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L26-SANRAFFAELE · Scienze dell'Alimentazione e Gastronomia — San Raffaele

Diritto Agroalimentare e Commerciale L26 San Raffaele

Diritto agroalimentare è l'esame di diritto del secondo anno di L26 San Raffaele: 6 CFU nel settore IUS/03, dedicati alle regole che accompagnano un alimento dal campo alla tavola — chi può produrlo e venderlo, che cosa deve dire l'etichetta, quando un cibo è considerato a rischio, come si proteggono DOP e IGP. Se sei iscritto con il piano dell'A.A. 2024/2025 lo trovi come Diritto commerciale ed agroalimentare (cod. 0262206IUS03): è lo stesso insegnamento, con le stesse videolezioni e gli stessi manuali, e questa guida vale per entrambi i nomi. È anche l'unico esame giuridico obbligatorio del corso: per chi arriva dalle materie scientifiche del primo anno la cosa più utile da sapere è che il programma parte dalle fonti del diritto e costruisce tutto il resto sopra, fino ai temi più tecnici come OGM, novel food e materiali a contatto con gli alimenti.

Scheda materia
6
CFU
2°
Anno
IUS/03
SSD
0262506IUS03II
Codice
Indirizzo
Statutario

Di cosa parla il programma

Obiettivi formativi ufficiali — programma San Raffaele

  • Conoscere e comprendere gli istituti tradizionali del diritto agroalimentare: impresa alimentare, tutela del consumatore di alimenti, analisi del rischio
  • Padroneggiare le regole su sicurezza e qualità degli alimenti, etichettatura e pubblicità agroalimentare
  • Approfondire i profili di diritto internazionale ed europeo: principio di precauzione, mutuo riconoscimento, disciplina dei prodotti biologici
  • Conoscere i regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, dei vini e delle bevande spiritose
  • Capire il meccanismo alla base delle regole, applicarle ai casi concreti e seguire l'evoluzione delle norme e della giurisprudenza, anche in vista di un impiego negli organismi europei

Cosa trovi in questa guida

La guida parte dagli strumenti per leggere le norme (fonti e costruzione del sistema europeo), passa al Regolamento (CE) n. 178/2002 e alle regole di sicurezza, poi all'informazione del consumatore, alle frodi e ai marchi, ai regimi di qualità e al biologico, e chiude con i temi di scienza e innovazione: OGM, novel food, brevetti, MOCA. Lungo il percorso trovi una linea del tempo della costruzione del diritto alimentare europeo, un esercizio per distinguere frodi sanitarie e commerciali e un confronto finale tra i segni di qualità. Il metodo di studio operativo è in fondo, nella sezione Metodo di studio.

Il programma del piano dell'A.A. 2026/2027 (cod. 0262506IUS03II) elenca otto argomenti: le ragioni dello studio del diritto agroalimentare, le fonti, la costruzione del diritto agroalimentare italiano ed europeo, il Regolamento (CE) n. 178/2002 (definizioni, impresa alimentare, operatori e loro obblighi, consumatori, tracciabilità e rintracciabilità, trasparenza, principio di precauzione, analisi del rischio, EFSA), le informazioni al consumatore, i regimi di qualità dei prodotti agricoli, alimentari, vitivinicoli e delle bevande spiritose, la produzione biologica e i materiali e oggetti a contatto con gli alimenti. Le 30 videolezioni pubblicate in scheda vanno oltre questo elenco: quattro sono dedicate alle frodi agroalimentari, altre a OGM, novel food, mangimi, pubblicità e sanzioni sull'etichettatura. Questa guida copre entrambi i livelli.

Schema — I cinque blocchi della guida

Blocco Argomenti Norme di riferimento
1. Fondamenti Ragioni della materia, fonti, costruzione del sistema europeo e italiano TFUE, Costituzione, sentenza Cassis de Dijon
2. Sicurezza alimentare Definizioni, analisi del rischio, precauzione, EFSA, alimento a rischio, rintracciabilità, igiene, mangimi Reg. (CE) n. 178/2002, pacchetto igiene, Reg. (UE) 2017/625
3. Informazione e mercato Etichettatura, allergeni, origine, bevande spiritose, pubblicità, sanzioni, frodi, marchi Reg. (UE) n. 1169/2011, Reg. (UE) 2019/787, d.lgs. 231/2017, codice penale
4. Qualità DOP, IGP, STG, indicazioni facoltative di qualità, produzione biologica Regolamento (UE) 2024/1143, Reg. (UE) 2018/848
5. Scienza e innovazione OGM, novel food, brevetti, materiali a contatto con gli alimenti Reg. (CE) n. 1829/2003 e 1830/2003, Reg. (UE) 2015/2283, Reg. (CE) n. 1935/2004

Due nomi, due codici — lo stesso esame

Piano dell'A.A. 2026/2027 Piano dell'A.A. 2024/2025
Nome Diritto agroalimentare Diritto commerciale ed agroalimentare
Codice 0262506IUS03II 0262206IUS03
CFU, SSD, anno 6 CFU · IUS/03 · 2° anno 6 CFU · IUS/03 · 2° anno
Videolezioni 30 Le stesse 30, elencate in ordine diverso
Manuali Albisinni oppure Costato e altri, in alternativa Gli stessi
Testo del programma 8 punti; nomina produzione biologica, vini e bevande spiritose, EFSA, tracciabilità 11 punti; nomina marchi, regole igieniche, OGM, novel food, brevetti

Il codice non si sceglie: dipende dal piano di studi con cui sei iscritto, e lo trovi nel tuo piano personale. Il vecchio nome può trarre in inganno: la scheda del piano dell'A.A. 2024/2025 non contiene argomenti di diritto commerciale generale, come società, contratti d'impresa o crisi d'impresa. La componente «commerciale» coincide con i temi di mercato presenti in entrambe le schede — impresa alimentare, marchi, pubblicità, frodi in commercio — che questa guida tratta per tutti. Se hai il codice 0262206IUS03, dai un'attenzione in più alle sezioni su regole igieniche, marchi e brevetti, che il tuo programma nomina esplicitamente.

Stai preparando questo esame? Il gruppo raccoglie tutti gli studenti L26 San Raffaele — è ancora piccolo, ma è il punto di partenza per confrontarti con chi segue il tuo stesso corso.

Argomenti del programma da approfondire

Gli argomenti seguono un ordine didattico diverso dall'elenco delle lezioni: prima gli strumenti per leggere le norme, poi il Regolamento (CE) n. 178/2002, che fa da cornice a tutto il resto, e solo dopo le discipline di settore — igiene, mangimi, etichetta, pubblicità, frodi, qualità, biologico, innovazione. Ogni disciplina di settore applica principi fissati nel Reg. 178: se quelli sono chiari, il resto si legge come una serie di casi particolari.

Mappa — la sequenza di questa guida

Fondamenti e sicurezza alimentare

  1. Perché un diritto del cibo
  2. Le fonti del diritto agroalimentare
  3. La costruzione del diritto alimentare europeo e italiano
  4. Il Reg. 178/2002, regolamento di filiera
  5. Le definizioni del Reg. 178/2002
  6. Analisi del rischio, EFSA e trasparenza
  7. Il principio di precauzione
  8. L'alimento a rischio e gli obblighi degli operatori
  9. Rintracciabilità e sistema di sicurezza alimentare
  10. Le regole igieniche
  11. Nelle videolezioni: la normativa sui mangimi

Informazione, qualità e innovazione

  1. Il Reg. 1169/2011 e le indicazioni obbligatorie
  2. Allergeni, origine e dichiarazione nutrizionale
  3. L'etichettatura delle bevande spiritose
  4. Pubblicità ingannevole e comparativa
  5. Nelle videolezioni: le sanzioni sull'etichettatura
  6. Nelle videolezioni: le frodi agroalimentari
  7. I marchi dei prodotti alimentari
  8. Il sistema europeo della qualità dal '92 a oggi
  9. DOP, IGP e STG: le regole
  10. Regimi di qualità: casi e questioni
  11. La produzione biologica
  12. Gli OGM
  13. I novel food
  14. Brevetti e innovazione
  15. I MOCA
  16. Sintesi: i segni di qualità a confronto

Perché un diritto del cibo

Il cibo è insieme una merce, un bisogno vitale e un elemento di identità culturale, e il diritto lo regola da tutti e tre i lati: come prodotto che circola sul mercato, come possibile fonte di pericolo per la salute, come oggetto delle scelte del consumatore. Le lezioni «Relazioni tra cibo e diritto» partono da qui. Il diritto alimentare non nasce come ramo autonomo, ma dall'incrocio di più discipline: il diritto agrario (la produzione primaria), il diritto sanitario (l'igiene), il diritto commerciale (lo scambio, i marchi, la concorrenza) e la tutela del consumatore. È questo incrocio a spiegare perché il vecchio nome dell'esame accostava «commerciale» e «agroalimentare».

Il programma del piano dell'A.A. 2024/2025 aggiunge un tema che attraversa tutto il corso: il rapporto tra innovazione e regole, tra fatto e regolazione. Le tecniche di produzione cambiano più in fretta delle norme — l'ingegneria genetica, i nuovi alimenti, i nuovi materiali di imballaggio — e il legislatore deve decidere se inseguire ogni novità con regole specifiche o fissare principi generali che valgano anche per ciò che ancora non esiste. Il diritto alimentare europeo usa entrambe le strade, e le ritroverai nella parte finale della guida.

Collegamento: per capire quali regole valgono, e quale prevale in caso di conflitto, bisogna prima sapere da dove vengono. È il tema delle fonti.

Le fonti del diritto agroalimentare

Le fonti sono stratificate su tre livelli. Al livello internazionale ci sono il Codex Alimentarius, la raccolta di standard alimentari creata da FAO e OMS negli anni Sessanta, e gli accordi dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC), in particolare l'Accordo sulle misure sanitarie e fitosanitarie (SPS) e quello sugli ostacoli tecnici agli scambi (TBT). Uno Stato può limitare l'importazione di un alimento per proteggere la salute, ma la misura deve basarsi su prove scientifiche e non diventare protezionismo mascherato; gli standard del Codex sono il riferimento internazionale di queste valutazioni.

Al livello europeo ci sono i Trattati — il TFUE contiene le basi giuridiche della politica agricola comune (artt. 38-44), del ravvicinamento delle legislazioni per il mercato interno (art. 114), della sanità pubblica (art. 168) e della protezione dei consumatori (art. 169) — e il diritto derivato, cioè gli atti adottati dalle istituzioni. Accanto agli atti contano le sentenze della Corte di giustizia, decisive per interpretarli. Al livello nazionale c'è la Costituzione — l'art. 32 tutela la salute, l'art. 117 colloca «tutela della salute» e «alimentazione» tra le materie di legislazione concorrente tra Stato e Regioni — e poi leggi e decreti legislativi, molti dei quali servono ad attuare i regolamenti europei, ad esempio fissando le sanzioni. La scheda ufficiale indica EUR-Lex per reperire i testi: i Trattati nella sezione dedicata, regolamenti e direttive tra gli atti giuridici.

Schema — Gli atti dell'Unione (art. 288 TFUE)

Atto Efficacia Esempio nel corso
Regolamento Obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ogni Stato membro Reg. (CE) n. 178/2002; oggi è l'atto più usato, per avere regole identiche nel mercato unico
Direttiva Vincola quanto al risultato; va recepita con norme nazionali Direttiva 2001/18/CE sull'emissione deliberata di OGM nell'ambiente
Decisione Obbligatoria per i destinatari che designa Le autorizzazioni dei singoli OGM per alimenti e mangimi
Raccomandazioni e pareri Non vincolanti Orientano l'interpretazione e le scelte degli Stati

Collegamento: le fonti europee non sono nate tutte insieme. Il sistema attuale è il risultato di una costruzione durata decenni, segnata da una sentenza e da una crisi.

La costruzione del diritto alimentare europeo e italiano

Nei primi decenni della Comunità il diritto alimentare procede per direttive verticali, prodotto per prodotto (cacao e cioccolato, confetture, succhi di frutta): vere e proprie «ricette» comuni, lente da approvare. La svolta arriva dalla Corte di giustizia con la sentenza Cassis de Dijon (causa 120/78, 1979): un liquore legalmente prodotto e venduto in Francia non poteva essere escluso dal mercato tedesco solo perché non raggiungeva la gradazione minima prevista in Germania. Da qui il principio del mutuo riconoscimento: un prodotto legalmente commercializzato in uno Stato membro può circolare negli altri, salvo misure giustificate da esigenze imperative, come la tutela della salute o dei consumatori, e proporzionate. Sulla stessa linea la Corte ha giudicato contrarie al Trattato la legge tedesca sulla purezza della birra e quella italiana che riservava il nome «pasta» a quella di solo grano duro, nella parte in cui escludevano prodotti conformi alle regole del Paese d'origine. Oggi il mutuo riconoscimento è disciplinato dal Reg. (UE) 2019/515.

Il legislatore europeo passa allora a norme orizzontali, valide per tutti gli alimenti (etichettatura, additivi), lasciando il resto al mutuo riconoscimento. La seconda svolta è la crisi della BSE («mucca pazza»), esplosa nel 1996: mostra che regole pensate per il mercato non bastano a garantire la sicurezza. Seguono il Libro verde del 1997 sui principi generali della legislazione alimentare, il Libro bianco sulla sicurezza alimentare del 2000 e, nel 2002, il Reg. (CE) n. 178/2002, che rovescia la prospettiva: la sicurezza diventa il principio che organizza l'intero sistema.

Anche il diritto italiano ha una storia propria: la legge 30 aprile 1962, n. 283, sulla disciplina igienica della produzione e vendita di alimenti e bevande, è stata a lungo il pilastro nazionale. Con il tempo il baricentro si è spostato verso l'Unione, e oggi le norme italiane servono soprattutto ad attuare i regolamenti europei, a organizzare i controlli e a fissare le sanzioni.

Il mercato comune e la politica agricola

Nasce la Comunità economica europea, con un mercato comune e una politica agricola comune. Gli alimenti sono anzitutto merci agricole da far circolare; le prime regole alimentari sono direttive verticali per singoli prodotti.

La sentenza Cassis de Dijon

La Corte di giustizia afferma che un prodotto legalmente commercializzato in uno Stato membro può, di regola, essere venduto negli altri. Nasce il principio del mutuo riconoscimento e si passa dalle ricette comuni alle norme orizzontali.

Il sistema europeo della qualità

I Reg. (CEE) n. 2081/92 e 2082/92 creano le denominazioni di origine e indicazioni geografiche protette e le attestazioni di specificità, oggi specialità tradizionali garantite.

La crisi della «mucca pazza»

Il legame tra l'encefalopatia spongiforme bovina e una variante della malattia di Creutzfeldt-Jakob nell'uomo apre una crisi di fiducia che investe l'intero sistema delle regole alimentari. Il Libro verde del 1997 avvia la riflessione sulla riforma.

Il Libro bianco sulla sicurezza alimentare

La Commissione propone una riforma organica «dai campi alla tavola»: principi comuni, un'autorità scientifica indipendente, rintracciabilità lungo tutta la filiera.

Il Regolamento (CE) n. 178/2002

Fissa principi e requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'EFSA e il sistema di allarme rapido. È la cornice di tutte le norme successive, dal pacchetto igiene del 2004 in poi.

Il Regolamento (UE) n. 1169/2011

Riunisce in un unico testo le regole sulle informazioni al consumatore: indicazioni obbligatorie, allergeni evidenziati, dichiarazione nutrizionale.

Il Regolamento (UE) 2024/1143

Introduce regole comuni per le indicazioni geografiche di vini, bevande spiritose e prodotti agricoli, disciplina STG e indicazioni facoltative di qualità e abroga il Reg. (UE) n. 1151/2012.

Collegamento: il Reg. 178/2002 è il punto d'arrivo di questa costruzione e il punto di partenza del resto del corso. Conviene quindi guardarne prima l'impianto generale.

Il Reg. 178/2002, regolamento di filiera

Il Reg. (CE) n. 178/2002 è la «legge generale» del diritto alimentare europeo. Ha tre contenuti principali: i principi e requisiti generali della legislazione alimentare (capo II), l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA, capo III) e il sistema di allarme rapido con la gestione di crisi ed emergenze (capo IV). Le lezioni lo definiscono «regolamento di filiera» perché si applica a tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione degli alimenti, e anche ai mangimi per gli animali destinati alla produzione alimentare: la sicurezza del prodotto finale dipende da ogni anello, dalla produzione primaria alla vendita al dettaglio. Restano fuori solo la produzione primaria per uso domestico privato e la preparazione domestica di alimenti per il consumo privato.

Gli obiettivi generali (art. 5) sono un livello elevato di tutela della vita e della salute umana e degli interessi dei consumatori, comprese le pratiche leali nel commercio alimentare, tenendo conto, dove opportuno, della salute e del benessere degli animali, della salute delle piante e dell'ambiente; accanto a questi, la libera circolazione degli alimenti nel mercato interno. I principi — analisi del rischio, precauzione, tutela dei consumatori, trasparenza — vincolano non solo gli operatori ma anche i legislatori, europeo e nazionali, quando adottano nuove misure.

Collegamento: un regolamento che vale per tutta la filiera ha bisogno di un vocabolario comune. Per questo gli artt. 2 e 3 definiscono i concetti che tutte le altre norme usano.

Le definizioni del Reg. 178/2002

La definizione di alimento (art. 2) è volutamente ampia: qualsiasi sostanza o prodotto, trasformato, parzialmente trasformato o non trasformato, destinato a essere ingerito, o di cui si prevede ragionevolmente che possa essere ingerito, da esseri umani. Comprende le bevande, le gomme da masticare e l'acqua aggiunta intenzionalmente durante la produzione. Sono esclusi, tra gli altri, i mangimi, gli animali vivi (salvo quelli preparati per l'immissione sul mercato ai fini del consumo umano), i vegetali prima della raccolta, i medicinali, i cosmetici, il tabacco, gli stupefacenti, i residui e i contaminanti. L'art. 3 definisce poi gli altri concetti chiave.

Schema — Le definizioni chiave dell'art. 3

Termine Definizione in sintesi Perché conta
Impresa alimentare Ogni soggetto pubblico o privato, con o senza fini di lucro, che svolge attività connesse alla produzione, trasformazione o distribuzione di alimenti Include mense pubbliche ed enti non profit
Operatore del settore alimentare La persona fisica o giuridica responsabile di garantire il rispetto della legislazione alimentare nell'impresa sotto il suo controllo È il destinatario degli obblighi di sicurezza, rintracciabilità e ritiro
Immissione sul mercato La detenzione a scopo di vendita, l'offerta, la vendita, la distribuzione e ogni altra cessione, gratuita o a pagamento Anche un campione omaggio deve essere sicuro
Pericolo Agente biologico, chimico o fisico in un alimento, o condizione dell'alimento, in grado di provocare un effetto nocivo sulla salute Una salmonella, un residuo di pesticida, un frammento di vetro
Rischio Funzione della probabilità e della gravità di un effetto nocivo per la salute, conseguente alla presenza di un pericolo Lo stesso pericolo può comportare rischi diversi a seconda dell'esposizione
Rintracciabilità La possibilità di ricostruire e seguire il percorso di un alimento, mangime, animale o sostanza attraverso tutte le fasi della filiera È la base dei ritiri e dei richiami
Consumatore finale Chi consuma un alimento senza utilizzarlo nell'ambito di un'attività di un'impresa alimentare È il soggetto protetto dalle regole sull'informazione

Qui si vede anche il rapporto con il diritto commerciale. Il codice civile definisce l'imprenditore (art. 2082) come chi esercita professionalmente un'attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi, e riserva all'imprenditore agricolo uno statuto distinto (art. 2135: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse). La nozione europea di impresa alimentare non richiede lo scopo di lucro né distingue tra agricolo e commerciale: conta l'attività svolta sugli alimenti, perché lo scopo della norma è la sicurezza, non lo statuto dell'impresa. Allo stesso modo il consumatore finale del Reg. 178 non coincide del tutto con il consumatore del Codice del consumo (d.lgs. 206/2005, art. 3), definito come la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta.

Collegamento: le definizioni di pericolo e rischio introducono il metodo con cui l'Unione decide che cosa è sicuro: l'analisi del rischio.

Analisi del rischio, EFSA e trasparenza

L'art. 6 impone che la legislazione alimentare si basi sull'analisi del rischio, un processo in tre componenti collegate. La valutazione del rischio è scientifica e segue quattro fasi: individuazione del pericolo, caratterizzazione del pericolo, valutazione dell'esposizione e caratterizzazione del rischio. La gestione del rischio è la scelta delle misure da adottare: tiene conto dei risultati della valutazione, di altri fattori pertinenti (sociali, economici, etici, ambientali, di realizzabilità dei controlli) e, quando serve, del principio di precauzione. La comunicazione del rischio è lo scambio di informazioni tra valutatori, gestori, imprese, consumatori e comunità scientifica lungo tutto il processo.

Schema — Le tre componenti dell'analisi del rischio

Componente Chi se ne occupa Che cosa fa
Valutazione EFSA e organismi scientifici Stabilisce, su base scientifica, quanto è probabile e grave un effetto nocivo
Gestione Commissione europea con gli Stati membri, autorità nazionali Decide le misure: limiti, divieti, autorizzazioni, ritiri
Comunicazione Tutti i soggetti coinvolti Scambia informazioni e spiega al pubblico rischi e decisioni

La separazione tra valutazione e gestione si riflette nelle istituzioni. L'EFSA, istituita dal Reg. 178 e con sede a Parma, formula pareri scientifici indipendenti attraverso i suoi gruppi di esperti, ma non adotta decisioni vincolanti: le decisioni spettano alla Commissione, assistita da un comitato degli Stati membri, e alle autorità nazionali. Sulla trasparenza (artt. 9 e 10) il Reg. 178 prevede la consultazione dei cittadini durante l'elaborazione delle norme e l'informazione del pubblico quando un alimento può presentare un rischio. Il Reg. (UE) 2019/1381, applicato dal 2021, ha aggiunto la pubblicazione degli studi presentati dalle imprese a sostegno delle domande di autorizzazione, salvo le parti riconosciute come riservate.

Collegamento: la valutazione scientifica non sempre arriva a una risposta certa. Per questi casi il Reg. 178 prevede uno strumento specifico, il principio di precauzione.

Il principio di precauzione

L'art. 7 consente di adottare misure provvisorie di gestione del rischio quando, dopo una valutazione delle informazioni disponibili, emerge la possibilità di effetti dannosi per la salute ma permane un'incertezza sul piano scientifico. Le condizioni vanno tenute distinte. Serve un'indicazione concreta di possibile danno, emersa da una valutazione, non un timore generico. Le misure devono essere proporzionate e non più restrittive del commercio di quanto necessario, tenendo conto della realizzabilità tecnica ed economica. E devono essere riesaminate entro un periodo ragionevole, che dipende dalla natura del rischio e dal tipo di informazioni scientifiche necessarie per superare l'incertezza.

Il principio nasce nel diritto ambientale ed è richiamato dall'art. 191 del TFUE; la Commissione ne ha fissato le linee guida in una comunicazione del 2000. Sul piano internazionale si confronta con l'Accordo SPS, che ammette misure provvisorie solo quando le prove scientifiche sono insufficienti: la controversia tra Unione e Stati Uniti sulla carne bovina trattata con ormoni della crescita, decisa in sede OMC nel 1998, è il caso di scuola di questa tensione. La precauzione non è un'eccezione alla scienza, ma una regola per decidere mentre la scienza non ha ancora concluso.

Collegamento: precauzione e analisi del rischio orientano le scelte di chi fa le regole. Per gli operatori, il Reg. 178 traduce la sicurezza in un divieto preciso: non immettere sul mercato alimenti a rischio.

L'alimento a rischio e gli obblighi degli operatori

Secondo l'art. 14, gli alimenti a rischio non possono essere immessi sul mercato. Un alimento è a rischio se è dannoso per la salute o inadatto al consumo umano. Per stabilire se è dannoso si considerano gli effetti immediati, a breve e a lungo termine, anche sui discendenti, i possibili effetti tossici cumulativi e la particolare sensibilità di una specifica categoria di consumatori, quando l'alimento è destinato a essa. Per stabilire se è inadatto si valuta se è diventato inaccettabile per il consumo secondo l'uso previsto, per contaminazione da materiale estraneo o per putrefazione, deterioramento o decomposizione. Contano anche le condizioni d'uso normali e le informazioni fornite al consumatore, comprese quelle in etichetta: un alimento con gli allergeni correttamente dichiarati non è a rischio solo perché qualcuno ne è allergico. Se un alimento a rischio fa parte di una partita, si presume a rischio l'intera partita, salvo che una valutazione approfondita dimostri il contrario.

Gli obblighi ricadono sugli operatori (art. 17): sono loro, in tutte le fasi della filiera, a dover garantire che gli alimenti rispettino la legislazione alimentare, mentre gli Stati membri organizzano i controlli e fissano sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive. Se un operatore ritiene che un alimento non sia conforme ai requisiti di sicurezza deve attivarsi subito (art. 19), secondo lo schema qui sotto. L'art. 21 lascia ferma la responsabilità civile del produttore per danno da prodotti difettosi.

Schema — Ritiro e richiamo (art. 19)

Misura Quando Chi va informato
Ritiro Il prodotto non conforme è uscito dal controllo immediato dell'operatore ed è nella catena distributiva Autorità competenti e operatori della filiera
Richiamo Il prodotto può essere già arrivato ai consumatori e altre misure non bastano a tutelare la salute Consumatori, in modo efficace e accurato, e autorità competenti

Collegamento: per ritirare o richiamare un prodotto bisogna sapere da dove viene e dove è andato. È la funzione della rintracciabilità.

Rintracciabilità e sistema di sicurezza alimentare

L'art. 18 impone la rintracciabilità di alimenti, mangimi, animali destinati alla produzione alimentare e di ogni sostanza destinata a entrare in un alimento, in tutte le fasi. Il metodo è «un passo indietro, un passo avanti»: ogni operatore deve saper individuare chi gli ha fornito un prodotto e a quali imprese lo ha fornito a sua volta (non i consumatori finali), e mettere queste informazioni a disposizione delle autorità che le richiedono. Il regolamento non impone un sistema specifico, ma richiede procedure che lo permettano ed etichettatura o identificazione adeguate. Nel linguaggio tecnico si distingue spesso la tracciabilità, che segue il prodotto da monte a valle registrando le informazioni a ogni passaggio, dalla rintracciabilità, il percorso inverso per risalire all'origine di un problema; il Reg. 178 usa il termine rintracciabilità per l'intero obbligo.

La rintracciabilità alimenta il sistema di sicurezza alimentare europeo. Il sistema di allarme rapido per alimenti e mangimi (RASFF, art. 50) collega Commissione, EFSA e Stati membri: quando un'autorità individua un rischio grave lo notifica, e gli altri Paesi possono intervenire sulle stesse partite. Gli artt. 53-57 disciplinano le misure d'emergenza e la gestione delle crisi. I controlli ufficiali sono oggi regolati dal Reg. (UE) 2017/625, applicato dal 14 dicembre 2019; in Italia le autorità competenti sono principalmente il Ministero della salute, le Regioni e le ASL.

Collegamento: la rintracciabilità permette di reagire quando qualcosa va storto. Le regole igieniche servono a evitare che succeda.

Le regole igieniche

Le regole igieniche sono il tema della lezione «Produzione e tutela igienico sanitaria dei prodotti alimentari» e uno degli argomenti nominati dal programma del piano dell'A.A. 2024/2025. Il riferimento è il pacchetto igiene del 2004. Il Reg. (CE) n. 852/2004 fissa le regole generali per tutti gli operatori: la responsabilità primaria della sicurezza è dell'operatore, i requisiti riguardano locali, attrezzature, personale, acqua e rifiuti, e gli operatori successivi alla produzione primaria devono applicare procedure basate sui principi del sistema HACCP (art. 5). Il Reg. (CE) n. 853/2004 aggiunge norme specifiche per gli alimenti di origine animale, i cui stabilimenti devono essere riconosciuti dall'autorità, non solo registrati. Il Reg. (CE) n. 2073/2005 fissa i criteri microbiologici.

L'HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) è un metodo di autocontrollo in sette principi: identificare i pericoli, identificare i punti critici di controllo, stabilire i limiti critici, stabilire procedure di sorveglianza, stabilire le azioni correttive, stabilire procedure di verifica, predisporre documenti e registrazioni. La logica è preventiva: invece di controllare solo il prodotto finito, si presidiano i punti del processo in cui un pericolo può essere prevenuto, eliminato o ridotto a un livello accettabile.

Collegamento: il Reg. 178 considera la filiera a partire da prima dell'alimento. Gli animali da cui si ottengono alimenti mangiano mangimi, e anche questi hanno regole proprie.

Nelle videolezioni: la normativa sui mangimi

Né il programma del piano dell'A.A. 2026/2027 né quello del piano dell'A.A. 2024/2025 nominano i mangimi, ma una videolezione è dedicata alla loro normativa: conviene verificarne in piattaforma il taglio preciso. Il legame con il resto del corso è diretto. La crisi BSE era nata proprio dai mangimi, con l'uso di farine animali contaminate nell'alimentazione dei bovini, e il Reg. 178 applica ai mangimi principi paralleli a quelli degli alimenti: l'art. 15 vieta di immettere sul mercato o somministrare mangimi a rischio, cioè che hanno un effetto nocivo per la salute umana o animale o rendono a rischio gli alimenti ottenuti dagli animali.

Le regole di settore principali sono il Reg. (CE) n. 183/2005 sull'igiene dei mangimi, che estende i principi HACCP alle imprese del settore; il Reg. (CE) n. 767/2009 sull'immissione sul mercato e l'uso dei mangimi, compresa l'etichettatura; il Reg. (CE) n. 1831/2003 sugli additivi per mangimi, che richiede un'autorizzazione preventiva; la direttiva 2002/32/CE sulle sostanze indesiderabili. Dopo la BSE le norme sulle encefalopatie spongiformi trasmissibili hanno vietato l'uso di proteine animali trasformate nell'alimentazione dei ruminanti.

Collegamento: con la sicurezza si chiude la prima metà del corso. La seconda guarda all'alimento dal lato del mercato, a partire da ciò che il consumatore legge sulla confezione.

Il Reg. 1169/2011 e le indicazioni obbligatorie

Il Reg. (UE) n. 1169/2011 sulla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, applicato dal 13 dicembre 2014, ha riunito in un unico testo le regole prima divise tra la direttiva sull'etichettatura e quella sull'etichettatura nutrizionale. Tre principi reggono il resto. Le informazioni non devono indurre in errore (art. 7): né sulle caratteristiche dell'alimento (natura, identità, composizione, quantità, durata, origine, metodo di produzione), né attribuendogli effetti che non possiede o caratteristiche speciali che in realtà hanno tutti gli alimenti analoghi, né suggerendo la presenza di un ingrediente che è stato sostituito; salvo le regole specifiche, un alimento non può essere presentato come capace di prevenire, trattare o guarire una malattia. Il responsabile delle informazioni (art. 8) è l'operatore con il cui nome o ragione sociale il prodotto è commercializzato o, se non è stabilito nell'Unione, l'importatore. Infine le indicazioni devono essere leggibili: di regola l'altezza minima dei caratteri (altezza della x) è 1,2 mm, ridotta a 0,9 mm per le confezioni con la superficie più grande inferiore a 80 cm².

Schema — Le 12 indicazioni obbligatorie (art. 9)

Indicazione Nota
1. Denominazione dell'alimentoLegale, usuale o descrittiva
2. Elenco degli ingredientiIn ordine decrescente di peso al momento dell'uso
3. AllergeniEvidenziati nell'elenco degli ingredienti
4. Quantità di taluni ingredienti (QUID)Se l'ingrediente compare nella denominazione, è messo in evidenza o caratterizza l'alimento
5. Quantità nettaIn unità di volume per i liquidi, di massa per gli altri prodotti
6. Termine minimo di conservazione o data di scadenza«Da consumarsi preferibilmente entro» oppure, per i prodotti molto deperibili, «da consumarsi entro»
7. Condizioni particolari di conservazione e d'impiegoQuando servono
8. Nome o ragione sociale e indirizzo dell'operatoreIl responsabile dell'art. 8
9. Paese d'origine o luogo di provenienzaNei casi previsti dall'art. 26
10. Istruzioni per l'usoSe senza sarebbe difficile un uso adeguato
11. Titolo alcolometrico volumico effettivoPer le bevande con più dell'1,2% di alcol in volume
12. Dichiarazione nutrizionaleObbligatoria dal 13 dicembre 2016

Collegamento: tre indicazioni hanno regole più dettagliate delle altre, perché toccano la salute o la scelta d'acquisto: allergeni, origine e dichiarazione nutrizionale.

Allergeni, origine e dichiarazione nutrizionale

Gli allergeni sono le sostanze dell'Allegato II, raggruppate in 14 categorie: cereali contenenti glutine, crostacei, uova, pesce, arachidi, soia, latte, frutta a guscio, sedano, senape, semi di sesamo, anidride solforosa e solfiti (oltre 10 mg/kg o 10 mg/litro), lupini e molluschi. Nell'elenco degli ingredienti vanno evidenziati con un carattere chiaramente distinto dagli altri, ad esempio il grassetto (art. 21). L'obbligo di informare sugli allergeni vale anche per gli alimenti non preimballati, venduti sfusi o serviti nella ristorazione (art. 44).

L'origine è obbligatoria (art. 26) quando la sua omissione potrebbe indurre in errore il consumatore, ad esempio se la confezione evoca un Paese diverso da quello reale, e per alcune carni: bovine, con le regole introdotte dopo la BSE, e suine, ovine, caprine e di volatili. Se l'origine dichiarata o suggerita di un alimento non coincide con quella del suo ingrediente primario, va indicata anche l'origine di quest'ultimo, o almeno che è diversa (Reg. di esecuzione (UE) 2018/775). Il Paese d'origine segue le regole doganali; il luogo di provenienza è invece qualunque luogo indicato come quello da cui proviene l'alimento, diverso dal Paese d'origine in senso doganale.

La dichiarazione nutrizionale riporta il valore energetico e sei nutrienti — grassi, acidi grassi saturi, carboidrati, zuccheri, proteine e sale — espressi per 100 g o 100 ml; può essere completata con altri nutrienti e con i valori per porzione. Le indicazioni sulle proprietà nutritive o salutistiche, come «fonte di fibre», seguono invece un regolamento a parte, che ritroverai tra le regole sulla pubblicità.

Collegamento: le regole generali del Reg. 1169 hanno un'eccezione importante, le bevande alcoliche. La lezione sulle bevande spiritose mostra come si combinano con le norme di settore.

L'etichettatura delle bevande spiritose

Per le bevande con più dell'1,2% di alcol in volume il Reg. 1169/2011 non rende obbligatori l'elenco degli ingredienti né la dichiarazione nutrizionale (art. 16, par. 4), mentre resta obbligatorio il titolo alcolometrico; le regole specifiche stanno nelle norme di settore. Per le bevande spiritose il riferimento è il Reg. (UE) 2019/787, applicato dal 25 maggio 2021. Definisce le categorie (tra cui whisky, rum, vodka, grappa, liquori), ciascuna con requisiti di produzione e un titolo alcolometrico minimo — ad esempio 37,5% vol per la grappa e 40% vol per il whisky — e riserva le denominazioni di categoria ai prodotti che li rispettano. Disciplina inoltre le indicazioni geografiche delle bevande spiritose, come Grappa o Cognac, e l'uso dei termini composti e delle allusioni a una bevanda spiritosa nella presentazione di altri alimenti.

Per il vino la disciplina è diversa: le regole dell'organizzazione comune dei mercati agricoli (Reg. (UE) n. 1308/2013), modificate nel 2021, rendono obbligatori elenco degli ingredienti e dichiarazione nutrizionale per i vini prodotti dall'8 dicembre 2023, con la possibilità di fornire parte delle informazioni tramite un'etichetta elettronica.

Collegamento: etichetta e presentazione sono solo una parte della comunicazione sugli alimenti. L'altra è la pubblicità, dove il rischio di ingannare il consumatore cambia forma.

Pubblicità ingannevole e comparativa

La lezione «Frodi alimentari e marchi. La pubblicità, ingannevolezza e comparazione» collega informazione e concorrenza. Il divieto di indurre in errore dell'art. 7 del Reg. 1169/2011 vale anche per la pubblicità e la presentazione degli alimenti. Accanto ci sono le regole generali: il Codice del consumo (artt. 18-27) vieta le pratiche commerciali scorrette verso i consumatori, ingannevoli o aggressive, e il d.lgs. 145/2007, che attua la direttiva 2006/114/CE, tutela i professionisti dalla pubblicità ingannevole e disciplina la pubblicità comparativa. In Italia su entrambe vigila l'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM).

La pubblicità comparativa, che identifica un concorrente o i suoi prodotti, è lecita solo a condizioni precise: non deve essere ingannevole, deve confrontare beni che soddisfano gli stessi bisogni, deve confrontare in modo oggettivo caratteristiche essenziali, pertinenti, verificabili e rappresentative, compreso il prezzo, non deve screditare il concorrente né trarre indebito vantaggio dalla notorietà dei suoi marchi, e non deve presentare un prodotto come imitazione di un prodotto con marchio protetto. Per i prodotti con denominazione di origine c'è una condizione in più: il confronto deve riguardare prodotti con la stessa denominazione. Le indicazioni nutrizionali e sulla salute, come «fonte di fibre» o «il calcio è necessario per il mantenimento di ossa normali», sono regolate dal Reg. (CE) n. 1924/2006: si possono usare solo quelle previste o autorizzate, alle condizioni fissate.

Collegamento: un'informazione ingannevole in etichetta non è solo una questione tra concorrenti. È anche una violazione del Reg. 1169, che il diritto italiano punisce con sanzioni specifiche.

Nelle videolezioni: le sanzioni sull'etichettatura

Le «Misure sanzionatorie in materia di etichettatura» non compaiono nel testo dei due programmi ma hanno una lezione dedicata: verificane il taglio in piattaforma. Il punto di partenza è che il Reg. 1169/2011, come ogni regolamento europeo, lascia agli Stati membri il compito di fissare le sanzioni. In Italia lo fa il d.lgs. 15 dicembre 2017, n. 231, che ha abrogato il precedente decreto sull'etichettatura (d.lgs. 109/1992) e prevede sanzioni amministrative pecuniarie per le singole violazioni: pratiche d'informazione ingannevoli, indicazioni obbligatorie mancanti o non conformi, allergeni non correttamente indicati. L'autorità che le irroga è l'ICQRF, l'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi del Ministero dell'agricoltura, fermi restando i poteri dell'AGCM e degli organi di controllo sanitario. La riforma dei reati agroalimentari descritta nella sezione successiva ha inasprito anche diverse sanzioni amministrative del settore: prima di memorizzare importi, verifica il testo vigente.

Collegamento: le sanzioni amministrative colpiscono l'irregolarità dell'informazione. Quando l'inganno è voluto e riguarda l'alimento stesso, si entra nel campo delle frodi.

Nelle videolezioni: le frodi agroalimentari

Alle frodi agroalimentari sono dedicate quattro videolezioni, più quella su frodi e marchi, anche se il testo dei programmi non le nomina come argomento a sé: è il tema a cui l'elenco delle lezioni dedica più spazio, e conviene seguirlo con attenzione in piattaforma. La nozione di frode alimentare usata dalla Commissione europea combina quattro elementi: violazione delle norme della filiera agroalimentare, intenzionalità, vantaggio economico e inganno del consumatore o dell'acquirente. Il Reg. 178 la previene in via generale con l'art. 8, che vieta le pratiche fraudolente o ingannevoli, l'adulterazione e ogni pratica che possa indurre in errore il consumatore.

La distinzione di base è tra frode sanitaria, che rende l'alimento pericoloso per la salute, e frode commerciale, che inganna sull'identità, la qualità, la quantità o l'origine del prodotto senza renderlo pericoloso. Nel codice penale la prima rientra tra i delitti contro l'incolumità pubblica, i cosiddetti reati contro la salute pubblica, come l'adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari (art. 440) e il commercio di sostanze alimentari nocive (art. 444); la seconda tra i delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, a partire dalla frode nell'esercizio del commercio (art. 515). La legge 21 aprile 2026, n. 75 ha riorganizzato questa seconda area: ha introdotto un capo sui delitti contro il patrimonio agroalimentare, con i nuovi reati di frode alimentare (art. 517-sexies) e di commercio di alimenti con segni mendaci (art. 517-septies), ha riformulato la contraffazione di indicazioni geografiche e denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater) e ha abrogato gli artt. 516 e 517-bis. Manuali e videolezioni precedenti alla riforma descrivono ancora il vecchio assetto: tienine conto quando incontri l'art. 516.

Frode sanitaria o commerciale?

Sanitaria

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—

Commerciale

—

Sul piano dei controlli, in Italia la repressione delle frodi è affidata soprattutto all'ICQRF, nato come Ispettorato centrale repressione frodi dopo lo scandalo del vino al metanolo del 1986, e ai reparti dei Carabinieri per la tutela agroalimentare e per la tutela della salute (NAS). Casi storici come quelli dell'esercizio mostrano anche perché le frodi sono spesso scoperte grazie alla rintracciabilità e al sistema di allarme rapido visti nella prima parte.

Collegamento: tra le frodi commerciali, molte colpiscono i segni che identificano un prodotto sul mercato. Il primo di questi segni è il marchio.

I marchi dei prodotti alimentari

I marchi sono nominati dal programma del piano dell'A.A. 2024/2025 e ricorrono in due videolezioni. Il marchio individuale distingue i prodotti di un'impresa da quelli dei concorrenti ed è disciplinato dal Reg. (UE) 2017/1001 sul marchio dell'Unione europea e, in Italia, dal Codice della proprietà industriale (d.lgs. 30/2005). Un marchio non può essere ingannevole, ad esempio sulla natura, la qualità o la provenienza geografica del prodotto, e non può essere registrato se contrasta con una DOP o un'IGP per prodotti dello stesso tipo.

Il marchio collettivo appartiene a un'associazione di produttori o a un ente pubblico, che ne concede l'uso ai membri che rispettano un regolamento d'uso: non indica una singola impresa ma l'appartenenza a un gruppo. Può consistere anche in un nome geografico: sono i marchi collettivi geografici di cui parla la lezione, usati da consorzi o enti territoriali per valorizzare i prodotti di una zona. Il marchio di certificazione, previsto per il marchio dell'Unione e, in Italia, dal 2019, garantisce invece che il prodotto ha determinate caratteristiche, certificate da un soggetto che non può produrre esso stesso i beni certificati. Restano comunque strumenti privati: un nome geografico registrato come marchio collettivo non dà la protezione pubblica di una DOP o IGP, e il titolare non può impedire a chi produce legittimamente in quella zona di usarne il nome secondo correttezza.

Collegamento: il marchio è uno strumento privato. Per proteggere i nomi legati a un territorio l'Unione ha costruito, dal 1992, un sistema pubblico di segni di qualità.

Il sistema europeo della qualità dal '92 a oggi

Il sistema nasce con due regolamenti del 1992: il Reg. (CEE) n. 2081/92 su denominazioni di origine e indicazioni geografiche e il Reg. (CEE) n. 2082/92 sulle attestazioni di specificità, oggi specialità tradizionali garantite. Riscritti nel 2006 (Reg. (CE) n. 510/2006 e n. 509/2006), anche per adeguarli alle regole dell'OMC, sono stati riuniti nel Reg. (UE) n. 1151/2012, che ha aggiunto le indicazioni facoltative di qualità, come «prodotto di montagna». Vini e bevande spiritose avevano discipline separate.

Il Regolamento (UE) 2024/1143 ha abrogato il Reg. 1151/2012 e ha introdotto regole comuni per le indicazioni geografiche di vini, bevande spiritose e prodotti agricoli, oltre a disciplinare STG e indicazioni facoltative di qualità. Tra le novità: il rafforzamento delle associazioni di produttori riconosciute, che possono gestire e difendere la denominazione; la tutela estesa ai nomi di dominio e alle vendite online; la possibilità di inserire impegni di sostenibilità nel disciplinare. Come avverte la scheda ufficiale, il manuale di Albisinni e le videolezioni descrivono la disciplina precedente: per questo argomento la scheda consiglia il capitolo sesto del Compendio di diritto alimentare, che tiene conto del nuovo regolamento. Le definizioni di base di DOP, IGP e STG sono comunque rimaste le stesse.

Collegamento: cambiata la cornice, restano le regole che fanno funzionare DOP, IGP e STG: che cosa proteggono, come si ottengono, come si difendono.

DOP, IGP e STG: le regole

La DOP (denominazione di origine protetta) identifica un prodotto originario di un luogo o di una regione determinati, le cui qualità o caratteristiche sono dovute essenzialmente o esclusivamente a un particolare ambiente geografico, con i suoi fattori naturali e umani, e le cui fasi di produzione si svolgono tutte nella zona delimitata. L'IGP (indicazione geografica protetta) richiede un legame più debole: una qualità, la reputazione o un'altra caratteristica attribuibile essenzialmente all'origine geografica, e almeno una fase di produzione nella zona. La STG (specialità tradizionale garantita) non protegge un'origine ma una tradizione: un metodo di produzione o una composizione tradizionali, in uso sul mercato nazionale da almeno 30 anni, e può essere prodotta ovunque rispettando il disciplinare (esempi italiani: Mozzarella e Pizza Napoletana).

Il cuore di ogni registrazione è il disciplinare di produzione, che descrive prodotto, zona, metodo e legame con il territorio. La domanda parte da un gruppo di produttori, attraversa una fase nazionale presso il Ministero dell'agricoltura, con possibilità di opposizione, e si chiude con la registrazione europea. Una volta registrata, la denominazione è protetta contro ogni uso commerciale su prodotti comparabili non conformi, contro l'usurpazione, l'imitazione e l'evocazione, anche se accompagnata da espressioni come «tipo», «stile» o «imitazione», e contro ogni indicazione falsa o ingannevole sull'origine. Il nome registrato non può diventare generico. Il rispetto del disciplinare è verificato da organismi di controllo, mentre i consorzi di tutela vigilano sul mercato e promuovono il prodotto.

Collegamento: le regole scritte si capiscono davvero solo nei conflitti. La lezione «Regimi di qualità: casi e questioni» li raccoglie.

Regimi di qualità: casi e questioni

La Corte di giustizia ha costruito buona parte del significato di queste regole. Nel caso Feta (2005) ha escluso che il nome fosse diventato generico, pur essendo usato anche fuori dalla Grecia, perché produzione e consumo restavano concentrati lì e il pubblico lo associava all'origine greca. Nel caso Parmesan (2008) ha ritenuto che «parmesan» evochi la DOP Parmigiano Reggiano, per somiglianza fonetica e visiva tra i nomi e tra i prodotti. Nei casi Prosciutto di Parma e Grana Padano (2003) ha ammesso che il disciplinare imponga di affettare, grattugiare e confezionare nella zona di produzione, perché queste operazioni incidono sulla qualità e sui controlli. Nel caso Champagner Sorbet (2017) ha chiarito che usare una DOP nel nome di un alimento che la contiene come ingrediente non sfrutta indebitamente la notorietà se l'ingrediente conferisce al prodotto una caratteristica essenziale. Nel caso Queso Manchego (2019) ha stabilito che l'evocazione può avvenire anche con immagini e segni figurativi che richiamano la zona geografica.

Anche i vini hanno le loro categorie: nel sistema italiano DOCG e DOC corrispondono alla DOP europea, IGT all'IGP, e la disciplina nazionale è nel Testo unico del vino (legge n. 238 del 2016). Per le bevande spiritose valgono le indicazioni geografiche viste nella lezione sull'etichettatura.

Collegamento: DOP, IGP e STG legano la qualità a un territorio o a una tradizione. Il biologico la lega a un metodo di produzione, con un sistema di certificazione diverso.

La produzione biologica

La produzione biologica è nominata dal programma del piano dell'A.A. 2026/2027 e ha una videolezione dedicata. La disciplina europea nasce con il Reg. (CEE) n. 2092/91, prosegue con il Reg. (CE) n. 834/2007 ed è oggi il Reg. (UE) 2018/848, applicato dal 1° gennaio 2022. Il biologico è un metodo di produzione che combina pratiche rispettose dell'ambiente, tutela della biodiversità, benessere animale e uso limitato di sostanze di sintesi: sono vietati OGM e radiazioni ionizzanti e, salvo le sostanze espressamente autorizzate, fertilizzanti e fitosanitari di sintesi.

Per passare al biologico un'azienda attraversa un periodo di conversione, di norma due anni prima della semina per le colture annuali e tre anni prima del raccolto per le colture perenni. Tutti gli operatori della filiera sono soggetti a un sistema di controllo e certificazione, affidato in Italia a organismi di controllo autorizzati dal Ministero dell'agricoltura. Un alimento trasformato può chiamarsi biologico solo se almeno il 95% in peso dei suoi ingredienti agricoli è biologico. Sui prodotti preconfezionati è obbligatorio il logo europeo, accompagnato dal codice dell'organismo di controllo e dall'indicazione del luogo di coltivazione delle materie prime («Agricoltura UE», «Agricoltura non UE» o «Agricoltura UE/non UE»). In Italia la legge n. 23 del 2022 disciplina lo sviluppo della produzione biologica e prevede anche un marchio biologico italiano.

Collegamento: tra le tecniche escluse dal biologico ci sono gli OGM. La loro disciplina apre la parte del corso dedicata a scienza e innovazione.

Gli OGM

Gli OGM hanno due videolezioni: una sull'evoluzione della normativa dagli anni '90 a oggi, una su tracciabilità ed etichettatura. Un OGM è un organismo il cui materiale genetico è stato modificato in modo diverso da quanto avviene in natura con l'accoppiamento o la ricombinazione genetica naturale. La prima disciplina europea è la direttiva 90/220/CEE sull'emissione deliberata nell'ambiente, sostituita dalla direttiva 2001/18/CE. Per alimenti e mangimi, dopo una fase in cui erano trattati come nuovi alimenti, il Reg. (CE) n. 1829/2003 ha introdotto un'autorizzazione centralizzata: domanda all'autorità nazionale, parere scientifico dell'EFSA, decisione della Commissione con gli Stati membri; l'autorizzazione dura dieci anni ed è rinnovabile.

Il Reg. (CE) n. 1830/2003 disciplina la tracciabilità: ogni operatore comunica per iscritto a chi riceve il prodotto che esso contiene o è costituito da OGM, con l'identificatore unico dell'OGM. L'etichettatura è obbligatoria per gli alimenti che contengono, sono costituiti o sono prodotti a partire da OGM, anche se il DNA modificato non è più rilevabile nel prodotto finale; non lo è per la presenza accidentale o tecnicamente inevitabile di OGM autorizzati entro lo 0,9% di ciascun ingrediente. La direttiva (UE) 2015/412 ha permesso agli Stati membri di limitare o vietare la coltivazione di OGM autorizzati sul proprio territorio, e l'Italia se ne è avvalsa.

La questione più recente riguarda le nuove tecniche genomiche (NGT). Nel 2018 la Corte di giustizia (causa C-528/16) ha stabilito che gli organismi ottenuti con le nuove tecniche di mutagenesi sono OGM soggetti alla direttiva 2001/18. Il Regolamento (UE) 2026/1388 ha poi introdotto una disciplina specifica per le piante NGT: quelle di categoria 1, con modifiche ottenibili anche con metodi convenzionali, sono equiparate alle piante convenzionali, mentre quelle di categoria 2 restano soggette a regole analoghe a quelle degli OGM. Si applicherà in gran parte dal 2028 ed è successivo ai manuali indicati in scheda.

Collegamento: gli OGM alimentari sono stati a lungo una sottocategoria dei nuovi alimenti. Separate le due discipline, i novel food hanno oggi un regolamento proprio.

I novel food

Il Reg. (UE) 2015/2283, applicato dal 1° gennaio 2018 al posto del Reg. (CE) n. 258/97, definisce novel food ogni alimento non utilizzato in misura significativa per il consumo umano nell'Unione prima del 15 maggio 1997 (entrata in vigore del primo regolamento) che rientri in almeno una delle categorie previste: ad esempio alimenti con struttura molecolare nuova, ottenuti da microrganismi, funghi o alghe, da insetti, da colture cellulari, o con nuovi processi di produzione. Un novel food può essere venduto solo se autorizzato e inserito nell'elenco dell'Unione: la domanda va alla Commissione, l'EFSA valuta la sicurezza quando necessario, la Commissione decide con un atto di esecuzione. Tra gli alimenti autorizzati ci sono alcuni insetti, come la larva essiccata di Tenebrio molitor (tarma della farina), ammessa dal 2021.

Per gli alimenti tradizionali da Paesi terzi, con una storia di uso sicuro di almeno 25 anni nella dieta di un numero significativo di persone, il regolamento prevede una procedura semplificata di notifica. In Italia il dibattito sulle colture cellulari ha portato alla legge n. 172 del 2023, che vieta di produrre e commercializzare alimenti e mangimi ottenuti da colture cellulari o di tessuti di animali vertebrati.

Collegamento: autorizzare un nuovo alimento o un nuovo organismo pone anche una domanda economica: chi è titolare dell'innovazione? È il tema dei brevetti.

Brevetti e innovazione

I brevetti sono nominati dal programma del piano dell'A.A. 2024/2025 tra i temi di «scienza e prodotti agricoli e alimentari», accanto a OGM, novel food e MOCA. Il brevetto dà al titolare un diritto esclusivo temporaneo, di regola per vent'anni, sull'attuazione di un'invenzione nuova, inventiva e atta ad avere un'applicazione industriale, in cambio della sua descrizione pubblica. Nel settore agroalimentare il punto delicato è la materia vivente: la direttiva 98/44/CE sulle invenzioni biotecnologiche ammette la brevettabilità di materiale biologico isolato dal suo ambiente naturale o prodotto con un procedimento tecnico, ma esclude le varietà vegetali, le razze animali e i procedimenti essenzialmente biologici, come l'incrocio e la selezione. Le nuove varietà vegetali hanno un titolo diverso, la privativa per ritrovati vegetali, disciplinata a livello europeo dal Reg. (CE) n. 2100/94. Il tema è di nuovo attuale con le piante NGT, per le quali il nuovo regolamento europeo introduce anche regole di trasparenza sui brevetti.

Collegamento: l'ultimo tema del programma riguarda ciò che sta intorno all'alimento: imballaggi, utensili e macchinari che lo toccano.

I MOCA

I materiali e oggetti a contatto con gli alimenti (MOCA) chiudono il programma del piano dell'A.A. 2026/2027 e compaiono anche in quello del piano dell'A.A. 2024/2025. Sono MOCA imballaggi, contenitori, pellicole, utensili da cucina, stoviglie, macchinari di lavorazione: tutto ciò che è destinato a venire a contatto con gli alimenti o che, ragionevolmente, verrà a contatto con essi. Il regolamento quadro è il Reg. (CE) n. 1935/2004. Il principio (art. 3) è che i MOCA, prodotti secondo buone pratiche di fabbricazione, non devono trasferire agli alimenti componenti in quantità tali da costituire un pericolo per la salute umana, da comportare una modifica inaccettabile della composizione degli alimenti o da deteriorarne le caratteristiche organolettiche.

Al regolamento quadro si affiancano il Reg. (CE) n. 2023/2006 sulle buone pratiche di fabbricazione e le misure specifiche per singoli materiali, come il Reg. (UE) n. 10/2011 sulla plastica, che fissa l'elenco delle sostanze ammesse, i limiti di migrazione specifica per singole sostanze e il limite di migrazione globale (10 mg per dm² di superficie). I materiali attivi e intelligenti, che interagiscono con l'alimento o ne monitorano lo stato, hanno un regolamento proprio (Reg. (CE) n. 450/2009). Anche i MOCA devono essere rintracciabili lungo la filiera; quelli non ancora a contatto con gli alimenti riportano la dicitura «per contatto con i prodotti alimentari», un'indicazione specifica d'impiego o il simbolo del bicchiere e della forchetta, salvo che l'uso sia evidente, e quando le misure specifiche lo prevedono sono accompagnati da una dichiarazione di conformità. In Italia le sanzioni sono nel d.lgs. 29/2017.

Collegamento: con i MOCA si chiude il programma. I segni incontrati lungo il percorso — DOP, IGP, STG, biologico, marchi collettivi — si confondono facilmente: conviene rimetterli a confronto.

Sintesi: i segni di qualità a confronto

DOP, IGP e STG sono stati spiegati nella parte sui regimi di qualità, il biologico nella sezione dedicata, i marchi collettivi in quella sui marchi. Messi uno accanto all'altro, mostrano due logiche diverse: alcuni segni proteggono un nome legato a un territorio o a una tradizione, altri certificano un metodo o l'appartenenza a un gruppo. Scegli una dimensione per confrontarli.

Confronta 5 segni di qualità

Dimensione DOP IGP STG Biologico Marchio collettivo
Base normativa Regolamento (UE) 2024/1143; per i vini anche Reg. (UE) n. 1308/2013 Regolamento (UE) 2024/1143; per le bevande spiritose anche Reg. (UE) 2019/787 Regolamento (UE) 2024/1143 Reg. (UE) 2018/848 Reg. (UE) 2017/1001 e Codice della proprietà industriale
Legame con il territorio Forte: qualità dovute essenzialmente o esclusivamente all'ambiente geografico Più debole: qualità, reputazione o altra caratteristica attribuibile all'origine Nessuno: tutela un metodo o una composizione tradizionali Nessuno: certifica un metodo; indica solo dove sono coltivate le materie prime Possibile ma non necessario: può consistere in un nome geografico
Dove si produce Tutte le fasi nella zona delimitata Almeno una fase nella zona delimitata Ovunque, rispettando il disciplinare Ovunque, con certificazione di tutta la filiera Secondo il regolamento d'uso del titolare
Chi riconosce e controlla Registrazione europea dopo la fase nazionale; organismi di controllo sul disciplinare Stessa procedura della DOP Stessa procedura, senza zona geografica Nessuna registrazione del nome: organismi di controllo certificano gli operatori Registrazione come marchio su domanda del titolare, con regolamento d'uso
Esempi Parmigiano Reggiano, Mozzarella di Bufala Campana Aceto Balsamico di Modena, Bresaola della Valtellina Mozzarella, Pizza Napoletana Qualsiasi prodotto certificato con il logo europeo Marchi di associazioni di produttori o di enti territoriali

Quattro segni su cinque nascono da regolamenti europei e sono pubblici. Il marchio collettivo è un diritto di proprietà industriale, registrato su domanda del suo titolare.

Collegamento: con il confronto tra i segni di qualità si chiude il percorso. Le sezioni che seguono riguardano come organizzare lo studio.

Metodo di studio consigliato

Alcuni criteri utili per organizzare lo studio, in base alla struttura del programma:

  • Parti dal Reg. 178/2002 e leggilo nel testo originale. La scheda ufficiale indica EUR-Lex per reperire le norme: gli articoli su definizioni, precauzione, alimento a rischio, obblighi e rintracciabilità (artt. 2-3, 7, 14, 17-19) sono brevi e fissano il vocabolario di tutto il corso.
  • Costruisci una tabella delle norme con numero, oggetto e norma sostituita. Il corso ne cita decine, e molte sono cambiate nel tempo: 2081/92, poi 510/2006, poi 1151/2012, oggi il Regolamento (UE) 2024/1143; 258/97, oggi 2015/2283.
  • Scegli un solo manuale. La scheda li indica come alternativi: studiarli in parallelo raddoppia il lavoro. Per DOP, IGP e STG segui però l'indicazione della scheda: capitolo sesto del Compendio, pagine 297-354.
  • Studia i casi della Corte di giustizia come regole applicate. La scheda raccomanda di conoscere nel dettaglio le norme e i casi giurisprudenziali richiamati nei testi: per ogni caso annota i fatti, la questione e il principio affermato.
  • Aggiorna ciò che è cambiato dopo i manuali: la riforma dei reati agroalimentari e il regolamento sulle nuove tecniche genomiche sono successivi ai testi consigliati.
  • Collega ogni regola a un prodotto reale. Prendi una confezione e cerca le 12 indicazioni obbligatorie e gli allergeni evidenziati; leggi il disciplinare di una DOP che conosci. Le norme astratte diventano molto più facili da ricordare.
  • Usa le slide finali delle videolezioni: secondo la scheda ufficiale ogni lezione si chiude con letture consigliate per approfondire l'argomento trattato.

Confrontati con chi sta studiando lo stesso corso. Il gruppo L26 San Raffaele è aperto a tutti gli studenti del corso, per qualsiasi materia.

Come funziona l'esame

Il formato degli esami San Raffaele è spiegato nella guida dedicata, aggiornata quando le modalità cambiano. Prima di ogni appello controlla anche il programma ufficiale dell'insegnamento.

Le modalità cambiano frequentemente: numero di domande, sessioni in presenza, punti premialità. Trovi tutto spiegato nella guida completa, sempre aggiornata:

Come funzionano gli esami Pegaso, Mercatorum e San Raffaele →

Quanto tempo serve

Con 6 CFU, che corrispondono convenzionalmente a 150 ore di impegno complessivo, e 30 videolezioni, conviene mettere in conto 5-6 settimane: una per fonti, costruzione del sistema e definizioni; una per analisi del rischio, precauzione, obblighi degli operatori, igiene e mangimi; una e mezza per etichettatura, pubblicità, sanzioni e frodi, il blocco con più lezioni; una per marchi, regimi di qualità e biologico; l'ultima per OGM, novel food, brevetti e MOCA, con qualche giorno per ripassare la tabella delle norme.

Il tempo dipende soprattutto dalla familiarità con il linguaggio giuridico. Chi non ha mai studiato diritto farà bene a non correre sulle prime lezioni dedicate alle fonti, che rendono più rapido tutto il resto; chi ha già sostenuto esami giuridici in un altro percorso può accorciare la prima settimana.

Questa materia ti prepara a…

Diritto agroalimentare fornisce il quadro giuridico di diversi esami del terzo anno di L26, in cui igiene, controlli, certificazioni e comunicazione del prodotto si appoggiano alle regole viste qui, e di uno degli esami a scelta. Su questa guida trovi:

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Domande frequenti

6 CFU, SSD IUS/03, al 2° anno. Nel piano di studi dell'A.A. 2026/2027 l'esame si chiama Diritto agroalimentare (cod. 0262506IUS03II); nel piano dell'A.A. 2024/2025 lo stesso insegnamento compare come Diritto commerciale ed agroalimentare (cod. 0262206IUS03), sempre da 6 CFU. Il codice dipende dal piano di studi con cui sei iscritto, non si sceglie, e la scheda ufficiale non indica propedeuticità.

Sì, nella sostanza. Le due schede ufficiali hanno le stesse 30 videolezioni, gli stessi manuali consigliati e obiettivi quasi identici. Cambia il testo del programma: quello del piano dell'A.A. 2024/2025 è diviso in 11 punti e nomina esplicitamente marchi, regole igieniche, OGM, novel food e brevetti; quello del piano dell'A.A. 2026/2027 è in 8 punti e nomina produzione biologica, vini e bevande spiritose. Nonostante il vecchio nome, nessuna delle due schede contiene una parte di diritto commerciale generale come società o crisi d'impresa.

Le fonti del diritto alimentare e la sua costruzione europea e italiana; il Regolamento (CE) n. 178/2002 con definizioni, obblighi degli operatori, rintracciabilità, analisi del rischio, principio di precauzione ed EFSA; le informazioni al consumatore del Reg. (UE) n. 1169/2011; i regimi di qualità DOP, IGP e STG; la produzione biologica; i materiali a contatto con gli alimenti (MOCA). Le videolezioni trattano anche frodi agroalimentari, OGM, novel food, mangimi, marchi e pubblicità.

No. Diritto amministrativo dell'alimentazione e della sostenibilità è un esame a scelta di L26 (SSD IUS/10, da 6 o 4 CFU a seconda del codice). Diritto agroalimentare è l'esame del 2° anno (IUS/03) sulle regole europee e italiane di sicurezza, etichettatura e qualità degli alimenti. Negli altri corsi San Raffaele non c'è un esame con lo stesso nome: il diritto commerciale vero e proprio compare in LM-77, dentro Diritto commerciale, Codice degli appalti e Protezione intellettuale, mentre in LM-61 ci sono esami di diritto dei consumi.

Il formato degli esami San Raffaele è spiegato nella guida dedicata agli esami Pegaso, Mercatorum e San Raffaele, che viene aggiornata quando le modalità cambiano. Controlla sempre anche il programma ufficiale dell'insegnamento prima dell'appello.

La scheda ufficiale indica due manuali alternativi, da scegliere l'uno o l'altro: Strumentario di diritto alimentare europeo di Albisinni (UTET, V edizione, capitoli indicati in scheda) oppure il Compendio di diritto alimentare di Costato, Borghi, Rizzioli, Paganizza e Salvi (CEDAM, XI edizione, per intero). Per DOP, IGP e STG la scheda consiglia comunque il capitolo sesto del Compendio, perché Albisinni e le videolezioni descrivono la disciplina precedente al Regolamento (UE) 2024/1143.

Nella DOP tutte le fasi di produzione avvengono nella zona geografica delimitata e le caratteristiche del prodotto sono dovute essenzialmente o esclusivamente all'ambiente geografico, con i suoi fattori naturali e umani. Nell'IGP basta che almeno una fase si svolga nella zona e che una qualità, la reputazione o un'altra caratteristica siano attribuibili all'origine geografica. Esempi: il Parmigiano Reggiano è DOP, la Bresaola della Valtellina è IGP. La STG, invece, tutela una ricetta o un metodo tradizionale, senza legame con un territorio.

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Nota di trasparenza

I marchi e i nomi di ateneo citati in questa guida (Pegaso, Mercatorum, San Raffaele) sono utilizzati esclusivamente a fini descrittivi e informativi. La guida è realizzata in modo indipendente, senza alcun rapporto di affiliazione o collaborazione con gli atenei citati. Lo studente resta responsabile del rispetto del regolamento didattico e degli obblighi contrattuali del proprio ateneo.

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