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L14-MERCATORUM · Scienze Giuridiche — Mercatorum

Metodologia e logica giuridica digitale 0142609IUS20II Mercatorum

Metodologia e logica giuridica digitale è l'insegnamento di filosofia del diritto e di informatica giuridica del corso di laurea L14 Scienze Giuridiche di Mercatorum: vale 9 CFU (settore IUS/20, GIUR-17/A), ha il codice 0142609IUS20II nel piano A.A. 2026/2027, conta 45 unità didattiche e si studia al 2° anno per lo Statutario e per quasi tutti i profili (al 3° anno per Consulenza del lavoro). Il programma tiene insieme due componenti: la filosofia del diritto come teoria generale e metodologia giuridica — le grandi concezioni del diritto, le fonti, l'interpretazione, l'argomentazione — e la logica giuridica digitale, cioè l'informatica giuridica avanzata, con la logica formale, le ontologie, le fonti giuridiche online e la giustizia predittiva.

Non è un corso di informatica: il programma indica come prerequisiti consigliati le basi generali di diritto e l'alfabetizzazione digitale. Parte da domande che il giurista si pone da sempre (che cos'è il diritto, quando una norma è valida, come si interpreta un testo) e arriva a una domanda nuova, quella di come rappresentare e controllare le regole giuridiche quando passano attraverso sistemi digitali. Chi ha già studiato Diritto Privato e Diritto Costituzionale ritrova qui fonti, soggetto e negozio giuridico visti da un altro lato: non più come funziona l'istituto, ma che cosa è e come lo si interpreta.

Scheda materia
9
CFU
2°
Anno
IUS/20
SSD
0142609IUS20II
Codice
Indirizzo
Profilo Consulenza Del Lavoro Profilo Enti Locali Profilo Giurista Di Impresa Profilo P.a. E Sicurezza Profilo Scienze Giuridiche Per La Criminologia, L'investigazione E La Sicurezza Statutario

Community L14 Scienze Giuridiche — Mercatorum

Nel gruppo trovi riassunti, schemi di studio e materiali condivisi dagli studenti.

Obiettivi formativi

Il corso affronta i temi generali di carattere filosofico — l'evoluzione della logica, del linguaggio e del ragionamento giuridico nella storia e nello sviluppo informatico attuale — partendo dai principi della filosofia del diritto e dell'informatica giuridica, con particolare riguardo alla definizione delle responsabilità giuridiche nella società digitale. Al termine lo studente sa analizzare problemi giuridici e costruire argomentazioni verificabili, tradurre norme e principi in modelli formali (regole computabili, ontologie, checklist di compliance-by-design), valutare rischi, responsabilità e proporzionalità nei sistemi digitali e nell'uso dell'intelligenza artificiale, e usare banche dati e strumenti digitali per la ricerca, il controllo e la rendicontazione.

Cosa trovi in questa guida

Le 45 unità del programma spiegate nell'ordine didattico (non nell'ordine ufficiale delle unità), con un confronto interattivo tra le concezioni del diritto, un esempio di logica fuzzy e una sequenza dal testo al collegamento semantico. Il metodo di studio è in fondo, alla sezione Come lo studiano.

Argomenti del programma da approfondire

Il programma ufficiale è diviso in tre blocchi: Le correnti del pensiero giuridico (unità 1-16), La riflessione giuridica: problemi e teorie (unità 17-30) e Informatica giuridica ed esperienze applicative (unità 31-45). Questa guida li ordina secondo la logica con cui i concetti si costruiscono l'uno sull'altro: prima le concezioni del diritto, poi gli strumenti con cui il giurista lavora (fonti, concetti, interpretazione, argomentazione), poi le categorie su cui lavora (soggetto, negozio, pena), infine il passaggio al digitale.

Mappa del programma — 22 sotto-argomenti in tre parti

Parte A — Le concezioni del diritto

1. Perché filosofia del diritto e logica digitale insieme

2. Il giusnaturalismo

3. Il giuspositivismo

4. Sociologia del diritto, realismi e istituzionalismo

5. Schmitt e il neocostituzionalismo

Parte B — Gli strumenti e le categorie del giurista

6. Potere costituente e fonti del diritto

7. Concetti, definizioni e qualificazione giuridica

8. Ermeneutica e teorie dell'interpretazione

9. Interpretare la legge e gli atti giuridici

10. Argomentazione, precedente e interpretazione della Costituzione

11. Il soggetto di diritto: diritto soggettivo e persona

12. Il negozio giuridico

13. La pena e il garantismo

14. Diritto e scienza

Parte C — Il diritto nell'era digitale

15. Informatica giuridica: diritto e tecnologia

16. Logica giuridica e linguaggio formale

17. Le fonti giuridiche online

18. Boole e la logica fuzzy

19. Wiener e la giuscibernetica

20. Ontologie e tassonomie

21. Dal testo al collegamento semantico

22. Pensiero computazionale e giustizia predittiva

1. Perché filosofia del diritto e logica digitale insieme

Le prime due unità introducono il corso e pongono la domanda da cui parte tutto: perché un percorso giuridico ha bisogno di un approccio di filosofia della giurisprudenza. La risposta sta nel nome dell'insegnamento. La filosofia del diritto chiede che cosa sia il diritto, che cosa renda valida una norma e che rapporto abbia con la giustizia. La metodologia giuridica studia i metodi con cui il giurista lavora: come individua le norme applicabili, le interpreta, qualifica un fatto e giustifica una decisione. La logica giuridica digitale prende quegli stessi metodi e li traduce in modelli formali e procedure computazionali, per poterli controllare quando una parte del lavoro è svolta da un sistema informatico.

Collegamento: per capire che cosa sia il diritto, il programma comincia dalla risposta più antica: esiste una giustizia che precede e misura le leggi scritte. È il giusnaturalismo.

2. Il giusnaturalismo

Il giusnaturalismo sostiene che esiste un diritto «di natura» (o di ragione) superiore al diritto posto dagli uomini, e che questo ne misura la giustizia. Il programma lo segue in quattro tappe. Nel mondo greco e romano la questione compare già nell'Antigone di Sofocle, dove le leggi non scritte degli dèi si oppongono all'editto del sovrano; Aristotele distingue il giusto per natura dal giusto per legge, gli stoici parlano di una legge della ragione comune a tutti gli uomini, e Cicerone la definisce «retta ragione conforme a natura». Nel pensiero cristiano e medievale, con Agostino e soprattutto Tommaso d'Aquino, la legge naturale è la partecipazione dell'uomo alla legge eterna di Dio e sta tra questa e la legge umana: una legge umana gravemente ingiusta, nella formula classica, «non è legge».

Nel giusnaturalismo moderno il fondamento si sposta da Dio alla ragione. Grozio sostiene che il diritto naturale varrebbe «anche se si ammettesse che Dio non esiste»; Hobbes, Locke e Pufendorf lo usano per costruire lo stato di natura, i diritti naturali dell'individuo e il contratto sociale. Il programma lo presenta come una mappa di problemi: chi sono i titolari dei diritti naturali, quali limiti hanno i governanti, quando è lecito resistere a una legge ingiusta. Le unità successive ne discutono gli aspetti critici — come si conosce con certezza un diritto di natura? Come passare da ciò che «è» a ciò che «deve essere»? — e la rinascita nel Novecento: dopo le leggi dei regimi totalitari e il processo di Norimberga, Gustav Radbruch sostiene (1946) che una legge di estrema ingiustizia non può essere considerata diritto, mentre altri autori, come Lon Fuller e John Finnis, rielaborano il rapporto tra diritto e morale in forme più caute.

Collegamento: le critiche al diritto naturale — troppo vago, impossibile da verificare — spingono una parte del pensiero giuridico a cercare un diritto che si possa riconoscere senza giudicarlo: quello posto dall'autorità. Nasce così il giuspositivismo.

3. Il giuspositivismo

Il giuspositivismo parte da una distinzione: il diritto che è e il diritto che dovrebbe essere sono due cose, e la scienza giuridica studia la prima. Il programma ne ricostruisce le radici con Jeremy Bentham, che fonda il giudizio sulle leggi sull'utilità (il maggior benessere possibile per il maggior numero), rifiuta i diritti naturali come finzioni e propone di raccogliere il diritto in codici chiari e completi, e con John Austin, per il quale il diritto è un comando del sovrano, sostenuto dalla minaccia di una sanzione e abitualmente obbedito dai sudditi.

Il positivismo trova la sua forma storica nella codificazione. Con il Code Napoléon del 1804 la scuola dell'esegesi vede nel codice un sistema completo e coerente, che il giudice si limita ad applicare con un ragionamento deduttivo — nella formula di Montesquieu, il giudice come «bocca della legge». Questo ideale entra in crisi tra Otto e Novecento. La giurisprudenza dei concetti deriva le soluzioni da concetti giuridici astratti; le reazioni antiformaliste di Rudolf von Jhering (il diritto come strumento al servizio di uno scopo e di interessi), della giurisprudenza degli interessi e della scuola del diritto libero attribuiscono al giudice un ruolo creativo che il modello deduttivo non vede. Il Novecento giuspositivista ha due nomi di riferimento: Hans Kelsen, con la dottrina pura del diritto, la «norma fondamentale» e l'ordinamento a gradini in cui ogni norma deriva la validità da una norma superiore; e H.L.A. Hart, che critica Austin (il diritto non si riduce a ordini sostenuti da minacce) e distingue le norme primarie, che impongono obblighi, dalle norme secondarie — di riconoscimento, di mutamento, di giudizio — che dicono come le norme si individuano, si cambiano e si applicano.

Collegamento: positivismo e giusnaturalismo discutono sulla validità delle norme, ma entrambi guardano al diritto come a un insieme di norme. Altre correnti spostano lo sguardo sulla società, sul giudice e sull'organizzazione in cui le norme vivono.

4. Sociologia del diritto, realismi e istituzionalismo

Le teorie sociologiche del diritto studiano il diritto come fatto sociale. Eugen Ehrlich contrappone al diritto dello Stato il «diritto vivente», cioè le regole che i gruppi sociali seguono davvero nella vita quotidiana; Max Weber analizza il diritto come forma di razionalizzazione e di legittimazione del potere. Il programma dedica poi due unità ai realismi giuridici. Quello scandinavo (Hägerström, Lundstedt e Olivecrona, legati alla scuola di Uppsala, e il danese Ross) rifiuta i concetti metafisici di «diritto» e «dovere» come entità reali e legge la validità di una norma come probabilità che i giudici la applichino. Quello americano (Holmes, Llewellyn, Frank) parte da una formula di Oliver Wendell Holmes, per cui il diritto è la previsione di ciò che i tribunali faranno, e sviluppa lo scetticismo verso le regole — che non determinano da sole la decisione — e verso i fatti, spesso incerti.

L'istituzionalismo giuridico, con Santi Romano e la sua opera L'ordinamento giuridico (1918), sposta ancora la prospettiva: il diritto è prima di tutto l'organizzazione di un gruppo sociale, e non soltanto un insieme di norme. Ne segue il pluralismo degli ordinamenti: accanto all'ordinamento dello Stato esistono ordinamenti di altri gruppi organizzati — la Chiesa, gli enti sovranazionali, quelli sportivi — con proprie regole e propri sistemi di garanzia.

Collegamento: se il diritto nasce dalle decisioni, dall'organizzazione e dal potere, resta da chiedersi chi decide quando le regole non bastano. È la domanda di Carl Schmitt, e quella a cui risponderà, con strumenti diversi, il costituzionalismo del dopoguerra.

5. Schmitt e il neocostituzionalismo

Per Carl Schmitt la norma presuppone una situazione normale, e a chiarire dove stia davvero il potere è il caso in cui la norma non basta: nella Teologia politica (1922) «sovrano è chi decide sullo stato di eccezione». Il suo decisionismo, il concetto del politico fondato sulla distinzione tra amico e nemico e la polemica con Kelsen su chi debba essere il «custode della Costituzione» lo rendono una figura controversa, ma l'analisi dello stato di eccezione resta un riferimento per ragionare sui poteri di emergenza.

Il neocostituzionalismo è la risposta teorica alle Costituzioni rigide del secondo dopoguerra, come la nostra del 1948: carte che non si limitano a distribuire i poteri ma contengono principi e diritti fondamentali, e prevedono un giudice delle leggi. In questo quadro Ronald Dworkin distingue le regole, applicabili «tutto o niente», dai principi, che hanno un peso e si bilanciano nei casi difficili; Robert Alexy descrive i principi come comandi di ottimizzazione e mette al centro la ponderazione e il principio di proporzionalità; in Italia Gustavo Zagrebelsky parla di «diritto mite». Per il neocostituzionalismo diritto e morale non sono più separati come nel positivismo classico, perché i valori morali entrano nell'ordinamento attraverso i principi costituzionali.

Sintesi: le concezioni del diritto a confronto

Le cinque famiglie viste finora non sono risposte a domande diverse, ma risposte diverse alla stessa domanda. Il confronto qui sotto le mette sulle stesse dimensioni; scegli una dimensione per vedere le cinque posizioni a colpo d'occhio.

Confronta le 5 concezioni del diritto

Dimensione Giusnaturalismo Giuspositivismo Realismo giuridico Istituzionalismo Neocostituzionalismo
Che cos'è il diritto Un ordine di giustizia o di ragione, superiore alla legge positiva L'insieme delle norme poste dall'autorità secondo le regole dell'ordinamento Ciò che i giudici decidono e ciò che nei fatti viene seguito L'organizzazione di un gruppo sociale: l'ordinamento viene prima della norma Regole e principi costituzionali, con i diritti fondamentali al centro
Rapporto con la morale Intreccio: nelle versioni classiche la legge gravemente ingiusta non obbliga Separazione: una norma può essere valida e ingiusta Questione di fatto: la morale si studia come fenomeno sociale, non come criterio di validità Non è il punto di partenza: ogni ordinamento ha i suoi criteri interni I valori morali entrano nel diritto positivo attraverso i principi costituzionali
Validità di una norma Conformità al diritto di natura o alla giustizia Produzione secondo le regole sulle fonti (in Kelsen, derivazione da una norma superiore) Effettività: la norma è applicata dai giudici e seguita Appartenenza a un ordinamento effettivamente organizzato Conformità formale e sostanziale alla Costituzione
Ruolo del giudice Applica la legge alla luce dei principi di giustizia Applica la norma posta; nelle versioni formaliste è «bocca della legge» Decide anche in base a fattori non deducibili dalle regole: crea diritto Organo dell'ordinamento, garante della sua unità Bilancia i principi in conflitto nei casi difficili (ponderazione)
Autori di riferimento Cicerone, Tommaso d'Aquino, Grozio, Locke, Radbruch Bentham, Austin, Kelsen, Hart Ross, Olivecrona; Holmes, Llewellyn, Frank Santi Romano, Hauriou Dworkin, Alexy, Zagrebelsky

Cambia il punto di partenza: un ordine di giustizia, norme poste dall'autorità, decisioni e comportamenti effettivi, un'organizzazione sociale, un sistema di regole e principi costituzionali.

Collegamento: chiarito che cosa si intende per diritto, il programma passa agli strumenti con cui il giurista lavora ogni giorno: da dove vengono le norme, come si definiscono i concetti, come si interpretano i testi.

6. Potere costituente e fonti del diritto

Ogni ordinamento ha un punto di partenza, e la teoria lo chiama potere costituente: il potere originario che dà vita a una Costituzione. La distinzione risale a Sieyès (1789), che separa il potere costituente, espressione del popolo e non vincolato dalle regole precedenti, dai poteri costituiti, che esistono perché la Costituzione li istituisce e ne sono limitati. In Italia il potere costituente si è esercitato con l'Assemblea costituente eletta il 2 giugno 1946, e la Costituzione è in vigore dal 1° gennaio 1948. Anche il potere di revisione dell'art. 138 Cost. è un potere costituito: non può modificare la forma repubblicana (art. 139) né, secondo la Corte costituzionale (sent. 1146/1988), i principi supremi dell'ordinamento costituzionale.

Da qui si ricava la teoria delle fonti del diritto: gli atti e i fatti dai quali l'ordinamento riconosce che nascono norme giuridiche. Si distinguono le fonti-atto, prodotte con un procedimento (legge, regolamento), dalle fonti-fatto, che nascono da un comportamento ripetuto, come la consuetudine. L'art. 1 delle disposizioni preliminari al codice civile (preleggi), che nel 1942 elencava le fonti, va oggi letto insieme alla Costituzione, al primato del diritto dell'Unione europea e alle leggi regionali. Quando due norme sono in conflitto si applicano quattro criteri: gerarchico, cronologico, di specialità e di competenza.

Schema — I criteri per risolvere le antinomie tra norme

Criterio Regola Esempio
Gerarchico La norma di rango superiore prevale su quella inferiore (lex superior) Una legge ordinaria in contrasto con la Costituzione è illegittima e può essere annullata dalla Corte costituzionale
Cronologico La norma successiva prevale su quella anteriore dello stesso rango (lex posterior) Una legge nuova incompatibile con una precedente la abroga (art. 15 preleggi)
Di specialità La norma speciale prevale su quella generale (lex specialis) Per una singola categoria di rapporti vale la regola speciale e non quella generale del codice
Di competenza Prevale la fonte a cui la Costituzione riserva la materia Una materia di competenza esclusiva statale non può essere disciplinata da una legge regionale (art. 117 Cost.)

Collegamento: le fonti producono testi, e i testi sono fatti di parole. Prima di interpretarli bisogna capire che cosa sono i concetti giuridici e come un fatto della vita viene ricondotto a una norma.

7. Concetti, definizioni e qualificazione giuridica

Un concetto giuridico (contratto, proprietà, persona) è una categoria astratta che raggruppa casi diversi sotto un nome. Il legislatore ne fornisce talvolta una definizione: l'art. 1321 cc definisce il contratto come l'accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale; l'art. 2082 cc definisce l'imprenditore. Sono definizioni stipulative, che fissano il significato di un termine per l'ordinamento, e non descrizioni dell'uso comune. Accanto ai concetti ben delimitati ci sono quelli indeterminati o clausole generali — buona fede, diligenza, giusta causa — il cui contenuto si precisa caso per caso e che torneranno nel blocco di informatica giuridica come problema di rappresentazione.

La qualificazione giuridica è l'operazione con cui un fatto concreto viene ricondotto alla fattispecie astratta di una norma (sussunzione): è il cuore del cosiddetto sillogismo giudiziale. Il giudice la compie da sé: iura novit curia, nel pronunciare sulla causa deve seguire le norme del diritto (art. 113 cpc), e il nome che le parti hanno dato al rapporto non lo vincola. Lo si vede bene nella qualificazione del rapporto di lavoro, dove conta il modo in cui il rapporto è eseguito e non l'etichetta del contratto.

Schema — Il sillogismo giudiziale in un esempio

Passaggio Contenuto Esempio
Premessa maggiore La norma, cioè la fattispecie astratta e la sua conseguenza Art. 2094 cc: è subordinato chi si obbliga a collaborare nell'impresa, dietro retribuzione, alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore
Premessa minore Il fatto accertato Un collaboratore lavora con orari fissati e direttive quotidiane del committente, anche se il contratto parla di «consulenza»
Conclusione La qualificazione e l'effetto che ne discende Il rapporto è qualificato come subordinato e si applicano le tutele del lavoro subordinato

Collegamento: il sillogismo funziona se la premessa maggiore è chiara. Quando il testo della norma ammette più significati, il passaggio decisivo diventa l'interpretazione, e da qui parte la riflessione sul modo di comprendere un testo.

8. Ermeneutica e teorie dell'interpretazione

L'ermeneutica giuridica studia il comprendere. Con Hans-Georg Gadamer (Verità e metodo, 1960) comprendere un testo non è un atto neutrale: l'interprete arriva con una precomprensione, e il significato nasce da un movimento circolare tra le parti del testo e il suo insieme (il «circolo ermeneutico»). Emilio Betti, in Italia, risponde con una teoria generale dell'interpretazione che fissa canoni oggettivi — tra cui l'autonomia dell'oggetto interpretato e la coerenza dell'insieme — per evitare che l'interpretazione diventi arbitraria.

Su questa base le teorie dell'interpretazione giuridica si dividono in tre famiglie, che dipendono dalla concezione del diritto vista nella parte A.

Schema — Tre teorie dell'interpretazione

Teoria Che cosa significa interpretare Conseguenza per il giudice
Cognitivismo (formalismo) Scoprire il significato oggettivo già contenuto nella norma Esiste una risposta corretta; il giudice la riconosce
Scetticismo Attribuire un significato: il testo non ne ha uno proprio, lo decide l'interprete Il giudice sceglie e la sua scelta è anche un atto di volontà
Teorie intermedie Il testo ha un nucleo di significato chiaro e una zona di penombra (la «trama aperta» di Hart) Nel nucleo il giudice applica; nella penombra sceglie entro i significati possibili

Collegamento: le teorie dicono che cosa sia interpretare; l'ordinamento italiano dà poi regole precise su come farlo con la legge e con gli atti dei privati.

9. Interpretare la legge e gli atti giuridici

Per la legge il riferimento è l'art. 12 delle preleggi: non si può attribuire alla legge «altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore». Se ne ricavano i criteri letterale e sistematico (il significato proprio delle parole nella connessione tra le disposizioni) e quelli storico e teleologico (l'intenzione del legislatore e lo scopo della norma). Se una controversia non può essere decisa con una disposizione precisa, il secondo comma ricorre all'analogia legis (si applicano le norme che regolano casi simili o materie analoghe) e, in subordine, all'analogia iuris (si decide secondo i principi generali dell'ordinamento). L'analogia ha un limite: le leggi penali e quelle eccezionali non si applicano oltre i casi e i tempi in esse considerati (art. 14 preleggi).

Gli atti giuridici dei privati, in particolare il contratto, seguono una logica diversa, perché al centro c'è la volontà delle parti: l'art. 1362 cc impone di indagare la comune intenzione dei contraenti senza fermarsi al senso letterale delle parole, valutando il comportamento complessivo delle parti, anche successivo alla conclusione. Gli artt. 1363 ss. aggiungono l'interpretazione complessiva delle clausole, l'interpretazione secondo buona fede (art. 1366), la conservazione del contratto nel senso in cui possa avere qualche effetto (art. 1367) e, nel dubbio, l'interpretazione contro chi ha predisposto le condizioni generali (art. 1370).

Schema — Interpretare la legge e interpretare il contratto

Dimensione Legge (art. 12 preleggi) Contratto (artt. 1362 ss. cc)
Criterio guida Significato proprio delle parole nella loro connessione e intenzione del legislatore Comune intenzione delle parti, oltre il senso letterale
Completamento Analogia legis e analogia iuris (art. 12, 2° c.) Interpretazione complessiva, buona fede, conservazione, contro chi ha predisposto le clausole
Limiti Divieto di analogia per le leggi penali ed eccezionali (art. 14) Le regole sussidiarie operano solo nel dubbio, dopo i criteri principali

Collegamento: i criteri indicano dove cercare il significato, ma la decisione si regge sulla giustificazione che il giurista ne dà. Si passa quindi dall'interpretazione all'argomentazione.

10. Argomentazione, precedente e interpretazione della Costituzione

L'argomentazione giuridica è l'insieme delle ragioni con cui si sostiene una soluzione interpretativa. Il programma ne studia gli argomenti tipici, che sono schemi di ragionamento riconoscibili e controllabili.

Schema — Gli argomenti interpretativi più usati (esempio: un regolamento vieta l'ingresso ai cani in un parco)

Argomento Schema Applicazione all'esempio
A contrario Ciò che la norma non prevede è escluso dal suo effetto I gatti non sono vietati
Analogico Si estende la norma a un caso simile, per la stessa ragione Se lo scopo è la sicurezza dei visitatori, il divieto si estende ad altri animali pericolosi
A fortiori A maggior ragione: se vale per il caso meno grave, vale per quello più grave Se sono vietati i cani, a maggior ragione sono vietati i lupi
Teleologico Si sceglie il significato che realizza lo scopo della norma Si interpreta «cani» alla luce dello scopo del divieto (igiene e sicurezza dei visitatori), non solo secondo il significato letterale
Ab absurdo Si scarta l'interpretazione che porta a un risultato assurdo Si scarta la lettura che vieti l'ingresso anche alle unità cinofile della polizia in intervento: sarebbe un risultato assurdo, contrario allo scopo di sicurezza

Il programma affronta poi il problema del precedente. Nei sistemi di common law vale lo stare decisis: la ratio decidendi di una decisione vincola i giudici successivi, mentre le osservazioni marginali (obiter dicta) non vincolano. Nel sistema italiano la giurisprudenza non è fonte del diritto, ma ha un forte peso persuasivo: la Corte di cassazione assicura l'esatta osservanza e l'uniforme interpretazione della legge (art. 65 dell'ordinamento giudiziario), e se una sezione semplice non condivide il principio di diritto enunciato dalle Sezioni unite deve rimettere a queste la decisione (art. 374, 3° comma, cpc).

L'ultima unità del blocco riguarda l'interpretazione della Costituzione, che ha caratteri propri: molte norme sono principi con formulazioni aperte (dignità, uguaglianza), che richiedono un'interpretazione evolutiva e un bilanciamento tra principi in tensione. La Corte costituzionale ha precisato che una legge non si dichiara illegittima perché se ne possono dare interpretazioni incostituzionali, ma solo se è impossibile darne interpretazioni conformi a Costituzione: per questo il giudice, prima di sollevare la questione (come visto in Diritto Costituzionale), cerca un'interpretazione conforme, e la Corte parla di «diritto vivente» per indicare il significato che una norma ha assunto nella giurisprudenza consolidata.

Collegamento: gli strumenti sono fissati. Il programma torna alle categorie su cui si esercitano, e comincia da quella a cui si riferiscono le norme: chi è il soggetto del diritto.

11. Il soggetto di diritto: diritto soggettivo e persona

Il diritto soggettivo è la posizione di vantaggio che l'ordinamento attribuisce a un soggetto. Le teorie classiche lo definiscono in modi diversi: per la teoria della volontà (Windscheid) è un potere di volontà riconosciuto dall'ordinamento; per la teoria dell'interesse (Jhering) è un interesse giuridicamente protetto; la teoria mista (Jellinek) li unisce, parlando di potere di volontà rivolto a un bene o a un interesse tutelato. Ciascuna ha un punto debole: la prima fatica a spiegare i diritti di chi non può volere (un neonato, un incapace), la seconda i casi in cui il titolare non ha interesse a esercitare il proprio diritto. Kelsen le critica entrambe e riduce il diritto soggettivo a un riflesso dell'obbligo altrui, assistito dalla possibilità di agire in giudizio.

L'unità sul passaggio dal soggetto alla persona ricostruisce come cambia il titolare dei diritti. Il «soggetto» è un centro di imputazione astratto di diritti e doveri: l'ordinamento ha escluso in passato intere categorie di esseri umani dalla soggettività (gli schiavi) o li ha trattati in base allo status, e il codice napoleonico afferma l'uguaglianza di tutti come soggetti astratti. La Costituzione italiana guarda invece alla persona concreta, con la sua dignità: l'art. 2 riconosce i diritti inviolabili, l'art. 3 impone di rimuovere gli ostacoli che impediscono il pieno sviluppo della persona. Oggi il dibattito si sposta sulla responsabilità quando l'azione passa per sistemi automatizzati: chi risponde, sul piano giuridico, di ciò che fa un sistema digitale.

Collegamento: il soggetto agisce, e l'azione con cui i privati regolano i propri interessi ha una categoria dedicata: il negozio giuridico.

12. Il negozio giuridico

Il negozio giuridico nasce nella dottrina tedesca dell'Ottocento (pandettistica) come categoria generale per gli atti con cui i privati regolano i propri interessi: contratto, testamento, atti unilaterali. Per capirlo il programma parte da tre nozioni: il fatto giuridico è qualunque evento a cui la legge collega effetti; l'atto giuridico è un comportamento umano rilevante per il diritto; il negozio è l'atto di autonomia privata con cui si producono gli effetti voluti dalle parti.

Il codice civile del 1942 non contiene una definizione generale di negozio giuridico: disciplina il contratto (art. 1321 ss.) e, con l'art. 1324, ne estende le norme, in quanto compatibili, agli atti unilaterali tra vivi con contenuto patrimoniale. Resta una categoria di dottrina, utile a ragionare sul rapporto tra volontà e dichiarazione: se prevale ciò che la parte voleva davvero o ciò che ha dichiarato, a tutela dell'affidamento di chi ha ricevuto la dichiarazione. L'art. 1428 cc offre un esempio di equilibrio, perché l'errore rende il contratto annullabile solo se è essenziale e riconoscibile dall'altro contraente. Gli effetti dell'invalidità sono trattati in Diritto Privato.

Collegamento: dopo gli atti con cui i privati costruiscono rapporti, il programma guarda all'atto con cui lo Stato risponde a un illecito grave: la pena, e i limiti che le si pongono.

13. La pena e il garantismo

Le teorie sulla pena rispondono alla domanda «perché punire». Si distinguono per lo scopo che attribuiscono alla sanzione.

Schema — Le teorie della pena

Teoria Scopo della pena Idea di fondo
Retributiva Ripagare il male commesso, in modo proporzionato Si punisce perché il reato è stato commesso (Kant, Hegel)
Prevenzione generale Dissuadere la collettività dal commettere reati Si punisce perché altri non commettano reati (Beccaria, Feuerbach)
Prevenzione speciale Evitare che il condannato commetta nuovi reati Rieducazione o neutralizzazione del singolo condannato
Teorie miste Combinare i tre scopi nelle diverse fasi (minaccia, condanna, esecuzione) Quella che meglio descrive il sistema italiano

L'ordinamento italiano non sceglie una sola teoria: la responsabilità penale è personale (art. 27, 1° c., Cost.) e le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato (art. 27, 3° c.). Il garantismo, nella versione di Luigi Ferrajoli (Diritto e ragione, 1989), è il modello che rende queste garanzie un sistema: dieci principi in catena, da «nessuna pena senza reato» a «nessuna prova senza difesa». Passando per la legalità, la necessità, l'offensività, la materialità, la colpevolezza, la giurisdizionalità, l'accusa e l'onere della prova, la catena indica le condizioni che limitano il potere punitivo. Molti di questi principi li ritrovi, in forma tecnica, in Diritto Penale.

Collegamento: per punire serve accertare i fatti, e accertarli significa spesso ricorrere al sapere scientifico. L'ultimo tema del blocco riguarda il rapporto tra diritto e scienza.

14. Diritto e scienza

Il rapporto tra diritto e scienza ha due versanti. Il primo riguarda la scienza giuridica: la teoria del diritto discute se lo studio del diritto sia una scienza in senso proprio, come ritiene Kelsen quando descrive le norme senza valutarle, o se la sua natura interpretativa e valutativa lo distingua dalle scienze naturali, che si fondano su esperimento e falsificabilità. Il secondo riguarda l'uso del sapere scientifico nel processo: consulenze tecniche e perizie, prova scientifica, accertamento del nesso causale. Qui il diritto deve decidere anche quando la scienza non ha una risposta certa, e lo fa con standard di prova propri: nel processo penale la condanna richiede la colpevolezza «al di là di ogni ragionevole dubbio» (art. 533 cpp), nel civile prevale di regola il criterio del «più probabile che non». La verità processuale non coincide con quella scientifica, e il principio di precauzione (art. 191 TFUE) mostra come l'ordinamento possa agire anche prima della certezza.

Collegamento: se la scienza entra nel diritto come sapere esterno, la tecnologia digitale entra nel lavoro del giurista come strumento. Il terzo blocco del programma comincia da qui.

15. Informatica giuridica: diritto e tecnologia

L'informatica giuridica è l'applicazione dell'informatica al diritto: la documentazione e la ricerca delle fonti, l'automazione degli atti e dei processi, i sistemi che assistono il ragionamento giuridico. Non va confusa con il diritto dell'informatica, che è invece il diritto che regola le tecnologie (protezione dei dati, contratti informatici, reati informatici). Il programma apre il blocco con l'evoluzione dell'informatica e del diritto nell'era digitale e con il rapporto tra diritto e tecnologia, e pone due idee di fondo.

La prima è che per far trattare un testo giuridico a una macchina occorre renderlo «misurabile»: contarlo, classificarlo, indicizzarlo. L'unità sui fondamenti dell'informatica giuridica parla di misurare il diritto e comprendere il diritto, per distinguere ciò che un sistema calcola da ciò che un giurista capisce. La seconda è che la tecnologia non è neutrale: un'unità è dedicata al rapporto tra diritto e giustizia, società e tecnologia (il «circolo virtuoso della socialità») e un'altra alla ricerca del CNR sull'informatica giuridica e sui sistemi giudiziari. Il corso insiste sul fatto che la responsabilità delle scelte resta giuridica e umana, anche quando una parte del lavoro è automatizzata.

Collegamento: per trasferire una regola in un sistema digitale bisogna prima scriverla in un linguaggio privo di ambiguità. È il tema della logica giuridica e del linguaggio formale.

16. Logica giuridica e linguaggio formale

La logica studia quando un ragionamento è valido, cioè quando la conclusione segue dalle premesse. Il giurista la usa in modo implicito (il sillogismo giudiziale visto sopra), e il linguaggio formale la rende esplicita: usa simboli con regole precise, per eliminare le ambiguità del linguaggio naturale. Gli strumenti di base sono i connettivi — «e», «o», «non», «se… allora» — e, per le norme, la logica deontica (introdotta da Georg Henrik von Wright nel 1951), che aggiunge gli operatori «obbligatorio», «permesso» e «vietato» e ne studia i rapporti: ciò che è vietato è obbligatorio non farlo, ciò che è permesso è ciò che non è obbligatorio non fare.

Una norma si formalizza isolando la fattispecie (le condizioni) e la conseguenza giuridica (l'effetto). L'art. 2043 cc, che obbliga a risarcire il danno chiunque con un fatto doloso o colposo ne cagioni uno ingiusto ad altri, si scrive così:

Schema — L'art. 2043 cc in forma di regola

Elemento della norma Simbolo Nota
Fatto doloso o colposo D ∨ C Basta uno dei due (connettivo «o»)
Danno ad altri causato dal fatto N Nesso causale tra fatto e danno
Danno ingiusto I Concetto da interpretare: la formalizzazione non lo decide
Regola completa (D ∨ C) ∧ N ∧ I → O(R) Se valgono tutte le condizioni, è obbligatorio il risarcimento (R)

Collegamento: formalizzare mette in evidenza ciò che nel testo era implicito, ma lascia fuori i concetti che richiedono giudizio. Prima di vedere come la logica tratta questa difficoltà, serve capire dove si trovano le norme da formalizzare: le fonti giuridiche online.

17. Le fonti giuridiche online

Un'unità del programma è dedicata alle fonti giuridiche online, cioè ai luoghi digitali dove si trovano leggi, giurisprudenza e dottrina. La regola di metodo è distinguere le fonti ufficiali da quelle che non lo sono. Le leggi si cercano nella Gazzetta Ufficiale, che le pubblica con valore ufficiale, e in Normattiva, il portale della normativa vigente, che permette di leggere il testo con le modifiche successive («multivigenza») e di consultare la versione in vigore a una certa data. Il diritto dell'Unione europea si consulta su EUR-Lex; la giurisprudenza sui siti della Corte costituzionale, della Corte di cassazione, della giustizia amministrativa, della Corte di giustizia e della Corte europea dei diritti dell'uomo.

Schema — Dove cercare e cosa controllare

Tipo di fonte Dove si trova Cosa controllare
Legge statale Gazzetta Ufficiale; Normattiva Testo originario o vigente, abrogazioni, modifiche, norme transitorie
Diritto dell'Unione europea EUR-Lex Tipo di atto (regolamento, direttiva) e versione consolidata
Giurisprudenza Siti delle Corti Data, organo, grado di giudizio, eventuale orientamento successivo
Risposte di un assistente basato su IA Strumenti generativi Ogni citazione va riscontrata nella fonte ufficiale: possono essere inventate

Collegamento: sapere dove trovare le fonti non basta, perché molti concetti giuridici non hanno un confine netto. Per rappresentarli in un sistema formale servono due logiche: quella di Boole e quella fuzzy.

18. Boole e la logica fuzzy

George Boole, nelle Leggi del pensiero (1854), rappresenta il ragionamento con un'algebra di valori vero/falso (1 e 0) e tre operazioni — AND, OR, NOT — che sono la base dei calcolatori. Applicata al diritto, la logica booleana funziona bene per le regole nette: si è maggiorenni a 18 anni, oppure no. La logica fuzzy, introdotta da Lotfi Zadeh nel 1965, nasce per i concetti graduali. Un'affermazione non è solo vera o falsa, ma vera in una misura compresa tra 0 e 1: l'AND diventa il minimo dei valori, l'OR il massimo, il NOT il complemento a 1.

Per il diritto è un tema reale, perché molti standard sono graduali: la diligenza, la ragionevolezza, la buona fede. Il modo più semplice per vederlo è un calcolo di esempio, con valori puramente illustrativi: due condizioni di una clausola ipotetica, «diligenza» e «tempestività», e il valore della condizione composta.

Prova l'AND in logica booleana e fuzzy

Diligenza (A) 1 AND = min Tempestività (B) 0 = A AND B 0

Con soli valori 0 e 1 il minimo coincide con l'AND booleano: la condizione composta è vera solo se entrambe le condizioni sono vere. È la logica delle regole nette.

Collegamento: la logica di Boole e quella fuzzy sono strumenti per rappresentare le regole. Per capire invece come un ordinamento nel suo complesso si comporta come un sistema, il programma passa alla cibernetica.

19. Wiener e la giuscibernetica

Norbert Wiener, con Cybernetics (1948), fonda la cibernetica, la scienza del controllo e della comunicazione negli animali e nelle macchine. I suoi concetti chiave sono l'informazione, il controllo e la retroazione (feedback): un sistema osserva gli effetti della propria azione e corregge il comportamento successivo. La giuscibernetica applica questo schema al diritto, a partire dagli anni Sessanta: l'ordinamento è letto come un sistema complesso che riceve domande sociali, le elabora in norme e decisioni e ne verifica gli effetti, modificandosi di conseguenza. Il programma sviluppa anche il pensiero cibernetico e il problema dell'«ingiustizia semantica», di cui vale la definizione data nelle dispense.

Collegamento: un sistema complesso va descritto con cura. Il passo successivo del programma è quello della classificazione dei concetti: tassonomie e ontologie.

20. Ontologie e tassonomie

Una tassonomia è una classificazione gerarchica per generi e specie: il contratto di compravendita è un contratto tipico, che è un contratto, che è un atto giuridico. Una ontologia fa un passo in più: descrive un dominio come un insieme di concetti, relazioni tra concetti e vincoli, in una forma che anche una macchina può interpretare. Nell'ontologia di una compravendita non compaiono solo le classi (contratto, venditore, compratore, bene) ma le relazioni tra loro: il venditore trasferisce la proprietà del bene, il compratore è obbligato a pagare il prezzo. Il programma nomina il «problema» delle ontologie e delle tassonomie nel diritto, perché i concetti giuridici sono spesso contestati e dipendono dal contesto: due ordinamenti, o due settori dello stesso ordinamento, possono definire lo stesso termine in modo diverso.

Collegamento: concetti ben definiti permettono di descrivere i documenti giuridici in modo che le macchine possano collegarli. È il passaggio dal testo ipertestuale al collegamento semantico.

21. Dal testo al collegamento semantico

Le unità sui sistemi informatici normativi ipertestuali, sui modelli di documento e sul collegamento semantico descrivono come un testo giuridico diventa un oggetto digitale. Si parte dall'ipertesto: i rinvii tra norme («ai sensi dell'art. 2043») diventano collegamenti da cliccare. Il passo successivo è la marcatura: un documento normativo ha una struttura (titoli, articoli, commi, lettere) che può essere indicata con un linguaggio a marcatori come XML, insieme a metadati come data, autore e vigenza; esistono standard dedicati ai testi legislativi, come Akoma Ntoso, e in Italia ha avuto un ruolo il progetto NormeInRete. Poi servono identificatori univoci, per citare lo stesso atto sempre allo stesso modo: la legge n. 132 del 2025 ha l'identificativo di tipo URN urn:nir:stato:legge:2025-09-23;132, e a livello europeo esistono l'identificatore della legislazione (ELI) e quello della giurisprudenza (ECLI). Infine il collegamento semantico: il collegamento non indica solo «rinvia a», ma dice che tipo di relazione c'è (modifica, abroga, attua, cita), in modo che anche una macchina possa interpretarlo.

Ipertesto e rinvii

I riferimenti tra norme diventano collegamenti. Chi legge passa da un articolo a quello richiamato con un clic, e un sistema ipertestuale può presentare il testo coordinato con le modifiche.

Struttura e marcatura

Un linguaggio a marcatori indica le parti del documento (articolo, comma, lettera) e i metadati (data, vigenza). Così il testo si può indicizzare, cercare e confrontare in modo preciso.

Identificatori univoci

Ogni atto riceve un nome stabile e leggibile da una macchina, ad esempio un URN per le leggi italiane, ELI per la legislazione europea ed ECLI per la giurisprudenza. Citare lo stesso atto sempre allo stesso modo permette di collegare fonti di archivi diversi.

Collegamento semantico

Il collegamento dice anche che tipo di relazione c'è tra due atti (modifica, abroga, attua, cita), grazie a ontologie e a dati collegati. È la base del web semantico applicato al diritto.

Collegamento: con fonti marcate, identificate e collegate si può costruire una forma di ragionamento assistito dal calcolatore. È l'ultimo tema del programma: il pensiero giuridico computazionale e la giustizia predittiva.

22. Pensiero computazionale e giustizia predittiva

Il pensiero giuridico computazionale applica al diritto il modo di ragionare dell'informatica: scomporre un problema in passi (un algoritmo), rappresentare le regole come dati (la formula inglese è rules as code) e verificarle con casi di prova. Le sue radici vanno lontano: Leibniz, che era anche giurista, sognava un calcolo capace di risolvere le dispute con il «calcoliamo». Funziona bene dove le regole sono nette, come nel calcolo di termini e scadenze, e mostra i suoi limiti dove serve interpretazione, come visto nei concetti indeterminati e nell'art. 2043.

La giustizia predittiva ne è l'applicazione più discussa. Sono modelli statistici o di apprendimento automatico che, a partire da un grande numero di decisioni passate, stimano l'esito probabile o la durata di una causa. I vantaggi possibili sono la prevedibilità e l'uniformità; i rischi, che il programma richiama con prudenza, sono la riproduzione dei pregiudizi presenti nei dati, l'opacità del modello e il rischio che il giudice, o l'avvocato, si affidi al risultato senza esaminarlo (automation bias). Una previsione statistica non è un ragionamento giuridico: dice quello che è accaduto di frequente, non ciò che la norma richiede in quel caso. Il quadro di garanzie è in costruzione.

Schema — Alcune garanzie per l'uso dell'intelligenza artificiale nella giustizia

Fonte Cosa prevede
Carta etica europea della CEPEJ (2018) Cinque principi per l'uso dell'IA nei sistemi giudiziari: rispetto dei diritti fondamentali, non discriminazione, qualità e sicurezza, trasparenza e imparzialità, controllo da parte dell'utente
Regolamento (UE) 2024/1689 (AI Act) Considera ad alto rischio i sistemi di IA destinati ad assistere l'autorità giudiziaria nella ricerca e nell'interpretazione di fatti e diritto, con obblighi di conformità e supervisione umana
Legge n. 132/2025, art. 15 Riserva al magistrato le decisioni sull'interpretazione e sull'applicazione della legge, sulla valutazione dei fatti e delle prove e sull'adozione dei provvedimenti
GDPR, art. 22 (Regolamento UE 2016/679) Riconosce il diritto di non essere sottoposti a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione, che produca effetti giuridici significativi

Collegamento: con questa unità si chiude il percorso. Dal diritto naturale alla giustizia predittiva la domanda è rimasta la stessa — con quale legittimità si decide e come si controlla la decisione — e cambiano gli strumenti con cui provare a rispondere.

Codice e piani di studio

Per questo insegnamento il piano A.A. 2026/2027 prevede un solo codice, 0142609IUS20II, da 9 CFU e 45 unità, uguale per tutti i profili. Cambia l'anno in cui lo trovi nel piano:

Profilo Anno Codice materia CFU Unità
Statutario, P.A. e Sicurezza, Giurista di Impresa, Enti Locali, Scienze Giuridiche per la Criminologia, l'Investigazione e la Sicurezza 2° 0142609IUS20II 9 45
Consulenza del Lavoro 3° 0142609IUS20II 9 45

Se nel tuo piano compare il codice 0142509IUS20II (A.A. 2025/2026), il programma ufficiale è organizzato in modo diverso: tre blocchi da 13, 12 e 22 unità (elementi di logica giuridica, informatica giuridica, interpretazione giuridica tra teoria e prassi), che comprendono per esempio il normativismo, il giudizio giuridico e la genealogia dell'ermeneutica. I temi di fondo sono gli stessi — filosofia del diritto, interpretazione, informatica giuridica — ma la distribuzione cambia. Questa guida segue il programma del codice 0142609IUS20II; verifica sempre nel tuo piano quale codice è attivo.

Come lo studiano

  • Videolezioni, dispense e questionari di ogni unità. Il programma ufficiale descrive videolezioni di circa 30 minuti con dispensa, slide e questionario di autovalutazione, e indica come testo di riferimento Informatica giuridica e progettazione innovativa digitale (Wolters Kluwer); il materiale integrativo è in piattaforma.
  • Prima la mappa, poi i dettagli. La parte A introduce molti autori e molte correnti in poche unità. Conviene costruire presto una tabella con una riga per corrente e le stesse colonne (che cos'è il diritto, rapporto con la morale, validità, ruolo del giudice): è lo schema di confronto di questa guida.
  • Collega i concetti agli articoli. I temi della parte B hanno un riferimento nel codice o nella Costituzione: l'art. 12 delle preleggi per l'interpretazione della legge, gli artt. 1362 ss. cc per quella del contratto, l'art. 27 Cost. per la pena, l'art. 113 cpc per la qualificazione. Imparare l'articolo insieme alla teoria evita di studiare concetti isolati.
  • Per la parte C, prova a fare. Il terzo blocco è il più tecnico. Prendi un articolo che conosci e scrivilo come regola «se… allora», con le condizioni e la conseguenza, come nell'esempio dell'art. 2043; poi individua il concetto che non riesci a formalizzare. È un modo per capire il confine tra ciò che un sistema calcola e ciò che richiede interpretazione.
  • Studia in sequenza. Le tre parti si costruiscono l'una sull'altra: i criteri di interpretazione hanno senso se si sono viste le concezioni del diritto, e la giustizia predittiva se si sono viste le fonti online, le ontologie e la logica fuzzy.

Domande dalla community

Il mio codice inizia con 01425: devo studiare il nuovo programma?
Per questo insegnamento il codice del piano A.A. 2026/2027 è 0142609IUS20II e quello del piano A.A. 2025/2026 era 0142509IUS20II. Chi si è trovato nel passaggio riporta che le videolezioni del vecchio codice possono essere azzerate, e che conviene controllare nel proprio piano personale quale codice è attivo prima di proseguire con lo studio. Il programma è organizzato diversamente, come spiegato nella sezione sui codici.
Come capisco se ho il codice vecchio?
Guarda il codice dell'insegnamento nel tuo piano di studi sulla piattaforma: i due codici differiscono per l'anno, 01425 per il piano A.A. 2025/2026 e 01426 per il piano A.A. 2026/2027.

Come funziona l'esame

Le modalità d'esame cambiano nel tempo: numero di domande, forma scritta o orale, punti premialità. Trovi tutto spiegato nella guida completa, sempre aggiornata:

Come funzionano gli esami Pegaso, Mercatorum e San Raffaele →

Quanto tempo serve

Con 45 unità da circa 30 minuti ciascuna, il carico di visione è di circa 22-23 ore. Come ordine di grandezza per una materia da 9 CFU studiata insieme ad altri insegnamenti, conviene mettere in conto 6-8 settimane di studio attivo, perché la parte più lunga non è la visione ma la rielaborazione: autori e correnti da distinguere nella parte A, istituti da collegare agli articoli nella parte B, vocabolario nuovo nella parte C. Le prime due parti sono di teoria e richiedono tempo di sedimentazione; la terza è più breve ma tecnica, e conviene non lasciarla all'ultimo giorno.

Questa materia ti prepara a…

  • Diritto Privato — soggetto di diritto, negozio giuridico e interpretazione del contratto sono affrontati qui dal punto di vista teorico e rendono più chiare le categorie del codice civile
  • Diritto Penale — teorie della pena, garantismo e principio di legalità hanno qui il loro fondamento teorico
  • Diritto Costituzionale — potere costituente, fonti e interpretazione della Costituzione sono il quadro teorico per studiare organi, fonti e giudizio di legittimità
  • Storia del Diritto Medievale e Moderno — giusnaturalismo e codificazione sono due temi in comune con la storia degli ordinamenti
  • Gli insegnamenti processuali e amministrativi degli anni successivi — qualificazione, interpretazione e argomentazione sono gli strumenti con cui si lavora sulle norme di quelle materie

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Domande frequenti

9 CFU, settore IUS/20 (GIUR-17/A, Filosofia del diritto), codice 0142609IUS20II, 45 unità didattiche. Nel piano A.A. 2026/2027 è al 2° anno per lo Statutario e per quasi tutti i profili, al 3° anno per il profilo Consulenza del lavoro.

È l'insegnamento di filosofia del diritto e di informatica giuridica del corso L14. Il programma ha tre blocchi: le correnti del pensiero giuridico (giusnaturalismo, giuspositivismo, realismi, istituzionalismo, neocostituzionalismo), i problemi e le teorie (fonti, interpretazione, argomentazione, soggetto di diritto, negozio giuridico, pena e garantismo) e l'informatica giuridica (logica formale e fuzzy, ontologie, ipertesto e web semantico, giustizia predittiva).

È l'uso di metodi di logica formale e di strumenti informatici per rappresentare le norme e il ragionamento del giurista: scrivere una norma come regola con condizioni e conseguenze, classificare i concetti in ontologie, marcare e collegare i testi giuridici, cercare le fonti nelle banche dati. Il programma la lega alla responsabilità e all'uso consapevole delle tecnologie digitali, compresa l'intelligenza artificiale.

Per il giusnaturalismo esiste un diritto di natura o di ragione, superiore alla legge, che ne misura la giustizia. Per il giuspositivismo il diritto è quello posto dall'autorità secondo le regole dell'ordinamento, e va distinto dalla morale. Nel programma il primo è seguito dalle origini greco-romane fino alla contemporaneità; il secondo parte da Bentham e Austin e arriva al Novecento.

È una logica in cui un'affermazione può essere vera in misura compresa tra 0 e 1, non solo vera o falsa come nella logica di Boole. Interessa al diritto perché molti concetti giuridici sono graduali (diligenza, ragionevolezza, buona fede) e un sistema informatico deve in qualche modo rappresentarli.

No. Il codice 0142609IUS20II (A.A. 2026/2027) è organizzato in tre blocchi da 16, 14 e 15 unità. Il codice 0142509IUS20II (A.A. 2025/2026) ha tre blocchi da 13, 12 e 22 unità e distribuisce diversamente i temi. Verifica nel tuo piano di studi quale codice è attivo.

Il programma ufficiale indica come testo di riferimento Informatica giuridica e progettazione innovativa digitale (Wolters Kluwer) e precisa che il materiale integrativo è sempre disponibile in piattaforma, accanto a videolezioni, dispense, slide e questionari di autovalutazione.

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Nota di trasparenza

I marchi e i nomi di ateneo citati in questa guida (Pegaso, Mercatorum, San Raffaele) sono utilizzati esclusivamente a fini descrittivi e informativi. La guida è realizzata in modo indipendente, senza alcun rapporto di affiliazione o collaborazione con gli atenei citati. Lo studente resta responsabile del rispetto del regolamento didattico e degli obblighi contrattuali del proprio ateneo.

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