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L14-MERCATORUM · Scienze Giuridiche — Mercatorum

Procedura penale L14 Mercatorum

Procedura penale è l'insegnamento del piano di studi L14 Scienze giuridiche di Mercatorum (settore IUS/16) che spiega come funziona il processo penale italiano: chi vi partecipa, come si cercano e si assumono le prove, come si svolgono le indagini, come si decide e come si impugna una sentenza. Si studia al 3° anno e vale 6 CFU per il profilo P.A. e Sicurezza e 12 CFU per il profilo Scienze giuridiche per la criminologia; per chi ha il piano dell'A.A. 2024/2025 del profilo Criminologia ha un terzo programma da 6 CFU.

I tre programmi ufficiali non sono uno più lungo dell'altro: hanno impostazioni diverse. Tutti comprendono, accanto al processo, lezioni di diritto penale generale (il reato, il concorso di persone, le sanzioni, la responsabilità degli enti). Il programma da 12 CFU aggiunge una lunga parte speciale su singoli reati. Questa guida segue il programma da 12 CFU, che contiene tutti gli argomenti degli altri due, e indica per ogni blocco in quali codici compare. Per il diritto penale come insegnamento autonomo vedi Diritto Penale.

Scheda materia
6-12
CFU
3°
Anno
IUS/16
SSD
0142512IUS16II
Codice da 12 CFU
Indirizzo
Profilo P.a. E Sicurezza Profilo Scienze Giuridiche Per La Criminologia, L'investigazione E La Sicurezza

Stai preparando Procedura penale? Nella community L14 trovi colleghi del 3° anno, schemi di studio e materiali condivisi dagli studenti.

Obiettivi formativi ufficiali

  • Acquisire la conoscenza delle nozioni essenziali del procedimento penale italiano, per utilizzare in maniera ragionata le fonti del diritto processuale penale ed esprimersi correttamente nel linguaggio tecnico-processuale
  • Apprendere i principi e le nozioni fondamentali del procedimento penale, con riguardo alle caratteristiche dei singoli istituti e alle correlazioni sistematiche tra questi, e comprendere come si svolge un processo penale
  • Applicare ai casi concreti le norme processuali del codice di procedura penale e padroneggiare anche le fonti normative internazionali e sovranazionali
  • Sviluppare, a partire da interpretazioni dottrinali e giurisprudenziali, la capacità di giudizio critico sulle principali criticità del sistema processuale penale e sulle riforme che cercano di colmarle
  • Apprendere un metodo di interpretazione delle norme del codice di procedura penale e delle leggi collegate, alla luce del sistema processuale e delle garanzie costituzionali e sovranazionali

Cosa trovi in questa guida

Prima i tre codici e una tabella che mostra quali argomenti compaiono in quale programma, poi gli argomenti in quattordici blocchi, dal sistema processuale all'esecuzione penale, con uno schema dopo ogni blocco, un calcolo sulla responsabilità degli enti, una linea del tempo dal reato alla sentenza definitiva e un calcolo sulla riduzione di pena nel giudizio abbreviato. Il metodo di studio è in Come lo studiano, le regole dell'esame in Come funziona l'esame.

Codici e programmi: 6 e 12 CFU

Sul sito dell'ateneo Procedura penale compare con tre codici, tutti al 3° anno e dello stesso settore:

Codice Piano e profilo CFU Lezioni
0142506IUS16I A.A. 2026/2027, profilo P.A. e Sicurezza 6 30
0142512IUS16II A.A. 2026/2027, profilo Scienze giuridiche per la criminologia 12 63
0142006IUS16I A.A. 2024/2025, profilo Scienze giuridiche per la criminologia 6 36

I due programmi da 6 CFU non sono uno il sottoinsieme dell'altro. Il programma 0142506IUS16I (30 lezioni) mescola il processo e il diritto penale generale: ha le lezioni su prova scientifica, dibattimento, udienza predibattimentale, mezzi di ricerca della prova, prova atipica, perizia e mezzi di prova, che il programma 0142006IUS16I non ha. Il programma 0142006IUS16I (36 lezioni) è invece fatto per due terzi di diritto penale generale: le prime 26 lezioni sono sul reato e sulle sanzioni, le ultime 10 sul processo. Il programma da 12 CFU contiene tutte le lezioni degli altri due; rispetto al programma 0142506IUS16I aggiunge la parte generale completa del reato, il d.lgs. 231/2001 e una parte speciale su singoli reati. Per ogni codice fa fede l'elenco delle lezioni del PDF.

Schema — Quali argomenti compaiono in quale programma

Argomento 6 CFU 0142506IUS16I 12 CFU 0142512IUS16II 6 CFU 0142006IUS16I
Sistemi processuali, libro primo del codice Sì Sì Solo le fonti
Funzioni del diritto penale, la pena No Sì Sì
Limiti della legge penale (tempo, spazio, persone) Sì Sì Sì
Nozione di reato, analisi e sistematica Sì Sì Sì
Fatto tipico, causalità, antigiuridicità, colpevolezza, punibilità No Sì Sì
Reato omissivo, tentativo, circostanze, concorso di reati No Sì Sì
Concorso di persone Sì Sì Sì
Sanzioni e misure di sicurezza Sì Sì Sì
Responsabilità degli enti Sì, senza lezioni sul d.lgs. 231/2001 Sì, con tre lezioni sul d.lgs. 231/2001 Sì, senza lezioni sul d.lgs. 231/2001
Parte speciale (corruzione, patrimonio, omicidio colposo, incolumità, libertà) No Sì No
Soggetti del processo, indagini preliminari, investigazione difensiva, misure cautelari Sì Sì Sì
Prove: prova scientifica, mezzi di ricerca, prova atipica, perizia, mezzi di prova Sì Sì Solo «Le prove nel sistema processuale penale»
Udienza predibattimentale e dibattimento Sì Sì Solo «L'udienza preliminare e il giudizio»
Procedimenti speciali, impugnazioni, giudicato ed esecuzione Sì Sì Sì

Argomenti del programma da approfondire

Il processo penale serve ad accertare se una persona ha commesso un reato e, se sì, a punirla nel rispetto delle garanzie previste dalla Costituzione. Per questo il programma mescola due livelli: il diritto penale sostanziale, che dice che cosa è reato e come si punisce, e il diritto processuale, che dice con quali regole lo si accerta. Qui gli argomenti sono ordinati in modo didattico: prima il sistema e le garanzie (blocco 1), poi il reato e le sanzioni (2-6), poi il processo in ordine cronologico, dalle indagini all'esecuzione (7-14).

Mappa del programma — 14 blocchi

1. Il sistema processuale e le garanzie costituzionali
2. La legge penale, la pena e i suoi limiti
3. Il reato e la sua struttura
4. Tentativo, concorso, circostanze e concorso di reati
5. Sanzioni e misure di sicurezza
6. La responsabilità degli enti e la parte speciale (12 CFU)
7. I soggetti del processo
8. Le prove
9. Le indagini preliminari e l'investigazione difensiva
10. Le misure cautelari e pre-cautelari
11. Udienza preliminare, predibattimentale e giudizio
12. I procedimenti speciali
13. Le impugnazioni
14. Giudicato ed esecuzione penale

1. Il sistema processuale e le garanzie costituzionali

Un sistema processuale è il modo in cui un ordinamento organizza il processo. Nel modello inquisitorio il giudice ha un ruolo attivo nella ricerca delle prove; nel modello accusatorio il giudice è un terzo e la prova si forma davanti a lui nel confronto tra accusa e difesa; i sistemi misti combinano elementi dell'uno e dell'altro. La lezione sul sistema processuale italiano chiede di collocare il nostro processo in questo quadro, e la lezione sulle fonti indica dove stanno le regole: la Costituzione, il codice di procedura penale con le leggi collegate, le fonti internazionali e sovranazionali.

La Costituzione contiene il nucleo delle garanzie. L'art. 111 stabilisce che la giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge, che ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a un giudice terzo e imparziale, e che il processo penale è regolato dal principio del contraddittorio nella formazione della prova. La legge può derogare solo nei casi che l'art. 111 elenca: consenso dell'imputato, accertata impossibilità di natura oggettiva, provata condotta illecita. Il codice è stato modificato da riforme recenti, in particolare dalla riforma Cartabia (d.lgs. 150/2022, in vigore dal 30 dicembre 2022, con il correttivo del d.lgs. 31/2024): la lezione sulle modifiche al libro primo del codice, che riguarda in particolare i soggetti, va studiata sul testo vigente.

Schema — Le garanzie costituzionali del processo penale

Articolo Che cosa garantisce
Art. 13 Libertà personale inviolabile: restrizioni solo con atto motivato dell'autorità giudiziaria; i provvedimenti provvisori di pubblica sicurezza vanno comunicati entro 48 ore al giudice, che deve convalidarli nelle successive 48 ore
Art. 24 Diritto di agire in giudizio; la difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento
Art. 25 Giudice naturale precostituito per legge; nessuna pena senza una legge entrata in vigore prima del fatto
Art. 27 Responsabilità penale personale; l'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva
Art. 111 Giusto processo, contraddittorio nella formazione della prova, ricorso per cassazione per violazione di legge contro le sentenze
Art. 112 Il pubblico ministero ha l'obbligo di esercitare l'azione penale

Collegamento: prima di studiare come si accerta un reato bisogna sapere che cos'è e fin dove arriva la legge che lo prevede. È il tema delle lezioni di diritto penale generale.

2. La legge penale, la pena e i suoi limiti

Le lezioni introduttive di diritto penale (nei programmi che le hanno: «Introduzione al diritto penale», «Caratteristiche e funzioni del diritto penale», «La pena») spiegano a che cosa serve il diritto penale. Due articoli della Costituzione ne fissano i punti fermi: l'art. 25, secondo comma, per cui nessuno può essere punito se non in forza di una legge entrata in vigore prima del fatto commesso, e l'art. 27, terzo comma, per cui le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Tre lezioni sui limiti di applicabilità della legge penale, presenti in tutti e tre i programmi, ne precisano l'ambito: nel tempo, cioè da quando e per quali fatti si applica; nello spazio, cioè ai reati commessi dove e da chi; rispetto alle persone, perché per alcuni soggetti la Costituzione e il diritto internazionale prevedono immunità.

Schema — I tre limiti della legge penale

Limite Domanda
Nel tempo Da quando e per quali fatti si applica la legge penale? (art. 25 Cost.)
Nello spazio Si applica ai reati commessi in Italia e, a certe condizioni, a quelli commessi all'estero
Rispetto alle persone Per quali soggetti l'applicazione è limitata da immunità?

Collegamento: stabilito che la legge penale esiste e dove arriva, resta da capire che cosa trasforma un fatto in reato.

3. Il reato e la sua struttura

La lezione sulla nozione di reato (presente in tutti i programmi) definisce il reato come il fatto che la legge punisce con una pena; la lezione sull'analisi e sistematica del reato ne scompone gli elementi. Nei programmi da 12 CFU e da 6 CFU dell'A.A. 2024/2025 ciascun elemento ha una o più lezioni dedicate. Il fatto tipico comprende la condotta, l'evento e il rapporto di causalità che li lega. L'antigiuridicità è la contrarietà del fatto all'ordinamento: manca quando c'è una causa di giustificazione, come la legittima difesa. La colpevolezza riguarda l'atteggiamento psicologico dell'autore; l'art. 43 del codice penale distingue tre forme, il dolo, la preterintenzione e la colpa. La punibilità è l'ultimo filtro: un fatto che è reato può, in certi casi, non essere punito.

Schema — Gli elementi del reato

Elemento Che cosa riguarda Quando manca
Fatto tipico Condotta, evento, nesso causale Il fatto non corrisponde alla fattispecie prevista dalla legge
Antigiuridicità Contrarietà del fatto all'ordinamento C'è una causa di giustificazione (per esempio la legittima difesa)
Colpevolezza Dolo, preterintenzione o colpa (art. 43 c.p.) Non c'è nessuna delle forme di colpevolezza richieste
Punibilità Condizioni e cause che consentono o escludono la pena Opera una causa di non punibilità o manca una condizione

Collegamento: la struttura del reato descrive il caso normale: un autore, un fatto compiuto. La legge disciplina però anche i casi in cui il fatto non si compie, ha più autori o si ripete.

4. Tentativo, concorso, circostanze e concorso di reati

Il reato omissivo punisce una mancata azione richiesta dalla legge. Il tentativo (art. 56 c.p.) punisce chi compie atti idonei, diretti in modo non equivoco a commettere un delitto, anche se l'azione non si compie o l'evento non si verifica. Nel concorso di persone (art. 110 c.p.) più persone partecipano allo stesso reato e ciascuna soggiace alla pena stabilita per quel reato. Le circostanze sono elementi che aggravano o attenuano la pena senza cambiare il reato. Il concorso di reati riguarda chi commette più reati: nel concorso formale (art. 81 c.p.) una sola azione o omissione viola più norme e si applica il cumulo giuridico, cioè una pena unica aumentata, non la somma delle pene; nel concorso apparente di norme più norme sembrano applicabili allo stesso fatto ma ne vale una sola.

Schema — Le forme di manifestazione del reato

Istituto Idea di fondo Programmi
Reato omissivo Si punisce la mancata azione richiesta dalla legge 12 CFU; 6 CFU A.A. 2024/2025
Tentativo Atti idonei e diretti in modo non equivoco, senza che il delitto si compia 12 CFU; 6 CFU A.A. 2024/2025
Concorso di persone Più persone partecipano allo stesso reato Tutti
Circostanze Elementi che aggravano o attenuano la pena 12 CFU; 6 CFU A.A. 2024/2025
Concorso di reati e concorso apparente di norme Una persona commette più reati, o più norme sembrano applicabili a un fatto 12 CFU; 6 CFU A.A. 2024/2025

Collegamento: accertato il reato e il suo autore, bisogna stabilire quale conseguenza ne deriva: la pena o una misura di sicurezza.

5. Sanzioni e misure di sicurezza

Le lezioni sul sistema sanzionatorio distinguono le pene in senso stretto, che possono essere detentive o pecuniarie, dalle altre conseguenze del reato. La commisurazione è la determinazione della pena concreta da parte del giudice; l'estinzione riguarda le cause per cui il reato o la pena si estinguono. Dopo la riforma Cartabia il giudice può applicare, al posto di pene detentive brevi, le pene sostitutive: semilibertà, detenzione domiciliare, lavoro di pubblica utilità e pena pecuniaria. Le misure di sicurezza sono un'altra cosa: non puniscono un fatto ma rispondono alla pericolosità sociale della persona, e l'art. 25, terzo comma, della Costituzione stabilisce che nessuno può esservi sottoposto se non nei casi previsti dalla legge.

Schema — Pena e misura di sicurezza

Dimensione Pena Misura di sicurezza
Funzione Punire il fatto, tendendo alla rieducazione (art. 27 Cost.) Rispondere alla pericolosità sociale della persona
Fondamento costituzionale Art. 25, secondo comma, e art. 27, terzo comma Art. 25, terzo comma

Collegamento: le sanzioni colpiscono le persone. Il programma si occupa anche degli enti, che la legge ha reso responsabili dei reati commessi nel loro ambito.

6. La responsabilità degli enti e la parte speciale

Nei tre programmi c'è una lezione sulla responsabilità della persona giuridica e una che apre il tema già nella nozione di reato. Il programma da 12 CFU la sviluppa in tre lezioni sul d.lgs. 231/2001: la normativa sulla responsabilità amministrativa dell'ente, i modelli di organizzazione e l'organismo di vigilanza, il sistema sanzionatorio e le vicende modificatorie dell'ente. Le sanzioni pecuniarie si applicano per quote: il giudice determina il numero di quote, da cento a mille, in base alla gravità del reato, e il valore di ogni quota, da 258 a 1.549 euro, in base alle condizioni economiche dell'ente. Le sanzioni interdittive sono elencate in modo tassativo dall'art. 9.

Prova a calcolare: la sanzione pecuniaria per quote (esempi di fantasia entro i limiti di legge)

Numero di quote 100 × Valore di una quota 258 € = Sanzione pecuniaria 25.800 €

Con il numero minimo di quote (100) e il valore minimo della quota (258 euro), la sanzione pecuniaria è 100 × 258 = 25.800 euro.

Solo il programma da 12 CFU ha la parte speciale, cioè lo studio dei singoli reati. La corruzione punisce l'accordo con cui un pubblico agente riceve, o si fa promettere, un'utilità in cambio di un atto o dell'esercizio della sua funzione: il programma ne tratta la corruzione per l'esercizio della funzione, la corruzione in atti giudiziari, l'istigazione alla corruzione e la corruzione internazionale. Nell'induzione indebita a dare o promettere utilità è invece il pubblico agente a indurre il privato a dare o promettere. Tra i reati contro il patrimonio, dopo gli elementi comuni, la rapina è l'impossessamento di una cosa mobile altrui con violenza o minaccia, l'estorsione è costringere qualcuno con violenza o minaccia a fare o a omettere qualcosa per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, e il sequestro di persona a scopo di estorsione è la privazione della libertà di una persona per ottenere un profitto come prezzo della liberazione. L'omicidio colposo è la morte cagionata per colpa; la morte come conseguenza di altro delitto è la morte non voluta che deriva da un altro delitto. I delitti contro l'incolumità sono i reati che mettono in pericolo un numero indeterminato di persone; quelli contro la libertà offendono la libertà personale e morale.

Schema — La parte speciale del programma da 12 CFU

Gruppo di reati Figure nominate dal programma
Amministrazione della giustizia I delitti contro l'amministrazione della giustizia
Pubblica amministrazione Corruzione per l'esercizio della funzione, corruzione in atti giudiziari, istigazione alla corruzione e corruzione internazionale, induzione indebita a dare o promettere utilità
Patrimonio Elementi comuni, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di estorsione
Persona Omicidio colposo, morte come conseguenza di altro delitto, delitti contro l'incolumità, delitti contro la libertà

Collegamento: fin qui il programma ha descritto che cosa è reato e come si punisce. Da questo punto in poi descrive come il reato viene accertato: il processo.

7. I soggetti del processo

Due lezioni, presenti in tutti i programmi, descrivono chi partecipa al processo. I soggetti pubblici sono il giudice, il pubblico ministero e la polizia giudiziaria. Il giudice è terzo e imparziale (art. 111 Cost.). Il pubblico ministero ha l'obbligo di esercitare l'azione penale (art. 112 Cost.), cioè di chiedere al giudice di decidere quando ci sono gli elementi per farlo. La polizia giudiziaria collabora con il pubblico ministero nelle indagini. I soggetti privati sono l'imputato, che ha diritto di difendersi (art. 24 Cost.) ed è assistito da un difensore, la persona offesa dal reato, la parte civile, cioè chi si costituisce nel processo penale per chiedere il risarcimento del danno, e il responsabile civile, cioè chi deve risarcire il danno al posto dell'autore. L'art. 111 riconosce all'accusato il diritto di essere informato nel più breve tempo possibile e in modo riservato della natura e dei motivi dell'accusa, di avere il tempo e le condizioni per preparare la difesa, di far interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo carico e di essere assistito da un interprete.

Schema — I soggetti del processo penale

Soggetto Ruolo
Giudice Decide; è terzo e imparziale
Pubblico ministero Esercita l'azione penale, che è obbligatoria
Polizia giudiziaria Collabora con il pubblico ministero nelle indagini
Imputato e difensore Esercitano il diritto di difesa
Persona offesa e parte civile Chi ha subito il reato; la parte civile chiede il risarcimento nel processo penale
Responsabile civile Chi risponde del danno al posto dell'autore

Collegamento: chi partecipa al processo lo fa per dimostrare o contestare dei fatti. Lo strumento è la prova.

8. Le prove

Le lezioni sulle prove sono tra le più numerose dei programmi più recenti: «Le prove nel sistema processuale penale», «I mezzi di prova», «Mezzi di ricerca della prova», «La prova non disciplinata dalla legge processuale penale», «La prova scientifica: modalità» e «La prova demandata agli esperti: la perizia e la consulenza». La regola di fondo è il contraddittorio nella formazione della prova (art. 111, quarto comma, Cost.), con le eccezioni del quinto comma. Si distinguono i mezzi di prova, strumenti con cui gli elementi di prova entrano nel processo, come la testimonianza, la perizia e i documenti, dai mezzi di ricerca della prova, strumenti con cui la prova viene cercata, come le perquisizioni, i sequestri e le intercettazioni. La prova atipica è quella che la legge processuale non disciplina. La prova scientifica si fonda su metodi e leggi della scienza, e porta con sé la perizia, richiesta al giudice, e la consulenza tecnica di parte, svolta per conto di una parte.

Schema — Prove e mezzi di ricerca della prova

Categoria Funzione Esempi
Mezzi di prova Portare nel processo gli elementi su cui il giudice decide Testimonianza, perizia, documenti
Mezzi di ricerca della prova Cercare e acquisire elementi di prova Perquisizioni, sequestri, intercettazioni
Prova atipica Prova che la legge processuale non disciplina Strumenti non previsti dal codice

Collegamento: le prime prove si raccolgono prima del processo vero e proprio, nella fase delle indagini.

9. Le indagini preliminari e l'investigazione difensiva

Le indagini preliminari sono la fase in cui il pubblico ministero, con l'aiuto della polizia giudiziaria, raccoglie gli elementi per decidere se esercitare l'azione penale. Al termine il pubblico ministero può chiedere l'archiviazione oppure esercitare l'azione penale. Dopo la riforma Cartabia la regola di giudizio è quella della ragionevole previsione di condanna, riscritta negli artt. 408 e 425 del codice di procedura penale: si archivia quando gli elementi acquisiti non consentono una ragionevole previsione di condanna.

L'investigazione difensiva è l'attività con cui il difensore ricerca elementi di prova a favore del proprio assistito. È disciplinata dall'art. 327-bis e dagli artt. 391-bis e seguenti del codice di procedura penale, introdotti dalla legge 397/2000: può essere svolta in ogni stato e grado del procedimento, anche nell'esecuzione e per promuovere la revisione.

Schema — Accusa e difesa nella fase delle indagini

Chi Che cosa fa
Pubblico ministero Dirige le indagini; chiede l'archiviazione o esercita l'azione penale
Polizia giudiziaria Raccoglie le notizie di reato e collabora alle indagini
Difensore Svolge l'investigazione difensiva (artt. 327-bis e 391-bis ss.)

Collegamento: già durante le indagini può servire una misura che limiti la libertà di una persona o i suoi beni: le misure cautelari.

10. Le misure cautelari e pre-cautelari

Le misure cautelari limitano la libertà della persona o la disponibilità dei suoi beni prima della condanna definitiva. Le misure pre-cautelari sono provvedimenti provvisori, come l'arresto e il fermo, che sottopongono la persona a un controllo immediato dell'autorità giudiziaria: l'art. 13 della Costituzione impone di comunicarli al giudice entro quarantotto ore e di farli convalidare nelle successive quarantotto, pena la loro revoca. Per applicare una misura cautelare personale servono i gravi indizi di colpevolezza (art. 273 c.p.p.) e almeno una esigenza cautelare (art. 274): il pericolo di inquinamento delle prove, il pericolo di fuga o il pericolo di reiterazione di gravi delitti. La scelta della misura risponde ai criteri di adeguatezza, proporzionalità e gradualità (art. 275), e la custodia cautelare in carcere è riservata ai casi in cui ogni altra misura risulti inadeguata. L'art. 27 della Costituzione ricorda perché: l'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva.

Schema — I presupposti delle misure cautelari personali

Requisito Norma In che cosa consiste
Gravi indizi Art. 273 c.p.p. Elementi a carico che rendono grave la probabilità di colpevolezza
Esigenze cautelari Art. 274 c.p.p. Pericolo di inquinamento delle prove, di fuga, di reiterazione di gravi delitti
Criteri di scelta Art. 275 c.p.p. Adeguatezza, proporzionalità, gradualità; il carcere solo se ogni altra misura è inadeguata

Collegamento: chiuse le indagini, il pubblico ministero chiede l'archiviazione o esercita l'azione penale. Il resto del processo si legge meglio come una sequenza di fasi.

11. Udienza preliminare, predibattimentale e giudizio

Con l'esercizio dell'azione penale si apre il controllo del giudice. Nell'udienza preliminare il giudice decide se disporre il giudizio o pronunciare una sentenza di non luogo a procedere, che l'art. 425 pronuncia quando gli elementi acquisiti non consentono una ragionevole previsione di condanna. L'udienza predibattimentale (artt. 554-bis e seguenti c.p.p.) è un'udienza di filtro introdotta dalla riforma Cartabia per i procedimenti a citazione diretta davanti al tribunale in composizione monocratica. Il dibattimento è la fase in cui le prove si formano davanti al giudice, nel contraddittorio delle parti. Si conclude con la sentenza: il giudice pronuncia la condanna se la colpevolezza è provata «al di là di ogni ragionevole dubbio» (art. 533, primo comma, c.p.p.) e assolve, tra l'altro, quando la prova della colpevolezza è insufficiente o contraddittoria (art. 530, secondo comma).

Il pubblico ministero indaga

Il pubblico ministero, con la polizia giudiziaria, raccoglie gli elementi per decidere se esercitare l'azione penale; il difensore può svolgere l'investigazione difensiva.

Si archivia o si esercita l'azione penale

Si archivia quando gli elementi non consentono una ragionevole previsione di condanna (artt. 408 e 425 c.p.p.); altrimenti il pubblico ministero esercita l'azione penale.

Il giudice filtra l'accusa

Nell'udienza preliminare il giudice decide se disporre il giudizio o pronunciare una sentenza di non luogo a procedere; per i procedimenti a citazione diretta davanti al tribunale monocratico c'è invece l'udienza predibattimentale.

Le prove si formano in contraddittorio

Nel dibattimento le parti si confrontano davanti al giudice (art. 111 Cost.). La condanna richiede la colpevolezza provata al di là di ogni ragionevole dubbio (art. 533 c.p.p.).

La sentenza si può impugnare

Contro le sentenze è sempre ammesso il ricorso in cassazione per violazione di legge (art. 111 Cost.); prima c'è l'appello nei casi in cui è previsto.

La sentenza diventa definitiva e si esegue

Esaurite le impugnazioni, la sentenza passa in giudicato e la pena si esegue; le pene devono tendere alla rieducazione del condannato (art. 27 Cost.).

Collegamento: non tutti i processi seguono questo percorso per intero. I procedimenti speciali permettono di saltare o accorciare alcune fasi.

12. I procedimenti speciali

I procedimenti speciali sono percorsi alternativi al dibattimento ordinario. Alcuni accorciano il procedimento saltando una o più fasi: il giudizio direttissimo, il giudizio immediato, il procedimento per decreto penale. Altri offrono uno sconto di pena in cambio della rinuncia al dibattimento. Nel giudizio abbreviato si decide di regola allo stato degli atti e, in caso di condanna, l'art. 442, secondo comma, c.p.p. prevede che la pena sia diminuita di un terzo se si procede per un delitto e della metà se si procede per una contravvenzione; il comma 2-bis, introdotto dalla riforma Cartabia, aggiunge una ulteriore riduzione di un sesto, applicata dal giudice dell'esecuzione, se né l'imputato né il suo difensore hanno impugnato la sentenza di condanna. Con l'applicazione della pena su richiesta (art. 444, il «patteggiamento») la pena si concorda con il pubblico ministero: può essere applicata una pena detentiva che, tenuto conto delle circostanze e diminuita fino a un terzo, non superi cinque anni, sola o congiunta a pena pecuniaria. Il calcolo qui sotto mostra la riduzione dell'abbreviato su un delitto e su una contravvenzione.

Prova a calcolare: la riduzione di pena nel giudizio abbreviato (valori di fantasia)

Pena prima della riduzione 6 anni − Riduzione 2 anni = Pena dopo la riduzione 4 anni

Per un delitto la pena determinata dal giudice è diminuita di un terzo: su 6 anni (72 mesi) la riduzione è di 2 anni (24 mesi) e la pena inflitta è di 4 anni.

Schema — Abbreviato e patteggiamento a confronto

Rito Come si decide Vantaggio sulla pena
Giudizio abbreviato (art. 442) Il giudice decide allo stato degli atti Un terzo in meno per i delitti, la metà per le contravvenzioni; un sesto in più se nessuno impugna
Applicazione della pena su richiesta (art. 444) La pena è concordata con il pubblico ministero Riduzione fino a un terzo; pena detentiva non superiore a cinque anni dopo la riduzione

Collegamento: la sentenza, ordinaria o speciale, può essere impugnata: è il tema delle impugnazioni.

13. Le impugnazioni

Le impugnazioni sono i mezzi con cui si chiede a un giudice di riesaminare una decisione. L'art. 111 della Costituzione garantisce che contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale sia sempre ammesso il ricorso in cassazione per violazione di legge. Il processo di merito si svolge in primo grado e in appello; la Cassazione giudica sulla legittimità, cioè sul rispetto della legge. La riforma Cartabia ha introdotto l'improcedibilità per superamento dei termini di durata massima del giudizio di impugnazione (art. 344-bis c.p.p.): l'azione penale non può proseguire se il giudizio di appello non è definito entro due anni o quello di cassazione entro un anno, termini che possono essere sospesi nei casi previsti dalla legge.

Schema — I gradi di giudizio

Grado Che cosa si controlla Termine di durata (art. 344-bis)
Appello La sentenza di primo grado, nel merito Due anni
Cassazione Il rispetto della legge (art. 111 Cost.) Un anno

Collegamento: quando le impugnazioni sono esaurite, la decisione diventa definitiva e va eseguita.

14. Giudicato ed esecuzione penale

L'ultima lezione di tutti i programmi riguarda il giudicato e l'esecuzione penale. Il giudicato è la qualità di una sentenza non più impugnabile: l'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva (art. 27 Cost.), e da quel momento la sentenza può essere eseguita. L'esecuzione penale è la fase in cui la pena viene eseguita; la Costituzione richiede che le pene non consistano in trattamenti contrari al senso di umanità e tendano alla rieducazione del condannato (art. 27, terzo comma).

Schema — Dalla sentenza all'esecuzione

Momento Che cosa succede
Fino alla condanna definitiva L'imputato non è considerato colpevole (art. 27 Cost.)
Giudicato La sentenza non è più impugnabile
Esecuzione La pena è eseguita secondo i principi costituzionali di umanità e rieducazione

Come lo studiano

  • Parti dall'elenco delle lezioni del tuo codice. I tre programmi hanno 30, 63 e 36 lezioni e non sono uno il sottoinsieme dell'altro: confronta il PDF che vedi in piattaforma con la tabella dei codici di questa guida.
  • Separa le tre parti. Nel programma da 12 CFU conviene tenere distinti il diritto penale generale, la parte speciale e il processo: sono tre blocchi con logiche diverse, e il processo si capisce meglio dopo aver chiaro che cos'è un reato.
  • Studia il processo come una sequenza. Indagini, archiviazione o azione penale, udienza preliminare, dibattimento, impugnazioni, giudicato: ogni lezione sta in un punto di questa catena, e la linea del tempo di questa guida serve a ritrovare il punto.
  • Leggi gli articoli della Costituzione sul processo. Gli artt. 13, 24, 25, 27, 111 e 112 sono brevi e tornano in quasi tutte le lezioni.
  • Controlla sempre il testo aggiornato del codice. Il processo penale è stato modificato in profondità dalla riforma Cartabia (d.lgs. 150/2022) e dal correttivo del 2024 (d.lgs. 31/2024): appunti e riassunti precedenti possono descrivere regole diverse.
  • Il materiale ufficiale. I PDF dei codici 0142506IUS16I e 0142512IUS16II indicano videolezioni di circa 30 minuti, con dispense, slide e un questionario di autovalutazione, e un testo di riferimento facoltativo. I riassunti degli altri studenti possono servire da schema, da affiancare ai materiali del corso e non da sostituire.

Domande dalla community

Esiste un gruppo WhatsApp dedicato a Procedura penale?
Nell'elenco dei gruppi del corso L14 non c'è un gruppo dedicato a Procedura penale. Ci sono la community del corso, i gruppi per profilo e anno di corso e i gruppi di altre materie; i pulsanti di questa pagina portano ai gruppi del corso.
Procedura penale è da 6 o da 12 CFU?
Dipende dal piano di studi: 6 CFU per il profilo P.A. e Sicurezza (codice 0142506IUS16I) e 12 CFU per il profilo Scienze giuridiche per la criminologia (codice 0142512IUS16II), nel piano dell'A.A. 2026/2027. Chi ha il piano dell'A.A. 2024/2025 del profilo Criminologia ha il codice 0142006IUS16I, da 6 CFU. Il codice che ti riguarda è quello che vedi in piattaforma.
Bastano le videolezioni o servono anche le dispense?
Il programma ufficiale indica come materiale didattico le videolezioni, le dispense o le slide del docente, il questionario di autovalutazione e i materiali per le lezioni sincrone, con un testo di riferimento facoltativo. Le videolezioni di circa 30 minuti sono pensate per essere usate insieme a dispense e slide.

Studia con chi sta preparando gli esami del 3° anno

Nella community L14 ti confronti con i colleghi sul programma del tuo codice.

Come funziona l'esame

Le modalità d'esame cambiano nel tempo: numero di domande, forma scritta o orale, punti premialità. Trovi tutto spiegato nella guida completa, sempre aggiornata:

Come funzionano gli esami Pegaso, Mercatorum e San Raffaele →

Quanto tempo serve

Il programma da 6 CFU (0142506IUS16I) ha 30 lezioni da circa 30 minuti, cioè 15 ore di visione; il programma da 12 CFU (0142512IUS16II) ne ha 63, cioè 31 ore e mezza. Con cinque lezioni a settimana, la sola visione richiede sei settimane nel primo caso e circa tredici nel secondo; a questo tempo vanno aggiunti lo studio delle dispense, delle norme e il ripasso. Nel programma da 12 CFU la parte speciale e il diritto penale generale occupano più della metà delle lezioni, e il processo si impara bene solo con il codice di procedura penale aggiornato accanto.

Questa materia ti prepara a…

  • Diritto Penale — l'insegnamento di diritto penale del piano di studi, per approfondire il reato e le sanzioni che in Procedura penale compaiono come parte generale
  • Diritto Costituzionale — le garanzie costituzionali del processo (artt. 13, 24, 25, 27, 111, 112) sono il fondamento di tutto il programma
  • Diritto Processuale Civile — l'altro insegnamento processuale del piano, per confrontare il processo civile con quello penale

Domande frequenti

6 o 12 CFU, settore IUS/16, al 3° anno. Ci sono tre codici: 0142506IUS16I (A.A. 2026/2027, 6 CFU, profilo P.A. e Sicurezza, 30 lezioni), 0142512IUS16II (A.A. 2026/2027, 12 CFU, profilo Scienze giuridiche per la criminologia, 63 lezioni) e 0142006IUS16I (A.A. 2024/2025, 6 CFU, profilo Criminologia, 36 lezioni).

Il processo penale: sistema processuale e fonti, soggetti del processo, prove, indagini preliminari e investigazione difensiva, misure cautelari, udienza preliminare e giudizio, procedimenti speciali, impugnazioni, giudicato ed esecuzione. I programmi comprendono anche lezioni di diritto penale generale (limiti della legge penale, reato, concorso di persone, sanzioni, responsabilità degli enti) e, nel programma da 12 CFU, una parte speciale su singoli reati.

Il programma da 12 CFU (63 lezioni) contiene tutte le lezioni dei due programmi da 6 CFU. Rispetto al programma 0142506IUS16I aggiunge la parte generale completa del reato, tre lezioni sul d.lgs. 231/2001 e una parte speciale su corruzione, reati contro il patrimonio, omicidio colposo e delitti contro l'incolumità e la libertà. I due programmi da 6 CFU non coincidono: il più recente ha prova scientifica, dibattimento e mezzi di ricerca della prova, il precedente è per due terzi di diritto penale generale.

No, sono insegnamenti distinti del piano di studi. I programmi di Procedura penale comprendono però anche lezioni di diritto penale generale, come il reato, il concorso di persone e le sanzioni.

Servono gravi indizi di colpevolezza (art. 273 c.p.p.) e almeno una esigenza cautelare (art. 274): pericolo di inquinamento delle prove, pericolo di fuga o pericolo di reiterazione di gravi delitti. La scelta della misura risponde ai criteri di adeguatezza, proporzionalità e gradualità (art. 275) e la custodia cautelare in carcere è riservata ai casi in cui ogni altra misura risulti inadeguata.

In caso di condanna la pena determinata dal giudice è diminuita di un terzo per i delitti e della metà per le contravvenzioni (art. 442, comma 2, c.p.p.). Dopo la riforma Cartabia, se né l'imputato né il difensore impugnano la sentenza di condanna, il giudice dell'esecuzione applica un'ulteriore riduzione di un sesto (comma 2-bis).

È la riforma del processo penale attuata con la legge 134/2021 e con il d.lgs. 150/2022, in vigore dal 30 dicembre 2022 e corretto nel 2024 dal d.lgs. 31/2024. Tra le novità principali: la regola della ragionevole previsione di condanna per archiviare e per il non luogo a procedere (artt. 408 e 425 c.p.p.), l'udienza predibattimentale per i procedimenti a citazione diretta, la riscrittura delle pene sostitutive, l'ulteriore riduzione di pena nel giudizio abbreviato e l'improcedibilità per superamento dei termini di durata dei giudizi di impugnazione (art. 344-bis).

Le regole seguono il formato degli esami Mercatorum, uguale per tutte le materie, e cambiano spesso. Per i dettagli aggiornati leggi la guida agli esami Pegaso, Mercatorum e San Raffaele.

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Nota di trasparenza

I marchi e i nomi di ateneo citati in questa guida (Pegaso, Mercatorum, San Raffaele) sono utilizzati esclusivamente a fini descrittivi e informativi. La guida è realizzata in modo indipendente, senza alcun rapporto di affiliazione o collaborazione con gli atenei citati. Lo studente resta responsabile del rispetto del regolamento didattico e degli obblighi contrattuali del proprio ateneo.

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