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L19-PEGASO · Scienze dell'Educazione — Pegaso

Diritto di famiglia e tutela dei minori L19 Pegaso: 0902506IUS01NM

Diritto di famiglia e tutela dei minori è un esame da 6 CFU (settore IUS/01, diritto privato) del terzo anno di Scienze dell'Educazione (L19) Pegaso, indirizzo educatore dei servizi educativi per l'infanzia, con il codice 0902506IUS01NM. Studia come l'ordinamento italiano regola la famiglia, dal matrimonio alle unioni civili, dalla crisi della coppia ai rapporti tra genitori e figli, fino all'adozione, e come protegge le persone di minore età.

Pegaso non ha ancora pubblicato l'elenco delle lezioni: il PDF ufficiale riporta solo titolo, settore e CFU. Lo spiega la nota all'inizio di Di cosa parla il programma.

Scheda materia
6
CFU
3°
Anno
IUS/01
SSD
0902506IUS01NM
Codice
Indirizzo
Educatore Dei Servizi Educativi Per L'infanzia

Di cosa parla il programma

Una nota sul programma. Il PDF ufficiale riporta solo titolo, settore (IUS/01, indicato anche come GIUR-01/A) e CFU e Pegaso non ha ancora pubblicato l'elenco delle lezioni. Questa guida non riproduce quindi un programma: copre i temi centrali del settore IUS/01 su famiglia e minori e quelli su cui chi prepara l'esame si confronta nei gruppi, spiegati con la disciplina consolidata. Per sapere che cosa si studia fa fede la piattaforma.

Cosa trovi in questa guida

Dieci blocchi, dalla Costituzione alla tutela dei minori, con una linea del tempo delle riforme, un esercizio sui beni dei coniugi e un confronto tra invalidità, separazione e divorzio. Gli articoli citati sono del codice civile, salvo diversa indicazione. Il metodo di studio è in Metodo di studio.

Il diritto di famiglia è la parte del diritto privato che regola i rapporti tra le persone legate da matrimonio, unione civile, convivenza, parentela, affinità e adozione. La tutela dei minori riguarda gli strumenti con cui la legge protegge chi non ha ancora la piena capacità di agire: i doveri dei genitori, gli interventi del giudice quando la famiglia non basta, l'adozione, l'affidamento e la tutela in senso stretto. Per chi lavora con i bambini sono norme che si incontrano nella pratica: genitori separati, affidamenti, segnalazioni.

Argomenti da approfondire

L'ordine è quello dei legami: dalla Costituzione e dalla parentela al matrimonio e alla sua crisi, fino ai figli e alle misure di protezione.

Mappa — la sequenza di questa guida

La coppia

  1. La famiglia nella Costituzione
  2. Parentela e affinità
  3. Il matrimonio
  4. Invalidità e matrimonio putativo
  5. Rapporti tra coniugi e regimi patrimoniali
  6. Separazione e divorzio
  7. Unioni civili e convivenze

I figli e la protezione

  1. Figli e responsabilità genitoriale
  2. Adozione e affidamento
  3. La tutela dei minori

1. La famiglia nella Costituzione e le tappe del diritto di famiglia

Il diritto di famiglia parte dalla Costituzione. L'art. 29 riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio e dispone che il matrimonio sia ordinato sull'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell'unità familiare. L'art. 30 stabilisce che è dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio. L'art. 31 impegna la Repubblica ad agevolare la formazione della famiglia e a proteggere maternità, infanzia e gioventù. «Società naturale» indica che la famiglia esiste prima dello Stato, che ne riconosce i diritti.

Il codice civile del 1942 è stato cambiato più volte per attuare questi principi. La linea del tempo ricorda le tappe principali.

Entra in vigore la Costituzione

Gli artt. 29, 30 e 31 fissano la famiglia fondata sul matrimonio, l'eguaglianza dei coniugi e i doveri dei genitori verso tutti i figli.

La legge sul divorzio

La legge 898 introduce lo scioglimento del matrimonio, con un tempo di separazione che nel corso degli anni è stato ridotto.

La riforma del diritto di famiglia

La legge 151 afferma la parità tra i coniugi e rende la comunione dei beni il regime patrimoniale legale.

L'affidamento condiviso

La legge 54 fa dell'affidamento a entrambi i genitori la soluzione da valutare per prima dopo la separazione.

Un solo stato di figlio

La legge 219 del 2012 e il decreto legislativo 154 del 2013 parificano i figli nati nel matrimonio e fuori e introducono la responsabilità genitoriale.

Unioni civili e convivenze

La legge 76 regola le unioni civili tra persone dello stesso sesso e le convivenze di fatto.

La riforma del processo

Il decreto legislativo 149 introduce un rito unico per i procedimenti in materia di persone, minorenni e famiglie.

Collegamento: il diritto di famiglia comincia dai legami: chi è parente di chi, e fino a che punto.

2. Parentela e affinità

La parentela è il vincolo tra le persone che discendono da uno stesso stipite (art. 74), sia che la filiazione sia avvenuta nel matrimonio o fuori, sia adottiva; l'adozione di maggiorenni non crea vincoli di parentela. È in linea retta tra chi discende l'uno dall'altro (genitori e figli, nonni e nipoti) e collaterale tra chi ha uno stipite comune senza discendere l'uno dall'altro (fratelli, zii, cugini). I gradi si contano per generazioni, escluso lo stipite (art. 76): in linea retta ogni generazione è un grado; in linea collaterale si sale da un parente fino allo stipite comune e si scende all'altro. L'affinità è il vincolo tra un coniuge e i parenti dell'altro: nella linea e nel grado in cui uno è parente di un coniuge, è affine dell'altro (art. 78).

Schema — Linee e gradi

Relazione Vincolo e linea Grado
Madre e figlio Parentela, linea retta 1°
Nonno e nipote Parentela, linea retta 2°
Fratello e sorella Parentela, linea collaterale 2° (1 su, 1 giù)
Zio e nipote Parentela, linea collaterale 3° (2 su, 1 giù)
Cugini Parentela, linea collaterale 4° (2 su, 2 giù)
Suocero e nuora Affinità, linea retta 1°
Cognati Affinità, linea collaterale 2°

Collegamento: dopo i legami di parentela e di affinità viene il legame che si sceglie: il matrimonio.

3. Il matrimonio: promessa, requisiti, impedimenti, celebrazione

La promessa di matrimonio non obbliga a sposarsi né a eseguire ciò che si fosse convenuto per il caso di inadempimento (art. 79). Per sposarsi servono i requisiti dei futuri sposi e l'assenza di impedimenti, quelli che rendono invalido il matrimonio se ignorati. Si deve avere la maggiore età; il tribunale può ammettere per gravi motivi, accertata la maturità psico-fisica, chi ha compiuto sedici anni (art. 84). Non può sposarsi l'interdetto per infermità di mente (art. 85). Serve la libertà di stato: chi è vincolato da un precedente matrimonio non può contrarne un altro (art. 86). Altri impedimenti riguardano la parentela, l'affinità e l'adozione (art. 87) e il delitto (art. 88).

Il matrimonio civile si celebra davanti all'ufficiale dello stato civile, dopo le pubblicazioni. Esistono anche il matrimonio concordatario, celebrato da un ministro del culto cattolico e trascritto nei registri dello stato civile, e quello celebrato davanti ai ministri dei culti ammessi, che producono effetti civili.

Schema — Requisiti e impedimenti

Tema Regola Articolo
Età Maggiore età; a 16 anni solo con autorizzazione del tribunale 84
Interdizione L'interdetto per infermità di mente non può sposarsi 85
Libertà di stato Non si può sposare chi è già vincolato da un matrimonio 86
Parentela, affinità, adozione Impedimenti per certi legami familiari 87
Delitto Impedimento per chi è stato condannato per omicidio, anche tentato, del coniuge dell'altro 88

Collegamento: se un requisito manca, il matrimonio può risultare invalido: è il tema dell'invalidità.

4. Invalidità del matrimonio e matrimonio putativo

Un matrimonio può essere dichiarato invalido per un vizio presente alla celebrazione: la violazione di un impedimento (per esempio una precedente unione non sciolta) o un vizio del consenso, come violenza, timore, errore sull'identità o su qualità essenziali della persona, simulazione. L'invalidità non opera da sola: la dichiara il giudice, su domanda dei legittimati. Poiché il matrimonio ha prodotto effetti nel frattempo, la legge protegge chi era in buona fede con il matrimonio putativo (art. 128): se il matrimonio è dichiarato nullo, gli effetti del matrimonio valido si producono, fino alla sentenza, per i coniugi che lo hanno contratto in buona fede o il cui consenso è stato estorto con violenza o timore di eccezionale gravità. Lo stato di figlio non dipende dalla validità del matrimonio dei genitori.

Schema — Quando il matrimonio è invalido

Caso Esempi
Violazione di un impedimento Precedente matrimonio non sciolto; età; parentela
Vizio del consenso Violenza, timore, errore sull'identità o sulle qualità, simulazione
Matrimonio putativo Effetti del matrimonio valido fino alla sentenza per il coniuge in buona fede

Collegamento: l'invalidità riguarda un difetto originario; quando il matrimonio è valido, produce diritti e doveri tra i coniugi e un regime dei beni.

5. Rapporti tra i coniugi e regimi patrimoniali

Con il matrimonio marito e moglie acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri (art. 143): fedeltà, assistenza morale e materiale, collaborazione nell'interesse della famiglia e coabitazione. Entrambi contribuiscono ai bisogni della famiglia in relazione alle proprie sostanze e alla capacità di lavoro professionale o casalingo. Concordano l'indirizzo della vita familiare e fissano la residenza (art. 144).

In mancanza di diversa convenzione il regime patrimoniale legale è la comunione dei beni (art. 159): gli acquisti compiuti dai coniugi, insieme o separatamente, durante il matrimonio appartengono a entrambi (art. 177). Restano personali i beni posseduti prima delle nozze, quelli ricevuti per donazione o successione, quelli di uso strettamente personale, gli strumenti della professione, i risarcimenti per danno e quelli acquistati con il prezzo di beni personali, se lo si dichiara (art. 179). Nella comunione de residuo i frutti dei beni propri e i proventi dell'attività separata restano a chi li percepisce, ma se non sono stati consumati allo scioglimento della comunione ricadono in essa (art. 177). Con una convenzione matrimoniale, per atto pubblico e in ogni tempo (art. 162), i coniugi possono modificare la comunione (art. 210) o scegliere la separazione dei beni, in cui ciascuno resta titolare esclusivo di ciò che acquista (art. 215). Il fondo patrimoniale destina determinati beni ai bisogni della famiglia (art. 167).

Prova a classificarlo: comunione legale o bene personale?

Comunione legale

—

—

Bene personale

—

Collegamento: il regime dei beni vale finché la coppia funziona; quando entra in crisi bisogna sapere che cosa cambia.

6. Separazione, divorzio e procedure semplificate

La separazione personale (art. 150) può essere giudiziale o consensuale, e la seconda ha effetto solo con l'omologazione del giudice (art. 158). Si può chiedere quando si verificano fatti che rendono intollerabile la prosecuzione della convivenza o recano grave pregiudizio all'educazione della prole (art. 151). Il giudice può pronunciare l'addebito al coniuge che ha violato i doveri del matrimonio; chi non ha l'addebito e non ha redditi adeguati può avere un assegno di mantenimento (art. 156). La separazione di fatto è la cessazione della convivenza senza un provvedimento: non scioglie il matrimonio e non produce gli effetti della separazione legale.

Il divorzio (legge 898/1970) scioglie il matrimonio civile o fa cessare gli effetti civili del matrimonio religioso con effetti civili. Di regola richiede una separazione protratta per dodici mesi se giudiziale, sei se consensuale (legge 55/2015, il «divorzio breve»). Fa venire meno doveri come fedeltà e coabitazione, non i doveri verso i figli. Per le coppie d'accordo ci sono procedure semplificate (decreto legge 132/2014, convertito dalla legge 162/2014): la negoziazione assistita con avvocati (art. 6) e l'accordo davanti all'ufficiale dello stato civile (art. 12), escluso se ci sono figli minori, figli maggiorenni incapaci o con handicap grave o non economicamente autosufficienti, o patti di trasferimento patrimoniale.

Confronta invalidità, separazione e divorzio

Dimensione Invalidità Separazione Divorzio
Effetto sul vincolo Il matrimonio è dichiarato invalido, salvo gli effetti del matrimonio putativo Non scioglie il matrimonio: fa cessare la coabitazione Scioglie il matrimonio civile o fa cessare gli effetti civili del religioso
Presupposto Un vizio presente alla celebrazione: impedimento o vizio del consenso Fatti che rendono intollerabile la convivenza (art. 151) Di regola una separazione protratta: dodici mesi se giudiziale, sei se consensuale
Figli Lo stato di figlio non cambia I doveri verso i figli restano; si decide sull'affidamento I doveri verso i figli restano

L'invalidità accerta che il matrimonio era difettoso fin dall'inizio, salvi gli effetti del matrimonio putativo; la separazione non scioglie il vincolo; il divorzio lo scioglie per il futuro.

Collegamento: il matrimonio non è l'unica forma di coppia che la legge riconosce.

7. Unioni civili e convivenze

La legge 76/2016 ha regolato le unioni civili tra persone dello stesso sesso e le convivenze di fatto. L'unione civile si costituisce davanti all'ufficiale dello stato civile con due testimoni; le parti acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri, con l'obbligo reciproco di assistenza morale e materiale e di coabitazione e il dovere di contribuire ai bisogni comuni. Tra questi non è richiamata la fedeltà. In mancanza di diversa convenzione il regime patrimoniale è la comunione dei beni. Per sciogliere l'unione basta manifestare la volontà davanti all'ufficiale dello stato civile: la domanda di scioglimento si propone dopo tre mesi e non è prevista la separazione.

Sono conviventi di fatto due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da parentela, affinità, adozione, matrimonio o unione civile. Hanno alcuni diritti riconosciuti, come quelli di visita e di assistenza in caso di malattia o ricovero, e possono stipulare un contratto di convivenza, in forma scritta con atto pubblico o scrittura privata autenticata da un notaio o da un avvocato, per regolare i rapporti patrimoniali.

Schema — Tre forme di coppia

Forma Come nasce Come finisce
Matrimonio Celebrazione Morte, divorzio, invalidità
Unione civile Costituzione davanti all'ufficiale dello stato civile Scioglimento dopo tre mesi dalla volontà manifestata
Convivenza di fatto Situazione di fatto; contratto facoltativo Cessazione della convivenza

Collegamento: qualunque sia la forma di coppia, i figli hanno gli stessi diritti: è il tema della filiazione.

8. Figli e responsabilità genitoriale

Tutti i figli hanno lo stesso stato giuridico (art. 315), nati nel matrimonio o fuori. Il figlio nato fuori dal matrimonio si riconosce (art. 250), e il riconoscimento di chi ha compiuto quattordici anni non produce effetto senza il suo assenso. Il marito è padre del figlio concepito o nato durante il matrimonio (art. 231). Il figlio ha diritto di essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente, nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni e aspirazioni, di crescere in famiglia mantenendo rapporti significativi con i parenti e di essere ascoltato se ha compiuto dodici anni, o prima se capace di discernimento (art. 315-bis). Deve rispettare i genitori e contribuire al mantenimento della famiglia finché convive.

I genitori hanno la responsabilità genitoriale, esercitata di comune accordo tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni e delle aspirazioni del figlio (art. 316), e adempiono i loro obblighi in proporzione alle sostanze e alla capacità di lavoro (art. 316-bis). Se la coppia si separa questi doveri non cambiano. Il figlio minore ha diritto a un rapporto equilibrato e continuativo con ciascun genitore, a cura ed educazione da entrambi e a rapporti significativi con ascendenti e parenti di ciascun ramo (art. 337-ter): è la bigenitorialità. Il giudice valuta in via prioritaria l'affidamento condiviso e decide nell'interesse morale e materiale dei figli; può assegnare la casa familiare tenendo conto prioritariamente di quell'interesse (art. 337-sexies) e disporre un assegno per i figli maggiorenni non indipendenti economicamente (art. 337-septies).

Distinto è l'obbligo alimentare: chi è in stato di bisogno e non può provvedere al proprio mantenimento può chiederlo, nell'ordine, al coniuge, ai figli, ai genitori, a generi e nuore, a suoceri, a fratelli e sorelle (art. 433). La misura è proporzionata al bisogno e alle condizioni di chi li deve, senza eccedere quanto necessario per la vita (art. 438).

Schema — I diritti del figlio nelle fonti

Fonte Cosa stabilisce
Costituzione, art. 30 Dovere e diritto dei genitori di mantenere, istruire ed educare i figli, anche nati fuori del matrimonio
Art. 315 Un solo stato giuridico per tutti i figli
Art. 315-bis Mantenimento, educazione, famiglia, rapporti con i parenti, ascolto
Art. 316 Responsabilità genitoriale esercitata di comune accordo
Art. 337-ter Bigenitorialità e provvedimenti dopo la separazione

Collegamento: quando la famiglia di origine non può occuparsi del minore, la legge prevede adozione e affidamento.

9. Adozione e affidamento familiare

La legge 184/1983 afferma il diritto del minore a crescere ed essere educato nell'ambito della propria famiglia (art. 1): l'adozione è una risposta per i minori in stato di adottabilità, cioè privi di assistenza morale e materiale da parte dei genitori o dei parenti tenuti a provvedervi, se la mancanza non è dovuta a causa di forza maggiore di carattere transitorio (art. 8). Dopo la dichiarazione dello stato di adottabilità segue un periodo di affidamento preadottivo e poi la sentenza di adozione. Con l'adozione legittimante l'adottato acquista lo stato di figlio nato nel matrimonio degli adottanti e ne assume il cognome; cessano i rapporti con la famiglia di origine, salvi i divieti matrimoniali (art. 27). Possono adottare, di regola, coniugi uniti in matrimonio da almeno tre anni, non separati neppure di fatto e idonei a educare e istruire i minori, con una differenza di età dall'adottando di almeno diciotto e di non più di quarantacinque anni, salve le deroghe di legge (art. 6).

L'adozione internazionale segue la Convenzione dell'Aja del 1993, ratificata con la legge 476/1998. L'adozione in casi particolari (art. 44) è prevista per situazioni indicate dalla legge, come il figlio del coniuge o l'impossibilità di affidamento preadottivo, e ha effetti più limitati: l'adottato mantiene i rapporti con la famiglia di origine. L'adozione di maggiorenni (artt. 291 e seguenti del codice civile) richiede un adottante che abbia compiuto trentacinque anni e superi di almeno diciotto l'età dell'adottato, e non crea rapporti con i parenti dell'adottante (art. 300). Diverso è l'affidamento familiare: il minore temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo è affidato a una famiglia, a una persona singola o a una comunità di tipo familiare, per non più di ventiquattro mesi, prorogabili se la fine dell'affidamento recherebbe pregiudizio al minore (artt. 2 e 4 della legge 184/1983).

Schema — Adozione e affidamento

Istituto Effetto principale
Adozione legittimante Stato di figlio degli adottanti; cessano i rapporti con la famiglia di origine
Adozione in casi particolari Effetti più limitati; restano i rapporti con la famiglia di origine
Adozione di maggiorenni Nessun rapporto con i parenti dell'adottante
Affidamento familiare Misura temporanea, in genere fino a ventiquattro mesi

Collegamento: restano gli interventi del giudice sulla responsabilità genitoriale e la tutela in senso stretto.

10. La tutela dei minori

Se il genitore viola o trascura i doveri o abusa dei poteri con grave pregiudizio del figlio, il giudice può pronunciare la decadenza dalla responsabilità genitoriale (art. 330). Se la condotta non basta per la decadenza ma è comunque pregiudizievole, può adottare i provvedimenti convenienti, compreso l'allontanamento del minore dalla residenza familiare o del genitore che maltratta o abusa (art. 333). Quando entrambi i genitori sono morti o non possono esercitare la responsabilità genitoriale si apre la tutela (art. 343): il giudice tutelare nomina il tutore (art. 346), che cura la persona del minore, lo rappresenta negli atti civili e ne amministra i beni (art. 357). Il minore è emancipato di diritto con il matrimonio (art. 390) e, con l'assistenza di un curatore, compie gli atti che eccedono l'ordinaria amministrazione (art. 394). Sul piano internazionale la Convenzione ONU sui diritti del fanciullo (New York, 1989; legge 176/1991) pone al centro il superiore interesse del minore.

Le età contano: la capacità giuridica si acquista dalla nascita (art. 1), quella di agire con la maggiore età (art. 2), ma alcuni diritti arrivano prima.

Schema — Le età che contano

Età Cosa cambia
12 anni Diritto di essere ascoltato nelle questioni che lo riguardano (art. 315-bis)
14 anni Assenso al proprio riconoscimento (art. 250); imputabilità penale (art. 97 del codice penale)
16 anni Matrimonio con autorizzazione del tribunale (art. 84)
18 anni Capacità di agire (art. 2)

Collegamento: con questi strumenti il quadro è completo e resta da decidere come studiarlo.

Metodo di studio

  • Leggi gli articoli accanto alla spiegazione. Il codice civile è consultabile gratuitamente sul portale Normattiva: apri l'articolo quando una norma ti sembra astratta e distingui la regola dall'eccezione.
  • Studia gli istituti a coppie. Invalidità e divorzio, separazione e divorzio, comunione legale e comunione de residuo, alimenti e mantenimento, affidamento dei figli dei separati e affidamento familiare, adozione legittimante e in casi particolari.
  • Costruisci una tabella dei numeri. Le età (12, 14, 16, 18), i tre anni di matrimonio per adottare, i diciotto e quarantacinque anni di differenza, i ventiquattro mesi dell'affidamento, i dodici e sei mesi di separazione, i tre mesi per sciogliere l'unione civile.
  • Distingui matrimonio, unione civile e convivenza di fatto. Per ognuno chiediti come nasce, quali doveri produce e come finisce.
  • Immagina dove un educatore incontra la norma. Un genitore separato, un affidamento, una segnalazione: collegare l'articolo a una situazione aiuta a ricordarlo.
  • Usa i test di fine lezione come verifica. Servono a capire se hai afferrato il concetto, non a sostituire videolezioni e dispense.

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Come funziona l'esame

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Le modalità cambiano frequentemente: numero di domande, sessioni in presenza, punti premialità, tablet vs orale. Trovi tutto spiegato nella guida completa, sempre aggiornata:

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Quanto tempo serve

6 CFU corrispondono a circa 150 ore di impegno complessivo, calcolando le 25 ore per credito previste di norma. Per chi non ha mai studiato diritto conviene prevedere tre settimane: una per i blocchi 1-5, dalla Costituzione ai regimi patrimoniali, una per i blocchi 6-8, dalla crisi della coppia alla filiazione, e una per adozione, tutela e ripassi con le tabelle. Chi ha già affrontato Lineamenti di diritto pubblico ha già il linguaggio giuridico di base.

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Domande frequenti

6 CFU, settore IUS/01 (diritto privato), al terzo anno di Scienze dell'Educazione (L19), indirizzo educatore dei servizi educativi per l'infanzia, codice 0902506IUS01NM. Il PDF ufficiale riporta solo titolo, settore e CFU.

Pegaso non ha ancora pubblicato l'elenco delle lezioni: il PDF riporta solo titolo, settore e CFU. Questa guida copre i temi centrali del settore IUS/01 su famiglia e minori: la famiglia nella Costituzione, matrimonio, regimi patrimoniali, separazione e divorzio, unioni civili, filiazione, adozione e tutela.

Il figlio ha diritto di essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente dai genitori, di crescere in famiglia mantenendo rapporti significativi con i parenti e di essere ascoltato nelle questioni che lo riguardano se ha compiuto dodici anni, o prima se capace di discernimento (art. 315-bis del codice civile). Li richiamano anche l'art. 30 della Costituzione e la Convenzione ONU sui diritti del fanciullo.

Il d.lgs. 149/2022 riguarda soprattutto il processo: introduce un rito unico per i procedimenti in materia di persone, minorenni e famiglie, nel codice di procedura civile (artt. 473-bis e seguenti), e istituisce il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie.

La legge non distingue tra madre e padre. In caso di separazione il giudice valuta in via prioritaria l'affidamento a entrambi i genitori (art. 337-ter) e può affidare i figli a uno solo se l'affidamento all'altro è contrario al loro interesse (art. 337-quater). Se un genitore viola o trascura i doveri con grave pregiudizio del figlio può essere dichiarata la decadenza dalla responsabilità genitoriale (art. 330).

Se entrambi i genitori sono morti o non possono esercitare la responsabilità genitoriale si apre la tutela (art. 343): il giudice tutelare nomina un tutore, che cura la persona del minore, lo rappresenta negli atti civili e ne amministra i beni (art. 357). Non va confusa con altre misure di protezione, come l'affidamento familiare previsto dalla legge 184/1983.

La separazione non scioglie il matrimonio: fa cessare la coabitazione e regola i rapporti tra i coniugi e con i figli. Il divorzio scioglie il matrimonio civile o fa cessare gli effetti civili del matrimonio religioso (legge 898/1970). Di regola richiede prima una separazione protratta per il periodo previsto dalla legge.

A 14 anni inizia l'imputabilità penale (art. 97 del codice penale) e il riconoscimento di un figlio che ha compiuto quattordici anni ha effetto solo con il suo assenso (art. 250 del codice civile). A 16 anni il tribunale può autorizzare il matrimonio per gravi motivi (art. 84). La capacità di agire arriva a 18 anni (art. 2).

Gli esami seguono il formato standard Pegaso, uguale per tutte le materie, e le regole cambiano spesso. Per i dettagli aggiornati leggi la guida agli esami Pegaso.

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