Home › Scienze Giuridiche — Mercatorum › Medicina del lavoro
L14-MERCATORUM · Scienze Giuridiche — Mercatorum

Medicina del lavoro 0142506MED44 Mercatorum

Medicina del lavoro è la materia che studia i rapporti tra lavoro e salute: come il lavoro può far ammalare o infortunare, come si stabilisce se una persona è in grado di svolgere una mansione, come si prevengono i rischi e come si tutelano infortuni e malattie professionali. Nel piano di studi L14 Scienze giuridiche di Mercatorum (settore MED/44) vale 6 CFU, si studia al 3° anno nel profilo Consulenza del lavoro e ha un solo programma ufficiale, il codice 0142506MED44.

Per un consulente del lavoro è la materia che spiega da dove vengono gli adempimenti sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori. Il quadro giuridico generale, cioè rapporti, poteri del datore e tutele, è in Diritto del Lavoro; il lato umano e organizzativo di stress, gruppi e benessere è in Psicologia del lavoro e delle organizzazioni. Qui l'attenzione è sulla prevenzione tecnica: i rischi, i controlli sanitari e la tutela assicurativa.

Scheda materia
6
CFU
3°
Anno
MED/44
SSD
0142506MED44
Codice
Indirizzo
Profilo Consulenza Del Lavoro

Stai preparando Medicina del lavoro? Nel gruppo trovi riassunti, schemi di studio e materiali condivisi dagli studenti.

Obiettivi formativi ufficiali

  • Acquisire le nozioni di base della medicina del lavoro e gli strumenti metodologici per affrontare e risolvere le principali questioni applicative in campo prevenzionistico
  • Cogliere i fondamenti della prevenzione e della promozione della salute dei lavoratori
  • Conoscere in modo approfondito le norme, le competenze prevenzionistiche di tipo tecnico-scientifico e i principali orientamenti della prevenzione a livello internazionale, comunitario e nazionale
  • Saper reperire le informazioni utili alla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, prevenire e gestire infortuni e malattie lavoro-correlate ed elaborare documenti prevenzionistici relativi ai contesti aziendali

Cosa trovi in questa guida

Prima il codice e il programma, poi gli argomenti in undici blocchi, dalla valutazione dei rischi a infortuni e malattie professionali, con uno schema dopo ogni blocco, un confronto dei giudizi di idoneità, un calcolo dell'esposizione al rumore e una linea del tempo dell'infortunio. Il metodo di studio è in Come lo studiano, le regole dell'esame in Come funziona l'esame.

Codice e programma

Per Medicina del lavoro il programma ufficiale dell'A.A. 2026/2027 è uno solo: il codice 0142506MED44, 6 CFU, insegnamento caratterizzante. Nel piano di studi compare soltanto nel profilo Consulenza del lavoro, al 3° anno. Il PDF ufficiale elenca i titoli degli argomenti senza numerarli: per questo qui non si indicano numeri di lezione, e gli argomenti sono raccolti per blocchi nell'ordine in cui conviene studiarli.

Codice Profilo CFU Anno
0142506MED44 Consulenza del lavoro 6 3°

Non confondere Medicina del lavoro con altri insegnamenti dal nome simile. Il profilo Scienze giuridiche per la criminologia, l'investigazione e la sicurezza ha Diritto del lavoro e della sicurezza sul lavoro (codice 0142512IUS07I), un insegnamento giuridico dello stesso tema visto dalle norme, e Medicina legale (codice 0142506MED43), un insegnamento medico di altro argomento. Questa guida riguarda solo il codice 0142506MED44.

Argomenti del programma da approfondire

La medicina del lavoro si può leggere come una catena che va dal rischio al danno e, in senso inverso, dalla prevenzione alla tutela. Prima si definiscono i concetti (salute, pericolo, rischio) e si valutano i rischi; poi si controlla la salute di chi è esposto; poi si studiano i principali rischi uno per uno, per gruppi di agenti; infine, quando la prevenzione non basta, si studiano infortuni e malattie professionali e il reinserimento di chi ha subito un danno. Gli undici blocchi seguono questo percorso.

Mappa del programma — 11 blocchi

1. Introduzione alla medicina del lavoro
2. Valutazione del rischio e tipologie di rischio
3. Sorveglianza sanitaria e giudizio di idoneità
4. Rischi trasversali: stress, carichi, turni, maternità
5. Rischi fisici: rumore e vibrazioni
6. Ambiente sanitario, alcol e stupefacenti
7. Formazione e dispositivi di protezione
8. Agenti biologici
9. Rischio chimico
10. Infortuni, malattie professionali, tumori e amianto
11. Protesica, inclusione e accomodamento

1. Introduzione alla medicina del lavoro

La medicina del lavoro studia i rapporti tra lavoro e salute in due direzioni: gli effetti dell'attività lavorativa sullo stato di salute (malattie professionali, infortuni, usura) e gli effetti dello stato di salute sulla capacità di svolgere una mansione. Il suo scopo non è curare ma prevenire, e promuovere la salute di chi lavora. La disciplina ha una tradizione antica: Bernardino Ramazzini descrisse le malattie dei lavoratori nel trattato De morbis artificum diatriba (1700), considerato l'opera fondatrice, e in Italia la Clinica del Lavoro di Milano fu fondata nel 1910 su iniziativa di Luigi Devoto.

Il testo normativo di riferimento è il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, detto Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro, che si inserisce nel quadro della Costituzione (tutela della salute, art. 32; limiti all'iniziativa economica, art. 41), dell'obbligo generale del datore di lavoro di tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei lavoratori (art. 2087 del codice civile) e della direttiva quadro europea 89/391/CEE. L'art. 2 del decreto definisce i concetti di base: la salute è lo stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, non consistente solo in un'assenza di malattia o di infermità; il pericolo è la proprietà intrinseca di un fattore che ha il potenziale di causare danni; il rischio è la probabilità che quel potenziale di danno si realizzi nelle condizioni concrete di impiego o di esposizione.

Schema — Pericolo e rischio

Concetto Definizione Esempio
Pericolo Proprietà o qualità intrinseca di un fattore con il potenziale di causare un danno Un solvente infiammabile e tossico
Rischio Probabilità che il potenziale di danno si realizzi nelle condizioni di impiego o di esposizione Il rischio con cui lo stesso solvente è usato in un ambiente chiuso e senza aspirazione
Salute Stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, non solo assenza di malattia Prevenire l'insorgenza di una malattia e anche promuovere il benessere

Collegamento: per prevenire un danno bisogna prima sapere quali rischi esistono e quanto sono gravi. È la valutazione del rischio, il punto di partenza di ogni misura di prevenzione.

2. Valutazione del rischio e tipologie di rischio

La valutazione dei rischi è l'obbligo del datore di lavoro di individuare tutti i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori, stimarne l'entità e decidere le misure per eliminarli o ridurli. È un obbligo che il datore di lavoro non può delegare, insieme alla designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione (art. 17 d.lgs. 81/2008). La valutazione si effettua in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e con il medico competente, previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (art. 29), e il suo risultato è raccolto nel documento di valutazione dei rischi. Il documento contiene la relazione sulla valutazione, le misure di prevenzione e protezione e i dispositivi di protezione individuale adottati, il programma delle misure per migliorare nel tempo i livelli di sicurezza, le procedure per attuarle, i ruoli di chi se ne occupa e l'elenco delle mansioni che espongono a rischi specifici (art. 28).

Le tipologie di rischio si possono raggruppare in tre famiglie. I rischi per la sicurezza (o infortunistici) riguardano le possibili cause di infortunio: macchine, impianti elettrici, cadute dall'alto, incendio. I rischi per la salute (o igienico-ambientali) riguardano l'esposizione ad agenti fisici, chimici e biologici. I rischi trasversali o organizzativi dipendono da come il lavoro è organizzato e riguardano la persona nel suo insieme. L'art. 28 chiede di valutare tutti i rischi, compresi quelli collegati allo stress lavoro-correlato e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, quelli connessi alle differenze di genere, all'età, alla provenienza da altri Paesi e alla specifica tipologia contrattuale.

Schema — Le tre famiglie di rischio

Famiglia Che cosa comprende Esempi
Sicurezza (infortunistici) Situazioni che possono causare un infortunio Macchine, impianti elettrici, cadute, incendio
Salute (igienico-ambientali) Esposizione ad agenti che possono causare malattie Rumore, vibrazioni, agenti chimici, agenti biologici
Trasversali (organizzativi) Rischi che dipendono dall'organizzazione del lavoro e dalla persona Stress lavoro-correlato, turni, movimentazione dei carichi, differenze di genere e di età

Collegamento: la valutazione individua i rischi, ma non dice come stanno le persone esposte. Per questo la legge affianca alla valutazione la sorveglianza sanitaria, affidata al medico competente.

3. Sorveglianza sanitaria e giudizio di idoneità

La sorveglianza sanitaria è l'insieme degli atti medici finalizzati alla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori in relazione all'ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell'attività. È svolta dal medico competente, un medico in possesso dei titoli previsti dall'art. 38 (in particolare la specializzazione in medicina del lavoro o titoli equivalenti), nominato dal datore di lavoro. I suoi compiti (art. 25) comprendono la collaborazione alla valutazione dei rischi, l'effettuazione della sorveglianza sanitaria, l'istituzione e l'aggiornamento della cartella sanitaria e di rischio di ogni lavoratore sottoposto a controllo, la comunicazione dei risultati anonimi e collettivi nella riunione periodica e la visita degli ambienti di lavoro. Le visite sono a spese del datore di lavoro.

L'art. 41 elenca le visite: la visita preventiva, anche in fase preassuntiva, per verificare l'assenza di controindicazioni alla mansione specifica; la visita periodica, di norma annuale, salvo diversa periodicità stabilita dal medico in base al rischio; la visita su richiesta del lavoratore, quando il medico la ritiene collegata ai rischi professionali; la visita in occasione del cambio di mansione; la visita alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa; la visita prima della ripresa del lavoro dopo un'assenza per motivi di salute superiore a sessanta giorni continuativi, se il medico la ritiene necessaria; e la visita per il sospetto di assunzione di alcol o sostanze durante il turno nelle attività a elevato rischio di infortuni. La legge vieta invece le visite finalizzate ad accertare uno stato di gravidanza. Poiché l'art. 41 è stato modificato di recente, dalla legge 203 del 2024 e dal decreto-legge 159 del 2025 convertito dalla legge 198 del 2025, controlla sempre che appunti e dispense citino il testo vigente.

Al termine delle visite il medico esprime per iscritto il giudizio di idoneità alla mansione specifica, con copia al lavoratore e al datore di lavoro. I giudizi previsti dall'art. 41, comma 6, sono quattro, e contro ciascuno di essi (anche se espresso in fase preassuntiva) si può ricorrere entro trenta giorni dalla comunicazione all'organo di vigilanza territorialmente competente, che dopo gli accertamenti può confermare, modificare o revocare il giudizio. Se il giudizio comporta limitazioni o inidoneità, l'art. 42 impone al datore di lavoro di attuare le misure indicate dal medico e, in caso di inidoneità alla mansione specifica, di adibire il lavoratore, ove possibile, ad altra mansione compatibile con il suo stato di salute.

Confronta i quattro giudizi di idoneità

Caratteristica Idoneità Idoneità parziale Inidoneità temporanea Inidoneità permanente
Che cosa significa Nessuna controindicazione alla mansione specifica Può svolgere la mansione, ma con prescrizioni o limitazioni Non può svolgere la mansione per un periodo Non può svolgere la mansione in modo definitivo
Durata Fino alla visita successiva Temporanea o permanente Limitata: il giudizio indica i limiti temporali Definitiva
Che cosa succede dopo Il lavoratore continua la mansione Il datore di lavoro attua le misure indicate dal medico Il datore di lavoro adibisce, ove possibile, ad altra mansione compatibile Il datore di lavoro adibisce, ove possibile, ad altra mansione compatibile
Ricorso Entro 30 giorni all'organo di vigilanza Entro 30 giorni all'organo di vigilanza Entro 30 giorni all'organo di vigilanza Entro 30 giorni all'organo di vigilanza

I quattro giudizi riguardano sempre la mansione specifica, non la persona in generale: lo stesso lavoratore può essere idoneo a una mansione e non a un'altra.

Collegamento: il giudizio di idoneità dipende dai rischi a cui la persona è esposta. I prossimi blocchi passano in rassegna i principali, a partire da quelli che non dipendono da un singolo agente ma dall'organizzazione del lavoro.

4. Rischi trasversali: stress, carichi, turni e maternità

Lo stress lavoro-correlato è il primo dei rischi trasversali. L'accordo quadro europeo dell'8 ottobre 2004 lo descrive come uno stato accompagnato da sofferenze o disfunzioni fisiche, psichiche o sociali che deriva dal fatto che alcune persone non si sentono in grado di rispondere alle richieste o alle aspettative; non tutte le manifestazioni di stress sul lavoro sono però stress lavoro-correlato, che è quello generato da fattori legati al contenuto e al contesto del lavoro. L'art. 28 del decreto 81 impone di valutarlo secondo i contenuti dell'accordo, e le indicazioni della Commissione consultiva permanente, diffuse con la lettera circolare del 18 novembre 2010, descrivono il percorso in due fasi. La valutazione preliminare è obbligatoria e rileva indicatori oggettivi appartenenti a tre famiglie: gli eventi sentinella (come infortuni, assenze per malattia, turnover, segnalazioni), i fattori di contenuto del lavoro (ambiente, carichi e ritmi, orario) e i fattori di contesto (ruolo, autonomia decisionale, conflitti, comunicazione). La valutazione approfondita è eventuale: si svolge quando la valutazione preliminare ha fatto emergere elementi di rischio e le misure correttive adottate non sono state sufficienti, e comprende la rilevazione della percezione soggettiva dei lavoratori. Il programma dedica un argomento allo stress come rischio trasversale e uno alla sua valutazione; lo stesso tema è affrontato dal lato psicologico in Psicologia del lavoro e delle organizzazioni.

La movimentazione manuale dei carichi e le posture incongrue sono la fonte principale dei disturbi muscolo-scheletrici da lavoro. La movimentazione manuale dei carichi è regolata dal Titolo VI del decreto (artt. 167-169): il datore di lavoro adotta le misure organizzative e i mezzi adeguati per ridurre il rischio, e per la valutazione l'Allegato XXXIII richiama le norme tecniche della serie ISO 11228 (parte 1 per sollevamento e trasporto, parte 2 per spinta e traino, parte 3 per i movimenti ripetuti di carichi leggeri ad alta frequenza). Il metodo più noto per il sollevamento è l'indice di sollevamento, il rapporto tra il peso effettivamente sollevato e il peso limite raccomandato per quelle condizioni di sollevamento: più il valore supera 1, più il rischio cresce. Le posture incongrue, come il lavoro prolungato al computer, sono regolate dal Titolo VII sulle attrezzature munite di videoterminali (artt. 172-179): è videoterminalista il lavoratore che usa un videoterminale in modo sistematico o abituale per venti ore settimanali, dedotte le interruzioni; in assenza di previsioni nei contratti collettivi, ha diritto a una pausa di quindici minuti ogni centoventi minuti di applicazione continuativa.

Il lavoro a turni è regolato soprattutto dal decreto legislativo 66 del 2003 sull'orario di lavoro. Il periodo notturno è un intervallo di almeno sette ore consecutive comprendente quello tra mezzanotte e le cinque del mattino; è lavoratore notturno, in via ordinaria, chi svolge in quel periodo almeno tre ore del suo tempo di lavoro giornaliero. I lavoratori notturni devono essere sottoposti a controlli sanitari preventivi e periodici, almeno ogni due anni, a spese del datore di lavoro (art. 14). Gli effetti sulla salute riguardano la desincronizzazione dei ritmi biologici: disturbi del sonno, dell'apparato digerente e cardiovascolare, ridotta capacità di conciliare lavoro e vita familiare; nel 2019 l'Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro ha classificato il lavoro a turni con interruzione del ritmo circadiano come probabilmente cancerogeno (gruppo 2A).

La tutela del lavoro femminile e della maternità è affidata al decreto legislativo 151 del 2001. Il datore di lavoro valuta i rischi per le lavoratrici in gravidanza, puerperio e allattamento (art. 11) e la legge vieta di adibire le gestanti a lavori faticosi, pericolosi o insalubri, elencati negli allegati al decreto (art. 7). La lavoratrice non può lavorare nei due mesi precedenti la data presunta del parto e nei tre mesi successivi (art. 16), mentre il lavoro notturno, tra mezzanotte e le sei, è vietato dall'accertamento dello stato di gravidanza fino al compimento di un anno di età del bambino (art. 53). Se la valutazione dei rischi accerta un pericolo, la lavoratrice è spostata ad altre mansioni; quando non è possibile, interviene l'astensione anticipata dal lavoro disposta dal servizio ispettivo competente.

Schema — I rischi trasversali e la norma di riferimento

Rischio Norma Elemento da ricordare
Stress lavoro-correlato Art. 28 d.lgs. 81/2008; circolare del 18 novembre 2010 Valutazione preliminare obbligatoria; approfondita solo se emerge rischio e le misure non bastano
Movimentazione manuale dei carichi Titolo VI, artt. 167-169, Allegato XXXIII Riferimento alle norme ISO 11228; indice di sollevamento
Videoterminali Titolo VII, artt. 172-179 Venti ore settimanali; pausa di 15 minuti ogni 120 in assenza di norme contrattuali
Lavoro notturno e a turni D.lgs. 66/2003 Periodo notturno di almeno sette ore; controlli sanitari almeno ogni due anni
Maternità D.lgs. 151/2001, artt. 7, 11, 16, 53 Lavori vietati; due mesi prima e tre dopo il parto; niente lavoro notturno fino a un anno del bambino

Collegamento: stress, carichi, turni e maternità riguardano l'organizzazione del lavoro. Passiamo ora ai rischi che dipendono da un agente fisico misurabile, per i quali la legge fissa valori precisi: il rumore e le vibrazioni.

5. Rischi fisici: rumore e vibrazioni

Gli agenti fisici sono disciplinati dal Titolo VIII del decreto. Il rumore (artt. 187-198) è misurato in decibel ponderati A, dB(A), una scala logaritmica: un aumento di 3 dB significa un'energia sonora doppia. La legge non guarda al livello in un istante, ma all'esposizione di una giornata di lavoro: il livello di esposizione giornaliera, LEX,8h, è la media del livello di rumore ponderata nel tempo per una giornata lavorativa nominale di otto ore. Sono fissati tre valori: i valori inferiori di azione (80 dB(A) e 135 dB(C) di picco), i valori superiori di azione (85 dB(A) e 137 dB(C)) e i valori limite di esposizione (87 dB(A) e 140 dB(C)), da non superare mai (art. 189); nel verificare il rispetto del limite si tiene conto dell'attenuazione dei dispositivi di protezione dell'udito. Il datore di lavoro valuta il rumore, riduce l'esposizione, informa e forma i lavoratori e fornisce protettori auricolari; la sorveglianza sanitaria è obbligatoria per i lavoratori esposti oltre i valori superiori di azione, mentre tra i valori inferiori e superiori è prevista su richiesta del lavoratore o quando il medico competente la ritiene opportuna (art. 196). Il danno tipico è l'ipoacusia da rumore, spesso associata ad acufeni.

Il livello di esposizione giornaliera per un'esposizione costante a un livello L per T ore si calcola con la formula LEX,8h = L + 10·log10(T ÷ 8). Il calcolo guidato qui sotto mostra tre esposizioni di esempio: i valori sono illustrativi, non i dati di un'azienda reale. Si vede la regola dei 3 dB: ogni volta che il livello sale di 3 dB, il tempo di esposizione deve dimezzarsi per ottenere lo stesso LEX,8h.

Prova a calcolare: il livello di esposizione al rumore (valori d'esempio)

Livello di rumore L 82 dB(A) + Correzione 10·log₁₀(T÷8) 0,0 dB = Esposizione giornaliera 82,0 dB(A)

Otto ore a 82 dB(A): la correzione per la durata è nulla e L(EX,8h) è 82,0 dB(A). Il valore supera quello inferiore di azione (80 dB(A)) ma resta sotto quello superiore (85 dB(A)).

Le vibrazioni meccaniche (artt. 199-205) si distinguono in vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio (utensili manuali come martelli pneumatici e trapani) e al corpo intero (guida di mezzi di cantiere, carrelli, trattori). I valori sono espressi come accelerazione normalizzata a otto ore (art. 201): per il sistema mano-braccio il valore d'azione giornaliero è 2,5 m/s² e il valore limite 5 m/s²; per il corpo intero il valore d'azione è 0,5 m/s² e il valore limite 1,0 m/s². Gli effetti sulla salute sono diversi: l'esposizione mano-braccio può causare disturbi vascolari (dita bianche), neurologici e osteoarticolari; quella al corpo intero è associata soprattutto a lombalgie e a disturbi della colonna vertebrale.

Schema — I valori di legge per rumore e vibrazioni

Agente fisico Valore inferiore di azione Valore superiore di azione Valore limite
Rumore, LEX,8h 80 dB(A) 85 dB(A) 87 dB(A)
Rumore, picco 135 dB(C) 137 dB(C) 140 dB(C)
Vibrazioni mano-braccio — 2,5 m/s² (valore d'azione) 5 m/s²
Vibrazioni corpo intero — 0,5 m/s² (valore d'azione) 1,0 m/s²

Collegamento: i rischi fisici sono presenti in quasi ogni settore. Un ambiente di lavoro in cui se ne combinano molti, insieme a rischi biologici e chimici, è quello sanitario, il prossimo argomento.

6. Rischi in ambiente sanitario, alcol e stupefacenti

L'ambiente sanitario (ospedali, ambulatori, laboratori, residenze assistenziali) raccoglie quasi tutte le famiglie di rischio. Il rischio biologico riguarda il contatto con sangue e altri liquidi biologici, le punture accidentali con aghi e taglienti e le infezioni trasmesse per via aerea o per contatto. Il rischio chimico riguarda disinfettanti e sterilizzanti, farmaci antitumorali e gas anestetici. I rischi fisici comprendono le radiazioni ionizzanti, regolate dal decreto legislativo 101 del 2020. Il rischio ergonomico è legato soprattutto alla movimentazione dei pazienti, e quello psicosociale ai turni, al carico emotivo e alle aggressioni da parte dell'utenza. Per le ferite da taglio e da punta, la direttiva europea 2010/32/UE è stata recepita in Italia con il decreto legislativo 19 del 2014.

Il tema di alcol e stupefacenti riguarda le mansioni in cui un'alterazione può causare danni a sé o ad altri. L'art. 15 della legge 125 del 2001 vieta l'assunzione e la somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche nelle attività lavorative a elevato rischio di infortuni, ovvero per la sicurezza, l'incolumità o la salute di terzi; l'elenco delle attività è stato individuato con l'intesa in Conferenza Stato-Regioni del 16 marzo 2006, e provvedimenti analoghi riguardano le sostanze stupefacenti e psicotrope. Nel decreto 81 gli accertamenti rientrano nella sorveglianza sanitaria: in particolare, in alcune visite il medico competente verifica l'assenza di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope nelle mansioni individuate dalla legge (art. 41, comma 4), ed è prevista la visita non programmata per il sospetto di alterazione durante il turno nelle attività a elevato rischio di infortuni.

Collegamento: per ridurre questi rischi servono due strumenti che valgono per tutti: lavoratori che sanno che cosa fare e, quando il rischio resta, protezioni adeguate. Sono la formazione e i dispositivi di protezione.

7. Formazione, informazione, addestramento e dispositivi di protezione

La legge distingue tre attività diverse (art. 2). La formazione è il processo educativo con cui si trasferiscono ai lavoratori conoscenze e procedure utili allo svolgimento in sicurezza dei compiti e all'individuazione, riduzione e gestione dei rischi. L'informazione è il complesso delle attività dirette a fornire conoscenze utili a identificare, ridurre e gestire i rischi. L'addestramento è il complesso delle attività con cui si insegna ai lavoratori l'uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale, e le procedure di lavoro. Il datore di lavoro è tenuto a garantirle (artt. 36 e 37); la durata minima e i contenuti dei corsi sono definiti con accordi in Conferenza Stato-Regioni: se usi appunti più vecchi, confronta le durate con il testo in vigore.

I dispositivi di protezione individuale (DPI, artt. 74-79) sono le attrezzature destinate a essere indossate e tenute dal lavoratore per proteggerlo da uno o più rischi per la salute o la sicurezza (elmetti, guanti, occhiali, protettori dell'udito, respiratori, scarpe antinfortunistiche). Vengono dopo le altre misure: sono obbligatori quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti con misure tecniche di prevenzione, mezzi di protezione collettiva o riorganizzazione del lavoro (art. 75). I DPI devono essere conformi alla normativa europea (regolamento UE 2016/425), che li divide in tre categorie in base alla gravità del rischio: la prima per rischi minimi, la seconda per rischi intermedi, la terza per rischi di morte o di danni gravi e irreversibili alla salute. L'art. 77 impone al datore di lavoro di garantirne l'uso corretto con formazione e, quando serve, addestramento, che è obbligatorio per i DPI di terza categoria e per i dispositivi di protezione dell'udito.

Schema — Formazione, informazione, addestramento

Attività Che cosa fa Esempio
Informazione Fornisce conoscenze su rischi e misure Cartellonistica, schede, opuscoli sui rischi della mansione
Formazione Trasferisce conoscenze e procedure in un percorso educativo Corso sui rischi generali e specifici del lavoratore
Addestramento Insegna a usare in pratica attrezzature, sostanze e DPI Prova pratica di indossamento di un respiratore

Collegamento: formare e proteggere vale per tutti i rischi. Alcuni agenti hanno però una disciplina propria, con regole di classificazione e valutazione specifiche: il primo sono gli agenti biologici.

8. Agenti biologici

Gli agenti biologici sono disciplinati dal Titolo X del decreto (artt. 266-286). Si definisce agente biologico qualsiasi microrganismo, anche geneticamente modificato, coltura cellulare ed endoparassita umano che potrebbe provocare infezioni, allergie o intossicazioni. La legge distingue l'uso deliberato (laboratori di ricerca, industria biotecnologica) dall'esposizione potenziale, quella che può verificarsi senza che l'agente sia l'oggetto dell'attività, come nelle strutture sanitarie, nei laboratori diagnostici, nell'agricoltura o nel trattamento dei rifiuti. Gli agenti sono classificati in quattro gruppi in base al rischio d'infezione (art. 268), come mostra lo schema qui sotto.

Schema — I quattro gruppi di agenti biologici

Gruppo Rischio per l'uomo Propagazione e misure
1 Poche probabilità di causare malattie —
2 Può causare malattie e costituire un rischio per i lavoratori Poco probabile che si propaghi nella comunità; di norma esistono misure profilattiche o terapeutiche efficaci
3 Può provocare malattie gravi e costituisce un serio rischio per i lavoratori Può propagarsi nella comunità; di norma esistono misure profilattiche o terapeutiche efficaci
4 Può provocare malattie gravi e costituisce un serio rischio per i lavoratori Elevato rischio di propagazione; di norma non esistono misure efficaci

La valutazione del rischio biologico (art. 271) tiene conto della classificazione degli agenti, delle informazioni sulle malattie che possono causare, delle vie di trasmissione, delle attività svolte e delle eventuali patologie sensibilizzanti per il lavoratore; il suo esito guida le misure tecniche, organizzative e igieniche. La sorveglianza sanitaria e le misure di protezione sono previste dall'art. 279: tra le misure speciali per chi non è già immune, il datore di lavoro, su parere conforme del medico competente, mette a disposizione vaccini efficaci, da somministrare a cura del medico competente. La profilassi vaccinale è dunque una misura di prevenzione offerta ai lavoratori esposti, accompagnata dall'informazione sui vantaggi e sugli inconvenienti della vaccinazione e della non vaccinazione.

Collegamento: gli agenti biologici sono viventi e si trasmettono; gli agenti chimici sono sostanze con effetti tossici, irritanti o cancerogeni. Hanno una disciplina propria, che parte dalle informazioni riportate sull'etichetta e sulla scheda di sicurezza.

9. Il rischio chimico

Il rischio chimico è disciplinato dal Titolo IX, Capo I (artt. 221-232), per gli agenti chimici pericolosi: le sostanze e le miscele classificate come pericolose secondo il regolamento europeo CLP, e quelle che, pur non classificate, comportano un rischio per le proprietà chimico-fisiche, chimiche o tossicologiche e per il modo in cui sono usate. Il regolamento CLP classifica i pericoli e li comunica con etichette che riportano un pittogramma, un'avvertenza («Pericolo» o «Attenzione»), le indicazioni di pericolo (frasi H) e i consigli di prudenza (frasi P). La classificazione dipende dalla natura del pericolo: fisico (infiammabile, esplosivo), per la salute (tossico, corrosivo, irritante, sensibilizzante, cancerogeno) o per l'ambiente.

La scheda di sicurezza, prevista dal regolamento REACH, accompagna le sostanze e le miscele pericolose ed è organizzata in sedici sezioni: identificazione della sostanza e dell'azienda, identificazione dei pericoli, composizione, misure di primo soccorso, antincendio, in caso di rilascio accidentale, manipolazione e stoccaggio, controllo dell'esposizione e protezione individuale, proprietà fisiche e chimiche, stabilità e reattività, informazioni tossicologiche, ecologiche, smaltimento, trasporto, normativa e altre informazioni. Per chi lavora sulla sicurezza è lo strumento di partenza della valutazione.

La valutazione del rischio chimico (art. 223) considera le proprietà pericolose degli agenti, le informazioni della scheda di sicurezza, il livello, il tipo e la durata dell'esposizione, i valori limite di esposizione professionale e i risultati della sorveglianza sanitaria. Quando il rischio risulta basso per la sicurezza e irrilevante per la salute, si applicano misure meno stringenti (art. 224). La prevenzione segue una gerarchia: prima si elimina l'agente o lo si sostituisce con uno meno pericoloso; poi si progetta il processo per ridurre l'esposizione (cicli chiusi, aspirazione localizzata), si adottano misure organizzative e, per ultimo, i DPI. Il monitoraggio ambientale misura la concentrazione degli agenti nell'aria dei luoghi di lavoro e la confronta con i valori limite di esposizione professionale, mentre il monitoraggio biologico misura l'agente o i suoi metaboliti in campioni biologici del lavoratore (urine, sangue) per stimare l'assorbimento complessivo da ogni via, non solo l'inalazione. La sorveglianza sanitaria per il rischio chimico è prevista dall'art. 229.

Schema — Monitoraggio ambientale e biologico

Dimensione Monitoraggio ambientale Monitoraggio biologico
Che cosa misura La concentrazione dell'agente nell'aria del luogo di lavoro L'agente, o i suoi metaboliti, in campioni biologici della persona
Che cosa stima L'esposizione per inalazione L'assorbimento totale, da tutte le vie (anche la cute)
Con che cosa si confronta Valori limite di esposizione professionale Valori limite biologici o di riferimento

Collegamento: alcuni agenti chimici non hanno solo effetti immediati ma possono causare, dopo anni, un tumore. Il blocco finale tratta insieme i danni che la prevenzione non è riuscita a evitare: infortuni, malattie professionali e tumori da lavoro.

10. Infortunio sul lavoro, malattia professionale, tumori e amianto

L'infortunio sul lavoro è definito dal testo unico INAIL (DPR 1124 del 1965, art. 2) come l'evento avvenuto per causa violenta in occasione di lavoro da cui derivi la morte, un'inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, oppure un'inabilità temporanea assoluta che comporti l'astensione dal lavoro per più di tre giorni. «Causa violenta» significa un fattore esterno che agisce in un tempo concentrato (una caduta, un taglio, un urto), e «occasione di lavoro» significa che l'evento è collegato allo svolgimento dell'attività. È tutelato anche l'infortunio in itinere, avvenuto durante il normale percorso di andata e ritorno tra l'abitazione e il luogo di lavoro (art. 12 del decreto legislativo 38 del 2000). La linea del tempo mostra le fasi dall'evento alle prestazioni.

L'evento, il primo soccorso e il certificato medico

Dopo l'infortunio il lavoratore riceve le prime cure. Il medico o la struttura sanitaria che lo assiste redige il certificato medico e lo trasmette all'INAIL per via telematica.

La denuncia del datore di lavoro

Per gli infortuni con prognosi superiore a tre giorni il datore di lavoro denuncia l'infortunio all'INAIL, di norma entro due giorni dalla ricezione dei riferimenti del certificato medico.

L'accertamento dei requisiti

L'INAIL verifica che l'evento sia avvenuto per causa violenta in occasione di lavoro e che ci sia un nesso tra evento e lesione, per riconoscere o meno la tutela.

Cure, indennità e indennizzo del danno

L'INAIL garantisce le cure e corrisponde l'indennità giornaliera per l'inabilità temporanea assoluta; se resta un danno permanente, valuta il danno biologico e lo indennizza in capitale o con una rendita, secondo il grado.

Le prestazioni per i danni permanenti sono regolate dal decreto legislativo 38 del 2000, che introduce il danno biologico: la lesione dell'integrità psico-fisica, valutata in percentuale. Per le menomazioni dal 6% al 15% l'INAIL liquida un indennizzo in capitale; da 16% in poi, una rendita (art. 13). Sotto il 6% la menomazione non è indennizzata dall'INAIL.

La malattia professionale è invece causata da un'esposizione prolungata a un rischio dell'attività lavorativa, con un'azione lenta e diluita nel tempo. Il sistema italiano è «misto» (Corte costituzionale, sentenza 179 del 1988): sono indennizzate sia le malattie tabellate, elencate nelle tabelle delle malattie professionali (aggiornate con decreto ministeriale del 9 aprile 2008 per l'industria e l'agricoltura) per le quali l'origine lavorativa è presunta per legge se il lavoratore ha svolto la lavorazione indicata, sia le non tabellate, per le quali è il lavoratore a dover dimostrare il nesso con il lavoro. I medici hanno l'obbligo di denunciare le malattie professionali comprese in un elenco aggiornato con decreto ministeriale (art. 139 del DPR 1124/1965).

Schema — Infortunio sul lavoro e malattia professionale

Dimensione Infortunio sul lavoro Malattia professionale
Causa Violenta, concentrata nel tempo Lenta, diluita nel tempo, per esposizione prolungata al rischio
Esempio Caduta da una scala Ipoacusia da rumore dopo anni di esposizione
Prova del nesso con il lavoro Evento in occasione di lavoro Presunta per le malattie tabellate; a carico del lavoratore per le altre
Tutela INAIL, DPR 1124/1965 e d.lgs. 38/2000 INAIL, DPR 1124/1965 e d.lgs. 38/2000

I tumori professionali sono i tumori causati da agenti cancerogeni presenti nel lavoro. Il Titolo IX, Capo II (artt. 233-245) definisce cancerogeno una sostanza o miscela classificata come cancerogena di categoria 1A o 1B secondo il regolamento CLP, e impone al datore di lavoro di sostituire, ove tecnicamente possibile, l'agente con uno non o meno pericoloso, di usare sistemi chiusi e di ridurre al minimo il numero degli esposti e la durata dell'esposizione. Esempi classici sono il benzene, che può causare leucemie, le polveri di legno duro, che possono causare tumori nasali, e il cloruro di vinile monomero. Poiché i tumori compaiono molti anni dopo l'esposizione, la legge prevede il registro degli esposti e la conservazione della documentazione sanitaria.

Le malattie asbesto-correlate sono il caso più noto. L'amianto, usato per decenni in edilizia, nei freni e nelle coibentazioni, è stato messo al bando in Italia dalla legge 257 del 1992. Le fibre inalate possono causare l'asbestosi, una fibrosi polmonare, placche pleuriche, il mesotelioma della pleura o del peritoneo e il tumore del polmone, con una latenza molto lunga, anche di decenni. Per questo il problema resta attuale: la tutela dei lavoratori che intervengono su edifici e impianti con materiali contenenti amianto è affidata al Titolo IX, Capo III (artt. 246-261), aggiornato di recente dal decreto legislativo 213 del 2025, che recepisce la direttiva europea 2023/2668.

Collegamento: l'infortunio o la malattia professionale possono lasciare conseguenze permanenti. Gli ultimi argomenti del programma riguardano ciò che succede dopo: le protesi, il rapporto tra malattia e infortunio e il rientro al lavoro.

11. Protesica, malattia-infortunio, inclusione e accomodamento

La malattia-infortunio è una nozione di dottrina e di prassi INAIL che si basa sull'equiparazione tra causa violenta e causa «virulenta»: quando una malattia, per esempio un'infezione, è provocata da un agente che agisce in modo concentrato nel tempo in occasione di lavoro, viene tutelata come infortunio e non come malattia professionale. Un caso tipico è l'infezione contratta per una puntura accidentale con un ago in ambiente sanitario. La distinzione conta perché cambiano i criteri di accertamento e i termini.

La protesica riguarda protesi, ortesi e ausili che permettono di recuperare funzioni perse a seguito di un infortunio o di una malattia. Per gli assicurati, l'INAIL ha una propria rete: il Centro Protesi di Vigorso di Budrio, con filiali a Roma e a Lamezia Terme e punti di assistenza sul territorio, realizza protesi su misura e le adatta al lavoratore, in un percorso che comprende la riabilitazione e il reinserimento nella vita lavorativa e sociale.

L'inclusione sul posto di lavoro (workplace inclusion) è l'insieme delle misure che permettono a chi ha una disabilità o limitazioni di svolgere un'attività adeguata alle proprie capacità. In Italia il collocamento mirato è regolato dalla legge 68 del 1999 sul diritto al lavoro delle persone con disabilità. Il ragionevole accomodamento è l'adattamento che il datore di lavoro è tenuto a introdurre per garantire alle persone con disabilità la piena uguaglianza con gli altri lavoratori, purché non comporti un onere sproporzionato: gli accomodamenti ragionevoli sono richiesti dall'art. 3, comma 3-bis, del decreto legislativo 216 del 2003, introdotto nel 2013 secondo le definizioni della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità. Nel rapporto con la sorveglianza sanitaria, il giudizio di idoneità con prescrizioni o limitazioni e l'art. 42 sono lo strumento con cui il medico competente indica gli adattamenti necessari e il datore di lavoro li attua.

Schema — Dopo il danno: gli strumenti di reinserimento

Strumento Riferimento Che cosa fa
Idoneità con prescrizioni o limitazioni Art. 41, comma 6, e art. 42 d.lgs. 81/2008 Adatta la mansione allo stato di salute o assegna altra mansione compatibile
Protesi e ausili Prestazioni INAIL Restituiscono funzioni perse dopo infortunio o malattia professionale
Collocamento mirato Legge 68/1999 Inserisce le persone con disabilità nel lavoro adatto alle loro capacità
Accomodamento ragionevole Art. 3, comma 3-bis, d.lgs. 216/2003 Adatta organizzazione e ambiente di lavoro per garantire la parità di trattamento

Come lo studiano

  • Le videolezioni e le dispense sono la base. Il materiale ufficiale comprende videolezioni da circa 30 minuti, dispense predisposte dal docente e/o slide, un questionario di autovalutazione per ogni lezione e un testo di riferimento suggerito, facoltativo.
  • Studia ogni rischio con la stessa scheda. Per rumore, vibrazioni, agenti biologici, rischio chimico, stress e carichi tieni quattro voci: norma di riferimento, effetti sulla salute, misure di prevenzione, sorveglianza sanitaria. Il confronto tra agenti diventa immediato.
  • Distingui le coppie di concetti. Pericolo e rischio, infortunio e malattia professionale, formazione, informazione e addestramento, idoneità e inidoneità, malattia professionale e malattia-infortunio: quasi ogni argomento del programma ruota attorno a una distinzione.
  • Tieni un foglio con i numeri. Valori di azione e limite per rumore e vibrazioni, i quattro gruppi di agenti biologici, i giudizi di idoneità, il termine di ricorso di trenta giorni: sono pochi e si ripassano in pochi minuti.
  • Verifica sempre il testo vigente. Il decreto 81 è stato modificato più volte, di recente anche sulla sorveglianza sanitaria: se un appunto o un manuale cita articoli o durate diverse, controlla il testo in vigore.
  • I riassunti degli studenti sono uno schema, non un sostituto. Possono aiutare a ripassare, da affiancare alle dispense fornite.

Studia con chi sta preparando questo esame ora. Confrontati con i colleghi del profilo Consulenza del lavoro: unisciti al gruppo.

Come funziona l'esame

Le modalità d'esame cambiano nel tempo: numero di domande, forma scritta o orale, punti premialità. Trovi tutto spiegato nella guida completa, sempre aggiornata:

Come funzionano gli esami Pegaso, Mercatorum e San Raffaele →

Quanto tempo serve

Le videolezioni durano circa 30 minuti ciascuna e il programma elenca una trentina di argomenti. Con cinque argomenti a settimana il percorso si chiude in circa sei settimane, a cui si aggiunge il tempo per rileggere le norme citate e ripassare le tabelle. La materia ha un forte contenuto normativo e molti dettagli tecnici: il tempo maggiore non serve per capire i singoli rischi, ma per ricordare a quale norma e a quale misura corrisponde ciascuno. Per chi lavora o ha altri insegnamenti da preparare, un periodo di quattro-sei settimane è una stima realistica; chi ha già studiato Diritto del Lavoro trova più familiari i termini di tutela e di responsabilità del datore di lavoro.

Questa materia ti prepara a…

  • Diritto del Lavoro — poteri e obblighi del datore di lavoro, tutela della salute e inidoneità alla mansione trovano qui il fondamento tecnico
  • Psicologia del lavoro e delle organizzazioni — stress lavoro-correlato, benessere organizzativo e rischi psicosociali sono gli stessi temi visti dal lato psicologico
  • Diritto del lavoro e della sicurezza sul lavoro — l'insegnamento giuridico del profilo Criminologia, che affronta la stessa disciplina dal lato delle norme e della responsabilità
  • Le professioni in cui la sicurezza e la salute dei lavoratori sono materia quotidiana: consulenza del lavoro, gestione del personale, servizi di prevenzione e protezione

Prepari Medicina del lavoro in questo periodo? Trova il gruppo della tua materia.

Domande frequenti

6 CFU, settore MED/44, al 3° anno del profilo Consulenza del lavoro nel piano di studi A.A. 2026/2027. Il programma ufficiale ha un solo codice, 0142506MED44.

È la disciplina medica che studia i rapporti tra lavoro e salute: gli effetti dell'attività lavorativa sulla salute, la capacità di una persona di svolgere una mansione, la prevenzione dei rischi, la diagnosi e la tutela delle malattie professionali e degli infortuni. In Italia si applica attraverso il medico competente e la sorveglianza sanitaria del decreto legislativo 81 del 2008.

Collabora con il datore di lavoro alla valutazione dei rischi, effettua la sorveglianza sanitaria, esprime il giudizio di idoneità alla mansione specifica, tiene la cartella sanitaria e di rischio di ogni lavoratore e visita gli ambienti di lavoro (artt. 25, 38 e 41 del d.lgs. 81/2008).

Sono quattro: idoneità; idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni; inidoneità temporanea; inidoneità permanente. Contro il giudizio del medico competente si può ricorrere entro trenta giorni dalla comunicazione all'organo di vigilanza territorialmente competente (art. 41, commi 6 e 9, d.lgs. 81/2008).

L'infortunio sul lavoro è un evento dovuto a una causa violenta, cioè concentrata nel tempo, avvenuto in occasione di lavoro. La malattia professionale è causata da un'esposizione prolungata a un rischio presente nell'attività lavorativa, con un'azione lenta e diluita nel tempo. Entrambi sono tutelati dall'INAIL (DPR 1124/1965).

No. Medicina del lavoro (settore MED/44, codice 0142506MED44) è un insegnamento medico del profilo Consulenza del lavoro. Diritto del lavoro e della sicurezza sul lavoro (settore IUS/07, codice 0142512IUS07I) è un insegnamento giuridico del profilo Scienze giuridiche per la criminologia, l'investigazione e la sicurezza. Questa guida riguarda solo il primo.

Il programma prevede un testo di riferimento suggerito dal docente, facoltativo. Il materiale ufficiale è fatto di videolezioni da circa 30 minuti, dispense predisposte dal docente e/o slide e questionari di autovalutazione. Poiché la normativa sulla sicurezza cambia spesso, se usi un testo o appunti più vecchi controlla i riferimenti sul testo vigente.

Le regole seguono il formato degli esami Mercatorum, uguale per tutte le materie, e cambiano spesso. Per i dettagli aggiornati leggi la guida agli esami Pegaso, Mercatorum e San Raffaele.

Altre materie L14-MERCATORUM

Tutte le guide Scienze Giuridiche — Mercatorum →

Gruppi L14 Mercatorum (60)

Nota di trasparenza

I marchi e i nomi di ateneo citati in questa guida (Pegaso, Mercatorum, San Raffaele) sono utilizzati esclusivamente a fini descrittivi e informativi. La guida è realizzata in modo indipendente, senza alcun rapporto di affiliazione o collaborazione con gli atenei citati. Lo studente resta responsabile del rispetto del regolamento didattico e degli obblighi contrattuali del proprio ateneo.

Studia con
altri studenti