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L14-MERCATORUM · Scienze Giuridiche — Mercatorum

Diritto dell'Unione Europea L14 Mercatorum

Diritto dell'Unione Europea è la materia che studia l'ordinamento giuridico dell'Unione: come è nata, quali competenze ha, come sono fatte le sue istituzioni, come produce le norme e come queste prevalgono su quelle nazionali. Nel piano di studi L14 Scienze giuridiche di Mercatorum (settore IUS/14) vale 6 CFU, si studia al 3° anno e ha due programmi ufficiali da 30 lezioni ciascuno: il codice 0142506IUS14 per il profilo P.A. e Sicurezza e il codice 0142606IUS14 per il profilo Giurista di impresa.

I due elenchi di lezioni non coincidono, e per questo questa guida segue gli argomenti e segnala di volta in volta a quale codice appartengono. Chi ha studiato Diritto Costituzionale trova qui il seguito del sistema delle fonti (primato del diritto europeo, art. 117 Cost.), e il rinvio pregiudiziale ha un riscontro nel giudizio civile di Diritto Processuale Civile.

Scheda materia
6
CFU
3°
Anno
IUS/14
SSD
0142606IUS14
Codice (Giurista di impresa)
0142506IUS14
Codice (P.A. e Sicurezza)
Indirizzo
Profilo Giurista Di Impresa Profilo P.a. E Sicurezza

Stai preparando Diritto dell'Unione Europea? Nel gruppo trovi riassunti, schemi di studio e materiali condivisi dagli studenti.

Obiettivi formativi ufficiali

  • Acquisire una preparazione approfondita sui principi e sulle istituzioni che caratterizzano l'ordinamento europeo
  • Capire il funzionamento dell'Unione attraverso lo studio delle competenze che le sono attribuite, delle fonti primarie e secondarie e dei procedimenti interistituzionali
  • Conoscere le procedure giurisdizionali di controllo, con particolare attenzione alla giurisprudenza della Corte di giustizia
  • Comprendere il rapporto tra ordinamento italiano ed ordinamento europeo e saper leggere in modo critico fonti normative e sentenze

Cosa trovi in questa guida

Prima i due codici e la tabella che confronta i loro elenchi di lezioni, poi gli argomenti in dieci blocchi, dalle origini all'unione economica e monetaria, con uno schema dopo ogni blocco, una linea del tempo della procedura legislativa ordinaria, un confronto tra gli atti dell'Unione e una linea del tempo della procedura d'infrazione. Il metodo di studio è in Come lo studiano, le regole dell'esame in Come funziona l'esame.

Codici e programmi: due elenchi a confronto

Il codice non si sceglie: lo assegna Mercatorum in base al profilo del piano di studi. Per Diritto dell'Unione Europea i programmi ufficiali dell'A.A. 2026/2027 sono due, con lo stesso nome, gli stessi obiettivi formativi, lo stesso settore (IUS/14) e lo stesso numero di lezioni, ma con elenchi che non si sovrappongono del tutto:

Codice Profilo CFU Lezioni
0142606IUS14 Giurista di impresa 6 30
0142506IUS14 P.A. e Sicurezza 6 30

Due programmi da 30 lezioni non sono lo stesso programma. Il codice 0142506IUS14 (P.A. e Sicurezza) dedica più lezioni alla storia dei Trattati, alla procedura di revisione e a Brexit, alle competenze dell'Unione, alla cittadinanza e all'azione esterna, ma non ha lezioni sul contenzioso davanti alla Corte di giustizia, sul rinvio pregiudiziale, sulla responsabilità, sulla Carta dei diritti fondamentali come tema autonomo e sull'unione economica e monetaria. Il codice 0142606IUS14 (Giurista di impresa) ha invece queste lezioni, più una lezione su natura giuridica, effetto diretto e primato e una sulle procedure legislative speciali e sul bilancio, e tratta in meno lezioni la storia e le competenze. Studia sempre sull'elenco del tuo codice.

Schema — Che cosa contiene ciascun elenco di lezioni

Tema 0142506IUS14 (P.A. e Sicurezza) 0142606IUS14 (Giurista di impresa)
Storia dei Trattati 6 lezioni: origini, CECA/CEE/CEEA e CED, Atto unico, Maastricht e Amsterdam, Nizza e Costituzione europea, Lisbona 4 lezioni: origini e valori, Atto unico, Maastricht-Amsterdam-Nizza, Lisbona
Adesione, recesso, revisione Adesione, recesso e Brexit, procedure di revisione dei Trattati Adesione e recesso in una lezione
Natura giuridica Non c'è una lezione dedicata Teorie dell'integrazione, effetto diretto, primato
Valori e diritti Valori fondanti; tutela dei diritti umani Valori nella prima lezione; Carta dei diritti fondamentali e sua tutela
Competenze e principi Ambiti di intervento, categorie di competenze, esercizio delle competenze Principi di attribuzione e sussidiarietà
Cittadinanza Libertà di circolazione e altri diritti; petizione, Mediatore, tutela diplomatica e consolare Acquisto, perdita e diritti; cittadinanza e libertà
Istituzioni Apparato istituzionale, Parlamento, Consiglio europeo, Consiglio, Commissione, Corte di giustizia, BCE e Corte dei conti, organi consultivi e BEI, Alto rappresentante e azione esterna Le stesse istituzioni, con la relazione con il Consiglio d'Europa
Atti e procedure Procedure legislative, atti, regolamenti, direttive, decisioni Procedura ordinaria, procedure speciali e bilancio, atti vincolanti e non, regolamenti, direttive con effetto diretto, decisioni
Tutela giurisdizionale Solo la lezione sulla Corte di giustizia Contenzioso, procedura d'infrazione, rinvio pregiudiziale, responsabilità
Unione economica e monetaria Non c'è una lezione dedicata Una lezione

Esiste un solo gruppo WhatsApp della materia, che nel nome riporta il codice 0142606IUS14. Se nella piattaforma hai un codice diverso da questi due, il riferimento è la sezione del piano di studi: apri il PDF del tuo codice e confronta i titoli delle lezioni con questa tabella.

Argomenti del programma da approfondire

Il diritto dell'Unione si può leggere come la risposta a tre domande: che cos'è l'Unione e come è nata, chi decide e con quali strumenti, come si fanno rispettare le regole. Gli argomenti sono qui raccolti in dieci blocchi, nell'ordine in cui conviene studiarli; accanto a ogni blocco trovi indicato a quali lezioni dei due codici corrisponde. I riferimenti sono ai Trattati nella versione di Lisbona, cioè al Trattato sull'Unione europea (TUE) e al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

Mappa del programma — 10 blocchi

1. Le tappe dell'integrazione e i Trattati
2. Adesione, recesso e revisione dei Trattati
3. Valori, diritti fondamentali e Carta
4. Natura giuridica, effetto diretto e primato
5. Competenze e principi dell'azione
6. Le istituzioni
7. Atti e procedure legislative
8. La tutela giurisdizionale
9. La cittadinanza europea
10. L'unione economica e monetaria

1. Le tappe dell'integrazione e i Trattati

L'integrazione europea nasce dopo la Seconda guerra mondiale con l'idea di rendere impossibile un nuovo conflitto mettendo in comune le risorse strategiche. Dalla dichiarazione Schuman del 9 maggio 1950 nasce la CECA (Trattato di Parigi, 1951), che unisce sei Stati, tra cui l'Italia, nella gestione di carbone e acciaio. Il tentativo di costruire una Comunità europea di difesa (CED) fallì nel 1954, quando l'Assemblea nazionale francese rifiutò di ratificare il trattato, e l'integrazione ripartì dall'economia con i Trattati di Roma del 1957, che istituirono la Comunità economica europea (CEE, il mercato comune) e la Comunità europea dell'energia atomica (CEEA o Euratom). Il programma da 30 lezioni del codice 0142506IUS14 dedica una lezione a questa fase iniziale tra successi e battute d'arresto.

Le tappe successive sono modifiche dei Trattati. L'Atto unico europeo (firmato nel 1986) fissò l'obiettivo di completare il mercato interno entro il 31 dicembre 1992, uno spazio senza frontiere interne in cui circolano merci, persone, servizi e capitali, e ampliò i casi in cui il Consiglio decide a maggioranza qualificata. Il Trattato di Maastricht (1992) istituì l'Unione europea, avviò l'unione economica e monetaria e creò la cittadinanza europea. Il Trattato di Amsterdam (1997) portò nel diritto dell'Unione visti, asilo e immigrazione; quello di Nizza (2001) adattò le istituzioni all'allargamento. A Nizza fu proclamata la Carta dei diritti fondamentali (2000), allora senza efficacia vincolante. Il Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa, firmato nel 2004, non entrò mai in vigore dopo il voto negativo in Francia e nei Paesi Bassi nel 2005. Il Trattato di Lisbona (firmato nel 2007, in vigore dal 1° dicembre 2009) ne recuperò gran parte del contenuto: superò la struttura a pilastri, attribuì personalità giuridica all'Unione (art. 47 TUE), ripartì le norme in due Trattati (TUE e TFUE), diede alla Carta lo stesso valore dei Trattati, creò la presidenza stabile del Consiglio europeo, ridisegnò la figura dell'Alto rappresentante e rafforzò il Parlamento europeo.

Schema — I Trattati principali

Trattato Firma In vigore Novità principale
Parigi (CECA) 1951 1952 Mercato comune del carbone e dell'acciaio tra sei Stati
Roma (CEE e CEEA) 1957 1958 Mercato comune e comunità dell'energia atomica
Atto unico europeo 1986 1987 Mercato interno entro il 1992; più decisioni a maggioranza qualificata
Maastricht 1992 1993 Unione europea, unione economica e monetaria, cittadinanza europea
Amsterdam 1997 1999 Visti, asilo e immigrazione; più codecisione
Nizza 2001 2003 Riforma delle istituzioni in vista dell'allargamento
Lisbona 2007 2009 TUE e TFUE, fine dei pilastri, Carta vincolante, personalità giuridica

Collegamento: a ogni Trattato corrisponde un allargamento e, con l'allargamento, una domanda: a quali condizioni uno Stato entra, come può uscire e come si cambiano le regole. Ne parlano le lezioni su adesione, recesso e revisione.

2. Adesione, recesso e revisione dei Trattati

Può chiedere di entrare nell'Unione ogni Stato europeo che rispetta i valori dell'art. 2 TUE e si impegna a promuoverli. Le condizioni sono i criteri di Copenaghen (1993): istituzioni democratiche stabili e Stato di diritto, un'economia di mercato funzionante, capacità di adottare l'insieme delle norme europee. La procedura dell'adesione (art. 49 TUE) prevede la domanda al Consiglio, il parere della Commissione, l'approvazione del Parlamento europeo e la decisione all'unanimità del Consiglio; l'accordo di adesione deve poi essere ratificato da tutti gli Stati membri. L'Unione è passata dai sei Stati fondatori ai 28 con l'ingresso della Croazia nel 2013, e a 27 dopo il recesso del Regno Unito.

Il recesso è regolato dall'art. 50 TUE: lo Stato decide secondo le proprie norme costituzionali, notifica la sua intenzione al Consiglio europeo e l'Unione negozia con lui un accordo; i Trattati cessano di applicarsi con l'entrata in vigore dell'accordo o, in mancanza, due anni dopo la notifica, salvo proroga all'unanimità. È la procedura seguita da Brexit: il referendum del 23 giugno 2016, la notifica del 29 marzo 2017, il recesso effettivo il 31 gennaio 2020, un periodo transitorio fino al 31 dicembre 2020 e infine un accordo di commercio e cooperazione. Le procedure di revisione (art. 48 TUE) permettono di modificare i Trattati: la procedura ordinaria passa per una Convenzione e per una conferenza dei governi, e le modifiche entrano in vigore solo se ratificate da tutti gli Stati; la procedura semplificata riguarda le politiche interne del TFUE e richiede la decisione all'unanimità del Consiglio europeo e l'approvazione degli Stati.

Schema — Adesione, recesso e revisione

Procedura Norma Chi decide Requisito chiave
Adesione Art. 49 TUE Consiglio all'unanimità, dopo l'approvazione del Parlamento europeo Rispetto dei valori dell'art. 2 e criteri di Copenaghen; ratifica di tutti gli Stati
Recesso Art. 50 TUE Lo Stato che esce; accordo negoziato con l'Unione Notifica al Consiglio europeo; due anni di negoziato, prorogabili all'unanimità
Revisione ordinaria Art. 48 TUE Convenzione e conferenza dei governi Ratifica di tutti gli Stati membri
Revisione semplificata Art. 48 TUE Consiglio europeo all'unanimità Solo parte terza del TFUE; approvazione degli Stati

Collegamento: chi entra nell'Unione accetta un patrimonio comune di valori e di diritti. È il passo successivo: quali sono e come sono protetti.

3. Valori, diritti fondamentali e Carta

Il fondamento dell'Unione è l'art. 2 TUE: dignità umana, libertà, democrazia, uguaglianza, Stato di diritto e rispetto dei diritti umani, comprese le persone appartenenti a minoranze. Una violazione grave e persistente da parte di uno Stato può portare, con la procedura dell'art. 7 TUE, alla sospensione di alcuni diritti derivanti dall'appartenenza. La tutela dei diritti fondamentali poggia su tre fonti (art. 6 TUE): la Carta dei diritti fondamentali, che ha lo stesso valore giuridico dei Trattati; la Convenzione europea dei diritti dell'uomo, a cui l'Unione deve aderire, un'adesione che la Corte di giustizia ha giudicato incompatibile con i Trattati nella forma proposta (parere 2/13); e i principi generali del diritto dell'Unione, derivati dalle tradizioni costituzionali comuni degli Stati. La Carta, nata a Nizza e resa vincolante da Lisbona, raggruppa i diritti in titoli: dignità, libertà, uguaglianza, solidarietà, cittadinanza e giustizia. Si applica alle istituzioni dell'Unione e agli Stati quando attuano il diritto dell'Unione (art. 51 della Carta), non a ogni situazione nazionale.

Schema — Le fonti dei diritti fondamentali nell'Unione

Fonte Norma Natura
Carta dei diritti fondamentali Art. 6, par. 1, TUE Stesso valore giuridico dei Trattati
CEDU Art. 6, par. 2, TUE L'Unione deve aderirvi; per ora i suoi diritti valgono come principi generali
Principi generali Art. 6, par. 3, TUE Diritti garantiti dalla CEDU e dalle tradizioni costituzionali comuni

Collegamento: valori e diritti dicono che cosa l'Unione protegge. Per vedere come le norme europee si impongono sugli ordinamenti nazionali bisogna passare alla natura giuridica dell'Unione.

4. Natura giuridica, effetto diretto e primato

Che cosa è l'Unione sul piano giuridico? Le teorie dell'integrazione danno risposte diverse: per alcune è una cooperazione tra Stati sovrani, per altre un'organizzazione con tratti federali. La Corte di giustizia ha chiarito che i Trattati hanno creato un «ordinamento giuridico di nuovo genere», i cui soggetti non sono soltanto gli Stati ma anche i cittadini (sentenza Van Gend en Loos, causa 26/62). Questo ordinamento si regge su due principi non scritti nei Trattati ma ricavati dalla giurisprudenza. Il primo è l'effetto diretto: una norma europea chiara, precisa e incondizionata attribuisce ai singoli diritti che possono far valere davanti ai giudici nazionali. L'effetto è verticale quando il singolo lo invoca contro lo Stato e orizzontale quando è invocato contro un altro privato; i regolamenti e molte norme dei Trattati hanno entrambi, le direttive solo il verticale. Il secondo è il primato: il diritto dell'Unione prevale sulle norme nazionali incompatibili, anche successive (sentenza Costa/ENEL, causa 6/64), e il giudice nazionale deve disapplicare la norma interna contrastante senza attendere che sia abrogata o dichiarata incostituzionale (Simmenthal, causa 106/77).

Per l'Italia il fondamento costituzionale è negli artt. 11 e 117, primo comma, Cost.; la Corte costituzionale (sentenza 170/1984, Granital) ha riconosciuto la disapplicazione da parte del giudice comune, riservando a sé il compito di vigilare sul rispetto dei principi supremi dell'ordine costituzionale e dei diritti inviolabili della persona (i cosiddetti controlimiti). Nel programma queste nozioni sono una lezione autonoma nel codice 0142606IUS14; nel codice 0142506IUS14 non hanno una lezione dedicata ma servono per studiare le fonti e gli atti.

Schema — Effetto diretto e primato

Principio Sentenza fondativa Che cosa significa Conseguenza nei giudizi nazionali
Effetto diretto Van Gend en Loos (26/62) Le norme chiare, precise e incondizionate attribuiscono diritti ai singoli Il cittadino può invocarle davanti al giudice nazionale
Primato Costa/ENEL (6/64); Simmenthal (106/77) Il diritto dell'Unione prevale sul diritto interno incompatibile Il giudice disapplica la norma nazionale in contrasto
Limite in Italia Corte cost. 170/1984 Controlimiti: principi supremi e diritti inviolabili La Corte costituzionale conserva il controllo su questi limiti

Collegamento: se il diritto dell'Unione prevale su quello nazionale, bisogna sapere in quali materie l'Unione può legiferare e con quali limiti.

5. Competenze e principi dell'azione

L'Unione non ha poteri generali: agisce solo nei limiti delle competenze che gli Stati le hanno attribuito con i Trattati. È il principio di attribuzione (art. 5 TUE). Per l'esercizio delle competenze valgono altri due principi: la sussidiarietà, per cui nelle materie non esclusive l'Unione interviene solo se gli obiettivi non possono essere raggiunti meglio a livello nazionale, regionale o locale, e la proporzionalità, per cui l'azione non deve andare oltre quanto necessario. Il rispetto della sussidiarietà è controllato anche dai parlamenti nazionali, che possono inviare un parere motivato entro otto settimane sui progetti di atti legislativi. A questi principi si affianca il dovere di leale cooperazione tra Unione e Stati (art. 4, par. 3, TUE). Gli artt. 2-6 TFUE distinguono tre categorie di competenze:

  • le competenze esclusive (art. 3): solo l'Unione può legiferare, gli Stati agiscono solo se autorizzati, per esempio nell'unione doganale e nella politica commerciale comune, nella politica monetaria degli Stati che hanno l'euro e nelle regole di concorrenza necessarie al mercato interno;
  • le competenze concorrenti (art. 4): Unione e Stati legiferano, ma gli Stati esercitano la loro competenza se e finché l'Unione non ha esercitato la propria; vi rientrano il mercato interno, l'ambiente, la tutela dei consumatori, i trasporti, l'energia e lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia;
  • le competenze di sostegno, coordinamento e completamento (art. 6): l'Unione può solo sostenere l'azione degli Stati, per esempio in materia di sanità, istruzione, cultura, turismo e protezione civile, senza sostituirsi a loro.

Esistono poi due ambiti a parte: il coordinamento delle politiche economiche e dell'occupazione (art. 5 TFUE) e la politica estera e di sicurezza comune, regolata dal TUE.

Schema — Le categorie di competenze

Categoria Norma Chi può legiferare Esempi
Esclusive Art. 3 TFUE Solo l'Unione Unione doganale, politica commerciale comune, politica monetaria dell'euro
Concorrenti Art. 4 TFUE Unione e Stati, finché l'Unione non ha agito Mercato interno, ambiente, consumatori, trasporti, energia
Di sostegno Art. 6 TFUE Gli Stati; l'Unione sostiene e coordina Sanità, istruzione, cultura, turismo, protezione civile

Collegamento: le competenze sono esercitate da organi precisi, ciascuno con un ruolo e con una composizione. Il blocco più esteso del programma è lo studio delle istituzioni.

6. Le istituzioni

Le istituzioni dell'Unione sono sette (art. 13 TUE). Il Parlamento europeo rappresenta i cittadini: i suoi membri, 720 nella legislatura iniziata nel 2024, sono eletti a suffragio universale diretto ogni cinque anni; esercita con il Consiglio le funzioni legislativa e di bilancio, controlla politicamente la Commissione e ne elegge il presidente. Il Consiglio europeo riunisce i capi di Stato o di governo, con il proprio presidente e il presidente della Commissione, definisce gli orientamenti e le priorità politiche e non esercita funzioni legislative. Il Consiglio (o Consiglio dell'Unione) riunisce un rappresentante di ciascuno Stato a livello ministeriale; adotta atti legislativi insieme al Parlamento e di regola decide a maggioranza qualificata, cioè con il voto di almeno il 55% degli Stati, in numero non inferiore a quindici, che rappresentino almeno il 65% della popolazione (art. 16 TUE). La Commissione è composta da un cittadino per Stato membro, promuove l'interesse generale, ha di regola il monopolio dell'iniziativa legislativa, esegue il bilancio e vigila sul rispetto dei Trattati, per cui è chiamata «custode dei Trattati». La Corte di giustizia dell'Unione europea comprende la Corte di giustizia e il Tribunale e assicura il rispetto del diritto nell'interpretazione e nell'applicazione dei Trattati (art. 19 TUE). La Banca centrale europea definisce la politica monetaria dell'area euro con l'obiettivo primario della stabilità dei prezzi ed è indipendente. La Corte dei conti controlla i conti dell'Unione.

Accanto alle istituzioni ci sono organi diversi. Gli organi consultivi sono il Comitato economico e sociale, che rappresenta le organizzazioni dei lavoratori, dei datori di lavoro e della società civile, e il Comitato delle regioni, che rappresenta gli enti regionali e locali; la Banca europea per gli investimenti finanzia progetti utili all'Unione. L'Alto rappresentante per gli affari esteri e la politica di sicurezza (art. 18 TUE) è anche vicepresidente della Commissione, presiede il Consiglio Affari esteri e guida la politica estera con il supporto del Servizio europeo per l'azione esterna. Una precisazione che il programma del codice 0142606IUS14 richiede espressamente: il Consiglio d'Europa è un'organizzazione internazionale distinta dall'Unione, nata nel 1949, con sede a Strasburgo, che ha adottato la Convenzione europea dei diritti dell'uomo e ne garantisce l'applicazione con la Corte di Strasburgo; non va confuso con il Consiglio europeo né con il Consiglio dell'Unione.

Schema — Le sette istituzioni

Istituzione Composizione Ruolo principale
Parlamento europeo Eletto a suffragio universale diretto ogni cinque anni Legislazione e bilancio con il Consiglio; controllo politico
Consiglio europeo Capi di Stato o di governo, presidente, presidente della Commissione Orientamenti e priorità politiche; nessuna funzione legislativa
Consiglio Un ministro per Stato Legislazione e bilancio con il Parlamento; coordinamento delle politiche
Commissione europea Un cittadino per Stato membro Iniziativa legislativa, esecuzione, custode dei Trattati
Corte di giustizia Corte di giustizia e Tribunale Interpreta e applica il diritto dell'Unione
Banca centrale europea Organi decisionali con le banche centrali dell'area euro Politica monetaria dell'euro; stabilità dei prezzi
Corte dei conti Un membro per Stato membro Controllo dei conti dell'Unione

Collegamento: le istituzioni producono norme secondo regole precise. Le lezioni sugli atti e sulle procedure mostrano quali atti esistono e chi li adotta, e con quale procedura.

7. Atti e procedure legislative

Gli atti giuridici dell'Unione sono elencati dall'art. 288 TFUE: tre sono vincolanti (regolamento, direttiva, decisione) e due no (raccomandazioni e pareri). Si distinguono poi gli atti legislativi, adottati con una procedura legislativa (art. 289), da quelli delegati e di esecuzione, con cui la Commissione integra o attua un atto legislativo (artt. 290 e 291). Il regolamento ha portata generale, è obbligatorio in tutti i suoi elementi ed è direttamente applicabile negli Stati membri, senza bisogno di una legge nazionale. La direttiva vincola gli Stati quanto al risultato da raggiungere, lasciando loro la scelta della forma e dei mezzi: deve essere recepita con un atto nazionale entro un termine (in Italia con la legge di delegazione europea e la legge europea, l. 234/2012). Se lo Stato non recepisce, o recepisce male, le conseguenze sono tre: se, scaduto il termine, la direttiva è sufficientemente precisa e incondizionata (una «direttiva dettagliata») il singolo può farla valere contro lo Stato, cioè ha effetto diretto verticale ma non orizzontale; il giudice deve interpretare il diritto nazionale in modo conforme alla direttiva; lo Stato può essere chiamato a risarcire i danni (Francovich, cause C-6/90 e C-9/90). La decisione è obbligatoria in tutti i suoi elementi e, se designa i destinatari, obbliga soltanto loro.

Confronta gli atti vincolanti dell'Unione

Dimensione Regolamento Direttiva Decisione
Destinatari Portata generale: vale per tutti Gli Stati membri destinatari I destinatari indicati nell'atto
Obbligatorietà In tutti i suoi elementi Quanto al risultato; forma e mezzi sono scelti dallo Stato In tutti i suoi elementi
Applicazione negli Stati Direttamente applicabile, senza recepimento Richiede il recepimento con un atto nazionale entro un termine Produce effetti per i destinatari senza recepimento
Effetto diretto Verticale e orizzontale Solo verticale, se precisa e incondizionata e non recepita nei termini Possibile se è chiara e incondizionata

Il regolamento ha portata generale e si rivolge a tutti; la direttiva ha come destinatari gli Stati membri; la decisione vincola i destinatari che indica.

La procedura legislativa ordinaria (art. 294 TFUE) è il modo normale di adottare gli atti legislativi: la Commissione propone, il Parlamento europeo e il Consiglio decidono insieme, in condizioni di parità. Le procedure legislative speciali (solo nel programma 0142606IUS14) prevedono invece un ruolo diverso del Parlamento, che nella consultazione dà soltanto un parere e nell'approvazione deve dare il proprio consenso. Fra le procedure speciali c'è quella di approvazione del bilancio annuale (art. 314), che si inserisce nel quadro finanziario pluriennale, oggi quello 2021-2027.

La Commissione propone

Di regola l'atto legislativo nasce da una proposta della Commissione, che ha il monopolio dell'iniziativa. La proposta è trasmessa al Parlamento europeo e al Consiglio, e anche ai parlamenti nazionali, che controllano la sussidiarietà.

Il Parlamento adotta la sua posizione

Il Parlamento adotta la propria posizione in prima lettura. Se il Consiglio la approva, l'atto è adottato; altrimenti il Consiglio adotta la sua posizione e la trasmette al Parlamento.

Entro tre mesi (più uno) il Parlamento risponde

Il Parlamento può approvare la posizione del Consiglio, o non pronunciarsi, e l'atto è adottato; può respingerla o emendarla a maggioranza dei suoi membri. Se emenda, il Consiglio può approvare gli emendamenti e adottare l'atto.

Se non c'è accordo si convoca la conciliazione

Il comitato di conciliazione riunisce un pari numero di rappresentanti del Consiglio e di membri del Parlamento e deve trovare un progetto comune entro sei settimane (più due).

Entrambi approvano il progetto comune

Il progetto va approvato entro sei settimane (più due) dal Parlamento, a maggioranza dei voti espressi, e dal Consiglio, a maggioranza qualificata. Se uno dei due non lo approva l'atto non è adottato.

Collegamento: una norma europea ha valore solo se può essere fatta rispettare. Le lezioni sul contenzioso spiegano chi può agire davanti alla Corte di giustizia, in quali casi e con quali effetti.

8. La tutela giurisdizionale

La Corte di giustizia dell'Unione europea garantisce che nell'interpretazione e nell'applicazione dei Trattati sia rispettato il diritto (art. 19 TUE). I rimedi principali sono cinque; il programma 0142606IUS14 vi dedica quattro lezioni (il contenzioso in generale, la procedura d'infrazione, il rinvio pregiudiziale e la responsabilità). Con la procedura d'infrazione (artt. 258-260 TFUE) la Commissione, o un altro Stato (art. 259), contesta a uno Stato la violazione del diritto dell'Unione. Con il ricorso di annullamento (art. 263) si chiede alla Corte di annullare un atto dell'Unione illegittimo; i privati possono proporlo contro gli atti di cui sono destinatari o che li riguardano direttamente e individualmente. Il ricorso in carenza (art. 265) colpisce l'inerzia di un'istituzione. Con il rinvio pregiudiziale (art. 267) il giudice nazionale chiede alla Corte di interpretare i Trattati e gli atti dell'Unione o di pronunciarsi sulla loro validità: è facoltativo per tutti i giudici ed è obbligatorio per quelli di ultima istanza, salvo che la questione sia già stata chiarita; è il canale del «dialogo tra Corti» e la sua risposta vincola il giudice del rinvio e orienta tutti gli altri. Infine la responsabilità: l'Unione risponde dei danni causati dalle sue istituzioni (art. 340), e gli Stati rispondono verso i privati per le violazioni del diritto dell'Unione se la norma violata attribuisce diritti, la violazione è sufficientemente grave e c'è un nesso causale con il danno (Francovich).

La procedura d'infrazione ha una fase precontenziosa con più passaggi e solo dopo, se lo Stato non si adegua, l'intervento della Corte. Se neppure la sentenza viene eseguita, scatta la seconda fase dell'art. 260, la cosiddetta procedura di doppia condanna: la Corte può condannare lo Stato a una somma forfettaria o a una penalità di mora.

La Commissione contesta la violazione

Di propria iniziativa o su denuncia, la Commissione invia allo Stato una lettera di costituzione in mora e gli dà modo di presentare le proprie osservazioni (art. 258).

Il parere motivato

Se le osservazioni non convincono, la Commissione emette un parere motivato, che indica le ragioni della violazione e fissa un termine entro cui lo Stato deve adeguarsi.

Il ricorso alla Corte di giustizia

Se lo Stato non si conforma entro il termine, la Commissione può proporre ricorso alla Corte. La sentenza accerta l'inadempimento e obbliga lo Stato a porvi fine.

La seconda condanna con sanzioni

Se lo Stato non esegue la sentenza, la Commissione può chiedere alla Corte di condannarlo al pagamento di una somma forfettaria o di una penalità di mora (art. 260). Per la mancata comunicazione delle misure di recepimento di una direttiva le sanzioni possono già essere chieste nel primo ricorso.

Schema — I principali rimedi davanti alla Corte di giustizia

Rimedio Norma Chi lo propone A che cosa serve
Procedura d'infrazione Artt. 258-260 TFUE Commissione o altro Stato Accertare la violazione del diritto dell'Unione da parte di uno Stato
Annullamento Art. 263 TFUE Stati, istituzioni e, a certe condizioni, privati Far annullare un atto dell'Unione illegittimo
Carenza Art. 265 TFUE Stati, istituzioni e, a certe condizioni, privati Far constatare l'inerzia di un'istituzione
Rinvio pregiudiziale Art. 267 TFUE Il giudice nazionale Ottenere l'interpretazione o il controllo di validità di norme dell'Unione
Responsabilità Art. 340 TFUE; Francovich Chi ha subito il danno Ottenere il risarcimento dall'Unione o dallo Stato

Collegamento: i diritti e i rimedi dell'Unione non appartengono solo agli Stati e alle istituzioni, ma a chi vive nell'Unione. Il programma si occupa quindi anche del legame diretto tra l'Unione e le persone: la cittadinanza.

9. La cittadinanza europea

Secondo l'art. 20 TFUE è cittadino dell'Unione chiunque abbia la cittadinanza di uno Stato membro, e la cittadinanza dell'Unione si aggiunge a quella nazionale senza sostituirla. L'acquisto e la perdita dipendono dalle leggi dei singoli Stati; se però la perdita della cittadinanza nazionale comporta anche quella europea, la Corte di giustizia controlla che sia rispettato il principio di proporzionalità (Rottmann, causa C-135/08). Lo status attribuisce diritti (artt. 20-24 TFUE): la libertà di circolare e soggiornare nel territorio degli Stati membri (art. 21, disciplinata dalla direttiva 2004/38/CE, che prevede un soggiorno libero fino a tre mesi e un diritto di soggiorno permanente dopo cinque anni di residenza legale continuativa); l'elettorato attivo e passivo alle elezioni del Parlamento europeo e alle elezioni comunali nello Stato di residenza (art. 22); la tutela diplomatica e consolare di qualsiasi Stato membro in un Paese terzo in cui il proprio non è rappresentato (art. 23); il diritto di petizione al Parlamento europeo e di ricorso al Mediatore europeo (art. 24); l'iniziativa dei cittadini europei, con cui almeno un milione di cittadini di almeno sette Stati può invitare la Commissione a presentare una proposta (art. 11 TUE). A questi si aggiunge il divieto di discriminazioni basate sulla nazionalità (art. 18).

Il programma 0142606IUS14 collega la cittadinanza alle libertà del mercato interno, che sono le libertà fondamentali dell'Unione: la libera circolazione delle merci (con il divieto di restrizioni quantitative e di misure di effetto equivalente, art. 34), dei lavoratori (art. 45), la libertà di stabilimento (art. 49), la libera prestazione dei servizi (art. 56) e la libera circolazione dei capitali (art. 63).

Schema — I diritti del cittadino europeo e le libertà del mercato interno

Diritto o libertà Norma Contenuto
Circolazione e soggiorno Art. 21 TFUE Circolare e risiedere negli altri Stati, alle condizioni della direttiva 2004/38/CE
Voto e candidatura Art. 22 TFUE Elezioni europee e comunali nello Stato di residenza
Tutela diplomatica e consolare Art. 23 TFUE Protezione di qualunque Stato membro in un Paese terzo
Petizione e Mediatore Art. 24 TFUE Rivolgersi al Parlamento europeo e al Mediatore europeo
Libertà di mercato Artt. 34, 45, 49, 56, 63 TFUE Merci, lavoratori, stabilimento, servizi, capitali

Collegamento: l'ultima delle libertà del mercato, quella dei capitali, trova il suo sviluppo naturale nella moneta unica, di cui si occupa l'ultima lezione del codice 0142606IUS14.

10. L'unione economica e monetaria

L'unione economica e monetaria (UEM), prevista dal Trattato di Maastricht e regolata dagli artt. 119 ss. TFUE, ha due componenti. La politica monetaria è unica e di competenza esclusiva dell'Unione per gli Stati che hanno adottato l'euro: la conducono la Banca centrale europea e le banche centrali nazionali (Eurosistema), con l'obiettivo primario di mantenere la stabilità dei prezzi (art. 127). La politica economica resta invece di competenza degli Stati, che la coordinano tra loro e la considerano una questione di interesse comune. Dal 1° gennaio 2026 l'euro è la moneta di 21 dei 27 Stati membri, con l'ingresso della Bulgaria. Per entrare occorre rispettare i criteri di convergenza (art. 140 e protocollo allegato ai Trattati): stabilità dei prezzi, finanze pubbliche sostenibili (disavanzo non superiore al 3% del PIL e debito non superiore al 60%, o comunque in diminuzione verso quella soglia), stabilità del tasso di cambio nel meccanismo europeo di cambio per almeno due anni e tassi di interesse a lungo termine contenuti.

Il rispetto dei conti pubblici è garantito dal Patto di stabilità e crescita (artt. 121 e 126 TFUE), che prevede la sorveglianza dei bilanci nazionali e, in caso di disavanzo eccessivo, una procedura che può concludersi con sanzioni. Le regole del Patto sono state riformate nel 2024, con un nuovo quadro fondato su piani di bilancio di medio termine.

Schema — La struttura dell'unione economica e monetaria

Elemento Chi decide Contenuto
Politica monetaria BCE e banche centrali nazionali (Eurosistema) Moneta unica per gli Stati dell'euro; stabilità dei prezzi (art. 127)
Politica economica Gli Stati, coordinati dall'Unione Indirizzi di massima e sorveglianza multilaterale
Criteri di convergenza Consiglio, su valutazione della Commissione e della BCE Prezzi, finanze pubbliche, cambio, tassi di interesse
Patto di stabilità e crescita Commissione e Consiglio Sorveglianza dei bilanci; procedura per i disavanzi eccessivi

Come lo studiano

  • Le dispense del corso, studiate nella loro interezza, sono la base. Il materiale ufficiale comprende le videolezioni da circa 30 minuti, le dispense del docente, le slide e un questionario di autovalutazione per ogni lezione; il testo di riferimento indicato dal programma è facoltativo.
  • Segui l'elenco del tuo codice. I due programmi coprono lo stesso insieme di temi in modo diverso (vedi la tabella nella sezione sui codici): se hai il codice 0142506IUS14 non cercare nelle dispense le lezioni su effetto diretto, rinvio pregiudiziale o UEM, che non sono nel tuo elenco; se hai il codice 0142606IUS14 non contare sulle lezioni su competenze, revisione dei Trattati e Brexit.
  • Tieni aperti i Trattati. Quasi ogni lezione rimanda a un articolo del TUE o del TFUE. Leggere l'articolo mentre si ascolta la lezione, nella versione consolidata dopo Lisbona, rende molto più stabili le definizioni (per esempio art. 13 TUE sulle istituzioni, art. 288 TFUE sugli atti).
  • Costruisci una mappa «chi fa che cosa». Chi propone, chi adotta, chi controlla: la Commissione propone, Parlamento e Consiglio decidono, la Corte controlla. Una tabella a tre colonne risolve metà delle confusioni tra le istituzioni.
  • Impara le sentenze per nome. Van Gend en Loos, Costa/ENEL, Simmenthal e Francovich sono i riferimenti che spiegano effetto diretto, primato e responsabilità degli Stati: bastano due righe per ciascuna.
  • I riassunti degli studenti sono uno schema, non un sostituto. Possono servire per ripassare le sequenze (le procedure, le tappe dei Trattati), da affiancare alle dispense fornite.

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Nel gruppo ti confronti con i colleghi del 3° anno su Trattati, istituzioni e Corte di giustizia.

Come funziona l'esame

Le modalità d'esame cambiano nel tempo: numero di domande, forma scritta o orale, punti premialità. Trovi tutto spiegato nella guida completa, sempre aggiornata:

Come funzionano gli esami Pegaso, Mercatorum e San Raffaele →

Quanto tempo serve

Entrambi i programmi hanno 30 lezioni da circa 30 minuti: sono circa 15 ore di visione. Con cinque lezioni a settimana la sola visione si chiude in sei settimane, a cui va aggiunto il tempo per rileggere le dispense e gli articoli dei Trattati. Una stima realistica, per chi studia anche altre materie, è di sei-otto settimane. Il punto che richiede più tempo è la parte sulle istituzioni e sulle procedure, che contiene molte nozioni simili da non confondere (Consiglio europeo e Consiglio, Commissione e Consiglio d'Europa, regolamenti e direttive); chi ha già studiato Diritto Costituzionale ha un vantaggio sul sistema delle fonti.

Questa materia ti prepara a…

  • Diritto Amministrativo — la sussidiarietà, il procedimento e i principi dell'azione amministrativa hanno un'origine europea e un corrispettivo nazionale
  • Diritto Tributario — le direttive IVA, il primato e le libertà fondamentali incidono sulla fiscalità nazionale
  • Diritto Processuale Civile — il rinvio pregiudiziale e il dialogo con la Corte di giustizia riguardano anche il giudice civile
  • Diritto Commerciale — concorrenza, mercato interno e libertà di stabilimento incidono sul diritto delle imprese
  • I percorsi di studio e di lavoro in cui contano gli enti europei, la pubblica amministrazione e la consulenza alle imprese

Domande frequenti

6 CFU, settore IUS/14, al 3° anno. Ci sono due codici, entrambi di 30 lezioni: 0142506IUS14 per il profilo P.A. e Sicurezza e 0142606IUS14 per il profilo Giurista di impresa. I due elenchi di lezioni non coincidono: ciascuno ha argomenti che l'altro non ha.

È l'ordinamento giuridico dell'Unione europea: l'insieme delle regole dei Trattati e degli atti adottati dalle sue istituzioni, che si applicano negli Stati membri e prevalgono sulle norme nazionali incompatibili. Si occupa di come l'Unione è organizzata, di quali competenze ha, di come produce le norme e di come i cittadini e gli Stati possono farle valere davanti ai giudici.

Sono le sette istituzioni elencate dall'art. 13 del Trattato sull'Unione europea: Parlamento europeo, Consiglio europeo, Consiglio, Commissione europea, Corte di giustizia dell'Unione europea, Banca centrale europea e Corte dei conti. A queste si affiancano organi consultivi (Comitato economico e sociale e Comitato delle regioni) e la Banca europea per gli investimenti, che non sono istituzioni.

Sono i diritti riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, che dal Trattato di Lisbona (2009) ha lo stesso valore giuridico dei Trattati (art. 6 TUE). La Carta li raggruppa in titoli: dignità, libertà, uguaglianza, solidarietà, cittadinanza e giustizia. L'Unione riconosce inoltre come principi generali i diritti garantiti dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo e quelli che risultano dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri.

Il diritto dell'Unione ha tre componenti: il diritto primario (i Trattati, cioè il TUE e il TFUE, la Carta dei diritti fondamentali e i principi generali), il diritto derivato (gli atti adottati dalle istituzioni: regolamenti, direttive, decisioni, raccomandazioni e pareri) e la giurisprudenza della Corte di giustizia, che ne precisa il significato. Due principi regolano i rapporti con gli ordinamenti nazionali: l'effetto diretto e il primato.

No. Hanno lo stesso titolo, gli stessi obiettivi formativi e lo stesso numero di lezioni, ma elenchi diversi. Il codice 0142506IUS14 dedica più lezioni alla storia dei Trattati, alla revisione e a Brexit, alle competenze e alla cittadinanza; il codice 0142606IUS14 ha lezioni su effetto diretto e primato, procedure speciali e bilancio, contenzioso davanti alla Corte di giustizia, rinvio pregiudiziale, responsabilità, Carta dei diritti fondamentali e unione economica e monetaria.

Il regolamento ha portata generale, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri. La direttiva vincola gli Stati quanto al risultato da raggiungere, lasciando loro la scelta della forma e dei mezzi, e va recepita con una norma nazionale. La decisione è obbligatoria in tutti i suoi elementi e, se indica i destinatari, vincola solo loro (art. 288 TFUE).

Le regole seguono il formato degli esami Mercatorum, uguale per tutte le materie, e cambiano spesso. Per i dettagli aggiornati leggi la guida agli esami Pegaso, Mercatorum e San Raffaele.

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Nota di trasparenza

I marchi e i nomi di ateneo citati in questa guida (Pegaso, Mercatorum, San Raffaele) sono utilizzati esclusivamente a fini descrittivi e informativi. La guida è realizzata in modo indipendente, senza alcun rapporto di affiliazione o collaborazione con gli atenei citati. Lo studente resta responsabile del rispetto del regolamento didattico e degli obblighi contrattuali del proprio ateneo.

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