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L14-MERCATORUM · Scienze Giuridiche — Mercatorum

Diritto commerciale per gli enti locali 0142609IUS04II Mercatorum

Diritto commerciale per gli enti locali è l'insegnamento di Scienze giuridiche L14 di Mercatorum che studia l'impresa e le società, di persone e di capitali, e chiude con un gruppo di lezioni sulle società a partecipazione pubblica. Nel piano di studi A.A. 2026/2027 vale 9 CFU (settore IUS/04, GIUR-02/A), si studia al 2° anno nel profilo Enti locali, ha il codice 0142609IUS04II e conta 45 lezioni.

Gli altri profili hanno Diritto Commerciale, con un elenco di lezioni proprio: questa guida segue il programma per gli enti locali, e il confronto tra i due è nella sezione Codice e programma. Il diritto commerciale è un corso di istituti e di articoli del codice civile: chi ha già studiato Diritto Privato ritrova contratti, obbligazioni e persone giuridiche. Per il profilo Enti locali il collegamento più utile è con Diritto Amministrativo, perché le società a partecipazione pubblica sono uno strumento con cui le amministrazioni svolgono attività economiche; il primo anno del profilo è nella guida di Economia aziendale e degli enti locali.

Scheda materia
9
CFU
2°
Anno
IUS/04
SSD
0142609IUS04II
Codice (45 lezioni)
Indirizzo
Profilo Enti Locali

Stai preparando Diritto commerciale per gli enti locali? Nel gruppo trovi riassunti, schemi di studio e materiali condivisi dagli studenti.

Obiettivi formativi ufficiali

  • Acquisire gli elementi di base di conoscenza in relazione alla disciplina dell'imprenditore, delle società di persone e di capitali
  • Comprendere gli aspetti principali degli istituti che regolano il diritto commerciale in riferimento all'imprenditore, alle società di persone e di capitali
  • Ottenere una conoscenza di base sui principali istituti del diritto dell'impresa e del diritto societario
  • Dedicare specifica attenzione alla governance e ai sistemi di controllo che interessano le società

Cosa trovi in questa guida

Prima il codice e il confronto con Diritto Commerciale, poi gli argomenti in undici blocchi, dall'imprenditore alle società a partecipazione pubblica, con uno schema dopo ogni blocco, un calcolo guidato sulle perdite del capitale e un confronto interattivo delle forme societarie. Il metodo di studio è in Come lo studiano, le regole dell'esame in Come funziona l'esame.

Codice e programma

Per Diritto commerciale per gli enti locali il piano A.A. 2026/2027 prevede un solo programma ufficiale: il codice 0142609IUS04II, 9 CFU, 45 lezioni da circa 30 minuti, al 2° anno del profilo Enti locali. L'elenco del PDF non è numerato: i numeri tra parentesi nelle pagine che seguono sono l'ordine delle lezioni in quell'elenco.

Codice Profilo CFU Lezioni
0142609IUS04II Enti locali (2° anno, A.A. 2026/2027) 9 45

Non confondere con Diritto Commerciale. Il settore scientifico è lo stesso (IUS/04) e i primi blocchi sono simili, ma il profilo Enti locali ha un insegnamento a parte, con un elenco di lezioni proprio. I due programmi (0142609IUS04II e 0142509IUS04I) hanno entrambi 45 lezioni e 35 titoli in comune. Compaiono solo in questo elenco: le responsabilità esclusive e concorrenti dei sindaci, la struttura del bilancio di esercizio, il trasferimento della quota nella s.r.l., il recesso e l'esclusione del socio nella s.r.l., i titoli di debito e i finanziamenti dei soci, e le cinque lezioni sulle società a partecipazione pubblica. Le lezioni dell'altro programma sono nella guida di Diritto Commerciale. Controlla che il codice che leggi in piattaforma sia 0142609IUS04II.

Argomenti del programma da approfondire

Il programma segue la storia di un'impresa organizzata in società. Si comincia da chi è l'imprenditore e da che cos'è l'azienda (lezioni 1-3), si passa ai tipi di società e a quelli personali (lezioni 4-8), poi alla società per azioni nei suoi organi, nel suo capitale e nelle sue vicende, fino allo scioglimento (lezioni 9-31); la società a responsabilità limitata (lezioni 32-40) si capisce per confronto con la s.p.a.; il programma chiude con le società a partecipazione pubblica (lezioni 41-45). Qui gli argomenti sono raccolti in undici blocchi; i numeri tra parentesi sono le lezioni del programma ufficiale.

Mappa del programma — 11 blocchi, 45 lezioni

1. Il diritto commerciale e l'imprenditore
2. L'azienda
3. Le società: principi generali e società di persone
4. La s.p.a.: caratteri, costituzione, capitale
5. Le azioni e gli strumenti finanziari
6. L'assemblea e l'invalidità delle delibere
7. Amministratori, sindaci e revisione
8. Statuto, capitale, obbligazioni e bilancio
9. Scioglimento, liquidazione, estinzione
10. La società a responsabilità limitata
11. Le società a partecipazione pubblica

1. Il diritto commerciale e l'imprenditore

Il diritto commerciale (lezione 1) è la parte del diritto privato che regola l'impresa e le società: chi svolge un'attività economica organizzata sul mercato, con quali strumenti giuridici e con quali responsabilità. La fonte principale è il codice civile, nel libro quinto, dove l'impresa e le società sono disciplinate insieme.

La nozione di imprenditore (lezione 2) è nell'art. 2082: è imprenditore chi esercita professionalmente un'attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi. Ogni parola ha un significato. Attività vuol dire una serie coordinata di atti, non un acquisto isolato. Economica vuol dire che produce o scambia ricchezza. Organizzata vuol dire che combina lavoro e capitale per ottenere il risultato. Professionalmente vuol dire in modo abituale, non occasionale, anche senza esclusività. Infine produzione o scambio di beni o di servizi comprende sia chi fabbrica o vende sia chi eroga servizi. L'imprenditore può essere una persona fisica (imprenditore individuale) oppure una società.

Schema — I requisiti dell'imprenditore (art. 2082 c.c.)

Elemento Che cosa vuol dire Esempio
Attività Una serie coordinata di atti, non un atto isolato Vendere merci ogni giorno, non rivendere una volta un bene usato
Economica Produce o scambia ricchezza Una officina che ripara veicoli
Organizzata Coordina lavoro e capitale Un negozio con locale, merci e personale
Professionale Abituale, non occasionale Un'attività svolta in modo stabile nel tempo
Produzione o scambio di beni o di servizi L'oggetto dell'attività Fabbricare, vendere, trasportare, consulenza d'impresa

Collegamento: l'imprenditore svolge la propria attività con un insieme di beni coordinati tra loro. Il codice civile dà un nome a quell'insieme: l'azienda.

2. L'azienda

L'azienda (lezione 3) è il complesso dei beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa (art. 2555). L'impresa è l'attività, l'imprenditore è il soggetto, l'azienda è lo strumento con cui l'attività si svolge: locali, macchinari, merci, crediti, contratti, brevetti, insegna e anche l'organizzazione che li tiene insieme, il cui valore si chiama avviamento. I beni restano distinti, ma l'azienda può essere trasferita come un insieme, per esempio con la vendita o l'affitto d'azienda.

Il trasferimento d'azienda ha regole proprie per tutelare le parti e i terzi. Per evitare che chi vende riapra subito un'attività concorrente e sottragga la clientela, l'art. 2557 vieta all'alienante di iniziare, per cinque anni dal trasferimento, una nuova impresa che per l'oggetto, l'ubicazione o altre circostanze sia idonea a sviare la clientela dell'azienda ceduta. Per i debiti, l'art. 2560 stabilisce che l'alienante non è liberato dai debiti anteriori al trasferimento se non risulta che i creditori vi hanno consentito, e che l'acquirente risponde dei debiti inerenti all'esercizio dell'azienda ceduta che risultano dai libri contabili obbligatori.

Schema — Imprenditore, impresa, azienda

Concetto Che cos'è Norma
Imprenditore Il soggetto che esercita professionalmente l'attività economica organizzata Art. 2082 c.c.
Impresa L'attività economica organizzata Art. 2082 c.c.
Azienda Il complesso dei beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa Art. 2555 c.c.
Trasferimento d'azienda Divieto di concorrenza per cinque anni; regole sui debiti anteriori Artt. 2557 e 2560 c.c.

Collegamento: l'imprenditore può esercitare l'impresa da solo oppure insieme ad altri. Quando lo fa insieme ad altri, nasce la società: il tema delle lezioni da 4 a 8.

3. Le società: principi generali e società di persone

Con il contratto di società (lezione 4) due o più persone conferiscono beni o servizi per l'esercizio in comune di un'attività economica allo scopo di dividerne gli utili (art. 2247). Gli elementi sono tre: i conferimenti dei soci, l'attività economica esercitata in comune e lo scopo di dividere gli utili. Il codice conosce più tipi di società. Le società di persone sono la società semplice, la società in nome collettivo e la società in accomandita semplice; le società di capitali sono la società per azioni, la società in accomandita per azioni e la società a responsabilità limitata. La differenza di fondo riguarda la responsabilità dei soci per i debiti sociali e l'autonomia del patrimonio della società da quello dei soci. Le società che esercitano un'attività commerciale devono scegliere un tipo diverso dalla società semplice (art. 2249).

La società semplice (lezione 5) è il tipo base: può avere per oggetto solo attività non commerciali e le sue regole valgono, in quanto compatibili, anche per le altre società di persone. Salvo patto contrario, l'amministrazione spetta a ciascun socio disgiuntamente dagli altri (art. 2257). Per le obbligazioni sociali rispondono personalmente e solidalmente i soci che hanno agito in nome e per conto della società e, salvo patto contrario, gli altri soci (art. 2267).

La società in nome collettivo (lezioni 6 e 7) è il tipo di società di persone per l'attività commerciale. Sul piano patrimoniale (lezione 6) i soci conferiscono beni o servizi, la legge non fissa un capitale minimo e, in mancanza di patto, utili e perdite si ripartiscono in proporzione ai conferimenti (art. 2263). Quanto all'amministrazione e alla responsabilità (lezione 7), l'amministrazione spetta in via ordinaria a ciascun socio disgiuntamente; tutti i soci rispondono solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni sociali, e il patto che limita la responsabilità non è opponibile ai terzi (art. 2291). I creditori della società devono però prima rivolgersi al patrimonio sociale: i singoli soci possono essere chiamati a pagare solo dopo l'escussione del patrimonio della società (art. 2304).

La società in accomandita semplice (lezione 8) ha due categorie di soci: gli accomandatari, che rispondono solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni sociali e amministrano, e gli accomandanti, che rispondono limitatamente alla quota conferita (art. 2313). Gli accomandanti non possono compiere atti di amministrazione: se lo fanno, o se trattano o concludono affari in nome della società, rispondono come gli accomandatari verso i terzi (art. 2320).

Schema — Le società di persone a confronto

Dimensione Società semplice Società in nome collettivo Società in accomandita semplice
Oggetto Attività non commerciale Attività commerciale Attività commerciale
Responsabilità dei soci Personale e solidale per i soci che hanno agito; salvo patto, anche per gli altri Solidale e illimitata per tutti i soci, con escussione prima del patrimonio sociale Accomandatari come nella snc; accomandanti limitata alla quota
Chi amministra Ciascun socio, disgiuntamente, salvo patto Ciascun socio, disgiuntamente, salvo patto Gli accomandatari
Capitale minimo Non previsto dalla legge Non previsto dalla legge Non previsto dalla legge

Collegamento: nelle società di persone i soci rispondono con il proprio patrimonio. Le società di capitali risolvono il problema in modo opposto: il patrimonio sociale è separato da quello dei soci. Il modello è la società per azioni, che occupa il blocco più lungo del programma.

4. La s.p.a.: caratteri, costituzione, capitale

La società per azioni (lezione 9) è una società di capitali con personalità giuridica: per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio (art. 2325), e il socio rischia al massimo ciò che ha conferito. Il capitale è diviso in azioni. La personalità giuridica si acquista con l'iscrizione nel registro delle imprese (art. 2331). È il tipo adatto alle attività che richiedono capitali rilevanti e molti soci, ma è usata anche da società con un solo socio.

La costituzione (lezione 10) avviene per atto pubblico (art. 2328): l'atto costitutivo contiene le regole fondamentali, tra cui il capitale, i conferimenti e lo statuto con le norme di funzionamento. La società può costituirsi per contratto tra più soci o per atto unilaterale. L'atto è depositato per l'iscrizione nel registro delle imprese e, con l'iscrizione, la società acquista la personalità giuridica.

Il capitale, i conferimenti e il patrimonio (lezione 11) vanno distinti. Il capitale sociale è una cifra stabilita nell'atto costitutivo, che per la s.p.a. non può essere inferiore a 50.000 euro (art. 2327); il patrimonio è invece il valore reale dei beni della società in un dato momento, che può essere maggiore o minore del capitale. Il capitale ha una funzione di garanzia per i creditori: finché esiste, indica una soglia di patrimonio che non può essere distribuita ai soci. I conferimenti possono essere in denaro, in beni in natura o in crediti; non possono avere per oggetto prestazioni d'opera o di servizi (art. 2342). Alla sottoscrizione dell'atto costitutivo deve essere versato almeno il 25% dei conferimenti in denaro, e per intero se la società è costituita da un solo socio; le azioni corrispondenti a conferimenti in natura o di crediti devono essere liberate integralmente alla sottoscrizione, e per questi conferimenti serve una stima da parte di un esperto.

Schema — I conferimenti nella s.p.a.

Tipo di conferimento Regola
Denaro Alla sottoscrizione si versa almeno il 25%; il 100% se la società ha un solo socio
Beni in natura e crediti Azioni liberate integralmente alla sottoscrizione; stima da parte di un esperto
Prestazioni d'opera o di servizi Non possono essere conferite
Capitale minimo 50.000 euro

Collegamento: il capitale è diviso in azioni. Che cosa siano e quali diritti attribuiscano è il tema delle lezioni 12 e 13.

5. Le azioni e gli strumenti finanziari

Le azioni (lezione 12) sono le parti in cui è diviso il capitale della s.p.a. e rappresentano la partecipazione di ciascun socio. Ogni azione incorpora diritti patrimoniali, come il diritto agli utili e alla quota di liquidazione, e diritti amministrativi, come il voto in assemblea. Le azioni possono avere un valore nominale oppure essere prive di indicazione del valore nominale. In generale le azioni sono trasferibili; lo statuto può porre alcuni limiti alla circolazione, entro i confini fissati dal codice.

Le categorie di azioni e gli strumenti finanziari (lezione 13) permettono di adattare la società alle esigenze dei soci. Lo statuto può creare categorie di azioni con diritti diversi: azioni privilegiate nella distribuzione degli utili, azioni senza diritto di voto o con voto limitato, azioni postergate nella partecipazione alle perdite. La società può inoltre emettere strumenti finanziari partecipativi, forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, ma senza voto nell'assemblea generale degli azionisti (art. 2346, sesto comma). Le categorie e gli strumenti sono lo strumento con cui chi porta capitale e chi porta l'attività possono negoziare condizioni diverse di rischio e di potere.

Schema — Azioni e strumenti finanziari

Strumento Diritti Voto in assemblea
Azioni ordinarie Diritti patrimoniali e amministrativi uguali per tutti Sì
Azioni privilegiate Preferenza nella distribuzione degli utili Secondo lo statuto
Azioni a voto limitato o senza voto Diritti patrimoniali; voto ridotto o escluso Limitato o escluso
Strumenti finanziari partecipativi Diritti patrimoniali e, se previsto, amministrativi No, nell'assemblea generale

Collegamento: i soci esercitano i loro diritti amministrativi soprattutto in assemblea. Le lezioni da 14 a 16 spiegano come si riunisce e quando le sue decisioni possono essere invalide.

6. L'assemblea e l'invalidità delle delibere

L'assemblea (lezione 14) è l'organo in cui i soci decidono. Nel sistema tradizionale, a cui si riferisce il titolo della lezione, la società ha tre organi: l'assemblea dei soci, gli amministratori e il collegio sindacale. L'assemblea è ordinaria o straordinaria. L'ordinaria approva il bilancio, nomina e revoca gli amministratori e i sindaci e decide sugli altri argomenti attribuiti dalla legge; deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro un termine che per l'approvazione del bilancio non può superare centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio, estendibile a centottanta nei casi previsti dalla legge (art. 2364). La straordinaria decide sulle modifiche dello statuto e sulle operazioni sul capitale, di cui si parla nel blocco 8.

Per lo svolgimento dell'assemblea (lezione 15) servono una convocazione con l'indicazione di data, luogo e ordine del giorno, la verifica di chi ha diritto di intervenire, un presidente che regola la discussione e un verbale che dà conto delle decisioni. Il socio può farsi rappresentare con delega scritta: le deleghe di voto sono ammesse, ma la legge pone regole per evitare abusi nella raccolta e nell'uso delle deleghe.

L'invalidità delle delibere (lezione 16) segue due strade. Le deliberazioni non prese in conformità della legge o dello statuto sono annullabili, su impugnazione dei soggetti legittimati: soci assenti, dissenzienti o astenuti, amministratori, collegio sindacale (art. 2377). La nullità è riservata ai casi più gravi: mancata convocazione dell'assemblea, mancanza del verbale, impossibilità o illiceità dell'oggetto; può farla valere chiunque vi abbia interesse, di regola entro tre anni dall'iscrizione o dal deposito nel registro delle imprese (art. 2379). Per la delibera di approvazione del bilancio le azioni non si possono più proporre dopo l'approvazione del bilancio dell'esercizio successivo (art. 2434-bis).

Schema — Assemblea ordinaria e straordinaria; annullabilità e nullità

Concetto Che cosa decide o quando si applica
Assemblea ordinaria Approva il bilancio; nomina e revoca amministratori e sindaci; altri argomenti previsti dalla legge
Assemblea straordinaria Modifiche dello statuto; operazioni sul capitale
Annullabilità Delibera non conforme a legge o statuto; impugnano i soggetti legittimati
Nullità Mancata convocazione, mancanza del verbale, oggetto impossibile o illecito; può farla valere chiunque vi abbia interesse

Collegamento: le delibere dei soci fissano le regole; a eseguirle e a gestire l'impresa sono gli amministratori, sorvegliati dai sindaci. Sono le lezioni da 17 a 24.

7. Amministratori, sindaci e revisione

Norme cambiate di recente. Il d.lgs. 47/2026, in vigore dal 29 aprile 2026, ha riordinato le regole del codice civile sull'amministrazione e sul controllo delle s.p.a. (gli articoli sugli amministratori e quelli sull'organo di controllo, con alcune rinumerazioni). I titoli delle lezioni sono rimasti quelli precedenti. Per questo in questo blocco trovi soprattutto i concetti, senza il numero degli articoli: per il testo vigente consulta un codice civile aggiornato.

Gli amministratori (lezione 17) gestiscono la società: compiono le operazioni necessarie per attuare l'oggetto sociale. Sono nominati dall'assemblea ordinaria e possono essere un amministratore unico o più persone riunite in consiglio di amministrazione. Chi amministra ha anche il compito di curare un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa (art. 2086, secondo comma). Quando l'organo è collegiale (lezione 18), il consiglio può delegare parte delle proprie attribuzioni a un comitato esecutivo o a uno o più amministratori delegati (gli organi delegati), che riferiscono al consiglio; alcune competenze restano però al consiglio nel suo insieme.

Il potere di rappresentanza (lezione 19) riguarda i rapporti con i terzi: gli amministratori che hanno la rappresentanza possono compiere gli atti che rientrano nell'oggetto sociale e vincolare la società. Poiché i terzi non possono conoscere le regole interne, la legge protegge chi contratta in buona fede: le limitazioni statutarie ai poteri di rappresentanza di regola non gli sono opponibili.

La responsabilità degli amministratori (lezioni 20 e 21) si articola in tre azioni. Verso la società, gli amministratori devono adempiere i doveri imposti dalla legge e dallo statuto con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle loro competenze, e rispondono dei danni derivanti dall'inosservanza: l'azione, detta sociale, è promossa dalla società. Verso i creditori sociali l'azione è consentita quando il patrimonio sociale risulta insufficiente a soddisfare i crediti, a causa dell'inosservanza degli obblighi di conservazione del patrimonio. Verso i singoli soci e i terzi l'azione è individuale: spetta a chi è stato danneggiato direttamente dagli atti dolosi o colposi degli amministratori.

Il collegio sindacale (lezioni 22 e 23) è l'organo di controllo del sistema tradizionale: vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile. I sindaci rispondono per la violazione dei propri doveri (responsabilità esclusiva) e, in solido con gli amministratori, per i danni che non si sarebbero prodotti se avessero vigilato come dovuto (responsabilità concorrente). Il controllo contabile e i controlli esterni (lezione 24) riguardano la revisione legale dei conti, che è affidata a un revisore legale o a una società di revisione e, in alcuni casi, al collegio sindacale, e il controllo delle autorità di vigilanza per le società che le leggi speciali sottopongono a vigilanza.

Schema — Amministrazione e controllo nel sistema tradizionale

Organo Funzione Responsabilità
Assemblea Nomina amministratori e sindaci; approva il bilancio —
Amministratori Gestiscono la società e la rappresentano Verso la società, i creditori sociali, i singoli soci e i terzi
Collegio sindacale Vigila su legge, statuto, corretta amministrazione, assetti Esclusiva e concorrente con gli amministratori
Revisore legale o società di revisione Revisione legale dei conti Secondo le norme sulla revisione

Collegamento: amministratori e sindaci gestiscono e controllano la società così com'è. Le lezioni da 25 a 29 riguardano invece i casi in cui la società cambia: lo statuto si modifica, il capitale aumenta o diminuisce, nascono debiti verso il mercato, si chiude l'esercizio.

8. Statuto, capitale, obbligazioni e bilancio

Le modifiche dello statuto (lezione 25) sono decise dall'assemblea straordinaria. Alcune modifiche riconoscono al socio che non vi ha concorso il diritto di recesso: la facoltà di uscire dalla società e di farsi liquidare le azioni secondo i criteri stabiliti dal codice. Il recesso spetta nei casi previsti dalla legge, come il cambiamento significativo dell'attività o la trasformazione della società, e negli altri previsti dallo statuto. Il recesso protegge la minoranza: chi non è d'accordo con una decisione che cambia in modo rilevante il rischio del proprio investimento non è costretto a subirla.

L'aumento di capitale (lezione 26) è deciso dall'assemblea straordinaria e può essere a pagamento, con nuovi conferimenti dei soci o di terzi, oppure gratuito, quando riserve disponibili sono imputate a capitale senza nuovi conferimenti. Nell'aumento a pagamento i soci hanno di regola il diritto di sottoscrivere le nuove azioni in proporzione a quelle possedute (diritto di opzione), così da non vedere diluita la propria partecipazione; anche per le nuove azioni, alla sottoscrizione si versa almeno il 25% dei conferimenti in denaro.

La riduzione del capitale (lezione 27) è di due tipi. La riduzione volontaria comporta una vera diminuzione del patrimonio sociale e, per proteggere i creditori, può essere eseguita solo decorsi novanta giorni dall'iscrizione della delibera nel registro delle imprese, se nessun creditore anteriore si è opposto (art. 2445). La riduzione per perdite è obbligata dal diminuire del patrimonio: quando il capitale risulta diminuito di oltre un terzo per perdite, gli amministratori devono convocare senza indugio l'assemblea; se la perdita non scende sotto un terzo entro l'esercizio successivo, l'assemblea che approva il bilancio deve ridurre il capitale in proporzione alle perdite (art. 2446). Quando il capitale scende sotto il minimo legale, l'assemblea deve deliberare la riduzione e il contemporaneo aumento del capitale a una cifra non inferiore al minimo, oppure la trasformazione della società; altrimenti la società si scioglie (art. 2447). Il calcolo guidato mostra tre situazioni.

Prova a calcolare: che cosa succede se il capitale diminuisce

Capitale sociale 120.000 € − Perdite 30.000 € = Capitale residuo 90.000 €

Le perdite sono 30.000 euro su un capitale di 120.000: il 25%, meno di un terzo. Il capitale residuo è 90.000 euro. Gli artt. 2446 e 2447 non scattano; il capitale resta quello dell'atto costitutivo e le perdite si ripianano con gli utili futuri o con le riserve.

Le obbligazioni (lezione 28) sono titoli di debito che la società emette per raccogliere denaro a prestito: chi li sottoscrive diventa creditore e ha diritto al rimborso e agli interessi, senza diventare socio. La legge pone un limite all'ammontare delle emissioni in rapporto al patrimonio della società, con eccezioni, e prevede un'organizzazione collettiva degli obbligazionisti, con un'assemblea e un rappresentante comune, per tutelarne gli interessi comuni.

La struttura del bilancio di esercizio (lezione 29) è definita dall'art. 2423: il bilancio è formato da stato patrimoniale, conto economico, rendiconto finanziario e nota integrativa, e deve essere chiaro e rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell'esercizio. È redatto in unità di euro. L'assemblea ordinaria lo approva e, entro trenta giorni dall'approvazione, gli amministratori lo depositano nel registro delle imprese (art. 2435). Il bilancio è studiato nel dettaglio in Diritto della contabilità di impresa, che segue un altro profilo: gli stessi temi, voce per voce, si trovano anche in Diritto commerciale avanzato.

Schema — Operazioni sul capitale e sulla struttura della s.p.a.

Operazione Chi decide Tutela prevista
Modifica dello statuto Assemblea straordinaria Diritto di recesso nei casi previsti
Aumento di capitale a pagamento Assemblea straordinaria Diritto di opzione dei soci; versamento minimo del 25% in denaro
Riduzione volontaria Assemblea straordinaria Opposizione dei creditori entro novanta giorni dall'iscrizione
Riduzione per perdite Assemblea, su convocazione degli amministratori Artt. 2446 e 2447: provvedimenti, riduzione, ricostituzione o trasformazione

Collegamento: tutte queste operazioni riguardano una società che funziona. L'ultima fase della vita della società è il suo scioglimento e la sua liquidazione.

9. Scioglimento, liquidazione, estinzione

Lo scioglimento (lezione 30) è il momento in cui si verifica una causa che porta la società alla fine. L'art. 2484 elenca le cause per le società di capitali: il decorso del termine; il conseguimento dell'oggetto sociale o la sopravvenuta impossibilità di conseguirlo; l'impossibilità di funzionamento o la continuata inattività dell'assemblea; la riduzione del capitale al di sotto del minimo legale, salvo i provvedimenti dell'art. 2447; la deliberazione dell'assemblea; le altre cause previste dall'atto costitutivo o dallo statuto. Il verificarsi della causa non estingue la società: ne apre la liquidazione. L'accertamento della causa spetta agli amministratori (art. 2485).

La liquidazione e l'estinzione (lezione 31) sono la fase in cui la società smette di svolgere l'attività e si trasforma in un patrimonio da realizzare. I liquidatori, che sostituiscono gli amministratori, vendono i beni, pagano i creditori e ripartiscono l'eventuale residuo tra i soci. Compiuta la liquidazione, redigono il bilancio finale, indicando la parte spettante a ogni azione nella divisione dell'attivo (art. 2492). Il bilancio è depositato nel registro delle imprese e i soci hanno novanta giorni per proporre reclamo: trascorso il termine senza reclami, il bilancio si intende approvato (art. 2493). Approvato il bilancio finale, i liquidatori chiedono la cancellazione della società dal registro delle imprese; la cancellazione ne produce l'estinzione, ma i creditori non soddisfatti possono comunque rivolgersi ai soci, fino alle somme da questi riscosse in base al bilancio finale, e ai liquidatori, se il mancato pagamento è dipeso da loro colpa (art. 2495). La procedura è descritta passo per passo in Diritto della contabilità di impresa.

Schema — Dallo scioglimento all'estinzione

Fase Che cosa accade Norma
Causa di scioglimento Si verifica una causa (termine, delibera, capitale sotto il minimo, altre) Art. 2484 c.c.
Accertamento Gli amministratori accertano la causa Art. 2485 c.c.
Liquidazione I liquidatori realizzano l'attivo e pagano i creditori Lezione 31
Bilancio finale Redatto dai liquidatori, depositato; novanta giorni per il reclamo Artt. 2492-2493 c.c.
Cancellazione Richiesta dai liquidatori; produce l'estinzione Art. 2495 c.c.

Collegamento: la s.p.a. è il tipo costruito per le imprese grandi. Per le imprese di dimensioni medie e piccole il codice offre un tipo più flessibile, la società a responsabilità limitata, che occupa le lezioni da 32 a 40.

10. La società a responsabilità limitata

La s.r.l. (lezione 32) è, come la s.p.a., una società di capitali con personalità giuridica e responsabilità limitata: per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio (art. 2462). Il capitale minimo ordinario è di 10.000 euro; la legge consente di costituire società con un capitale inferiore, alle condizioni previste dall'art. 2463. Rispetto alla s.p.a. la disciplina è più flessibile e lascia più spazio all'autonomia dello statuto e al ruolo dei soci, che hanno poteri di controllo e di decisione più ampi.

Conferimenti, quota e suo trasferimento (lezioni 33-35)

I conferimenti (lezione 33) possono riguardare tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica. La s.r.l. si distingue dalla s.p.a. perché il conferimento può consistere anche in una prestazione d'opera o di servizi a favore della società, purché garantita da polizza assicurativa o fideiussione bancaria (art. 2464). Alla sottoscrizione si versa almeno il 25% dei conferimenti in denaro, più l'intero sovrapprezzo, e per intero se il socio è unico; per i conferimenti in natura serve una relazione di stima. Il mancato versamento delle somme dovute espone il socio moroso alle conseguenze dell'art. 2466, fino all'esclusione.

La partecipazione del socio (lezione 34) si chiama quota: non è rappresentata da azioni (art. 2468). L'atto costitutivo può attribuire a singoli soci diritti particolari riguardanti l'amministrazione o la distribuzione degli utili. Il trasferimento della quota (lezione 35) è in via ordinaria libero, salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo (art. 2469), e deve risultare da atto scritto, depositato per l'iscrizione nel registro delle imprese; l'atto costitutivo può introdurre clausole che limitano la circolazione, per esempio il gradimento o la prelazione.

Amministrazione, decisioni dei soci e controlli (lezioni 36-37)

L'amministrazione (lezione 36) può essere affidata a un amministratore unico, a più amministratori con poteri disgiunti o congiunti, o a un consiglio, secondo l'atto costitutivo. Il socio non amministratore ha diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione; l'azione di responsabilità contro gli amministratori è promossa da ciascun socio (art. 2476). Le decisioni dei soci (lezione 37) riguardano le materie riservate dalla legge, come l'approvazione del bilancio, la nomina degli amministratori e le modificazioni dell'atto costitutivo. Il metodo ordinario è l'assemblea; se l'atto costitutivo lo consente, molte decisioni possono essere prese con consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto, senza riunire l'assemblea, ma la legge richiede la decisione assembleare per le modificazioni dell'atto costitutivo e per le operazioni che modificano sostanzialmente l'oggetto sociale. I sistemi di controllo prevedono un organo di controllo o un revisore, obbligatori al ricorrere delle condizioni fissate dalla legge (art. 2477): le soglie sono state riviste di recente e si leggono sul testo aggiornato.

Recesso, esclusione e modificazioni dell'atto costitutivo (lezioni 38-39)

Il recesso (lezione 38) è il diritto del socio di uscire dalla società e di farsi liquidare la quota, nei casi previsti dalla legge o dall'atto costitutivo (art. 2473). L'esclusione è invece il provvedimento con cui la società estromette un socio: oltre al caso legale del socio moroso (art. 2466), l'atto costitutivo può prevedere l'esclusione per giusta causa, con clausole specifiche (art. 2473-bis). Le modificazioni dell'atto costitutivo (lezione 39) sono decise dai soci e devono risultare da verbale notarile iscritto nel registro delle imprese. Anche la s.r.l. ha regole sulle perdite del capitale analoghe a quelle della s.p.a. (artt. 2482-bis e 2482-ter), commisurate al suo capitale minimo.

Titoli di debito e finanziamenti dei soci (lezione 40)

Se l'atto costitutivo lo prevede, la s.r.l. può emettere titoli di debito (art. 2483), uno strumento che nella s.p.a. è quello delle obbligazioni. I finanziamenti dei soci sono prestiti che il socio fa alla società: nelle s.r.l. il loro rimborso è postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori (art. 2467) quando il finanziamento è stato concesso in un momento di eccessivo squilibrio tra indebitamento e patrimonio netto, o in una situazione in cui sarebbe stato ragionevole un conferimento di capitale: il socio che finanzia la società invece di conferire non deve avvantaggiarsi a danno dei creditori.

Schema — La s.r.l. rispetto alla s.p.a.

Aspetto S.p.a. S.r.l.
Partecipazione Azioni Quota non rappresentata da azioni
Capitale minimo 50.000 euro 10.000 euro; inferiore solo alle condizioni della legge
Prestazioni d'opera o di servizi come conferimento Non ammesse Ammesse con polizza assicurativa o fideiussione bancaria
Decisioni dei soci Assemblea ordinaria e straordinaria Assemblea o, se previsto, consultazione scritta o consenso scritto
Titoli di debito Obbligazioni Titoli di debito, se l'atto costitutivo lo prevede

Collegamento: fin qui le società sono private: i soci sono persone o imprese. L'ultimo blocco del programma riguarda le società in cui il socio è un ente pubblico, e le regole in più che ne derivano.

11. Le società a partecipazione pubblica

Le società a partecipazione pubblica (lezione 41) sono società in cui una o più amministrazioni pubbliche, come i Comuni, hanno una partecipazione. Il testo di riferimento è il testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, il d.lgs. 175/2016, che regola la costituzione di queste società, l'acquisto e la gestione di partecipazioni da parte delle amministrazioni e le particolarità della loro organizzazione. Per tutto quanto non derogato dal testo unico valgono le norme del codice civile sulle società. L'atto con cui un ente pubblico costituisce una società o acquista una partecipazione deve essere motivato in modo analitico rispetto alle finalità istituzionali dell'ente. Il testo unico è stato modificato più volte, anche di recente, e per le regole in vigore conviene fare riferimento al testo aggiornato.

Le società in house (lezione 42) sono società su cui l'amministrazione esercita un controllo analogo a quello che esercita sui propri servizi, cioè un'influenza determinante sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative. Possono ricevere affidamenti diretti dagli enti soci perché la società è, sul piano sostanziale, un'articolazione dell'ente: per questo il testo unico ammette capitali privati solo nelle forme che la legge prevede e che non comportano controllo né potere di veto, e richiede che la parte prevalente dell'attività sia svolta per gli enti soci. Le società miste sono invece società in cui accanto all'ente pubblico c'è un socio privato, che è scelto con una procedura di evidenza pubblica.

La nomina e la revoca degli amministratori (lezione 43) seguono le regole generali dei diritti di socio, con particolarità legate alla presenza dell'ente pubblico: gli amministratori sono scelti secondo le regole del testo unico sulla composizione dell'organo e sui requisiti. Il regime delle responsabilità e il danno erariale (lezione 44) distingue due profili. I componenti degli organi delle società partecipate sono soggetti alle azioni civili di responsabilità previste dalle norme sulle società di capitali. Il danno erariale è invece il danno subito dagli enti pubblici partecipanti, ad esempio per condotte che pregiudicano il valore della partecipazione; per le società in house resta la giurisdizione della Corte dei conti.

I controlli interni (lezione 45) sono gli strumenti con cui la società si controlla da sé, accanto ai controlli dell'ente socio. Le società a controllo pubblico predispongono programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale e ne informano l'assemblea nella relazione sul governo societario; valutano anche l'opportunità di integrare il proprio governo con strumenti come un ufficio di controllo interno, codici di condotta e programmi di responsabilità sociale d'impresa, motivando nella relazione le scelte fatte.

Schema — Società private e società a partecipazione pubblica

Aspetto Società private Società a partecipazione pubblica
Socio Persone o imprese Una o più amministrazioni pubbliche, con eventuali privati
Fonti Codice civile Codice civile e testo unico (d.lgs. 175/2016), che prevale dove deroga
Società in house — Controllo analogo; affidamenti diretti; capitali privati solo se la legge lo prevede e senza controllo né potere di veto
Società mista — Socio privato scelto con procedura di evidenza pubblica
Responsabilità Azioni civili dell'ordinamento societario Azioni civili; danno erariale e giurisdizione della Corte dei conti per le società in house

Con le società pubbliche si chiude il programma, che passa dal singolo imprenditore ai tipi di società e alle regole speciali per le società degli enti pubblici.

Sintesi: le forme societarie a confronto

Prima di passare al metodo di studio, un ultimo confronto interattivo tra le società di persone e le società di capitali del programma. Scegli una dimensione per vedere come si distinguono.

Confronta le quattro forme societarie

Dimensione Società in nome collettivo Società in accomandita semplice S.p.a. S.r.l.
Responsabilità dei soci Solidale e illimitata per tutti i soci (prima escussione del patrimonio sociale) Accomandatari come nella snc; accomandanti limitata alla quota Risponde soltanto la società con il suo patrimonio Risponde soltanto la società con il suo patrimonio
Capitale minimo Non previsto dalla legge Non previsto dalla legge 50.000 euro 10.000 euro (inferiore solo alle condizioni della legge)
Come si rappresenta la partecipazione Quota del socio Quota del socio Azioni Quota non rappresentata da azioni
Chi amministra Ciascun socio, disgiuntamente, salvo patto Gli accomandatari Amministratori nominati dall'assemblea, sorvegliati dai sindaci Uno o più amministratori, secondo l'atto costitutivo

I soci delle società di persone rispondono con il proprio patrimonio; nelle società di capitali risponde soltanto la società.

Come lo studiano

  • Le dispense del corso, studiate nella loro interezza, sono la base. Il materiale ufficiale comprende le videolezioni da circa 30 minuti, le dispense predisposte dal docente e le slide, un questionario di autovalutazione e i materiali per le lezioni sincrone; i testi suggeriti dal programma sono facoltativi.
  • Tieni aperto il codice civile. Impresa e società sono nel libro quinto: leggere l'articolo mentre si ascolta la lezione rende le definizioni più stabili.
  • Costruisci una tabella delle forme societarie. Per ogni tipo (società semplice, in nome collettivo, in accomandita semplice, s.p.a., s.r.l.) scrivi responsabilità dei soci, capitale, chi amministra e come si decide: i tipi si capiscono per differenza.
  • Distingui gli istituti dai nomi simili. Riduzione del capitale per perdite e riduzione volontaria, recesso ed esclusione, azione sociale e azione individuale di responsabilità: una scheda di due righe per ciascuno aiuta a non scambiarli.
  • Controlla la data della norma. L'amministrazione e il controllo delle s.p.a. sono stati riordinati di recente e il testo unico sulle società pubbliche è stato modificato più volte: confronta sempre appunti e riassunti con il testo aggiornato.
  • I riassunti degli studenti sono uno schema, non un sostituto. Possono aiutare a ripassare i passaggi, da affiancare alle dispense fornite.

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Quanto tempo serve

Le 45 lezioni durano circa 30 minuti ciascuna: sono circa 22 ore e mezza di visione. Con cinque lezioni a settimana il programma si chiude in nove settimane, a cui si aggiunge il tempo per rileggere le dispense e gli articoli del codice civile citati. Per chi lavora o ha altri insegnamenti da preparare, un periodo di dieci-dodici settimane è una stima realistica. Il blocco sulla s.p.a. è il più lungo e merita più tempo; le lezioni sulla s.r.l. si capiscono meglio dopo, per confronto.

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Domande frequenti

9 CFU, settore IUS/04 (GIUR-02/A), al 2° anno del profilo Enti locali. Il programma ufficiale del piano A.A. 2026/2027 ha il codice 0142609IUS04II e 45 lezioni di circa 30 minuti.

Il diritto commerciale studia l'impresa e le società: chi è imprenditore, che cos'è l'azienda, come funzionano le società di persone e le società di capitali e come si costituiscono, si amministrano, si controllano e si sciolgono. Nel programma di Diritto commerciale per gli enti locali si aggiungono cinque lezioni sulle società a partecipazione pubblica: società in house, società miste, nomina e revoca degli amministratori, responsabilità e danno erariale, controlli interni.

No. Sono due insegnamenti con codici diversi: Diritto commerciale per gli enti locali (0142609IUS04II) è del profilo Enti locali, mentre Diritto commerciale è degli altri profili, con più codici. Il programma di Diritto commerciale da 45 lezioni (0142509IUS04I) e quello per gli enti locali hanno 35 titoli di lezione in comune e 10 diversi. Il riferimento è il codice del tuo piano.

Per Diritto commerciale per gli enti locali il programma suggerisce, come testi facoltativi, Gianfranco Campobasso, Diritto commerciale, volumi 1 e 2 (Utet Giuridica), e Mario Campobasso, Manuale di diritto commerciale (Utet Giuridica, Wolters Kluwer), nell'ultima edizione e con esclusione delle parti non oggetto del programma. Il materiale del corso è fatto di videolezioni, dispense, slide e questionari di autovalutazione.

In entrambe risponde dei debiti sociali soltanto la società con il suo patrimonio. La s.p.a. ha il capitale diviso in azioni e un capitale minimo di 50.000 euro; nei conferimenti non sono ammesse le prestazioni d'opera o di servizi. La s.r.l. ha una partecipazione in quote, un capitale minimo ordinario di 10.000 euro e una disciplina più flessibile: tra l'altro i conferimenti possono consistere in prestazioni d'opera o di servizi, garantite da polizza assicurativa o fideiussione bancaria.

Sono società partecipate da una o più amministrazioni pubbliche che esercitano su di esse un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, cioè un'influenza determinante sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative. Il testo unico delle società a partecipazione pubblica (d.lgs. 175/2016) ammette capitali privati solo nelle forme che la legge prevede e che non comportano controllo né potere di veto, e richiede che la parte prevalente dell'attività sia svolta per gli enti soci. Il testo è stato modificato più volte, anche di recente.

Le 45 lezioni durano circa 30 minuti ciascuna: sono circa 22 ore e mezza di visione. Con cinque lezioni a settimana il programma si chiude in nove settimane, a cui si aggiunge il tempo per rileggere le dispense e gli articoli del codice civile. Una stima realistica per chi lavora è di dieci-dodici settimane.

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