che nel nome riporta il codice 0142606IUS14. Se nella piattaforma hai un codice diverso da questi due, il riferimento è la sezione del piano di studi: apri il PDF del tuo codice e confronta i titoli delle lezioni con questa tabella.
Argomenti del programma da approfondire
Il diritto dell'Unione si può leggere come la risposta a tre domande: che cos'è l'Unione e come è nata, chi decide e con quali strumenti, come si fanno rispettare le regole. Gli argomenti sono qui raccolti in dieci blocchi, nell'ordine in cui conviene studiarli; accanto a ogni blocco trovi indicato a quali lezioni dei due codici corrisponde. I riferimenti sono ai Trattati nella versione di Lisbona, cioè al Trattato sull'Unione europea (TUE) e al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).
Mappa del programma — 10 blocchi
1. Le tappe dell'integrazione e i Trattati
L'integrazione europea nasce dopo la Seconda guerra mondiale con l'idea di rendere impossibile un nuovo conflitto mettendo in comune le risorse strategiche. Dalla dichiarazione Schuman del 9 maggio 1950 nasce la CECA (Trattato di Parigi, 1951), che unisce sei Stati, tra cui l'Italia, nella gestione di carbone e acciaio. Il tentativo di costruire una Comunità europea di difesa (CED) fallì nel 1954, quando l'Assemblea nazionale francese rifiutò di ratificare il trattato, e l'integrazione ripartì dall'economia con i Trattati di Roma del 1957, che istituirono la Comunità economica europea (CEE, il mercato comune) e la Comunità europea dell'energia atomica (CEEA o Euratom). Il programma da 30 lezioni del codice 0142506IUS14 dedica una lezione a questa fase iniziale tra successi e battute d'arresto.
Le tappe successive sono modifiche dei Trattati. L'Atto unico europeo (firmato nel 1986) fissò l'obiettivo di completare il mercato interno entro il 31 dicembre 1992, uno spazio senza frontiere interne in cui circolano merci, persone, servizi e capitali, e ampliò i casi in cui il Consiglio decide a maggioranza qualificata. Il Trattato di Maastricht (1992) istituì l'Unione europea, avviò l'unione economica e monetaria e creò la cittadinanza europea. Il Trattato di Amsterdam (1997) portò nel diritto dell'Unione visti, asilo e immigrazione; quello di Nizza (2001) adattò le istituzioni all'allargamento. A Nizza fu proclamata la Carta dei diritti fondamentali (2000), allora senza efficacia vincolante. Il Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa, firmato nel 2004, non entrò mai in vigore dopo il voto negativo in Francia e nei Paesi Bassi nel 2005. Il Trattato di Lisbona (firmato nel 2007, in vigore dal 1° dicembre 2009) ne recuperò gran parte del contenuto: superò la struttura a pilastri, attribuì personalità giuridica all'Unione (art. 47 TUE), ripartì le norme in due Trattati (TUE e TFUE), diede alla Carta lo stesso valore dei Trattati, creò la presidenza stabile del Consiglio europeo, ridisegnò la figura dell'Alto rappresentante e rafforzò il Parlamento europeo.
Schema — I Trattati principali
| Trattato | Firma | In vigore | Novità principale |
|---|---|---|---|
| Parigi (CECA) | 1951 | 1952 | Mercato comune del carbone e dell'acciaio tra sei Stati |
| Roma (CEE e CEEA) | 1957 | 1958 | Mercato comune e comunità dell'energia atomica |
| Atto unico europeo | 1986 | 1987 | Mercato interno entro il 1992; più decisioni a maggioranza qualificata |
| Maastricht | 1992 | 1993 | Unione europea, unione economica e monetaria, cittadinanza europea |
| Amsterdam | 1997 | 1999 | Visti, asilo e immigrazione; più codecisione |
| Nizza | 2001 | 2003 | Riforma delle istituzioni in vista dell'allargamento |
| Lisbona | 2007 | 2009 | TUE e TFUE, fine dei pilastri, Carta vincolante, personalità giuridica |
Collegamento: a ogni Trattato corrisponde un allargamento e, con l'allargamento, una domanda: a quali condizioni uno Stato entra, come può uscire e come si cambiano le regole. Ne parlano le lezioni su adesione, recesso e revisione.
2. Adesione, recesso e revisione dei Trattati
Può chiedere di entrare nell'Unione ogni Stato europeo che rispetta i valori dell'art. 2 TUE e si impegna a promuoverli. Le condizioni sono i criteri di Copenaghen (1993): istituzioni democratiche stabili e Stato di diritto, un'economia di mercato funzionante, capacità di adottare l'insieme delle norme europee. La procedura dell'adesione (art. 49 TUE) prevede la domanda al Consiglio, il parere della Commissione, l'approvazione del Parlamento europeo e la decisione all'unanimità del Consiglio; l'accordo di adesione deve poi essere ratificato da tutti gli Stati membri. L'Unione è passata dai sei Stati fondatori ai 28 con l'ingresso della Croazia nel 2013, e a 27 dopo il recesso del Regno Unito.
Il recesso è regolato dall'art. 50 TUE: lo Stato decide secondo le proprie norme costituzionali, notifica la sua intenzione al Consiglio europeo e l'Unione negozia con lui un accordo; i Trattati cessano di applicarsi con l'entrata in vigore dell'accordo o, in mancanza, due anni dopo la notifica, salvo proroga all'unanimità. È la procedura seguita da Brexit: il referendum del 23 giugno 2016, la notifica del 29 marzo 2017, il recesso effettivo il 31 gennaio 2020, un periodo transitorio fino al 31 dicembre 2020 e infine un accordo di commercio e cooperazione. Le procedure di revisione (art. 48 TUE) permettono di modificare i Trattati: la procedura ordinaria passa per una Convenzione e per una conferenza dei governi, e le modifiche entrano in vigore solo se ratificate da tutti gli Stati; la procedura semplificata riguarda le politiche interne del TFUE e richiede la decisione all'unanimità del Consiglio europeo e l'approvazione degli Stati.
Schema — Adesione, recesso e revisione
| Procedura | Norma | Chi decide | Requisito chiave |
|---|---|---|---|
| Adesione | Art. 49 TUE | Consiglio all'unanimità, dopo l'approvazione del Parlamento europeo | Rispetto dei valori dell'art. 2 e criteri di Copenaghen; ratifica di tutti gli Stati |
| Recesso | Art. 50 TUE | Lo Stato che esce; accordo negoziato con l'Unione | Notifica al Consiglio europeo; due anni di negoziato, prorogabili all'unanimità |
| Revisione ordinaria | Art. 48 TUE | Convenzione e conferenza dei governi | Ratifica di tutti gli Stati membri |
| Revisione semplificata | Art. 48 TUE | Consiglio europeo all'unanimità | Solo parte terza del TFUE; approvazione degli Stati |
Collegamento: chi entra nell'Unione accetta un patrimonio comune di valori e di diritti. È il passo successivo: quali sono e come sono protetti.
3. Valori, diritti fondamentali e Carta
Il fondamento dell'Unione è l'art. 2 TUE: dignità umana, libertà, democrazia, uguaglianza, Stato di diritto e rispetto dei diritti umani, comprese le persone appartenenti a minoranze. Una violazione grave e persistente da parte di uno Stato può portare, con la procedura dell'art. 7 TUE, alla sospensione di alcuni diritti derivanti dall'appartenenza. La tutela dei diritti fondamentali poggia su tre fonti (art. 6 TUE): la Carta dei diritti fondamentali, che ha lo stesso valore giuridico dei Trattati; la Convenzione europea dei diritti dell'uomo, a cui l'Unione deve aderire, un'adesione che la Corte di giustizia ha giudicato incompatibile con i Trattati nella forma proposta (parere 2/13); e i principi generali del diritto dell'Unione, derivati dalle tradizioni costituzionali comuni degli Stati. La Carta, nata a Nizza e resa vincolante da Lisbona, raggruppa i diritti in titoli: dignità, libertà, uguaglianza, solidarietà, cittadinanza e giustizia. Si applica alle istituzioni dell'Unione e agli Stati quando attuano il diritto dell'Unione (art. 51 della Carta), non a ogni situazione nazionale.
Schema — Le fonti dei diritti fondamentali nell'Unione
| Fonte | Norma | Natura |
|---|---|---|
| Carta dei diritti fondamentali | Art. 6, par. 1, TUE | Stesso valore giuridico dei Trattati |
| CEDU | Art. 6, par. 2, TUE | L'Unione deve aderirvi; per ora i suoi diritti valgono come principi generali |
| Principi generali | Art. 6, par. 3, TUE | Diritti garantiti dalla CEDU e dalle tradizioni costituzionali comuni |
Collegamento: valori e diritti dicono che cosa l'Unione protegge. Per vedere come le norme europee si impongono sugli ordinamenti nazionali bisogna passare alla natura giuridica dell'Unione.
4. Natura giuridica, effetto diretto e primato
Che cosa è l'Unione sul piano giuridico? Le teorie dell'integrazione danno risposte diverse: per alcune è una cooperazione tra Stati sovrani, per altre un'organizzazione con tratti federali. La Corte di giustizia ha chiarito che i Trattati hanno creato un «ordinamento giuridico di nuovo genere», i cui soggetti non sono soltanto gli Stati ma anche i cittadini (sentenza Van Gend en Loos, causa 26/62). Questo ordinamento si regge su due principi non scritti nei Trattati ma ricavati dalla giurisprudenza. Il primo è l'effetto diretto: una norma europea chiara, precisa e incondizionata attribuisce ai singoli diritti che possono far valere davanti ai giudici nazionali. L'effetto è verticale quando il singolo lo invoca contro lo Stato e orizzontale quando è invocato contro un altro privato; i regolamenti e molte norme dei Trattati hanno entrambi, le direttive solo il verticale. Il secondo è il primato: il diritto dell'Unione prevale sulle norme nazionali incompatibili, anche successive (sentenza Costa/ENEL, causa 6/64), e il giudice nazionale deve disapplicare la norma interna contrastante senza attendere che sia abrogata o dichiarata incostituzionale (Simmenthal, causa 106/77).
Per l'Italia il fondamento costituzionale è negli artt. 11 e 117, primo comma, Cost.; la Corte costituzionale (sentenza 170/1984, Granital) ha riconosciuto la disapplicazione da parte del giudice comune, riservando a sé il compito di vigilare sul rispetto dei principi supremi dell'ordine costituzionale e dei diritti inviolabili della persona (i cosiddetti controlimiti). Nel programma queste nozioni sono una lezione autonoma nel codice 0142606IUS14; nel codice 0142506IUS14 non hanno una lezione dedicata ma servono per studiare le fonti e gli atti.
Schema — Effetto diretto e primato
| Principio | Sentenza fondativa | Che cosa significa | Conseguenza nei giudizi nazionali |
|---|---|---|---|
| Effetto diretto | Van Gend en Loos (26/62) | Le norme chiare, precise e incondizionate attribuiscono diritti ai singoli | Il cittadino può invocarle davanti al giudice nazionale |
| Primato | Costa/ENEL (6/64); Simmenthal (106/77) | Il diritto dell'Unione prevale sul diritto interno incompatibile | Il giudice disapplica la norma nazionale in contrasto |
| Limite in Italia | Corte cost. 170/1984 | Controlimiti: principi supremi e diritti inviolabili | La Corte costituzionale conserva il controllo su questi limiti |
Collegamento: se il diritto dell'Unione prevale su quello nazionale, bisogna sapere in quali materie l'Unione può legiferare e con quali limiti.
5. Competenze e principi dell'azione
L'Unione non ha poteri generali: agisce solo nei limiti delle competenze che gli Stati le hanno attribuito con i Trattati. È il principio di attribuzione (art. 5 TUE). Per l'esercizio delle competenze valgono altri due principi: la sussidiarietà, per cui nelle materie non esclusive l'Unione interviene solo se gli obiettivi non possono essere raggiunti meglio a livello nazionale, regionale o locale, e la proporzionalità, per cui l'azione non deve andare oltre quanto necessario. Il rispetto della sussidiarietà è controllato anche dai parlamenti nazionali, che possono inviare un parere motivato entro otto settimane sui progetti di atti legislativi. A questi principi si affianca il dovere di leale cooperazione tra Unione e Stati (art. 4, par. 3, TUE). Gli artt. 2-6 TFUE distinguono tre categorie di competenze:
- le competenze esclusive (art. 3): solo l'Unione può legiferare, gli Stati agiscono solo se autorizzati, per esempio nell'unione doganale e nella politica commerciale comune, nella politica monetaria degli Stati che hanno l'euro e nelle regole di concorrenza necessarie al mercato interno;
- le competenze concorrenti (art. 4): Unione e Stati legiferano, ma gli Stati esercitano la loro competenza se e finché l'Unione non ha esercitato la propria; vi rientrano il mercato interno, l'ambiente, la tutela dei consumatori, i trasporti, l'energia e lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia;
- le competenze di sostegno, coordinamento e completamento (art. 6): l'Unione può solo sostenere l'azione degli Stati, per esempio in materia di sanità, istruzione, cultura, turismo e protezione civile, senza sostituirsi a loro.
Esistono poi due ambiti a parte: il coordinamento delle politiche economiche e dell'occupazione (art. 5 TFUE) e la politica estera e di sicurezza comune, regolata dal TUE.
Schema — Le categorie di competenze
| Categoria | Norma | Chi può legiferare | Esempi |
|---|---|---|---|
| Esclusive | Art. 3 TFUE | Solo l'Unione | Unione doganale, politica commerciale comune, politica monetaria dell'euro |
| Concorrenti | Art. 4 TFUE | Unione e Stati, finché l'Unione non ha agito | Mercato interno, ambiente, consumatori, trasporti, energia |
| Di sostegno | Art. 6 TFUE | Gli Stati; l'Unione sostiene e coordina | Sanità, istruzione, cultura, turismo, protezione civile |
Collegamento: le competenze sono esercitate da organi precisi, ciascuno con un ruolo e con una composizione. Il blocco più esteso del programma è lo studio delle istituzioni.
6. Le istituzioni
Le istituzioni dell'Unione sono sette (art. 13 TUE). Il Parlamento europeo rappresenta i cittadini: i suoi membri, 720 nella legislatura iniziata nel 2024, sono eletti a suffragio universale diretto ogni cinque anni; esercita con il Consiglio le funzioni legislativa e di bilancio, controlla politicamente la Commissione e ne elegge il presidente. Il Consiglio europeo riunisce i capi di Stato o di governo, con il proprio presidente e il presidente della Commissione, definisce gli orientamenti e le priorità politiche e non esercita funzioni legislative. Il Consiglio (o Consiglio dell'Unione) riunisce un rappresentante di ciascuno Stato a livello ministeriale; adotta atti legislativi insieme al Parlamento e di regola decide a maggioranza qualificata, cioè con il voto di almeno il 55% degli Stati, in numero non inferiore a quindici, che rappresentino almeno il 65% della popolazione (art. 16 TUE). La Commissione è composta da un cittadino per Stato membro, promuove l'interesse generale, ha di regola il monopolio dell'iniziativa legislativa, esegue il bilancio e vigila sul rispetto dei Trattati, per cui è chiamata «custode dei Trattati». La Corte di giustizia dell'Unione europea comprende la Corte di giustizia e il Tribunale e assicura il rispetto del diritto nell'interpretazione e nell'applicazione dei Trattati (art. 19 TUE). La Banca centrale europea definisce la politica monetaria dell'area euro con l'obiettivo primario della stabilità dei prezzi ed è indipendente. La Corte dei conti controlla i conti dell'Unione.
Accanto alle istituzioni ci sono organi diversi. Gli organi consultivi sono il Comitato economico e sociale, che rappresenta le organizzazioni dei lavoratori, dei datori di lavoro e della società civile, e il Comitato delle regioni, che rappresenta gli enti regionali e locali; la Banca europea per gli investimenti finanzia progetti utili all'Unione. L'Alto rappresentante per gli affari esteri e la politica di sicurezza (art. 18 TUE) è anche vicepresidente della Commissione, presiede il Consiglio Affari esteri e guida la politica estera con il supporto del Servizio europeo per l'azione esterna. Una precisazione che il programma del codice 0142606IUS14 richiede espressamente: il Consiglio d'Europa è un'organizzazione internazionale distinta dall'Unione, nata nel 1949, con sede a Strasburgo, che ha adottato la Convenzione europea dei diritti dell'uomo e ne garantisce l'applicazione con la Corte di Strasburgo; non va confuso con il Consiglio europeo né con il Consiglio dell'Unione.
Schema — Le sette istituzioni
| Istituzione | Composizione | Ruolo principale |
|---|---|---|
| Parlamento europeo | Eletto a suffragio universale diretto ogni cinque anni | Legislazione e bilancio con il Consiglio; controllo politico |
| Consiglio europeo | Capi di Stato o di governo, presidente, presidente della Commissione | Orientamenti e priorità politiche; nessuna funzione legislativa |
| Consiglio | Un ministro per Stato | Legislazione e bilancio con il Parlamento; coordinamento delle politiche |
| Commissione europea | Un cittadino per Stato membro | Iniziativa legislativa, esecuzione, custode dei Trattati |
| Corte di giustizia | Corte di giustizia e Tribunale | Interpreta e applica il diritto dell'Unione |
| Banca centrale europea | Organi decisionali con le banche centrali dell'area euro | Politica monetaria dell'euro; stabilità dei prezzi |
| Corte dei conti | Un membro per Stato membro | Controllo dei conti dell'Unione |
Collegamento: le istituzioni producono norme secondo regole precise. Le lezioni sugli atti e sulle procedure mostrano quali atti esistono e chi li adotta, e con quale procedura.
7. Atti e procedure legislative
Gli atti giuridici dell'Unione sono elencati dall'art. 288 TFUE: tre sono vincolanti (regolamento, direttiva, decisione) e due no (raccomandazioni e pareri). Si distinguono poi gli atti legislativi, adottati con una procedura legislativa (art. 289), da quelli delegati e di esecuzione, con cui la Commissione integra o attua un atto legislativo (artt. 290 e 291). Il regolamento ha portata generale, è obbligatorio in tutti i suoi elementi ed è direttamente applicabile negli Stati membri, senza bisogno di una legge nazionale. La direttiva vincola gli Stati quanto al risultato da raggiungere, lasciando loro la scelta della forma e dei mezzi: deve essere recepita con un atto nazionale entro un termine (in Italia con la legge di delegazione europea e la legge europea, l. 234/2012). Se lo Stato non recepisce, o recepisce male, le conseguenze sono tre: se, scaduto il termine, la direttiva è sufficientemente precisa e incondizionata (una «direttiva dettagliata») il singolo può farla valere contro lo Stato, cioè ha effetto diretto verticale ma non orizzontale; il giudice deve interpretare il diritto nazionale in modo conforme alla direttiva; lo Stato può essere chiamato a risarcire i danni (Francovich, cause C-6/90 e C-9/90). La decisione è obbligatoria in tutti i suoi elementi e, se designa i destinatari, obbliga soltanto loro.
Confronta gli atti vincolanti dell'Unione
| Dimensione | Regolamento | Direttiva | Decisione |
|---|---|---|---|
| Destinatari | Portata generale: vale per tutti | Gli Stati membri destinatari | I destinatari indicati nell'atto |
| Obbligatorietà | In tutti i suoi elementi | Quanto al risultato; forma e mezzi sono scelti dallo Stato | In tutti i suoi elementi |
| Applicazione negli Stati | Direttamente applicabile, senza recepimento | Richiede il recepimento con un atto nazionale entro un termine | Produce effetti per i destinatari senza recepimento |
| Effetto diretto | Verticale e orizzontale | Solo verticale, se precisa e incondizionata e non recepita nei termini | Possibile se è chiara e incondizionata |
Il regolamento ha portata generale e si rivolge a tutti; la direttiva ha come destinatari gli Stati membri; la decisione vincola i destinatari che indica.
La procedura legislativa ordinaria (art. 294 TFUE) è il modo normale di adottare gli atti legislativi: la Commissione propone, il Parlamento europeo e il Consiglio decidono insieme, in condizioni di parità. Le procedure legislative speciali (solo nel programma 0142606IUS14) prevedono invece un ruolo diverso del Parlamento, che nella consultazione dà soltanto un parere e nell'approvazione deve dare il proprio consenso. Fra le procedure speciali c'è quella di approvazione del bilancio annuale (art. 314), che si inserisce nel quadro finanziario pluriennale, oggi quello 2021-2027.
La Commissione propone
Di regola l'atto legislativo nasce da una proposta della Commissione, che ha il monopolio dell'iniziativa. La proposta è trasmessa al Parlamento europeo e al Consiglio, e anche ai parlamenti nazionali, che controllano la sussidiarietà.
Il Parlamento adotta la sua posizione
Il Parlamento adotta la propria posizione in prima lettura. Se il Consiglio la approva, l'atto è adottato; altrimenti il Consiglio adotta la sua posizione e la trasmette al Parlamento.
Entro tre mesi (più uno) il Parlamento risponde
Il Parlamento può approvare la posizione del Consiglio, o non pronunciarsi, e l'atto è adottato; può respingerla o emendarla a maggioranza dei suoi membri. Se emenda, il Consiglio può approvare gli emendamenti e adottare l'atto.
Se non c'è accordo si convoca la conciliazione
Il comitato di conciliazione riunisce un pari numero di rappresentanti del Consiglio e di membri del Parlamento e deve trovare un progetto comune entro sei settimane (più due).
Entrambi approvano il progetto comune
Il progetto va approvato entro sei settimane (più due) dal Parlamento, a maggioranza dei voti espressi, e dal Consiglio, a maggioranza qualificata. Se uno dei due non lo approva l'atto non è adottato.
Collegamento: una norma europea ha valore solo se può essere fatta rispettare. Le lezioni sul contenzioso spiegano chi può agire davanti alla Corte di giustizia, in quali casi e con quali effetti.
8. La tutela giurisdizionale
La Corte di giustizia dell'Unione europea garantisce che nell'interpretazione e nell'applicazione dei Trattati sia rispettato il diritto (art. 19 TUE). I rimedi principali sono cinque; il programma 0142606IUS14 vi dedica quattro lezioni (il contenzioso in generale, la procedura d'infrazione, il rinvio pregiudiziale e la responsabilità). Con la procedura d'infrazione (artt. 258-260 TFUE) la Commissione, o un altro Stato (art. 259), contesta a uno Stato la violazione del diritto dell'Unione. Con il ricorso di annullamento (art. 263) si chiede alla Corte di annullare un atto dell'Unione illegittimo; i privati possono proporlo contro gli atti di cui sono destinatari o che li riguardano direttamente e individualmente. Il ricorso in carenza (art. 265) colpisce l'inerzia di un'istituzione. Con il rinvio pregiudiziale (art. 267) il giudice nazionale chiede alla Corte di interpretare i Trattati e gli atti dell'Unione o di pronunciarsi sulla loro validità: è facoltativo per tutti i giudici ed è obbligatorio per quelli di ultima istanza, salvo che la questione sia già stata chiarita; è il canale del «dialogo tra Corti» e la sua risposta vincola il giudice del rinvio e orienta tutti gli altri. Infine la responsabilità: l'Unione risponde dei danni causati dalle sue istituzioni (art. 340), e gli Stati rispondono verso i privati per le violazioni del diritto dell'Unione se la norma violata attribuisce diritti, la violazione è sufficientemente grave e c'è un nesso causale con il danno (Francovich).
La procedura d'infrazione ha una fase precontenziosa con più passaggi e solo dopo, se lo Stato non si adegua, l'intervento della Corte. Se neppure la sentenza viene eseguita, scatta la seconda fase dell'art. 260, la cosiddetta procedura di doppia condanna: la Corte può condannare lo Stato a una somma forfettaria o a una penalità di mora.
La Commissione contesta la violazione
Di propria iniziativa o su denuncia, la Commissione invia allo Stato una lettera di costituzione in mora e gli dà modo di presentare le proprie osservazioni (art. 258).
Il parere motivato
Se le osservazioni non convincono, la Commissione emette un parere motivato, che indica le ragioni della violazione e fissa un termine entro cui lo Stato deve adeguarsi.
Il ricorso alla Corte di giustizia
Se lo Stato non si conforma entro il termine, la Commissione può proporre ricorso alla Corte. La sentenza accerta l'inadempimento e obbliga lo Stato a porvi fine.
La seconda condanna con sanzioni
Se lo Stato non esegue la sentenza, la Commissione può chiedere alla Corte di condannarlo al pagamento di una somma forfettaria o di una penalità di mora (art. 260). Per la mancata comunicazione delle misure di recepimento di una direttiva le sanzioni possono già essere chieste nel primo ricorso.
Schema — I principali rimedi davanti alla Corte di giustizia
| Rimedio | Norma | Chi lo propone | A che cosa serve |
|---|---|---|---|
| Procedura d'infrazione | Artt. 258-260 TFUE | Commissione o altro Stato | Accertare la violazione del diritto dell'Unione da parte di uno Stato |
| Annullamento | Art. 263 TFUE | Stati, istituzioni e, a certe condizioni, privati | Far annullare un atto dell'Unione illegittimo |
| Carenza | Art. 265 TFUE | Stati, istituzioni e, a certe condizioni, privati | Far constatare l'inerzia di un'istituzione |
| Rinvio pregiudiziale | Art. 267 TFUE | Il giudice nazionale | Ottenere l'interpretazione o il controllo di validità di norme dell'Unione |
| Responsabilità | Art. 340 TFUE; Francovich | Chi ha subito il danno | Ottenere il risarcimento dall'Unione o dallo Stato |
Collegamento: i diritti e i rimedi dell'Unione non appartengono solo agli Stati e alle istituzioni, ma a chi vive nell'Unione. Il programma si occupa quindi anche del legame diretto tra l'Unione e le persone: la cittadinanza.
9. La cittadinanza europea
Secondo l'art. 20 TFUE è cittadino dell'Unione chiunque abbia la cittadinanza di uno Stato membro, e la cittadinanza dell'Unione si aggiunge a quella nazionale senza sostituirla. L'acquisto e la perdita dipendono dalle leggi dei singoli Stati; se però la perdita della cittadinanza nazionale comporta anche quella europea, la Corte di giustizia controlla che sia rispettato il principio di proporzionalità (Rottmann, causa C-135/08). Lo status attribuisce diritti (artt. 20-24 TFUE): la libertà di circolare e soggiornare nel territorio degli Stati membri (art. 21, disciplinata dalla direttiva 2004/38/CE, che prevede un soggiorno libero fino a tre mesi e un diritto di soggiorno permanente dopo cinque anni di residenza legale continuativa); l'elettorato attivo e passivo alle elezioni del Parlamento europeo e alle elezioni comunali nello Stato di residenza (art. 22); la tutela diplomatica e consolare di qualsiasi Stato membro in un Paese terzo in cui il proprio non è rappresentato (art. 23); il diritto di petizione al Parlamento europeo e di ricorso al Mediatore europeo (art. 24); l'iniziativa dei cittadini europei, con cui almeno un milione di cittadini di almeno sette Stati può invitare la Commissione a presentare una proposta (art. 11 TUE). A questi si aggiunge il divieto di discriminazioni basate sulla nazionalità (art. 18).
Il programma 0142606IUS14 collega la cittadinanza alle libertà del mercato interno, che sono le libertà fondamentali dell'Unione: la libera circolazione delle merci (con il divieto di restrizioni quantitative e di misure di effetto equivalente, art. 34), dei lavoratori (art. 45), la libertà di stabilimento (art. 49), la libera prestazione dei servizi (art. 56) e la libera circolazione dei capitali (art. 63).
Schema — I diritti del cittadino europeo e le libertà del mercato interno
| Diritto o libertà | Norma | Contenuto |
|---|---|---|
| Circolazione e soggiorno | Art. 21 TFUE | Circolare e risiedere negli altri Stati, alle condizioni della direttiva 2004/38/CE |
| Voto e candidatura | Art. 22 TFUE | Elezioni europee e comunali nello Stato di residenza |
| Tutela diplomatica e consolare | Art. 23 TFUE | Protezione di qualunque Stato membro in un Paese terzo |
| Petizione e Mediatore | Art. 24 TFUE | Rivolgersi al Parlamento europeo e al Mediatore europeo |
| Libertà di mercato | Artt. 34, 45, 49, 56, 63 TFUE | Merci, lavoratori, stabilimento, servizi, capitali |
Collegamento: l'ultima delle libertà del mercato, quella dei capitali, trova il suo sviluppo naturale nella moneta unica, di cui si occupa l'ultima lezione del codice 0142606IUS14.
10. L'unione economica e monetaria
L'unione economica e monetaria (UEM), prevista dal Trattato di Maastricht e regolata dagli artt. 119 ss. TFUE, ha due componenti. La politica monetaria è unica e di competenza esclusiva dell'Unione per gli Stati che hanno adottato l'euro: la conducono la Banca centrale europea e le banche centrali nazionali (Eurosistema), con l'obiettivo primario di mantenere la stabilità dei prezzi (art. 127). La politica economica resta invece di competenza degli Stati, che la coordinano tra loro e la considerano una questione di interesse comune. Dal 1° gennaio 2026 l'euro è la moneta di 21 dei 27 Stati membri, con l'ingresso della Bulgaria. Per entrare occorre rispettare i criteri di convergenza (art. 140 e protocollo allegato ai Trattati): stabilità dei prezzi, finanze pubbliche sostenibili (disavanzo non superiore al 3% del PIL e debito non superiore al 60%, o comunque in diminuzione verso quella soglia), stabilità del tasso di cambio nel meccanismo europeo di cambio per almeno due anni e tassi di interesse a lungo termine contenuti.
Il rispetto dei conti pubblici è garantito dal Patto di stabilità e crescita (artt. 121 e 126 TFUE), che prevede la sorveglianza dei bilanci nazionali e, in caso di disavanzo eccessivo, una procedura che può concludersi con sanzioni. Le regole del Patto sono state riformate nel 2024, con un nuovo quadro fondato su piani di bilancio di medio termine.
Schema — La struttura dell'unione economica e monetaria
| Elemento | Chi decide | Contenuto |
|---|---|---|
| Politica monetaria | BCE e banche centrali nazionali (Eurosistema) | Moneta unica per gli Stati dell'euro; stabilità dei prezzi (art. 127) |
| Politica economica | Gli Stati, coordinati dall'Unione | Indirizzi di massima e sorveglianza multilaterale |
| Criteri di convergenza | Consiglio, su valutazione della Commissione e della BCE | Prezzi, finanze pubbliche, cambio, tassi di interesse |
| Patto di stabilità e crescita | Commissione e Consiglio | Sorveglianza dei bilanci; procedura per i disavanzi eccessivi |
Come lo studiano
- Le dispense del corso, studiate nella loro interezza, sono la base. Il materiale ufficiale comprende le videolezioni da circa 30 minuti, le dispense del docente, le slide e un questionario di autovalutazione per ogni lezione; il testo di riferimento indicato dal programma è facoltativo.
- Segui l'elenco del tuo codice. I due programmi coprono lo stesso insieme di temi in modo diverso (vedi la tabella nella sezione sui codici): se hai il codice 0142506IUS14 non cercare nelle dispense le lezioni su effetto diretto, rinvio pregiudiziale o UEM, che non sono nel tuo elenco; se hai il codice 0142606IUS14 non contare sulle lezioni su competenze, revisione dei Trattati e Brexit.
- Tieni aperti i Trattati. Quasi ogni lezione rimanda a un articolo del TUE o del TFUE. Leggere l'articolo mentre si ascolta la lezione, nella versione consolidata dopo Lisbona, rende molto più stabili le definizioni (per esempio art. 13 TUE sulle istituzioni, art. 288 TFUE sugli atti).
- Costruisci una mappa «chi fa che cosa». Chi propone, chi adotta, chi controlla: la Commissione propone, Parlamento e Consiglio decidono, la Corte controlla. Una tabella a tre colonne risolve metà delle confusioni tra le istituzioni.
- Impara le sentenze per nome. Van Gend en Loos, Costa/ENEL, Simmenthal e Francovich sono i riferimenti che spiegano effetto diretto, primato e responsabilità degli Stati: bastano due righe per ciascuna.
- I riassunti degli studenti sono uno schema, non un sostituto. Possono servire per ripassare le sequenze (le procedure, le tappe dei Trattati), da affiancare alle dispense fornite.
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Come funzionano gli esami Pegaso, Mercatorum e San Raffaele →Quanto tempo serve
Entrambi i programmi hanno 30 lezioni da circa 30 minuti: sono circa 15 ore di visione. Con cinque lezioni a settimana la sola visione si chiude in sei settimane, a cui va aggiunto il tempo per rileggere le dispense e gli articoli dei Trattati. Una stima realistica, per chi studia anche altre materie, è di sei-otto settimane. Il punto che richiede più tempo è la parte sulle istituzioni e sulle procedure, che contiene molte nozioni simili da non confondere (Consiglio europeo e Consiglio, Commissione e Consiglio d'Europa, regolamenti e direttive); chi ha già studiato Diritto Costituzionale ha un vantaggio sul sistema delle fonti.
Questa materia ti prepara a…
- Diritto Amministrativo — la sussidiarietà, il procedimento e i principi dell'azione amministrativa hanno un'origine europea e un corrispettivo nazionale
- Diritto Tributario — le direttive IVA, il primato e le libertà fondamentali incidono sulla fiscalità nazionale
- Diritto Processuale Civile — il rinvio pregiudiziale e il dialogo con la Corte di giustizia riguardano anche il giudice civile
- Diritto Commerciale — concorrenza, mercato interno e libertà di stabilimento incidono sul diritto delle imprese
- I percorsi di studio e di lavoro in cui contano gli enti europei, la pubblica amministrazione e la consulenza alle imprese
Domande frequenti
6 CFU, settore IUS/14, al 3° anno. Ci sono due codici, entrambi di 30 lezioni: 0142506IUS14 per il profilo P.A. e Sicurezza e 0142606IUS14 per il profilo Giurista di impresa. I due elenchi di lezioni non coincidono: ciascuno ha argomenti che l'altro non ha.
È l'ordinamento giuridico dell'Unione europea: l'insieme delle regole dei Trattati e degli atti adottati dalle sue istituzioni, che si applicano negli Stati membri e prevalgono sulle norme nazionali incompatibili. Si occupa di come l'Unione è organizzata, di quali competenze ha, di come produce le norme e di come i cittadini e gli Stati possono farle valere davanti ai giudici.
Sono le sette istituzioni elencate dall'art. 13 del Trattato sull'Unione europea: Parlamento europeo, Consiglio europeo, Consiglio, Commissione europea, Corte di giustizia dell'Unione europea, Banca centrale europea e Corte dei conti. A queste si affiancano organi consultivi (Comitato economico e sociale e Comitato delle regioni) e la Banca europea per gli investimenti, che non sono istituzioni.
Sono i diritti riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, che dal Trattato di Lisbona (2009) ha lo stesso valore giuridico dei Trattati (art. 6 TUE). La Carta li raggruppa in titoli: dignità, libertà, uguaglianza, solidarietà, cittadinanza e giustizia. L'Unione riconosce inoltre come principi generali i diritti garantiti dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo e quelli che risultano dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri.
Il diritto dell'Unione ha tre componenti: il diritto primario (i Trattati, cioè il TUE e il TFUE, la Carta dei diritti fondamentali e i principi generali), il diritto derivato (gli atti adottati dalle istituzioni: regolamenti, direttive, decisioni, raccomandazioni e pareri) e la giurisprudenza della Corte di giustizia, che ne precisa il significato. Due principi regolano i rapporti con gli ordinamenti nazionali: l'effetto diretto e il primato.
No. Hanno lo stesso titolo, gli stessi obiettivi formativi e lo stesso numero di lezioni, ma elenchi diversi. Il codice 0142506IUS14 dedica più lezioni alla storia dei Trattati, alla revisione e a Brexit, alle competenze e alla cittadinanza; il codice 0142606IUS14 ha lezioni su effetto diretto e primato, procedure speciali e bilancio, contenzioso davanti alla Corte di giustizia, rinvio pregiudiziale, responsabilità, Carta dei diritti fondamentali e unione economica e monetaria.
Il regolamento ha portata generale, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri. La direttiva vincola gli Stati quanto al risultato da raggiungere, lasciando loro la scelta della forma e dei mezzi, e va recepita con una norma nazionale. La decisione è obbligatoria in tutti i suoi elementi e, se indica i destinatari, vincola solo loro (art. 288 TFUE).
Le regole seguono il formato degli esami Mercatorum, uguale per tutte le materie, e cambiano spesso. Per i dettagli aggiornati leggi la guida agli esami Pegaso, Mercatorum e San Raffaele.
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